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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1174/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1
e da entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
[...] Parte_2
NZ VI, il quale li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 9.05.2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti i diritti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 si impegnano a cooperare per una sua corretta ed equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con i parenti di entrambe le famiglie di origine;
2.
considerato che
la madre, sig.ra , per esigenze lavorative, ha necessità di Parte_2 trasferirsi in Veneto, disporre, nell'esclusivo interesse del minore, che il bambino venga collocato prevalentemente presso l'abitazione paterna sita in San Nicola La Strada (CE) alla Via A.Zoli,81, in quanto tale soluzione appare la più idonea a garantire stabilità al minore. Il padre, infatti, può garantire continuità ambientale, scolastica e sociale al bambino alla luce del fatto che il minore frequenta già l'Istituto Sant'Antida di Caserta e
1 svolge attività sportiva presso l'ASD Real Sito San Leucio sita in Caserta;
3. Stabilire che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, ai sensi dell'art. 316 c.c.;
4. Porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento a mezzo vaglia postale o bonifico bancario – un assegno mensile di € 300,00 (Trecento/00), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. Tale somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. Le spese straordinarie – la cui determinazione sarà effettuata tenendo conto delle Linee
Guida predisposte dal Consiglio Nazionale Forense - saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. Tali spese dovranno essere preventivamente concordate e documentate tra le parti, come meglio specificato nel piano genitoriale allegato;
6. Le parti concordano altresì che l'Assegno Unico per i figli erogato dall'Inps sarà percepito integralmente dal sig. mentre le detrazioni fiscali delle spese Parte_1 straordinarie ai fini Irpef saranno ripartite tra loro al 50%, in modo da poter usufruire entrambi, per la quota di propria spettanza, dei relativi benefici;
7. Stabilire che la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio: un fine settimana alternato dal venerdì alle ore 18:00 alla domenica alle ore 20:00 o, in alternativa, due giorni infrasettimanali consecutivi al mese, secondo gli orari che verranno concordati di volta in volta dai genitori, in considerazione delle loro reciproche esigenze personali e lavorative e, comunque, in ogni altro momento concordato tra i genitori;
per le festività natalizie e di
Capodanno la sig.ra compatibilmente con i suoi turni di lavoro e previa Pt_2 comunicazione al sig. del giorno prescelto almeno 10 giorni prima, potrà tenere Pt_1 con sé il minore o il giorno della Vigilia o il giorno di Natale ovvero il 31 dicembre o il giorno di Capodanno dalle ore 10:00 alle ore 19:30, salvo diverso accordo tra le parti;
per la Pasqua e il Lunedì in Albis, il figlio trascorrerà un giorno con il padre ed uno con la madre, ad anni alterni e secondo gli orari già stabiliti (10:00 – 19:30) mentre le restanti feste comandate (a solo scopo esemplificativo: 1 novembre, 8 dicembre, 26 dicembre, 6 gennaio, Domenica delle Palme, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, ecc...) verranno ripartite tra i genitori secondo il principio dell'alternanza e secondo gli orari già concordati e sempre previa verifica dei reciproci impegni personali e/o lavorativi;
per le vacanze estive il piccolo potrà trascorrere con la madre 15 giorni consecutivi - nel mese di luglio o Per_1
2 agosto - da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, previa comunicazione da parte di entrambi i genitori del periodo prescelto. I genitori inoltre dovranno preventivamente comunicarsi l'indirizzo ed il recapito telefonico dei luoghi di vacanza in cui si recheranno con la figlia;
qualora il periodo di ferie scelto dalle parti dovesse coincidere, le stesse concordano di trascorrere con la figlia una settimana di vacanza ciascuno, con la possibilità di sostituire l'altra settimana in un diverso periodo, da stabilirsi sempre entro la suddetta;
nel caso in cui uno dei genitori non possa trascorrere con il figlio il periodo di ferie stabilito, per forza maggiore o impossibilità sopravvenute (motivi di salute o di lavoro), dovrà tempestivamente informare l'altro coniuge mediante comunicazione scritta almeno 10 giorni prima;
8. i genitori prestano fin da ora reciproco consenso all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento della figlia negli stessi documenti e si impegnano a comunicare reciprocamente il proprio nuovo recapito, anche telefonico, nonché eventuali cambi di residenza;
9. le parti dichiarano infine che non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
PIANO GENITORIALE
1. AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO
- Il minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori (affidamento Persona_1 condiviso).
- Il collocamento prevalente è stabilito presso l'abitazione paterna sita in San Nicola La
Strada (CE) alla Via A. Zoli n. 81, al fine di garantire continuità ambientale, scolastica e sociale al minore.
2. RESPONSABILITÀ GENITORIALE
In conformità con l'art. 316 del Codice Civile, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale come segue:
A. Decisioni di maggiore interesse:
Le decisioni riguardanti: - Istruzione - Educazione - Salute - Scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
B. Decisioni di ordinaria amministrazione: - Durante i periodi di permanenza presso ciascun genitore, questi potrà assumere autonomamente le decisioni quotidiane relative alla cura del minore. - Ciascun genitore si impegna a informare l'altro delle decisioni rilevanti
3 assunte durante il proprio periodo di permanenza con il figlio.
3. TEMPI DI PERMANENZA CON I GENITORI
A. Periodi ordinari: La madre potrà vedere e tenere con sé il figlio: - Un fine settimana alternato dal venerdì alle ore 18:00 alla domenica alle ore 20:00 - In alternativa, due giorni infrasettimanali consecutivi al mese, secondo orari da concordare in base alle esigenze lavorative e personali
B. Festività natalizie e di Capodanno: La madre, previa comunicazione al padre almeno 10 giorni prima, potrà tenere con sé il minore: - Il giorno della Vigilia o il giorno di Natale - Il
31 dicembre o il giorno di Capodanno dalle ore 10:00 alle ore 19:30
C. Pasqua e festività: - Pasqua e Lunedì in Albis: un giorno con il padre e uno con la madre, ad anni alterni (orario 10:00-19:30) - Altre festività comandate: ripartite secondo il principio dell'alternanza
D. Vacanze estive: - La madre potrà trascorrere con il figlio 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto - Il periodo dovrà essere concordato entro il 31 maggio di ogni anno -
Entrambi i genitori dovranno comunicarsi preventivamente indirizzo e recapito telefonico dei luoghi di vacanza
4. COMUNICAZIONI E CONTATTI
A. Comunicazioni ordinarie - I genitori si impegnano a mantenersi reciprocamente informati su tutti gli aspetti rilevanti della vita del minore - Ciascun genitore comunicherà tempestivamente all'altro eventuali cambi di residenza o recapiti telefonici
B. Comunicazioni straordinarie: - In caso di malattia o emergenze riguardanti il minore, il genitore presente informerà immediatamente l'altro - Eventuali impedimenti nel rispetto degli orari di visita dovranno essere comunicati con almeno 24 ore di anticipo
5. MANTENIMENTO E ASPETTI ECONOMICI
A) Contributo ordinario: - La madre verserà un assegno mensile di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese - Il versamento avverrà tramite vaglia postale o bonifico bancario - L'importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT
B) Spese straordinarie: Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori secondo le seguenti modalità: Spese straordinarie obbligatorie (non richiedono previo accordo):
- Spese mediche urgenti e non differibili
- Spese scolastiche obbligatorie (tasse, libri di testo)
- Spese per attività sportive già concordate Spese straordinarie subordinate ad accordo:
- Spese mediche non urgenti (dentistiche, oculistiche, ecc.)
4 - Attività extrascolastiche
- Vacanze studio
- Spese per attività ricreative
Procedura per le spese straordinarie:
1. Il genitore che intende sostenere la spesa deve comunicare all'altro: - Tipologia di spesa -
Importo previsto - Motivazione - Preventivo/documentazione
2. L'altro genitore deve rispondere entro 10 giorni, manifestando: - Accordo - Disaccordo motivato - Richiesta di chiarimenti/alternative
3. In caso di mancata risposta entro il termine, il silenzio vale come assenso
C. Detrazioni fiscali e benefici: - L'Assegno Unico per i figli sarà percepito integralmente dal padre - Le detrazioni fiscali delle spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori
6. DOCUMENTI E VIAGGI
- I genitori prestano reciproco consenso all'espatrio e al rilascio del passaporto - È consentito l'inserimento del minore nei documenti di entrambi i genitori - Per i viaggi all'estero, il genitore accompagnatore dovrà informare l'altro con almeno 30 giorni di anticipo
7. MODIFICHE AL PIANO GENITORIALE
- Il presente piano potrà essere modificato in qualsiasi momento previo accordo scritto tra i genitori - In caso di disaccordo, ciascun genitore potrà rivolgersi al giudice per la modifica delle condizioni
8. IMPEGNI DEI GENITORI
- Entrambi i genitori si impegnano a: - Favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato del figlio con l'altro genitore. Non denigrare l'altro genitore in presenza del figlio -
Cooperare nell'interesse del minore - Mantenere un atteggiamento rispettoso nelle comunicazioni - Favorire i rapporti del minore con i parenti di entrambe le famiglie
9. MONITORAGGIO E REVISIONE
- I genitori si impegnano a verificare periodicamente l'adeguatezza del piano alle esigenze del minore - È prevista una prima verifica dopo 6 mesi dall'approvazione del piano -
Successive verifiche saranno effettuate almeno una volta all'anno.
All'udienza del 25.11.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
5 Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 25.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1
e da entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
[...] Parte_2
NZ VI, il quale li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 9.05.2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti i diritti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 si impegnano a cooperare per una sua corretta ed equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con i parenti di entrambe le famiglie di origine;
2.
considerato che
la madre, sig.ra , per esigenze lavorative, ha necessità di Parte_2 trasferirsi in Veneto, disporre, nell'esclusivo interesse del minore, che il bambino venga collocato prevalentemente presso l'abitazione paterna sita in San Nicola La Strada (CE) alla Via A.Zoli,81, in quanto tale soluzione appare la più idonea a garantire stabilità al minore. Il padre, infatti, può garantire continuità ambientale, scolastica e sociale al bambino alla luce del fatto che il minore frequenta già l'Istituto Sant'Antida di Caserta e
1 svolge attività sportiva presso l'ASD Real Sito San Leucio sita in Caserta;
3. Stabilire che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, ai sensi dell'art. 316 c.c.;
4. Porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento a mezzo vaglia postale o bonifico bancario – un assegno mensile di € 300,00 (Trecento/00), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. Tale somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. Le spese straordinarie – la cui determinazione sarà effettuata tenendo conto delle Linee
Guida predisposte dal Consiglio Nazionale Forense - saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. Tali spese dovranno essere preventivamente concordate e documentate tra le parti, come meglio specificato nel piano genitoriale allegato;
6. Le parti concordano altresì che l'Assegno Unico per i figli erogato dall'Inps sarà percepito integralmente dal sig. mentre le detrazioni fiscali delle spese Parte_1 straordinarie ai fini Irpef saranno ripartite tra loro al 50%, in modo da poter usufruire entrambi, per la quota di propria spettanza, dei relativi benefici;
7. Stabilire che la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio: un fine settimana alternato dal venerdì alle ore 18:00 alla domenica alle ore 20:00 o, in alternativa, due giorni infrasettimanali consecutivi al mese, secondo gli orari che verranno concordati di volta in volta dai genitori, in considerazione delle loro reciproche esigenze personali e lavorative e, comunque, in ogni altro momento concordato tra i genitori;
per le festività natalizie e di
Capodanno la sig.ra compatibilmente con i suoi turni di lavoro e previa Pt_2 comunicazione al sig. del giorno prescelto almeno 10 giorni prima, potrà tenere Pt_1 con sé il minore o il giorno della Vigilia o il giorno di Natale ovvero il 31 dicembre o il giorno di Capodanno dalle ore 10:00 alle ore 19:30, salvo diverso accordo tra le parti;
per la Pasqua e il Lunedì in Albis, il figlio trascorrerà un giorno con il padre ed uno con la madre, ad anni alterni e secondo gli orari già stabiliti (10:00 – 19:30) mentre le restanti feste comandate (a solo scopo esemplificativo: 1 novembre, 8 dicembre, 26 dicembre, 6 gennaio, Domenica delle Palme, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, ecc...) verranno ripartite tra i genitori secondo il principio dell'alternanza e secondo gli orari già concordati e sempre previa verifica dei reciproci impegni personali e/o lavorativi;
per le vacanze estive il piccolo potrà trascorrere con la madre 15 giorni consecutivi - nel mese di luglio o Per_1
2 agosto - da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, previa comunicazione da parte di entrambi i genitori del periodo prescelto. I genitori inoltre dovranno preventivamente comunicarsi l'indirizzo ed il recapito telefonico dei luoghi di vacanza in cui si recheranno con la figlia;
qualora il periodo di ferie scelto dalle parti dovesse coincidere, le stesse concordano di trascorrere con la figlia una settimana di vacanza ciascuno, con la possibilità di sostituire l'altra settimana in un diverso periodo, da stabilirsi sempre entro la suddetta;
nel caso in cui uno dei genitori non possa trascorrere con il figlio il periodo di ferie stabilito, per forza maggiore o impossibilità sopravvenute (motivi di salute o di lavoro), dovrà tempestivamente informare l'altro coniuge mediante comunicazione scritta almeno 10 giorni prima;
8. i genitori prestano fin da ora reciproco consenso all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento della figlia negli stessi documenti e si impegnano a comunicare reciprocamente il proprio nuovo recapito, anche telefonico, nonché eventuali cambi di residenza;
9. le parti dichiarano infine che non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
PIANO GENITORIALE
1. AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO
- Il minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori (affidamento Persona_1 condiviso).
- Il collocamento prevalente è stabilito presso l'abitazione paterna sita in San Nicola La
Strada (CE) alla Via A. Zoli n. 81, al fine di garantire continuità ambientale, scolastica e sociale al minore.
2. RESPONSABILITÀ GENITORIALE
In conformità con l'art. 316 del Codice Civile, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale come segue:
A. Decisioni di maggiore interesse:
Le decisioni riguardanti: - Istruzione - Educazione - Salute - Scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
B. Decisioni di ordinaria amministrazione: - Durante i periodi di permanenza presso ciascun genitore, questi potrà assumere autonomamente le decisioni quotidiane relative alla cura del minore. - Ciascun genitore si impegna a informare l'altro delle decisioni rilevanti
3 assunte durante il proprio periodo di permanenza con il figlio.
3. TEMPI DI PERMANENZA CON I GENITORI
A. Periodi ordinari: La madre potrà vedere e tenere con sé il figlio: - Un fine settimana alternato dal venerdì alle ore 18:00 alla domenica alle ore 20:00 - In alternativa, due giorni infrasettimanali consecutivi al mese, secondo orari da concordare in base alle esigenze lavorative e personali
B. Festività natalizie e di Capodanno: La madre, previa comunicazione al padre almeno 10 giorni prima, potrà tenere con sé il minore: - Il giorno della Vigilia o il giorno di Natale - Il
31 dicembre o il giorno di Capodanno dalle ore 10:00 alle ore 19:30
C. Pasqua e festività: - Pasqua e Lunedì in Albis: un giorno con il padre e uno con la madre, ad anni alterni (orario 10:00-19:30) - Altre festività comandate: ripartite secondo il principio dell'alternanza
D. Vacanze estive: - La madre potrà trascorrere con il figlio 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto - Il periodo dovrà essere concordato entro il 31 maggio di ogni anno -
Entrambi i genitori dovranno comunicarsi preventivamente indirizzo e recapito telefonico dei luoghi di vacanza
4. COMUNICAZIONI E CONTATTI
A. Comunicazioni ordinarie - I genitori si impegnano a mantenersi reciprocamente informati su tutti gli aspetti rilevanti della vita del minore - Ciascun genitore comunicherà tempestivamente all'altro eventuali cambi di residenza o recapiti telefonici
B. Comunicazioni straordinarie: - In caso di malattia o emergenze riguardanti il minore, il genitore presente informerà immediatamente l'altro - Eventuali impedimenti nel rispetto degli orari di visita dovranno essere comunicati con almeno 24 ore di anticipo
5. MANTENIMENTO E ASPETTI ECONOMICI
A) Contributo ordinario: - La madre verserà un assegno mensile di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese - Il versamento avverrà tramite vaglia postale o bonifico bancario - L'importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT
B) Spese straordinarie: Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori secondo le seguenti modalità: Spese straordinarie obbligatorie (non richiedono previo accordo):
- Spese mediche urgenti e non differibili
- Spese scolastiche obbligatorie (tasse, libri di testo)
- Spese per attività sportive già concordate Spese straordinarie subordinate ad accordo:
- Spese mediche non urgenti (dentistiche, oculistiche, ecc.)
4 - Attività extrascolastiche
- Vacanze studio
- Spese per attività ricreative
Procedura per le spese straordinarie:
1. Il genitore che intende sostenere la spesa deve comunicare all'altro: - Tipologia di spesa -
Importo previsto - Motivazione - Preventivo/documentazione
2. L'altro genitore deve rispondere entro 10 giorni, manifestando: - Accordo - Disaccordo motivato - Richiesta di chiarimenti/alternative
3. In caso di mancata risposta entro il termine, il silenzio vale come assenso
C. Detrazioni fiscali e benefici: - L'Assegno Unico per i figli sarà percepito integralmente dal padre - Le detrazioni fiscali delle spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori
6. DOCUMENTI E VIAGGI
- I genitori prestano reciproco consenso all'espatrio e al rilascio del passaporto - È consentito l'inserimento del minore nei documenti di entrambi i genitori - Per i viaggi all'estero, il genitore accompagnatore dovrà informare l'altro con almeno 30 giorni di anticipo
7. MODIFICHE AL PIANO GENITORIALE
- Il presente piano potrà essere modificato in qualsiasi momento previo accordo scritto tra i genitori - In caso di disaccordo, ciascun genitore potrà rivolgersi al giudice per la modifica delle condizioni
8. IMPEGNI DEI GENITORI
- Entrambi i genitori si impegnano a: - Favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato del figlio con l'altro genitore. Non denigrare l'altro genitore in presenza del figlio -
Cooperare nell'interesse del minore - Mantenere un atteggiamento rispettoso nelle comunicazioni - Favorire i rapporti del minore con i parenti di entrambe le famiglie
9. MONITORAGGIO E REVISIONE
- I genitori si impegnano a verificare periodicamente l'adeguatezza del piano alle esigenze del minore - È prevista una prima verifica dopo 6 mesi dall'approvazione del piano -
Successive verifiche saranno effettuate almeno una volta all'anno.
All'udienza del 25.11.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
5 Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 25.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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