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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente
dr. Michele Guarnotta Giudice est. rel.
dr.ssa Flavia Coppola Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 4614 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
LIPANI GABRIELE);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
; Controparte_2
Controparte_3
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 17.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 18.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 16.03.2023, ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Parte_1
Palermo del 04.02.2023, notificato all'interessato in data 16.02.2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 06.09.2022, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere arrivato in Italia mel 2016; di CP_1 avere avviato in Italia un solido percorso di integrazione socio-economica e culturale, avendo, durante tali anni trascorsi nel territorio italiano, svolto attività lavorativa, seppur non sempre in forma contrattualizzata, instaurando rapporti umani e professionali, e di avere, da ultimo, trovato una regolare occupazione lavorativa.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
25/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, conv. con legge n. 173 del 18 dicembre 2020, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa attorea.
3. Scaduto il termine del 18.02.2025, fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, deve osservarsi che va applicata la normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, dato che la domanda di protezione internazionale è stata formalizzata il 06.09.2022.
Orbene, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” al comma 1.1 prevede i casi in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la
Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
in caso di mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo n.
25/2008 è prevista l'impugnazione ai sensi dell'art. 35 bis dello stesso decreto legislativo.
Nel caso in esame, alla luce della legislativa esaminata e considerate le emergenze processuali, può ritenersi che il ricorrente sia meritevole della tutela prevista ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, dovendosi tutelare il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e familiare che l'allontanamento dal territorio nazionale violerebbe: la documentazione in atti vale ad attestare, invero, come il ricorrente durante la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano sia stato protagonista di un positivo percorso di integrazione, concretizzatosi nello svolgimento di regolare attività lavorativa. Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa nel campo dell'agricoltura, dapprima, alle dipendenze della ditta, operante nel settore della coltivazione di agrumi, “D'AMATO PIETRO”, con sede legale a Bagheria (PA), via Agrigento (Ag), via Giuseppe Lo Bue 52/A, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal 18.11.2022 al 31.12.2022, come risulta dalla documentazione contrattuale, dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga relative ai mesi di novembre e dicembre 2022 versate in atti (cfr. allegati n.ri 4 e
5 allegati al ricorso) e, successivamente, alle dipendenze della ditta “SCAVONE
CONCETTA”, operante nel settore di ortaggi, con sede legale a Sciara (PA), contrada
Rina, con la medesima qualifica di bracciante agricolo, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal 06.07.2024 al 31.12.2024, come risulta dalla comunicazione
Unilav e dalle buste paga relative ai mesi da luglio a dicembre 2024 (cfr. allegati alle note scritte del 17.02.2025), deducendo al riguardo che, stante la recente cessazione di tale ultimo rapporto lavorativo, egli “è in attesa della stipula del nuovo contratto dopo i mesi invernali”.
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine dal 2016, con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di sopra Parte_1 meglio generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (nella versione anteriore al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge
5 maggio 2023, n. 50), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della
Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 21/03/2025.
Il giudice relatore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente
dr. Michele Guarnotta Giudice est. rel.
dr.ssa Flavia Coppola Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 4614 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
LIPANI GABRIELE);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
; Controparte_2
Controparte_3
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 17.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 18.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 16.03.2023, ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Parte_1
Palermo del 04.02.2023, notificato all'interessato in data 16.02.2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 06.09.2022, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere arrivato in Italia mel 2016; di CP_1 avere avviato in Italia un solido percorso di integrazione socio-economica e culturale, avendo, durante tali anni trascorsi nel territorio italiano, svolto attività lavorativa, seppur non sempre in forma contrattualizzata, instaurando rapporti umani e professionali, e di avere, da ultimo, trovato una regolare occupazione lavorativa.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
25/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, conv. con legge n. 173 del 18 dicembre 2020, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa attorea.
3. Scaduto il termine del 18.02.2025, fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, deve osservarsi che va applicata la normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, dato che la domanda di protezione internazionale è stata formalizzata il 06.09.2022.
Orbene, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” al comma 1.1 prevede i casi in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la
Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
in caso di mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo n.
25/2008 è prevista l'impugnazione ai sensi dell'art. 35 bis dello stesso decreto legislativo.
Nel caso in esame, alla luce della legislativa esaminata e considerate le emergenze processuali, può ritenersi che il ricorrente sia meritevole della tutela prevista ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, dovendosi tutelare il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e familiare che l'allontanamento dal territorio nazionale violerebbe: la documentazione in atti vale ad attestare, invero, come il ricorrente durante la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano sia stato protagonista di un positivo percorso di integrazione, concretizzatosi nello svolgimento di regolare attività lavorativa. Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa nel campo dell'agricoltura, dapprima, alle dipendenze della ditta, operante nel settore della coltivazione di agrumi, “D'AMATO PIETRO”, con sede legale a Bagheria (PA), via Agrigento (Ag), via Giuseppe Lo Bue 52/A, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal 18.11.2022 al 31.12.2022, come risulta dalla documentazione contrattuale, dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga relative ai mesi di novembre e dicembre 2022 versate in atti (cfr. allegati n.ri 4 e
5 allegati al ricorso) e, successivamente, alle dipendenze della ditta “SCAVONE
CONCETTA”, operante nel settore di ortaggi, con sede legale a Sciara (PA), contrada
Rina, con la medesima qualifica di bracciante agricolo, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal 06.07.2024 al 31.12.2024, come risulta dalla comunicazione
Unilav e dalle buste paga relative ai mesi da luglio a dicembre 2024 (cfr. allegati alle note scritte del 17.02.2025), deducendo al riguardo che, stante la recente cessazione di tale ultimo rapporto lavorativo, egli “è in attesa della stipula del nuovo contratto dopo i mesi invernali”.
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine dal 2016, con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di sopra Parte_1 meglio generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (nella versione anteriore al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge
5 maggio 2023, n. 50), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della
Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 21/03/2025.
Il giudice relatore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela