Rigetto
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/07/2025, n. 6655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6655 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06655/2025REG.PROV.COLL.
N. 04093/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4093 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marzio Vaccari e Mattia Masotti, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Franco Colonna in Roma, piazza Re di Roma, n. 57;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il consigliere Alessandro Enrico Basilico, udito l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni e viste le conclusioni scritte dell’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante, ufficiale dell’Arma dei carabinieri, impugna la sentenza che ha respinto il ricorso promosso per l’annullamento del provvedimento mediante il quale gli è stata inflitta la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per due mesi.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. Con nota n. 6684 del 21 agosto 2020 il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri ha disposto l’avvio di un’inchiesta formale nei confronti dell’appellante, nominando l’ufficiale inquirente.
2.2. Con nota del 28 agosto 2020 l’ufficiale inquirente ha contestato all’incolpato il seguente addebito:
« Ufficiale Superiore dell’Arma dei Carabinieri, effettivo al Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri Umbria, in un audio-video diffuso in data 5 agosto 2020 (tramite applicazione di messaggistica istantanea per dispositivi mobili attraverso la connessione a internet):
- figura in ambiente lavorativo, nell’atto della masticazione di alimenti;
- evidenzia la volontà di attivare forme di protesta per l’asserito ritardo nella notificazione della relativa promozione al grado superiore (procedura avanzamento aliquota Maggiori RSE anno 2020), esibendo l’uniforme in disordine (indossando sulla camicia bianca con spalline, prevista quale uniforme ordinaria estiva, un tubolare con il grado di Tenente Colonnello ed un altro con quello di Maggiore);
- utilizza il non consono termine di “bambascione” per indicare, non meglio precisato, militare in servizio al Comando Generale dell’Arma;
- incita terzi ad attivare, quale forma di protesta per il citato asserito ritardo, un flash mob (riunione di gruppo improvvisa, che si organizza mediante una convocazione a catena inoltrata su siti internet o tramite messaggi di pasta elettronica, durante la quale i partecipanti compiono un’azione collettiva ed a indossare in modo non regolamentare l’uniforme (emulando l’iniziativa esibita di indossare sull’uniforme tubolari con gradi differenti).
Tale comportamento, per quanta emergente dagli atti (trascrizione con screenshots e video integrale, in allegato), risulta:
- contrario ai principi di esemplarità e correttezza attinenti lo status di Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri;
- aver avuto ampia diffusione determinando grave lesione del prestigio e dell’immagine dell’Istituzione, nonché personale - quale Ufficiale Superiore in servizio nel! ‘Arma dei Carabinieri ».
La condotta, a prescindere dall’eventuale rilievo in altri ambiti, appare suscettibile di rilevanza sotto l’aspetto disciplinare, potendo configurare la violazione dei doveri di cui ai seguenti artt.: 712 ( Doveri attinenti al giuramento ), 713 ( Doveri attinenti al grado ), 717 ( Senso di responsabilità ), 719 ( Spirito di corpo ), 720 ( Uniforme ), 722 ( Doveri attinenti alla tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari ), 724 ( Osservanza di ulteriori doveri - in relazione alla Circolare prot. n.27/28-1-2016, in data 12 novembre 2019, del Comando Generate dell’Anna dei Carabinieri - SM - Ufficio Affari giuridici e Condizione militare - “ Uso consapevole di social network e applicazioni di messaggistica ”; alla Pubblicazione R11 “ Regolamento sulle uniformi per l’Arma dei Carabinieri ” ed. 2010 del Comando generate dell’Arma dei carabinieri; all’ art. 1352 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), 725 ( Doveri propri dei superiori ), 732 ( Contegno del Militare ), 733 ( Norme di tratto ) e 735 ( Relazioni con i superiori ) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.
2.3. Nel corso del procedimento, l’incolpato ha avanzato richieste istruttorie, domandando in particolare l’audizione di tutti o di parte dei componenti della chat in cui era stato diffuso il video e l’acquisizione di atti dalla Procura della Repubblica alla quale l’appellante si era rivolto per denunciare l’illecita divulgazione del filmato al di fuori del gruppo.
2.4. Con nota del 5 ottobre 2020, l’istanza istruttoria è stata respinta.
2.5. In data 21 ottobre 2020 l’ufficiale inquirente ha presentato la relazione finale, ritenendo fondati gli addebiti.
2.6. Con nota n. 6684 dell’8 gennaio 2021 il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri ha proposto l’irrogazione della sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi due.
2.7. Acquisite le memorie difensive dell’incolpato, con decreto del 16 marzo 2021, notificato all’interessato il 2 aprile 2021, il Ministero della difesa-Direzione generale per il personale militare, ritenuto « che il comportamento tenuto dall’Ufficiale importa un grave disvalore disciplinare, lesivo dell’immagine dell’Arma dei Carabinieri, tale da giustificare una sanzione di stato », ha disposto la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi due.
3. Il militare ha impugnato il provvedimento dinanzi al T.a.r. per l’Umbria.
4. Con sentenza-OMISSIS- il Tribunale ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
5. L’interessato ha proposto appello contro la decisione, deducendo le seguenti censure.
I. ERROR IN IUDICANDO – ERRONEITÀ ED INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - VIOLAZIONE DELL’ART. 1392 ULTIMO COMMA DEL CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE - DECADENZA DAL POTERE DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DISCIPLINARE IN CAPO ALL’AMMINISTRAZIONE - NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DELLA SANZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 97 COST. - VIOLAZIONE DELLE NORME DI CUI ALLA GUIDA TECNICA “PROCEDURE DISCIPLINARE” DEL MINISTERO DELLA DIFESA
II. ERROR IN IUDICANDO – ERRONEITÀ, INSUFFICIENZA E/O OMESSA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ECCESSO DI POTERE - SVIAMENTO DI POTERE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - TRAVISAMENTO DEI FATTI E CONSEGUENTE OMESSA E/O ERRATA IDENTIFICAZIONE DELLA FATTISPECIE DI ILLECITO DISCIPLINARE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ, DI IMPARZIALITA’, DI BUON ANDAMENTO – MANCATA VALUTAZIONE DEL GIUDICATO PENALE MILITARE
III. (nell’appello non è presente un motivo numerato come terza censura, passandosi direttamente dalla seconda alla quarta)
IV. ERROR IN IUDICANDO – ERRONEITÀ, INSUFFICIENZA E/O OMESSA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - VIOLAZIONE DI LEGGE E NELLA SPECIE DELL’ART. 1355 COM - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ E/O MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PROPORZIONALITÀ E GRADUALITÀ DELLA SANZIONE - INGIUSTIZIA MANIFESTA
V. ERROR IN IUDICANDO - OMESSA VALUTAZIONE DEL GIUDICATO DEL GIUDICE PENALE MILITARE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - SULL’ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ E/O MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PROPORZIONALITÀ E GRADUALITÀ DELLA SANZIONE - INGIUSTIZIA MANIFESTA
VI. ERROR IN IUDICANDO – ERRONEITÀ, INSUFFICIENZA E/O OMESSA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA SULLA CENSURA DI ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO CIRCA L’INCOMPATIBILITÀ DEL COMANDANTE GENERALE IN RELAZIONE ALLA ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ED ALLA NOMINA DELL’UFFICIALE INQUIRENTE
VII. ERROR IN IUDICANDO – ERRONEITÀ, INSUFFICIENZA E/O OMESSA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA SULLA CENSURA DI ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO CIRCA L’INCOMPATIBILITÀ DEL COMANDANTE GENERALE IN RELAZIONE ALLA ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ED ALLA NOMINA DELL’UFFICIALE INQUIRENTE - OMESSA PRONUNCIA SUL DIFETTO DI ISTRUTTORIA POSTO IN ESSERE DALL’UFFICIALE INQUIRENTE
VIII. ERROR IN IUDICANDO – ERRONEITÀ, INSUFFICIENZA E/O OMESSA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA CIRCA LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - OMESSA NOTIFICA DELLA RELAZIONE FINALE DELL’UFFICIALE INQUIRENTE
5.1. Nel giudizio di secondo grado si è costituito il Ministero della difesa, resistendo al gravame.
5.2. Nel corso del processo le parti hanno depositato documenti e scritti difensivi.
In particolare:
a) il 29 aprile 2025 l’appellante ha depositato le schede valutative emesse nei suoi confronti nel 2024 e nel 2025;
b) il 16 maggio 2025 il Ministero ha presentato una memoria difensiva;
c) l’appellante ha a sua volta presentato le proprie repliche il 30 maggio 2025.
5.3. All’udienza pubblica del 17 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con il primo motivo di appello si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., l’amministrazione sarebbe decaduta dall’esercizio del potere sanzionatorio per non aver rispettato il termine previsto dall’art. 1392, comma 4, del codice dell’ordinamento militare approvato con d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, secondo cui « il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall’ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta »: nella specie, infatti, si rileva che sono trascorsi più di novanta giorni tra il 31 agosto 2020 (data della contestazione degli addebiti) e l’8 gennaio 2021 (data della proposta della sospensione disciplinare).
7. Il motivo è infondato, perché il 21 ottobre 2020 l’ufficiale inquirente ha presentato la relazione conclusiva dell’inchiesta formale che, diversamente da quanto sostiene l’appellante, deve essere considerato un “atto di procedura”, dato che, ai sensi dell’art. 1377 c.o.m., la proposta di sanzione deve essere formulata « in base alle risultanze della stessa ».
Se ne deduce che la relazione non rappresenta un atto meramente interno, bensì s’inserisce nella sequenza di atti previsti dalla legge ai fini dell’adozione del provvedimento finale.
Non conduce a una diversa conclusione la Guida tecnica sulle procedure disciplinari del Ministero della difesa, richiamata dall’appellante, non solo perché questa deve essere necessariamente letta in conformità alla legge, ma anche perché essa, laddove afferma che la relazione finale « non fa parte degli atti dell’inchiesta » (p. 96) non intende certo negarne la natura di atto della procedura, bensì precisare che tale documento « non deve essere riportato nell’indice degli atti e non è visionato dall’inquisito/difensore », fermo restando che « rappresenta l’atto terminale dell’inchiesta formale, attraverso il quale si accerta la sussistenza dell’illecito disciplinare » e per questo « deve essere, quindi, trasmessa tempestivamente all’Autorità che ha impartito l’ordine di esperire l’inchiesta, insieme a tutti gli atti raccolti nel corso della medesima, per le conseguenti decisioni ».
8. Con i motivi numerati come secondo, quarto e quinto (non essendovi un “terzo motivo”, dato che la numerazione delle censure passa dal n. 2 al n. 4) si sostiene che il T.a.r., così come l’amministrazione prima di esso, non abbia adeguatamente spiegato perché i fatti addebitati all’appellante fossero così gravi da meritare una sanzione di stato, la quale risulterebbe sproporzionata alla luce del fatto che la condotta sarebbe meramente “goliardica” (come dimostrato dalle sentenze del giudice penale militare di “non luogo a procedere”).
9. Il motivo è infondato.
Premesso che l’apprezzamento, globale e sintetico, dei fatti aventi rilievo disciplinare rientra in una sfera di discrezionalità dell’amministrazione, correlata alla sua autonomia organizzativa, il cui esercizio è sindacabile in sede giurisdizionale solo per illogicità, irragionevolezza, difetto di proporzionalità, travisamento dei fatti (tra le tante, Cons. Stato, sez. II, 3 aprile 2024, n. 3053), nella specie il provvedimento sanzionatorio si rivela immune dai vizi dedotti dall’appellante.
L’uso consapevole dell’uniforme in disordine e l’aver appellato un altro militare con un termine comunque irrispettoso risultano di per sé in contrasto con i doveri che gravano su un ufficiale.
In questo caso, poi, il provvedimento da adeguatamente conto del fatto che la condotta ha avuto ampia diffusione, con lesione del prestigio e dell’immagine dell’istituzione. Sotto questo profilo, non si può ritenere che l’appellante sia senza colpa per il fatto che il video sia stato diffuso senza il suo consenso al di fuori del gruppo cui l’aveva inviato: come osservato dalla sezione « se un messaggio viene inviato a una compagine relativamente ristretta di persone legate tra loro da rapporti di natura privata e personale, per esempio gli appartenenti a un nucleo familiare, la sua natura rimane privata e la sua diffusione oltre la cerchia dei destinatari è un’eventualità non ragionevolmente prevedibile; al contrario, se il contenuto viene condiviso con un gruppo relativamente ampio di persone legate da rapporti professionali, di colleganza o di semplice conoscenza, la comunicazione assume inevitabilmente una natura pubblica e la sua ulteriore diffusione rappresenta uno sviluppo prevedibile secondo l’ordinaria diligenza » (Cons. Stato, sez. II, 26 luglio 2023, n. 7312).
Risulta quindi non irragionevole né ingiustificata l’adozione di una sanzione disciplinare di stato.
Non conducono a una diversa conclusione le sentenze del giudice militare, le quali portano a escludere la rilevanza penale della condotta, non certo quella disciplinare.
10. Con il sesto motivo si sostiene che il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, che ha nominato l’ufficiale inquirente, avrebbe dovuto astenersi, essendo indicato come parte offesa nell’ambito del procedimento penale miliare a carico dell’appellante.
11. Il motivo è infondato.
Non risulta infatti che il Comandante generale abbia posto in essere condotte che manifestano una “grave inimicizia” nei confronti dell’appellante, per la quale non è sufficiente la mera assunzione della qualità di persona offesa in un procedimento penale se a essa non si accompagna un’attività, anche processuale, che denoti ostilità nei confronti del militare.
12. Con il settimo motivo si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., l’ufficiale inquirente abbia errato nel respingere le istanze istruttore proposte dall’appellante.
13. Il motivo è infondato.
Nella specie, risultavano effettivamente superflui l’audizione dei colleghi inseriti nella chat e l’acquisizione degli atti del procedimento penale avviato a seguito della denuncia dell’interessato, essendo i fatti, nella loro materialità, sufficientemente accertati (e, a ben vedere, nemmeno negati).
14. Con l’ottavo motivo si lamenta l’omessa trasmissione della relazione finale all’incolpato.
15. Il motivo è infondato.
L’appellante ha potuto partecipare al procedimento presentando memorie, pertanto non c’è lesione del diritto di difesa. Come osservato dal T.a.r., poi, lo stesso avrebbe potuto chiedere di accedere alla relazione finale in modo da contestarne le risultanze nel corso del procedimento o comunque nel giudizio.
16. L’appello è quindi meritevole di rigetto.
17. La novità di alcune delle questioni dedotte nel giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.