TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/02/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3761/2023 R.G. sul ricorso depositato il 27/07/2023 proposto da (difeso dall'avv. Giuseppe Mazzotta) Parte_1
nei confronti di . COroparte_1
( già ) contumace COroparte_2
e nei confronti di difesa dall'Avv. Alessandro Travaglini ) CP_1
all'esito dell' udienza,
così definitivamente provvede:
“ Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto dichiara : intercorso tra ricorrente ed il rapporto di lavoro subordinato dal 14.07.2014 al 30.09.2014, CP_1 dal 22.12.2014 al 19.01.2015, dal 16.03.2015 al 15.11.2015, dal 16.05.2016 al 19.09.2016 , dal 5.12.2016 al 15.12.2021 con diritto all'inquadramento ed alla applicazione del CCNL Fise assoambiente livello 3^ area Spazzamento, Raccolta e Attività Ambientali Complementari;
per l'effetto condanna al pagamento al ricorrente delle somme maturate differenziali CP_1
, non prescritte , relative ai periodi dal
5.12.2016 al 15.12. 2021 per differenze retributive e per le altre voci richieste , da determinarsi in altra sede , e per differenze sul TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle somme al soddisfo.
Rigetta nel resto la domanda.
Rigetta la domanda verso e nulla sulle spese nei suoi confronti. CP_3
Compensa un sesto le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla CP_1 parte ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in 5000,00 euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché oltre iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
a) accertare e dichiarare che il Ricorrente, a far data dal 05.12.2016 e sino al 19.04.2021, ha prestato attività lavorativa nell'ambito del COratto di Appalto in essere tra il e COroparte_4 la avente ad oggetto il Servizio di igiene urbana, con la qualifica di addetto alle attività CP_1
1 di raccolta dei rifiuti, con utilizzo di compattatori e le mansioni di cui al livello 3°, ovvero, in via subordinata, di cui al Livello 2°, CCNL FISE, Area Spazzamento, Raccolta Ambientali
Complementari;
a1) accertare e dichiarare, quindi, il diritto del ricorrente all'applicazione al proprio rapporto di lavoro, per il periodo che va dal 05.12.2016 e sino al 19.04.2021, del CCNL Fise SS e, conseguentemente, a percepire il relativo trattamento salariale non inferiore a quello previsto per i lavoratori appartenenti al 3° livello ovvero, in via subordinata, al Livello 2°, Area Spazzamento,
Raccolta e Attività Ambientali Complementari del predetto CCNL;
a2) conseguentemente agli accertamenti di cui ai punti a) e a1), accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione, con condanna di e di CP_1 COroparte_2
in solido tra loro, al pagamento:
[...]
- delle differenze retributive dovute in forza dell'applicazione del trattamento economico previsto nel
CCNL Fise SS per i lavoratori appartenenti al 3° livello, ovvero, in via subordinata, al
Livello 2°, Area Spazzamento, Raccolta e Attività Ambientali Complementari, relativamente alla retribuzione mensile corrispondente al monte ore previsto dal contratto individuale (40 ore settimanali), nonché delle differenze, derivanti dalla nuova base di calcolo, dovute a titolo di ratei di tredicesima e quattordicesima, permessi, ferie, buoni pasto, festività e ROL non goduti, indennità, lavoro festivo, lavoro notturno, malattia, straordinario diurno e festivo, scatti di anzianità, EGR e TFR per il periodo che va dal 05.12.2016 e sino al 19.04.2021, nonché, di tutte le somme maturate e maturande a tale titolo, o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, da calcolarsi anche a mezzo CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) accertare e dichiarare che il ricorrente dal 14.07.2014 al 30.09.2014, dal 22.12.2014 al
19.01.2015, dal 16.03.2015 al 15.11.2015, dal 16.05.2016 al 19.09.2016 e dal 19.04.2021 al
15.12.2021 ha prestato attività lavorativa nell'ambito del COratto di Appalto in essere tra il
[...]
e la avente ad oggetto il Servizio di igiene urbana, con la qualifica di COroparte_4 CP_1 addetto alle attività di raccolta dei rifiuti, con utilizzo di compattatori e le mansioni di cui al livello
3°, ovvero, in via subordinata, di cui al Livello 2°, CCNL FISE, Area Spazzamento, Raccolta a
Attività Ambientali Complementari;
b1) accertare e dichiarare, quindi, il diritto del ricorrente all'applicazione al proprio rapporto di lavoro, per il periodo che va dal 14.07.2014 al 30.09.2014, dal 22.12.2014 al 19.01.2015, dal
16.03.2015 al 15.11.2015, dal 16.05.2016 al 19.09.2016 e dal 19.04.2021 al 15.12.2021, del CCNL
Fise SS e, conseguentemente, a percepire il relativo trattamento salariale non inferiore a
2 quello previsto per i lavoratori appartenenti al 3° livello ovvero, in via subordinata, al Livello 2°, Area
Spazzamento, Raccolta e Attività Ambientali Complementari;
b2) conseguentemente agli accertamenti di cui ai punti b) e b1), accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione, con condanna di al pagamento: CP_1
- delle differenze retributive dovute in forza dell'applicazione del trattamento economico previsto nel
CCNL Fise SS per i lavoratori appartenenti al 3° livello, ovvero, in via subordinata, al
Livello 2°, Area Spazzamento, Raccolta e Attività Ambientali Complementari, relativamente alla retribuzione mensile corrispondente al monte ore previsto dal contratto individuale (40 ore settimanali), nonché delle differenze, derivanti dalla nuova base di calcolo, dovute a titolo di ratei di tredicesima e quattordicesima, permessi, ferie, buoni pasto, festività e ROL non goduti, indennità, lavoro festivo, lavoro notturno, malattia, straordinario diurno e festivo, scatti di anzianità, EGR e TFR per il periodo che va dal 14.07.2014 al 30.09.2014, dal 22.12.2014 al 19.01.2015, dal 16.03.2015 al
15.11.2015, dal 16.05.2016 al 19.09.2016 e dal 19.04.2021 al 15.12.2021, nonché, di tutte le somme maturate e maturande a tale titolo, o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, da calcolarsi anche a mezzo CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Condannare le Società convenute al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . CP_1
Parte resistente ..( ora COroparte_2 [...]
) restava contumace . COroparte_1
****
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è parzialmente fondato .
Occorre dare atto che in sede di udienza è stato dichiarato dalla parte ricorrente , senza contestazione di controparte , che ( di COroparte_2 seguito anche ) ha ora assunto denominazione CP_3 COroparte_1
.
[...]
Tale mutamento va recepito e trascritto nella epigrafe della presente sentenza in luogo della precedente denominazione .
****
3 Passando all'esame della domanda, la causa presenta in primis una domanda di accertamento per diversi periodi di lavoro di lavoro con . CP_1
Il ricorrente sostiene di aver lavorato comunque sempre con . CP_1
Produce documentazione formale del rapporto di lavoro con ( contratti proroghe, busta CP_1 paga ) .
Relativamente al periodo dal
5.12.2016 al 18.4.2021 chiede la condanna al pagamento delle retribuzioni differenziali sia verso l' ( datore formale ) e sia verso (datore CP_3 CP_1 asseritamente effettivo in quanto utlilizzatore delle prestazioni lavorative soggetto e titolare COr dell'organizzazione produttiva nella quale sono state inserite le sue prestazioni di lavoro ).
In tutti i periodi chiede l'applicazione delle tariffe retributive di III livello ( in subordine di II livello Area Spazzamento, Raccolta e Attività Ambientali Complementari) del CCNL Fise SS , ritenendo ingiustamente applicato il CCNL Multiservizi e il CCNL (Conflavoro PMI e Confsal).
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
L'eccezione è parzialmente fondata .
Parte ricorrente produce solo diffida del 21 giugno 2023, per cui il termine prescrizionale di cinque anni per rivendicare le retribuzioni mancanti comunque non si pone per i diritti sorti dal 21 giugno 2018 in poi .
Per i periodo richiesti fino al 19.9. 2016 , il rapporto è cessato al 19.9. 2016 per cui da tale data ha iniziato a decorrere il termine quinquennale di prescrizione.
Ne discende che sono prescritte le somme differenziali retributive e di tfr maturate fino al 19.9. 2016 .
Quanto alle somme maturate nel periodo dal 5.12. 2016 al 18.4.2021 e dal 19.4.2021 al 15.12. 2021 il problema di prescrizione va posto semmai per le differenze fino al 21.6.2018 .
Al riguardo, però, va detto che il rapporto di lavoro dal 5.12.2016 non ha avuto alcuna interruzione fino alla cessazione del 15.12.2021 per cui la non stabilità del rapporto alla luce della disciplina sui licenziamenti legge n. 92 del 2012 , non ha fatto decorrere il corso della prescrizione e la prescrizione non è maturata .
Al riguardo si richiama il principio secondo cui Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. > Cass sez lav. 26246/2022.
ECCEZIONE DI DECADENZA
4 COr L'eccezione proposta dall' riguarda il periodo 05.12.2016 – 18.04.2021 di asserito rapporto di lavoro di fatto con . CP_1
Tuttavia la decorrenza della decadenza di 60 giorni, per poter dar luogo alla decadenza dell'art. 32 legge 183 del 2010 richiedeva un atto scritto da parte dell' di diniego del rapporto di CP_1 lavoro con il ricorrente .
In tal senso la recente giurisprudenza di legittimità secondo cui < L'applicazione del regime decadenziale dettato dall'art. 32, comma 4, lett. d) della legge n. 183 del 2010 richiede necessariamente l'adozione di un atto scritto da parte dell'utilizzatore della prestazione lavorativa, non essendo imputabile all'utilizzatore stesso (ai fini del decorso dei termini decadenziali) l'atto di licenziamento intimato dal datore di lavoro formale” (Cass. n. 6266 del 2024, cui si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per ogni ulteriore aspetto in ordine all'interpretazione dell'art. 32, comma 4, lett. d) della legge n. 183 del 2010); nel precedente richiamato si argomenta che, una volta “ritenuto che il regime decadenziale dettato dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010 richieda un atto scritto per la decorrenza dei termini, l'atto di licenziamento intimato (in forma scritta) dall'appaltatore/datore di lavoro formale costituisce elemento formale sufficiente per consentire l'avvio dei termini di decadenza nei soli confronti del soggetto che ha adottato l'atto, mentre nei confronti dell'appaltante/utilizzatore nessuna decadenza potrà essere invocata (salvo l'ipotesi in cui lo stesso appaltante neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto, momento dal quale comincerà a decorrere il doppio termine di decadenza)”;> Così Cass. n. 9783/2024.
Orbene nel caso di specie tale tipo di atto scritto non è emerso.
La decadenza pertanto non ha iniziato il suo corso e non è dunque maturata.
Va rigettata la relativa eccezione .
CP_5
dal 14.07.2014 al 30.09.2014, dal 22.12.2014 al 19.01.2015, dal 16.03.2015 al 15.11.2015,
[...] dal 16.05.2016 al 19.09.2016 e dal 19.04.2021 al 15.12.2021.
Rapporti con Avr spa anche formali.
Il profilo di merito va esaminato secondo i vari periodi di lavoro dedotti.
L' applicazione di un CCNL non è questione suscettibile di prescrizione non essendo un diritto ma un aspetto di qualificazione del rapporto. Ciò che possono prescriversi sono i diritti che sarebbero derivati dalla applicazione del CCNL FISE SS.
Va preso atto che la prescrizione dei diritti retributivi differenziali rivendicati ( compreso il TFR) per il periodo di lavoro fino al .19.9. 2016 .preclude l'esame della sussistenza del diritto al pagamento poichè prescritte .
5 Invece per il periodo dal 19.4.2021 al 15.12.2021 occorre accertare la maturazione delle somme differenziali richieste e la questione che si pone in primo luogo è la verifica di tenutezza dell' CP_1 all'applicazione del CCNL Fise SS al rapporto di lavoro del ricorrente perchè da ciò
[...] derivano le conseguenze come trattamento di inquadramento professionale , di qualifica e livello e di trattamento retributivo.
In materia di individuazione ed applicazione del CCNL sul piano retributivo come nella specie ( parte ricorrente formula solo pretese economiche come effetto della applicazione del CCNL
FISESS ) di recente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che :
< Ribadito che secondo la comune interpretazione mai derogata da questa Corte, il riferimento al salario di cui al CCNL integra solo una presunzione relativa di conformità a Costituzione, suscettibile di accertamento contrario, va anche detto che attraverso questo sistema si è pure temperata, in concreto, in mancanza dell'attuazione dell'art. 39 Cost., la tesi espressa dalla già richiamata sentenza delle Sez. Unite n. 2655/1997, secondo cui l'ordinamento consentirebbe al datore di lavoro di autodeterminare la categoria di appartenenza ovvero di poter applicare un contratto stipulato da organizzazioni operanti in un settore produttivo diverso rispetto a quello nel quale si trovi concretamente ad operare. Pur in mancanza dell'applicazione ai contratti di diritto comune dell'art. 2070 c.c. che vincolerebbe la regolamentazione collettiva all'area professionale di pertinenza, si è infatti ammesso comunque che il lavoratore possa appellarsi ad un contratto collettivo diverso da quello di provenienza, non già per ottenerne l'applicazione bensì come termine di riferimento per la determinazione della giusta retribuzione deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto collettivo applicato al proprio rapporto (Sez. Un.2665/1997; Cass. nn. 7157/2003, 9964/2003, 26742/2014, 4951/2019 ).
32. Deve essere ora evidenziato che l'oggetto dell'intervento giudiziale può riguardare non solo il diritto del lavoratore di richiamare in sede di determinazione del salario il CCNL della categoria nazionale di appartenenza, ma anche il diritto di uscire dal salario contrattuale della categoria di pertinenza; atteso che, per la cogenza dell'art. 36 Cost., nessuna tipologia contrattuale può ritenersi sottratta alla verifica giudiziale di conformità ai requisiti sostanziali stabiliti dalla
Costituzione che hanno ovviamente un valore gerarchicamente sovraordinato nell'ordinamento > così Cass. L n. 27713/2023; vedi pure Cass. L n. 28323/2023.
Nella domanda in esame emerge una denuncia della parte ricorrente di inadeguatezza del trattamento percepito .
6 Invoca il parametro della fonte collettiva applicabile , e chiede di riconoscere l'applicazione del
CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali Fise SS, quale parametro di riferimento per la disciplina del rapporto e determinazione della retribuzione sufficiente e proporzionata in applicazione dell'art. 36 della Costituzione e con riferimento al potere conferito al
Giudice dall'art. 2099 c.c..
Parte ricorrente a sostegno della sua richiesta aggiunge pure elementi negoziali del caso concreto dai quali sarebbe sorto il vincolo del datore alla applicazione del CCNL FISE Assombiente, COr richiamando oltre al settore di operatività , anche gli impegni assunti da verso la stazione appaltante il servizio di raccolta rifiuti e di igiene urbana ossia verso il . COroparte_4
****
Tanto premesso, deve rilevarsi che sul piano degli impegni assunti nell'appalto con il
[...]
, il capitolato d'appalto all'art. 26 faceva riferimento specifico all'applicazione COroparte_4 del CCNL FiseSS nell'appalto e nessuna distinzione consentiva per il servizio porta a porta;
nessuna previsione contrattuale con il Comune di autorizzava una applicazione di CCNL CP_4 distinta , nell'ambito del medesimo appalto;
dalla pattuizione di cui al capitolato dunque può trarsi un contratto a favore di terzo ed è sorto un diritto soggettivo in capo al ricorrente alla applicazione del CCNL FISE-ASSOAMBIENTE. .
In ogni caso le pattuizioni intervenute con la stazione appaltante non esonerano il Giudice , alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra evidenziata, dal verificare la corrispondenza del trattamento retributivo percepito all'art. 36 Cost e all'art 2099 c.c. all'interno del rapporto lavoratore
- datore .
Sul piano del trattamento retributivo il datore non è libero di applicare la disciplina tariffaria, che ritiene più conveniente alla propria azione di impresa .
Il datore deve rispettare, a tal riguardo, quantomeno il minimo dettato dalle tariffe del CCNL che sia applicabile avuto riguardo al settore produttivo in cui si colloca l'ambito di applicazione del CCNL perchè anche in virtù dell'art 36 legge 300/70 per gli appalti , ciò è indice di tendenziale adeguatezza e sufficienza della retribuzione .
7 Orbene il CCNL MUltiservizi non fa riferimento alcuno al servizio di nettezza urbana e di raccolta rifiuti , per cui non è quello applicabile al settore di cui all'appalto.
Il CCNL FISE SS invece nell'art. 3 individua l'ambito di applicazione nei servizi ambientali, ricompresi nella gestione integrata dei rifiuti urbana, e tra questi proprio la < nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico; (...) >.
Il invece pur facendo riferimento a servizi di pulizia , omette ogni riferimento a COroparte_6 servizi di nettezza urbana e raccolta di rifiuti urbani.Anzi nell'art 1 si precisa < Sono conseguentemente escluse dalla sfera di applicazione del contratto le eventuali autonome attività, anche per specifici contratti di committenza, ai rapporti di lavoro delle quali si applichino, secondo la vigente normativa, autonomi e specifici CCNL corrispondenti>.
Non vi è alcun dubbio che il CCNL FIse SS sia quello più specifico per i rapporti di lavoro nell'ambito dei servizi di raccolta rifiuti urbani e debba quindi ritenersi cogente per le parti .
Alla luce di quanto considerato va ritenuto provato il diritto della parte ricorrente all'inquadramento retributivo parametrato alle tariffe CCNL Fise Assombiente di cui al periodo richiesto e non prescritto ossia dal 19.4.2021 al 15.12.2021
Quanto poi alla individuazione del livello di inquadramento , è decisiva la considerazione che il ricorrente deduce < ha sempre svolto il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti presso il
[...]
CO
alla guida del mezzo compattatore Fiat Daily per conto della Società . > e COroparte_4 la circostanza non è contestata.
Orbene il CCNL Fise Assombiente , nelle declaratorie dell'area spazzamento e raccolta , livello 3, ascrive il profilo di < addetto all'attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori , spazzatrici , innaffiatrici>.
Il ricorrente quanto alla patente. B comprova il possesso ( v, patente ) , per cui deve ritenersi spettante il livello 3 professionale per rapporto di lavoro in esame .
5.12.2016 al 18.4.2021. CP_5
Per il detto periodo occorre accertare non solo l'applicazione del giusto CCNL ma prima ancora
l'effettivo rapporto con . CP_1
Invero il rapporto formale è stato con ma il ricorrente adduce di fatto con senza CP_3 CP_1 alcun cambiamento
8 Quanto alla posizione in giudizio dell' ( ora con diversa denominazione come sopra detto) CP_3 occorre verificare se il rapporto intercorso con il ricorrente fosse quello realmente avvenuto .
Ove non fosse avvenuto il rapporto effettivo con ( del resto come sostenuto dal ricorrente ) CP_3
è evidente che nessuna titolarità passiva per il rapporto di lavoro e per le pretese del ricorrente è possibile avanzare verso l' perchè verso il solo datore apparente non vi è alcun diritto da far CP_3 valere .
Orbene sul punto al fine di verificare l'effettività del rapporto va notato che parte ricorrente ha dedotto, :
di essere stato assunto dal 5.12.2016 dalla Società Autostrade Service;
di aver svolto le mansioni di raccolta di rifiuti nel Comune di e a ha eseguito i COroparte_4
COr compiti e le istruzioni impartite da superiori gerarchici dipendenti di ed, in particolare, dal dott. e dalla dott.ssa , oltre che dai capi-squadra e dai capi-servizio, sig.ri Per_1 Persona_2
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e ; Persona_3 Parte_7
COr di aver osservato gli orari di lavoro distribuiti su tre turni predisposti da . I predetti turni, COr che venivano affissi presso la sede operativa di nella giornata del sabato, prevedevano la distribuzione dell'attività per i sette giorni successivi ed erano destinati non soltanto ai dipendenti di COr CO
, ma anche di che prestavano la propria attività coordinandosi tra di loro, svolgendo le identiche mansioni con le medesime modalità;
in caso di assenze, permessi, malattia, o necessità di modifica del turno di lavoro, si rivolgeva ai capisquadra, ai capiturno o ai superiori gerarchici di AVR e ad essi forniva le relative giustificazioni;
aveva svolto l'attività di operatore porta a porta, utilizzando i mezzi e la divisa di CP_1 svolgeva l'attività di operatore porta a porta, utilizzando i mezzi e la divisa di dal CP_1 lunedì al sabato per 40 ore settimanali, compresi i festivi, in orario notturno e diurno, nel circondario del Comune , zona Tre Mulini;
COroparte_4
COr
nell'organizzazione del piano ferie, l'istante si è sempre coordinato con i dipendenti di e con CO COr quelli assunti formalmente da ma impegnati nei servizi appaltati dal ad , ed ha CP_4
COr rivolto la relativa richiesta ai capisquadra e capiservizio;
9 CO
non ha mai avuto alcun tipo di contatto con i rappresentati di se non all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro, allorquando gli veniva formalmente chiarito che avrebbe continuato ad eseguire la prestazione in favore di AVR;
in sostanza , sin dal primo contratto di assunzione sottoscritto con AVR, aveva svolto compiti e mansioni diversi, non equivalenti, né assimilabili a quelli tipici e caratteristici del profilo contrattuale assegnato;
dal 9 novembre 2015 e sino al 15 dicembre 2021, ha sempre lavorato nell'ambito del COratto COr di Appalto in essere tra la Società ed il , anche allorquando è COroparte_4 stato formalmente assunto dalla Società ASE - Autostrade Service – Servizi del Territorio, impresa che si occupa esclusivamente di manutenzione stradale ed ambientale e, per tale ragione, applica il
CCNL Multiservizi;
CO l'assunzione meramente formale da parte della Società era avvenuta al solo fine di applicare un
CCNL peggiorativo ed erogare al ricorrente una retribuzione inferiore;
ad ulteriore conferma della sussistenza della condotta illecita perpetrata dalle Società resistenti nei confronti del ricorrente, si allegava il verbale di incontro del 09.04.2021 sottoscritto con le OOSS, nel quale può leggersi che: “ e CP_1 COroparte_2 considerato l'imminente cambio appalto, la promiscuità dei lavoratori assunti in capo alle due aziende, anche in virtù di alcune pronunce giudiziarie del foro territorialmente competente, hanno deciso di operare la migrazione del personale di COroparte_2
(cedente) in capo ad (cessionario), ai sensi dell'art. 2112 c.c., con effetti ex tunc,
[...] CP_1 per salvaguardare e mantenere integri i diritti dei lavoratori, garantendo loro le medesime chance dei colleghi impiegati nell'ambito della medesima commessa”;
tale documento, proveniente dalle Società resistenti, conferma l'inequivocabile esistenza di una CO COr interposizione fittizia di manodopera tra ed .
Parte resistente sul rapporto di lavoro di fatto ha negato l'interposizione .
****
Tanto premesso , ad avviso del decidente la tesi di parte è ricorrente è fondata
L'AVR non mette in discussione che parte ricorrente abbia reso l'attività dal 5.12.2016 nell'ambito del servizio di raccolta porta a porta rientrante nell'appalto con il . COroparte_4
Adduce però che la prestazione si era inserita in un subappalto del servizio all' . CP_3
10 Orbene dalla lettura del contratto di subappalto ( all. 4 ) emerge tuttavia che il contratto del subappalto
è dell'8.11.2018, dunque ben oltre l'inizio delle prestazioni rese ( dal 5.12.2016 ) per cui un rapporto di lavoro si era instaurato di fatto con l'organizzazione dell' ma senza trovare un titolo nel CP_1 subappalto che è stato stipulato in un tempo ben oltre successivo.
Il rapporto di fatto ha dato luogo ad un vero e proprio rapporto di lavoro con instaurato CP_1 prima del subappalto.
Quanto poi all'operato dei dipendenti Ing. e dott. AVR non contesta che fossero suoi Per_2 Per_1
CO dipendenti mentre non prova alcunchè che fossero dipendenti anche dell' .
CO La procura notarile al sig da parte del legale rappresentante dell' è del 23.7. 2019 Per_1
, ben oltre l'inizio del rapporto di fatto con l'Avr spa per cui è irrilevante .
Quanto alla deduzione < Analoghe considerazioni in riferimento all'odierno procuratore speciale
(avv. ), al tempo stesso anche dirigente della capogruppo munito di CP_7 CP_1 apposita separata procura conferita anche dall' e versata in atti (all. 6), al fine di CP_3 esercitare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere disciplinare e gerarchico, stipulare contratti individuali di lavoro e/o collettivi di lavoro e all'uopo alla relativa risoluzione. > tale circostanza non è in atti comprovata perchè la procura depositata è riferita ad altre persone ed è, comunque , del 13.1.2025 quando pure il rapporto dedotto era ormai terminato.
Quanto poi alla circostanza dedotta dalla secondo cui < capisquadra – contraddicendo la CP_1 tesi avversaria non hanno mai predisposto alcun turno di lavoro dei dipendenti atteso che detta attività era di esclusiva competenza del Responsabile di Sede (dott. e del Responsabile del Per_1
Servizio (dott. ); Persona_2
8. Il potere direttivo ed il potere gerarchico – per entrambe le Società - era ed è di esclusivo appannaggio del Responsabile di Sede e del Responsabile del Servizio (in virtù di specifiche procure) così come il potere disciplinare – per entrambe le Società - era ed è di esclusivo appannaggio del
Responsabile delle Risorse Umane (in virtù di specifiche procure). > ciò comunque conferma che la gestione del rapporto di lavoro era in capo ad Avr che fissava i turni di lavoro ed esercitava il potere direttivo e gerarchico .
11 COr
Al riguardo inoltre l' omette di indicare ogni ulteriore nominativo di colui / coloro che avrebbe CO gestito il rapporto di lavoro ed appartenente per contratto all'
Infine nulla contesta sulla circostanza che il ricorrente svolgesse l'attività di operatore porta CP_1
a porta, utilizzando i mezzi e la divisa di e si coordinava per le ferie con il personale CP_1
AVR .
Riassumendo dunque, e alla luce di quanto emerso e preso atto che la prova testimoniale capitolata dalla resistente ( in disparte un profilo di genericità e di inammissibilità dei capitoli attraverso un rinvio alla parte narrativa della memoria includente buona parte di espressioni costituenti profili di valutazione come tali preclusi al teste ) non appare conferente , deve concludersi che di fatto è intercorso un rapporto di lavoro tra ricorrente e dal 5.12.2016 al 18.4.2021 restando privo CP_1
CO di effetti quanto stipulato con , datore solo formale e rimasto indimostrato ( anche per la contumacia dell' ) un effettivo rapporto di lavoro con la stessa. CP_3
Ne consegue che l'unico soggetto a dover rispondere per il debito retributivo è l' verso cui CP_1 indirizzare la condanna al pagamento delle differenze retributive
****
Ciò posto quanto alla applicazione del CCNL Fise SS anche nel periodo 2016- 2021 , valgono le stesse considerazioni svolte per i periodi precedenti e del resto la stessa parte in CP_1
CO memoria ha ricordato che il ricorrente era stato inquadrato nel successivo contratto con conservando l'inquadramento contrattuale precedente
Pertanto ove acquisito l'inquadramento FISE ed il livello 3 nel precedente rapporto di lavoro , esso va esteso anche al periodo dal 5.12.2016 al 19.4.2021 per effetto della attività comunque svolta nelle medesime modalità e per conservazione del trattamento economico già acquisito , oltre che per effetto della cogenza derivante dal settore produttivo .
QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME
Parte ricorrente nel ricorso non specifica le somme maturate e formula una domanda generica invocando una ctu al fine di determinarle .
Si legge la pretesa ad una serie di voci prive di una allegazione in fatto precisa ( retribuzione per come composta nell'art. 27 del CCNL Fise ed ha, altresì, diritto ad ottenere le differenze retributive dovute a titolo di: tredicesima, quattordicesima, permessi, ferie, buoni pasto,
12 festività e ROL non goduti, indennità, lavoro festivo, lavoro notturno, malattia, straordinario diurno e festivo, scatti di anzianità, EGR e TFR per i periodi specificati nel ricorso. )
Ad avviso del decidente la domanda non è corredata da specifici elementi per consentire al ctu di verificare l'ammontare delle varie voci richieste poichè in primo luogp rimetterebbe al giudice e al ctu di ricercare gli elementi di conteggio ( la parte invoca pure un ordine di esibizione del Libro
Unico), in tal modo non rispettando le necessarie allegazioni da formulare già in contraddittorio per consentire al convenuto di prendere posizione ai fini dei conteggi sin dalla costituzione della parte resistente ai sensi dell'art 416 cpc .
Risulta, in conclusione ,che vanno riconosciute, con condanna generica , le somme differenziali retributive e le altre voci richieste non ancora prescritte
Tutte le somme vanno maggiorate degli accessori dovuti .
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio compensate parzialmente per la parte della domanda dichiarata prescritta e nel resto poste a carico della parte resistente per prevalente fondatezza della domanda liquidandole e ai sensi del dm 55 /14 e succ mod. avuto riguardo al valore ( III scaglione indeterminato basso in mancanza di specificazione di un valore ) e alla natura della causa( lavoro ) nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 13.2.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3761/2023 R.G. sul ricorso depositato il 27/07/2023 proposto da (difeso dall'avv. Giuseppe Mazzotta) Parte_1
nei confronti di . COroparte_1
( già ) contumace COroparte_2
e nei confronti di difesa dall'Avv. Alessandro Travaglini ) CP_1
all'esito dell' udienza,
così definitivamente provvede:
“ Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto dichiara : intercorso tra ricorrente ed il rapporto di lavoro subordinato dal 14.07.2014 al 30.09.2014, CP_1 dal 22.12.2014 al 19.01.2015, dal 16.03.2015 al 15.11.2015, dal 16.05.2016 al 19.09.2016 , dal 5.12.2016 al 15.12.2021 con diritto all'inquadramento ed alla applicazione del CCNL Fise assoambiente livello 3^ area Spazzamento, Raccolta e Attività Ambientali Complementari;
per l'effetto condanna al pagamento al ricorrente delle somme maturate differenziali CP_1
, non prescritte , relative ai periodi dal
5.12.2016 al 15.12. 2021 per differenze retributive e per le altre voci richieste , da determinarsi in altra sede , e per differenze sul TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle somme al soddisfo.
Rigetta nel resto la domanda.
Rigetta la domanda verso e nulla sulle spese nei suoi confronti. CP_3
Compensa un sesto le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla CP_1 parte ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in 5000,00 euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché oltre iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
a) accertare e dichiarare che il Ricorrente, a far data dal 05.12.2016 e sino al 19.04.2021, ha prestato attività lavorativa nell'ambito del COratto di Appalto in essere tra il e COroparte_4 la avente ad oggetto il Servizio di igiene urbana, con la qualifica di addetto alle attività CP_1
1 di raccolta dei rifiuti, con utilizzo di compattatori e le mansioni di cui al livello 3°, ovvero, in via subordinata, di cui al Livello 2°, CCNL FISE, Area Spazzamento, Raccolta Ambientali
Complementari;
a1) accertare e dichiarare, quindi, il diritto del ricorrente all'applicazione al proprio rapporto di lavoro, per il periodo che va dal 05.12.2016 e sino al 19.04.2021, del CCNL Fise SS e, conseguentemente, a percepire il relativo trattamento salariale non inferiore a quello previsto per i lavoratori appartenenti al 3° livello ovvero, in via subordinata, al Livello 2°, Area Spazzamento,
Raccolta e Attività Ambientali Complementari del predetto CCNL;
a2) conseguentemente agli accertamenti di cui ai punti a) e a1), accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione, con condanna di e di CP_1 COroparte_2
in solido tra loro, al pagamento:
[...]
- delle differenze retributive dovute in forza dell'applicazione del trattamento economico previsto nel
CCNL Fise SS per i lavoratori appartenenti al 3° livello, ovvero, in via subordinata, al
Livello 2°, Area Spazzamento, Raccolta e Attività Ambientali Complementari, relativamente alla retribuzione mensile corrispondente al monte ore previsto dal contratto individuale (40 ore settimanali), nonché delle differenze, derivanti dalla nuova base di calcolo, dovute a titolo di ratei di tredicesima e quattordicesima, permessi, ferie, buoni pasto, festività e ROL non goduti, indennità, lavoro festivo, lavoro notturno, malattia, straordinario diurno e festivo, scatti di anzianità, EGR e TFR per il periodo che va dal 05.12.2016 e sino al 19.04.2021, nonché, di tutte le somme maturate e maturande a tale titolo, o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, da calcolarsi anche a mezzo CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) accertare e dichiarare che il ricorrente dal 14.07.2014 al 30.09.2014, dal 22.12.2014 al
19.01.2015, dal 16.03.2015 al 15.11.2015, dal 16.05.2016 al 19.09.2016 e dal 19.04.2021 al
15.12.2021 ha prestato attività lavorativa nell'ambito del COratto di Appalto in essere tra il
[...]
e la avente ad oggetto il Servizio di igiene urbana, con la qualifica di COroparte_4 CP_1 addetto alle attività di raccolta dei rifiuti, con utilizzo di compattatori e le mansioni di cui al livello
3°, ovvero, in via subordinata, di cui al Livello 2°, CCNL FISE, Area Spazzamento, Raccolta a
Attività Ambientali Complementari;
b1) accertare e dichiarare, quindi, il diritto del ricorrente all'applicazione al proprio rapporto di lavoro, per il periodo che va dal 14.07.2014 al 30.09.2014, dal 22.12.2014 al 19.01.2015, dal
16.03.2015 al 15.11.2015, dal 16.05.2016 al 19.09.2016 e dal 19.04.2021 al 15.12.2021, del CCNL
Fise SS e, conseguentemente, a percepire il relativo trattamento salariale non inferiore a
2 quello previsto per i lavoratori appartenenti al 3° livello ovvero, in via subordinata, al Livello 2°, Area
Spazzamento, Raccolta e Attività Ambientali Complementari;
b2) conseguentemente agli accertamenti di cui ai punti b) e b1), accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione, con condanna di al pagamento: CP_1
- delle differenze retributive dovute in forza dell'applicazione del trattamento economico previsto nel
CCNL Fise SS per i lavoratori appartenenti al 3° livello, ovvero, in via subordinata, al
Livello 2°, Area Spazzamento, Raccolta e Attività Ambientali Complementari, relativamente alla retribuzione mensile corrispondente al monte ore previsto dal contratto individuale (40 ore settimanali), nonché delle differenze, derivanti dalla nuova base di calcolo, dovute a titolo di ratei di tredicesima e quattordicesima, permessi, ferie, buoni pasto, festività e ROL non goduti, indennità, lavoro festivo, lavoro notturno, malattia, straordinario diurno e festivo, scatti di anzianità, EGR e TFR per il periodo che va dal 14.07.2014 al 30.09.2014, dal 22.12.2014 al 19.01.2015, dal 16.03.2015 al
15.11.2015, dal 16.05.2016 al 19.09.2016 e dal 19.04.2021 al 15.12.2021, nonché, di tutte le somme maturate e maturande a tale titolo, o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, da calcolarsi anche a mezzo CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Condannare le Società convenute al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . CP_1
Parte resistente ..( ora COroparte_2 [...]
) restava contumace . COroparte_1
****
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è parzialmente fondato .
Occorre dare atto che in sede di udienza è stato dichiarato dalla parte ricorrente , senza contestazione di controparte , che ( di COroparte_2 seguito anche ) ha ora assunto denominazione CP_3 COroparte_1
.
[...]
Tale mutamento va recepito e trascritto nella epigrafe della presente sentenza in luogo della precedente denominazione .
****
3 Passando all'esame della domanda, la causa presenta in primis una domanda di accertamento per diversi periodi di lavoro di lavoro con . CP_1
Il ricorrente sostiene di aver lavorato comunque sempre con . CP_1
Produce documentazione formale del rapporto di lavoro con ( contratti proroghe, busta CP_1 paga ) .
Relativamente al periodo dal
5.12.2016 al 18.4.2021 chiede la condanna al pagamento delle retribuzioni differenziali sia verso l' ( datore formale ) e sia verso (datore CP_3 CP_1 asseritamente effettivo in quanto utlilizzatore delle prestazioni lavorative soggetto e titolare COr dell'organizzazione produttiva nella quale sono state inserite le sue prestazioni di lavoro ).
In tutti i periodi chiede l'applicazione delle tariffe retributive di III livello ( in subordine di II livello Area Spazzamento, Raccolta e Attività Ambientali Complementari) del CCNL Fise SS , ritenendo ingiustamente applicato il CCNL Multiservizi e il CCNL (Conflavoro PMI e Confsal).
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
L'eccezione è parzialmente fondata .
Parte ricorrente produce solo diffida del 21 giugno 2023, per cui il termine prescrizionale di cinque anni per rivendicare le retribuzioni mancanti comunque non si pone per i diritti sorti dal 21 giugno 2018 in poi .
Per i periodo richiesti fino al 19.9. 2016 , il rapporto è cessato al 19.9. 2016 per cui da tale data ha iniziato a decorrere il termine quinquennale di prescrizione.
Ne discende che sono prescritte le somme differenziali retributive e di tfr maturate fino al 19.9. 2016 .
Quanto alle somme maturate nel periodo dal 5.12. 2016 al 18.4.2021 e dal 19.4.2021 al 15.12. 2021 il problema di prescrizione va posto semmai per le differenze fino al 21.6.2018 .
Al riguardo, però, va detto che il rapporto di lavoro dal 5.12.2016 non ha avuto alcuna interruzione fino alla cessazione del 15.12.2021 per cui la non stabilità del rapporto alla luce della disciplina sui licenziamenti legge n. 92 del 2012 , non ha fatto decorrere il corso della prescrizione e la prescrizione non è maturata .
Al riguardo si richiama il principio secondo cui Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. > Cass sez lav. 26246/2022.
ECCEZIONE DI DECADENZA
4 COr L'eccezione proposta dall' riguarda il periodo 05.12.2016 – 18.04.2021 di asserito rapporto di lavoro di fatto con . CP_1
Tuttavia la decorrenza della decadenza di 60 giorni, per poter dar luogo alla decadenza dell'art. 32 legge 183 del 2010 richiedeva un atto scritto da parte dell' di diniego del rapporto di CP_1 lavoro con il ricorrente .
In tal senso la recente giurisprudenza di legittimità secondo cui < L'applicazione del regime decadenziale dettato dall'art. 32, comma 4, lett. d) della legge n. 183 del 2010 richiede necessariamente l'adozione di un atto scritto da parte dell'utilizzatore della prestazione lavorativa, non essendo imputabile all'utilizzatore stesso (ai fini del decorso dei termini decadenziali) l'atto di licenziamento intimato dal datore di lavoro formale” (Cass. n. 6266 del 2024, cui si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per ogni ulteriore aspetto in ordine all'interpretazione dell'art. 32, comma 4, lett. d) della legge n. 183 del 2010); nel precedente richiamato si argomenta che, una volta “ritenuto che il regime decadenziale dettato dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010 richieda un atto scritto per la decorrenza dei termini, l'atto di licenziamento intimato (in forma scritta) dall'appaltatore/datore di lavoro formale costituisce elemento formale sufficiente per consentire l'avvio dei termini di decadenza nei soli confronti del soggetto che ha adottato l'atto, mentre nei confronti dell'appaltante/utilizzatore nessuna decadenza potrà essere invocata (salvo l'ipotesi in cui lo stesso appaltante neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto, momento dal quale comincerà a decorrere il doppio termine di decadenza)”;> Così Cass. n. 9783/2024.
Orbene nel caso di specie tale tipo di atto scritto non è emerso.
La decadenza pertanto non ha iniziato il suo corso e non è dunque maturata.
Va rigettata la relativa eccezione .
CP_5
dal 14.07.2014 al 30.09.2014, dal 22.12.2014 al 19.01.2015, dal 16.03.2015 al 15.11.2015,
[...] dal 16.05.2016 al 19.09.2016 e dal 19.04.2021 al 15.12.2021.
Rapporti con Avr spa anche formali.
Il profilo di merito va esaminato secondo i vari periodi di lavoro dedotti.
L' applicazione di un CCNL non è questione suscettibile di prescrizione non essendo un diritto ma un aspetto di qualificazione del rapporto. Ciò che possono prescriversi sono i diritti che sarebbero derivati dalla applicazione del CCNL FISE SS.
Va preso atto che la prescrizione dei diritti retributivi differenziali rivendicati ( compreso il TFR) per il periodo di lavoro fino al .19.9. 2016 .preclude l'esame della sussistenza del diritto al pagamento poichè prescritte .
5 Invece per il periodo dal 19.4.2021 al 15.12.2021 occorre accertare la maturazione delle somme differenziali richieste e la questione che si pone in primo luogo è la verifica di tenutezza dell' CP_1 all'applicazione del CCNL Fise SS al rapporto di lavoro del ricorrente perchè da ciò
[...] derivano le conseguenze come trattamento di inquadramento professionale , di qualifica e livello e di trattamento retributivo.
In materia di individuazione ed applicazione del CCNL sul piano retributivo come nella specie ( parte ricorrente formula solo pretese economiche come effetto della applicazione del CCNL
FISESS ) di recente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che :
< Ribadito che secondo la comune interpretazione mai derogata da questa Corte, il riferimento al salario di cui al CCNL integra solo una presunzione relativa di conformità a Costituzione, suscettibile di accertamento contrario, va anche detto che attraverso questo sistema si è pure temperata, in concreto, in mancanza dell'attuazione dell'art. 39 Cost., la tesi espressa dalla già richiamata sentenza delle Sez. Unite n. 2655/1997, secondo cui l'ordinamento consentirebbe al datore di lavoro di autodeterminare la categoria di appartenenza ovvero di poter applicare un contratto stipulato da organizzazioni operanti in un settore produttivo diverso rispetto a quello nel quale si trovi concretamente ad operare. Pur in mancanza dell'applicazione ai contratti di diritto comune dell'art. 2070 c.c. che vincolerebbe la regolamentazione collettiva all'area professionale di pertinenza, si è infatti ammesso comunque che il lavoratore possa appellarsi ad un contratto collettivo diverso da quello di provenienza, non già per ottenerne l'applicazione bensì come termine di riferimento per la determinazione della giusta retribuzione deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto collettivo applicato al proprio rapporto (Sez. Un.2665/1997; Cass. nn. 7157/2003, 9964/2003, 26742/2014, 4951/2019 ).
32. Deve essere ora evidenziato che l'oggetto dell'intervento giudiziale può riguardare non solo il diritto del lavoratore di richiamare in sede di determinazione del salario il CCNL della categoria nazionale di appartenenza, ma anche il diritto di uscire dal salario contrattuale della categoria di pertinenza; atteso che, per la cogenza dell'art. 36 Cost., nessuna tipologia contrattuale può ritenersi sottratta alla verifica giudiziale di conformità ai requisiti sostanziali stabiliti dalla
Costituzione che hanno ovviamente un valore gerarchicamente sovraordinato nell'ordinamento > così Cass. L n. 27713/2023; vedi pure Cass. L n. 28323/2023.
Nella domanda in esame emerge una denuncia della parte ricorrente di inadeguatezza del trattamento percepito .
6 Invoca il parametro della fonte collettiva applicabile , e chiede di riconoscere l'applicazione del
CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali Fise SS, quale parametro di riferimento per la disciplina del rapporto e determinazione della retribuzione sufficiente e proporzionata in applicazione dell'art. 36 della Costituzione e con riferimento al potere conferito al
Giudice dall'art. 2099 c.c..
Parte ricorrente a sostegno della sua richiesta aggiunge pure elementi negoziali del caso concreto dai quali sarebbe sorto il vincolo del datore alla applicazione del CCNL FISE Assombiente, COr richiamando oltre al settore di operatività , anche gli impegni assunti da verso la stazione appaltante il servizio di raccolta rifiuti e di igiene urbana ossia verso il . COroparte_4
****
Tanto premesso, deve rilevarsi che sul piano degli impegni assunti nell'appalto con il
[...]
, il capitolato d'appalto all'art. 26 faceva riferimento specifico all'applicazione COroparte_4 del CCNL FiseSS nell'appalto e nessuna distinzione consentiva per il servizio porta a porta;
nessuna previsione contrattuale con il Comune di autorizzava una applicazione di CCNL CP_4 distinta , nell'ambito del medesimo appalto;
dalla pattuizione di cui al capitolato dunque può trarsi un contratto a favore di terzo ed è sorto un diritto soggettivo in capo al ricorrente alla applicazione del CCNL FISE-ASSOAMBIENTE. .
In ogni caso le pattuizioni intervenute con la stazione appaltante non esonerano il Giudice , alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra evidenziata, dal verificare la corrispondenza del trattamento retributivo percepito all'art. 36 Cost e all'art 2099 c.c. all'interno del rapporto lavoratore
- datore .
Sul piano del trattamento retributivo il datore non è libero di applicare la disciplina tariffaria, che ritiene più conveniente alla propria azione di impresa .
Il datore deve rispettare, a tal riguardo, quantomeno il minimo dettato dalle tariffe del CCNL che sia applicabile avuto riguardo al settore produttivo in cui si colloca l'ambito di applicazione del CCNL perchè anche in virtù dell'art 36 legge 300/70 per gli appalti , ciò è indice di tendenziale adeguatezza e sufficienza della retribuzione .
7 Orbene il CCNL MUltiservizi non fa riferimento alcuno al servizio di nettezza urbana e di raccolta rifiuti , per cui non è quello applicabile al settore di cui all'appalto.
Il CCNL FISE SS invece nell'art. 3 individua l'ambito di applicazione nei servizi ambientali, ricompresi nella gestione integrata dei rifiuti urbana, e tra questi proprio la < nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico; (...) >.
Il invece pur facendo riferimento a servizi di pulizia , omette ogni riferimento a COroparte_6 servizi di nettezza urbana e raccolta di rifiuti urbani.Anzi nell'art 1 si precisa < Sono conseguentemente escluse dalla sfera di applicazione del contratto le eventuali autonome attività, anche per specifici contratti di committenza, ai rapporti di lavoro delle quali si applichino, secondo la vigente normativa, autonomi e specifici CCNL corrispondenti>.
Non vi è alcun dubbio che il CCNL FIse SS sia quello più specifico per i rapporti di lavoro nell'ambito dei servizi di raccolta rifiuti urbani e debba quindi ritenersi cogente per le parti .
Alla luce di quanto considerato va ritenuto provato il diritto della parte ricorrente all'inquadramento retributivo parametrato alle tariffe CCNL Fise Assombiente di cui al periodo richiesto e non prescritto ossia dal 19.4.2021 al 15.12.2021
Quanto poi alla individuazione del livello di inquadramento , è decisiva la considerazione che il ricorrente deduce < ha sempre svolto il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti presso il
[...]
CO
alla guida del mezzo compattatore Fiat Daily per conto della Società . > e COroparte_4 la circostanza non è contestata.
Orbene il CCNL Fise Assombiente , nelle declaratorie dell'area spazzamento e raccolta , livello 3, ascrive il profilo di < addetto all'attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori , spazzatrici , innaffiatrici>.
Il ricorrente quanto alla patente. B comprova il possesso ( v, patente ) , per cui deve ritenersi spettante il livello 3 professionale per rapporto di lavoro in esame .
5.12.2016 al 18.4.2021. CP_5
Per il detto periodo occorre accertare non solo l'applicazione del giusto CCNL ma prima ancora
l'effettivo rapporto con . CP_1
Invero il rapporto formale è stato con ma il ricorrente adduce di fatto con senza CP_3 CP_1 alcun cambiamento
8 Quanto alla posizione in giudizio dell' ( ora con diversa denominazione come sopra detto) CP_3 occorre verificare se il rapporto intercorso con il ricorrente fosse quello realmente avvenuto .
Ove non fosse avvenuto il rapporto effettivo con ( del resto come sostenuto dal ricorrente ) CP_3
è evidente che nessuna titolarità passiva per il rapporto di lavoro e per le pretese del ricorrente è possibile avanzare verso l' perchè verso il solo datore apparente non vi è alcun diritto da far CP_3 valere .
Orbene sul punto al fine di verificare l'effettività del rapporto va notato che parte ricorrente ha dedotto, :
di essere stato assunto dal 5.12.2016 dalla Società Autostrade Service;
di aver svolto le mansioni di raccolta di rifiuti nel Comune di e a ha eseguito i COroparte_4
COr compiti e le istruzioni impartite da superiori gerarchici dipendenti di ed, in particolare, dal dott. e dalla dott.ssa , oltre che dai capi-squadra e dai capi-servizio, sig.ri Per_1 Persona_2
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e ; Persona_3 Parte_7
COr di aver osservato gli orari di lavoro distribuiti su tre turni predisposti da . I predetti turni, COr che venivano affissi presso la sede operativa di nella giornata del sabato, prevedevano la distribuzione dell'attività per i sette giorni successivi ed erano destinati non soltanto ai dipendenti di COr CO
, ma anche di che prestavano la propria attività coordinandosi tra di loro, svolgendo le identiche mansioni con le medesime modalità;
in caso di assenze, permessi, malattia, o necessità di modifica del turno di lavoro, si rivolgeva ai capisquadra, ai capiturno o ai superiori gerarchici di AVR e ad essi forniva le relative giustificazioni;
aveva svolto l'attività di operatore porta a porta, utilizzando i mezzi e la divisa di CP_1 svolgeva l'attività di operatore porta a porta, utilizzando i mezzi e la divisa di dal CP_1 lunedì al sabato per 40 ore settimanali, compresi i festivi, in orario notturno e diurno, nel circondario del Comune , zona Tre Mulini;
COroparte_4
COr
nell'organizzazione del piano ferie, l'istante si è sempre coordinato con i dipendenti di e con CO COr quelli assunti formalmente da ma impegnati nei servizi appaltati dal ad , ed ha CP_4
COr rivolto la relativa richiesta ai capisquadra e capiservizio;
9 CO
non ha mai avuto alcun tipo di contatto con i rappresentati di se non all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro, allorquando gli veniva formalmente chiarito che avrebbe continuato ad eseguire la prestazione in favore di AVR;
in sostanza , sin dal primo contratto di assunzione sottoscritto con AVR, aveva svolto compiti e mansioni diversi, non equivalenti, né assimilabili a quelli tipici e caratteristici del profilo contrattuale assegnato;
dal 9 novembre 2015 e sino al 15 dicembre 2021, ha sempre lavorato nell'ambito del COratto COr di Appalto in essere tra la Società ed il , anche allorquando è COroparte_4 stato formalmente assunto dalla Società ASE - Autostrade Service – Servizi del Territorio, impresa che si occupa esclusivamente di manutenzione stradale ed ambientale e, per tale ragione, applica il
CCNL Multiservizi;
CO l'assunzione meramente formale da parte della Società era avvenuta al solo fine di applicare un
CCNL peggiorativo ed erogare al ricorrente una retribuzione inferiore;
ad ulteriore conferma della sussistenza della condotta illecita perpetrata dalle Società resistenti nei confronti del ricorrente, si allegava il verbale di incontro del 09.04.2021 sottoscritto con le OOSS, nel quale può leggersi che: “ e CP_1 COroparte_2 considerato l'imminente cambio appalto, la promiscuità dei lavoratori assunti in capo alle due aziende, anche in virtù di alcune pronunce giudiziarie del foro territorialmente competente, hanno deciso di operare la migrazione del personale di COroparte_2
(cedente) in capo ad (cessionario), ai sensi dell'art. 2112 c.c., con effetti ex tunc,
[...] CP_1 per salvaguardare e mantenere integri i diritti dei lavoratori, garantendo loro le medesime chance dei colleghi impiegati nell'ambito della medesima commessa”;
tale documento, proveniente dalle Società resistenti, conferma l'inequivocabile esistenza di una CO COr interposizione fittizia di manodopera tra ed .
Parte resistente sul rapporto di lavoro di fatto ha negato l'interposizione .
****
Tanto premesso , ad avviso del decidente la tesi di parte è ricorrente è fondata
L'AVR non mette in discussione che parte ricorrente abbia reso l'attività dal 5.12.2016 nell'ambito del servizio di raccolta porta a porta rientrante nell'appalto con il . COroparte_4
Adduce però che la prestazione si era inserita in un subappalto del servizio all' . CP_3
10 Orbene dalla lettura del contratto di subappalto ( all. 4 ) emerge tuttavia che il contratto del subappalto
è dell'8.11.2018, dunque ben oltre l'inizio delle prestazioni rese ( dal 5.12.2016 ) per cui un rapporto di lavoro si era instaurato di fatto con l'organizzazione dell' ma senza trovare un titolo nel CP_1 subappalto che è stato stipulato in un tempo ben oltre successivo.
Il rapporto di fatto ha dato luogo ad un vero e proprio rapporto di lavoro con instaurato CP_1 prima del subappalto.
Quanto poi all'operato dei dipendenti Ing. e dott. AVR non contesta che fossero suoi Per_2 Per_1
CO dipendenti mentre non prova alcunchè che fossero dipendenti anche dell' .
CO La procura notarile al sig da parte del legale rappresentante dell' è del 23.7. 2019 Per_1
, ben oltre l'inizio del rapporto di fatto con l'Avr spa per cui è irrilevante .
Quanto alla deduzione < Analoghe considerazioni in riferimento all'odierno procuratore speciale
(avv. ), al tempo stesso anche dirigente della capogruppo munito di CP_7 CP_1 apposita separata procura conferita anche dall' e versata in atti (all. 6), al fine di CP_3 esercitare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere disciplinare e gerarchico, stipulare contratti individuali di lavoro e/o collettivi di lavoro e all'uopo alla relativa risoluzione. > tale circostanza non è in atti comprovata perchè la procura depositata è riferita ad altre persone ed è, comunque , del 13.1.2025 quando pure il rapporto dedotto era ormai terminato.
Quanto poi alla circostanza dedotta dalla secondo cui < capisquadra – contraddicendo la CP_1 tesi avversaria non hanno mai predisposto alcun turno di lavoro dei dipendenti atteso che detta attività era di esclusiva competenza del Responsabile di Sede (dott. e del Responsabile del Per_1
Servizio (dott. ); Persona_2
8. Il potere direttivo ed il potere gerarchico – per entrambe le Società - era ed è di esclusivo appannaggio del Responsabile di Sede e del Responsabile del Servizio (in virtù di specifiche procure) così come il potere disciplinare – per entrambe le Società - era ed è di esclusivo appannaggio del
Responsabile delle Risorse Umane (in virtù di specifiche procure). > ciò comunque conferma che la gestione del rapporto di lavoro era in capo ad Avr che fissava i turni di lavoro ed esercitava il potere direttivo e gerarchico .
11 COr
Al riguardo inoltre l' omette di indicare ogni ulteriore nominativo di colui / coloro che avrebbe CO gestito il rapporto di lavoro ed appartenente per contratto all'
Infine nulla contesta sulla circostanza che il ricorrente svolgesse l'attività di operatore porta CP_1
a porta, utilizzando i mezzi e la divisa di e si coordinava per le ferie con il personale CP_1
AVR .
Riassumendo dunque, e alla luce di quanto emerso e preso atto che la prova testimoniale capitolata dalla resistente ( in disparte un profilo di genericità e di inammissibilità dei capitoli attraverso un rinvio alla parte narrativa della memoria includente buona parte di espressioni costituenti profili di valutazione come tali preclusi al teste ) non appare conferente , deve concludersi che di fatto è intercorso un rapporto di lavoro tra ricorrente e dal 5.12.2016 al 18.4.2021 restando privo CP_1
CO di effetti quanto stipulato con , datore solo formale e rimasto indimostrato ( anche per la contumacia dell' ) un effettivo rapporto di lavoro con la stessa. CP_3
Ne consegue che l'unico soggetto a dover rispondere per il debito retributivo è l' verso cui CP_1 indirizzare la condanna al pagamento delle differenze retributive
****
Ciò posto quanto alla applicazione del CCNL Fise SS anche nel periodo 2016- 2021 , valgono le stesse considerazioni svolte per i periodi precedenti e del resto la stessa parte in CP_1
CO memoria ha ricordato che il ricorrente era stato inquadrato nel successivo contratto con conservando l'inquadramento contrattuale precedente
Pertanto ove acquisito l'inquadramento FISE ed il livello 3 nel precedente rapporto di lavoro , esso va esteso anche al periodo dal 5.12.2016 al 19.4.2021 per effetto della attività comunque svolta nelle medesime modalità e per conservazione del trattamento economico già acquisito , oltre che per effetto della cogenza derivante dal settore produttivo .
QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME
Parte ricorrente nel ricorso non specifica le somme maturate e formula una domanda generica invocando una ctu al fine di determinarle .
Si legge la pretesa ad una serie di voci prive di una allegazione in fatto precisa ( retribuzione per come composta nell'art. 27 del CCNL Fise ed ha, altresì, diritto ad ottenere le differenze retributive dovute a titolo di: tredicesima, quattordicesima, permessi, ferie, buoni pasto,
12 festività e ROL non goduti, indennità, lavoro festivo, lavoro notturno, malattia, straordinario diurno e festivo, scatti di anzianità, EGR e TFR per i periodi specificati nel ricorso. )
Ad avviso del decidente la domanda non è corredata da specifici elementi per consentire al ctu di verificare l'ammontare delle varie voci richieste poichè in primo luogp rimetterebbe al giudice e al ctu di ricercare gli elementi di conteggio ( la parte invoca pure un ordine di esibizione del Libro
Unico), in tal modo non rispettando le necessarie allegazioni da formulare già in contraddittorio per consentire al convenuto di prendere posizione ai fini dei conteggi sin dalla costituzione della parte resistente ai sensi dell'art 416 cpc .
Risulta, in conclusione ,che vanno riconosciute, con condanna generica , le somme differenziali retributive e le altre voci richieste non ancora prescritte
Tutte le somme vanno maggiorate degli accessori dovuti .
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio compensate parzialmente per la parte della domanda dichiarata prescritta e nel resto poste a carico della parte resistente per prevalente fondatezza della domanda liquidandole e ai sensi del dm 55 /14 e succ mod. avuto riguardo al valore ( III scaglione indeterminato basso in mancanza di specificazione di un valore ) e alla natura della causa( lavoro ) nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 13.2.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
13