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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/11/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 2427/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 2427/2024, riservato in decisione all'udienza del 07.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 14.10.2024 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv.to Posillipo Carmela e DELLO RUSSO ANNA RITA, rappresentata e difesa dall' Avv.to
CI AN, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Marcianise (CE) in data 13.11.1999
e che dalla loro unione sono nati i figli , nato il [...], nata il [...], Per_1 Per_2
, nato il [...]; Per_3 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
Rilevato che all'udienza del 07.11.2025 i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso e da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“
- I coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente nel mutuo rispetto;
- La casa coniugale, sita a Marcianise (CE) in via Paolo De Maio n. 24, sarà assegnata alla sig.ra LL US
e il sig. provvederà al pagamento del relativo canone di locazione pari ad euro 250,00; Pt_1
- Il minore sarà affidato in via condivisa ad ambo i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
Per_3 - In ordine al diritto di visita del padre, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, egli potrà stare infrasettimanalmente con il minore per due pomeriggi, dall'uscita di scuola fino alle 21.00; inoltre starà Per_3 con lo stesso a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita dalla scuola fino al lunedì se li riaccompagnerà a scuola o fino alle ore 20.00 della domenica sera;
per quanto riguarda gli altri figli, tenuto conto della loro maggiore età e della loro indipendenza economica nulla sarà per gli stessi stabilito, per quanto riguarda le festività Natalizie, un genitore potrà tenere con sé il figlio dal giorno 23 dicembre al giorno 30 dicembre e l'altro dal giorno 30 dicembre al giorno 7 gennaio;
per quanto riguarda le festività pasquali invece, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro, e così alternando per gli anni a seguire;
anche per i ponti scolastici e le festività relative all'onomastico ed al compleanno del figlio, i genitori seguiranno il criterio della turnazione;
durante l'estate, il padre terrà con sé il figlio per un periodo di 15 giorni consecutivi, con l'obbligo per entrambi i genitori di concordare entro la fine di maggio di ciascun anno, il periodo di ferie prescelto;
- Il sig. corrisponderà una somma pari a 300,00 euro a titolo di mantenimento del figlio minore Pt_1 Per_3
- Le spese straordinarie saranno suddivise equamente al 50% da entrambi i genitori;
- L'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% tra le parti;
- Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi il proprio recapito telefonico ed un eventuale cambio di residenza;
- Le parti dichiarano di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente f. f. del Tribunale.
- Le parti, congiuntamente, stabiliscono che i suddetti patti abbiano efficacia tra loro sin dalla presentazione presso il Tribunale del presente accordo, impegnandosi ad osservarli a partire dalla data della firma del presente documento. Si rilasciano, altresì, il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio sia loro che dei figli, impegnandosi fin d'ora a prestare ogni consenso richiesto dalle competenti
Autorità.
- Le parti, inoltre, mediante il presente atto, sono a richiedere all' Ill.mo Giudice adito di potersi avvalere della facoltà di sostituzione dell'udienza con il deposito delle note scritte.
- Le spese del presente giudizio restano integralmente compensate tra le parti.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi del figlio minore, alla luce della relazione dei Servizi Sociali depositata in atti in data 21.07.2025; letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
, nato a [...] il [...], e DELLO RUSSO ANNA RITA, nata Parte_1
a Marcianise (CE) il 01.08.1977;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MARCIANISE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
- atto n. 213, parte II, Serie A, anno 1999, vol. 0;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 2427/2024, riservato in decisione all'udienza del 07.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 14.10.2024 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv.to Posillipo Carmela e DELLO RUSSO ANNA RITA, rappresentata e difesa dall' Avv.to
CI AN, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Marcianise (CE) in data 13.11.1999
e che dalla loro unione sono nati i figli , nato il [...], nata il [...], Per_1 Per_2
, nato il [...]; Per_3 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
Rilevato che all'udienza del 07.11.2025 i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso e da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“
- I coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente nel mutuo rispetto;
- La casa coniugale, sita a Marcianise (CE) in via Paolo De Maio n. 24, sarà assegnata alla sig.ra LL US
e il sig. provvederà al pagamento del relativo canone di locazione pari ad euro 250,00; Pt_1
- Il minore sarà affidato in via condivisa ad ambo i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
Per_3 - In ordine al diritto di visita del padre, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, egli potrà stare infrasettimanalmente con il minore per due pomeriggi, dall'uscita di scuola fino alle 21.00; inoltre starà Per_3 con lo stesso a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita dalla scuola fino al lunedì se li riaccompagnerà a scuola o fino alle ore 20.00 della domenica sera;
per quanto riguarda gli altri figli, tenuto conto della loro maggiore età e della loro indipendenza economica nulla sarà per gli stessi stabilito, per quanto riguarda le festività Natalizie, un genitore potrà tenere con sé il figlio dal giorno 23 dicembre al giorno 30 dicembre e l'altro dal giorno 30 dicembre al giorno 7 gennaio;
per quanto riguarda le festività pasquali invece, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro, e così alternando per gli anni a seguire;
anche per i ponti scolastici e le festività relative all'onomastico ed al compleanno del figlio, i genitori seguiranno il criterio della turnazione;
durante l'estate, il padre terrà con sé il figlio per un periodo di 15 giorni consecutivi, con l'obbligo per entrambi i genitori di concordare entro la fine di maggio di ciascun anno, il periodo di ferie prescelto;
- Il sig. corrisponderà una somma pari a 300,00 euro a titolo di mantenimento del figlio minore Pt_1 Per_3
- Le spese straordinarie saranno suddivise equamente al 50% da entrambi i genitori;
- L'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% tra le parti;
- Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi il proprio recapito telefonico ed un eventuale cambio di residenza;
- Le parti dichiarano di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente f. f. del Tribunale.
- Le parti, congiuntamente, stabiliscono che i suddetti patti abbiano efficacia tra loro sin dalla presentazione presso il Tribunale del presente accordo, impegnandosi ad osservarli a partire dalla data della firma del presente documento. Si rilasciano, altresì, il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio sia loro che dei figli, impegnandosi fin d'ora a prestare ogni consenso richiesto dalle competenti
Autorità.
- Le parti, inoltre, mediante il presente atto, sono a richiedere all' Ill.mo Giudice adito di potersi avvalere della facoltà di sostituzione dell'udienza con il deposito delle note scritte.
- Le spese del presente giudizio restano integralmente compensate tra le parti.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi del figlio minore, alla luce della relazione dei Servizi Sociali depositata in atti in data 21.07.2025; letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
, nato a [...] il [...], e DELLO RUSSO ANNA RITA, nata Parte_1
a Marcianise (CE) il 01.08.1977;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MARCIANISE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
- atto n. 213, parte II, Serie A, anno 1999, vol. 0;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio