Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/03/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Rg. 5799/2022
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del
Giudice dott. Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5799 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto responsabilità professionale e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Pannullo, presso il Parte_1
cui studio in Pompei alla via Parroco Federico 49 elegge domicilio;
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante TE pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Barbaro, ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Carlo Poerio n. 90, presso e nello studio dell'Avv. Sepe Raffaele.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti difensivi.
FATTO
Con Decreto ingiuntivo n. 1128/2022, emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 30.09.2022, notificato il 20.10.2022, la TE
(già ) ingiungeva alla sig.ra
[...] Controparte_2 Pt_1 il pagamento della somma di €. 22.095,84, oltre interessi come richiesti
[...]
e le spese del procedimento.
giudizio innanzi a questo Tribunale per TE
ottenere la revoca del predetto decreto ingiuntivo.
Concludeva inoltre per sentir “accertare e dichiarare la illegittima segnalazione all'Agenzia delle Dogane Napoli 2, eseguita dalla opposta in danno dell'opponente con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali da quantificarsi, e per lo effetto condannarla ad eseguire nei confronti del predetto ente la rettifica della predetta segnalazione;
condannare la soc. TE
. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni
[...] da “lite temeraria” da liquidarsi in €. 18.216,27, o in quella maggiore o minore somma, che verrà d'ufficio in via equitativa ritenuta;
con vittoria di spese;
in via meramente subordinata, in ipotesi di accertamento della sussistenza di una qualche pretesa creditoria, chiedeva in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo telematico opposto 1128/2022 ed accertare e dichiarare, a mezzo CTU, al fine di ricostruire i consumi di energia elettrica effettivi ed il periodo di tempo in cui i predetti consumi sono stati alterati, il credito vantato dalla opposta nei confronti della sig.ra Parte_1 condannando, quest'ultima al pagamento dei consumi effettivamente riscontrati dal tecnico incaricato”.
A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente rappresentava che controparte, in qualità di erogatrice del servizio di energia elettrica nazionale, deduceva di aver accertato che, a seguito di segnalazione, presso l'indirizzo di Poggiomarino alla via Fontanelle n. 16, in qualità CP_3
di intestataria della fornitura n. Pod. IT001E8431605, aveva effettuato in data 21.07.2017 un allaccio abusivo diretto per il prelievo irregolare di energia elettrica che andava ad alimentare l'impianto privato del cliente.
Tanto premesso, sostenendo la sua estraneità alla condotta illecita denunziata, così come accertato anche all'esito del procedimento penale celebratosi innanzi al Tribunale di Torre Annunziata n. R.G. 2952/18, parte opponente eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva, evidenziando come il predetto giudizio si fosse concluso con il riconoscimento della assoluta estraneità della ai fatti contestati, Parte_1 con l'ulteriore specificazione che si era accertato che l'allaccio abusivo serviva esclusivamente un'autorimessa, che non risultava né di proprietà, né in uso alla stessa.
Deduceva l'inammissibilità della pretesa creditoria azionata perché carente dei presupposti della liquidità ed esigibilità del credito, in quanto la fattura n. 63730084021891 del 30.08.2017, dell'importo di €. 22.095,84, mera manifestazione di volontà dell'emittente, non recava l'indicazione dei criteri in base ai quali veniva emessa.
Si costituiva parte opposta, la quale contestava l'opposizione, in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto. In particolare deduceva l'irrilevanza dell'esito del giudizio penale, ritenuto inidoneo ad escludere la condanna in sede civile alla corresponsione del controvalore del prelievo abusivo asseritamente effettuato dalla , ovvero al risarcimento del danno per Pt_1
fatto illecito. Deduceva che era documentalmente confermato che, sebbene il contatore della fosse risultato cessato, la linea ad essa riferibile Pt_1 era risultata comunque fornita di energia elettrica, a conferma dell'utilizzo dell'allaccio abusivo, essendo irrilevante la circostanza che non fosse stata l'opponente a creare l'allaccio abusivo, essendo sufficiente che la stessa ne avesse profittato.
Deduceva, poi, che in presenza di un prelievo irregolare di energia elettrica riconducibile ad un allaccio diretto, realizzato senza la preventiva stipula di un regolare contratto, il rapporto di fornitura era sorto per legge, richiamando sul punto l'art.
4.3 del testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV) (Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL
e successive modifiche e integrazioni), in base al quale, nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto e un contratto di dispacciamento in vigore, con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice provvede (a seconda dei casi) a inserire i medesimi punti di prelievo nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico, ovvero nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia.
Pertanto, deduceva parte opposta che la pretesa economica azionata restava attuale e la sig.ra doveva essere condannata al pagamento del Pt_1 controvalore del prelievo abusivo, anche a titolo di risarcimento del danno.
Concludeva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e nel merito, per la conferma dello stesso;
solo in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, chiedeva che il
Tribunale condannasse l'opponente a pagare, in favore della opposta, la somma di €.22.095,84, oltre gli interessi e gli altri accessori a far tempo dalla domanda e sino al soddisfo, o l'importo eventualmente accertato in corso di causa.
Instauratosi il contradditorio, non concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma VI cpc, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per conclusioni. Quindi, con ordinanza del 03.12.2024 resa a seguito di trattazione scritta per l'udienza del 05.11.2024, il Giudice assegnava la causa a sentenza con termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione merita accoglimento per le ragioni di seguito riportate.
Innanzitutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio di condanna con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03; Cass. 6663/02): quindi, secondo i principi generali sull'onere della prova, l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ved. Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del
17/11/2003). Ebbene, dall'analisi dei singoli atti depositati da parte opposta emerge che i tecnici di E-Distribuzione s.p.a accertavano, nello svolgimento di un'attività di ispezione, che dal 27.02.2015 al 01.01.2017 vi era stata situazione irregolare relativa alla misura del prelievo contraddistinto con il. POD IT 001E84341605, ubicato in via Fontanelle, n. 16, in Poggiomarino. Il punto di prelievo veniva associato al contratto stipulato da con il Parte_1 TE
[...]
Dalla disamina degli atti risulta, altresì, depositata fattura n. 63730084021891 del 30.08.2017 dell'importo di euro 22.127,35, emessa in seguito all'ispezione effettuata in data 21/07/2017.
A tal proposito, occorre rammentare che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio”. (v. Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010).
Dunque, parte opposta fonda la propria pretesa sul verbale di ispezione del
21/07/2017 dal quale risulta accertato l'esistenza di un allaccio abusivo che alimentava un'attività di autorimessa e nel quale viene indicato quale utilizzatore il sig. Parte_2
Dal verbale emerge che l'utenza interessata dall'allaccio abusivo viene individuata con riferimento alla Presa 843416055 asseritamente intestato alla opponente, la cui fornitura la stessa opposta dichiara cessata a decorrere dal
01.01.2017.
Parte opponente ha sostenuto la propria estraneità alla realizzazione del cavo abusivo e alla utilizzazione di energia abusivamente prelevata tramite lo stesso, come confermato della sentenza del giudice penale che l'ha assolta dai reati ascrittile per non aver commesso il fatto.
Il teste escusso nell'ambito del procedimento penale, , Testimone_1
incaricato da E-Distribuzione della verifica del 21/07/2017 ha dichiarato la presenza di due contatori, di cui uno esterno, del quale non vengono fornite ulteriori indicazioni circa la titolarità della fornitura, ed uno interno, che il teste riferisce essere intestato alla opponente e cessato. Il teste riferisce che veniva accertata la presenza di energia elettrica all'interno dell'autofficina anche quando il misuratore esterno veniva disattivato.
Mentre invece afferma che nessun accertamento veniva effettuato sul misuratore “interno” intestato alla , non verificandosi se tale misuratore Pt_1 fosse al servizio dell'autorimessa o dell'appartamento della , che si Pt_1
trovava a distanza di 50 metri circa.
Dalla relazione tecnica extragiudiziale datata 30.04.2028, poi, depositata agli atti da parte opponente, viene in rilievo che i locali che hanno utilizzato l'allaccio abusivo “sono due tettoie adibite ad officina di riparazione di autoveicoli” e che “tali locali insistono su terreno che non è di proprietà di
” Parte_1
In un quadro probatorio unitario, in sede penale è stato accertato in via definitiva che il prelievo abusivo è imputabile a soggetti rimasti ignoti, in quanto “l'autorimessa non risulta né di proprietà né in uso agli imputati” (tra cui e, inoltre, emerge che “l'allaccio abusivo alimenta anche Parte_1 altre proprietà rimaste escluse dagli accertamenti dei dipendenti dell' . Per CP_2
tale ragione, il giudice penale del Tribunale di Torre Annunziata pronunciava sentenza n. 619/2020, con cui assolveva anche per non aver Parte_1
commesso il fatto.
Ricostruita la piattaforma probatoria, alla luce delle motivazioni già indicate,
l'odierna opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1128/2022.
Per quanto concerne la richiesta di accertare e dichiarare la illegittima segnalazione all'Agenzia delle Dogane Napoli 2, eseguita dalla opposta in danno dell'opponente, l'opponente ha depositato la comunicazione dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Napoli 2 che, in seguito al ricorso/reclamo proposto dalla , ha provveduto all'annullamento Pt_1 dell'atto di contestazione della sanzione amministrativa comminata per il presunto prelievo irregolare di energia elettrica. Ma non vi è in atti la prova che tale sanzione abbia fatto seguito ad “illegittima segnalazione da parte dell' , così come la parte opponente ha richiesto accertarsi. Pertanto la CP_2
relativa domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1128/2022 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data
30.09.2022;
- Rigetta la domanda di accertare e dichiarare la illegittima segnalazione all'Agenzia delle Dogane Napoli 2 eseguita dalla opposta in danno dell'opponente, in quanto non provata;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna , in pers. del legale TE
rapp.te p.t. al pagamento in favore di delle spese del Parte_1
presente giudizio che liquida in euro 1.700,00 per competenze professionali ed euro 145,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi liquidati, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatrio.
Torre Annunziata, lì 15/03/2025
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Immacolata Cesarano