Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 26917/2024 promossa da
nato in [...] il [...] (CF Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna C.F._1
Brambilla
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
[...]
presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende
ex lege
- resistente -
Oggetto: rilascio del visto di ingresso per motivi familiari.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.06.2024, il ricorrente
[...]
, cittadino siriano titolare di permesso di soggiorno per Parte_1
protezione sussidiaria, ha chiesto in via cautelare di ordinare al
– CP_1 Controparte_1
pagina 1
nata in [...] il [...]; nel merito, accertata l'illegittimità
[...]
del silenzio/diniego di parte resistente sulla richiesta di visto, di ordinarne il relativo rilascio in favore della coniuge.
Il ricorrente, previamente rappresentando le vicende che hanno condotto il proprio nucleo familiare a separarsi, ha esposto di aver presentato istanza di ricongiungimento con la coniuge a seguito di riconoscimento della protezione internazionale per sé e per i loro due figli;
di aver ottenuto il rilascio di nulla osta presso la Prefettura di
Milano il 13.09.2023; che la coniuge riscontrava notevoli difficoltà per ottenere la fissazione di appuntamento;
che effettuava vari tentativi e inviava a tal fine diversi solleciti e due diffide, in data 20.02.2024 e
10.06.2024, rimaste senza esito;
che, pertanto, provvedeva ad adire le vie legali rappresentando la lesione del proprio diritto all'unità
familiare e la sussistenza dei presupposti per il rilascio del visto per la coniuge, lontana oramai da tempo dal nucleo familiare, composto anche dai due figli, minori all'epoca della domanda.
Il Giudice ha fissato udienza per l'esame dell'istanza cautelare al
26.07.2024 e per l'esame del merito al 29.11.2024, entrambe in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data 26.07.2024 è stata dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente in merito all'istanza cautelare, in ragione pagina 2 della sopravvenuta fissazione dell'appuntamento in Ambasciata e del conseguente avvio della relativa pratica amministrativa.
Per la presente udienza del merito, con note del 29.11.2024, parte ricorrente ha rappresentato che la coniuge, in data 30.07.2024, ha ottenuto il rilascio del visto richiesto, riuscendo a fare ingresso in territorio nazionale e a ricongiungersi ai propri familiari. In ragione delle rappresentate vicende, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di parte resistente ai sensi dell'art. 91 cpc quale soccombente virtuale.
Non sono pervenute note di parte resistente.
Alla luce di quanto rappresentato e prodotto, va dichiara la cessata materia del contendere.
In ragione del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto che l'Amministrazione convenuta, più volte intimata a provvedere alla definizione del procedimento, ha rilasciato il visto solo a fronte del contenzioso instaurato, il resistente va condannato alle spese legali a favore del ricorrente che si quantificano in € 1.200,00, oltre oneri e accessori di legge con distrazione in favore del procuratore che si è
dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
-dichiara la cessata materia del contendere;
pagina 3 -condanna la parte resistente alle spese legali a favore del ricorrente che si quantificano in € 1.200,00, oltre oneri e accessori di legge con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, in data 29.11.2024
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 4