TAR Torino, sez. II, sentenza breve 29/04/2026, n. 972
TAR
Sentenza breve 29 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancata esclusione RTI DR per piano di formazione non conforme

    I corsi contestati rientrano nelle macrocategorie previste dal capitolato, lasciando alle imprese un margine di autonomia organizzativa. L'inciso finale sull'eccezione per le figure di coordinamento si riferisce all'intero periodo precedente, quindi sia all'obbligo delle 10 ore sulle materie a-e, sia all'obbligo delle 10 ore sulla materia f. Il piano formativo è stato valutato positivamente nell'ambito della discrezionalità tecnica della commissione.

  • Rigettato
    Mancata esclusione RTI DR per carenza requisiti tecnico-professionali

    Il requisito dei servizi analoghi è posseduto dal raggruppamento nel complesso, senza imporre un calcolo pro quota. La stazione appaltante ha valutato la dimostrazione documentale del RTI DR nel suo complesso, in coerenza con la finalità di accertare l'esperienza complessiva. La giurisprudenza consolidata ritiene che la regola della corrispondenza tra qualificazione e quota di esecuzione non si applichi automaticamente agli appalti di servizi, salvo diversa previsione del bando. Le certificazioni delle Aziende sanitarie attestano un numero di apparecchiature gestite dal RTI DR ampiamente superiore al minimo richiesto.

  • Rigettato
    Mancata esclusione RTI Adirampef per offerta non conforme su reperibilità

    La relazione tecnica prevede un servizio di reperibilità mediante più tecnici in turnazione, garantendo la presenza di almeno un tecnico reperibile per le esigenze di ciascun presidio, nel contesto dell'organizzazione territoriale proposta. La garanzia di intervento entro tempi prestabiliti sarebbe materialmente impossibile con un solo tecnico reperibile per l'intero lotto.

  • Rigettato
    Valutazione offerte tecniche: penalizzazione ingiusta offerta TH

    La ricorrente ammette di non aver fornito un'elencazione completa dei materiali. Le regole sui limiti dimensionali dell'offerta tecnica non possono essere interpretate in senso espulsivo e la valutazione al riguardo è rimessa all'amministrazione. La commissione ha correttamente valutato il documento prodotto, attribuendo il punteggio massimo previsto.

  • Rigettato
    Violazione obbligo indicare criterio premiale parità di genere

    Gli altri operatori collocati in graduatoria, inclusa l'aggiudicataria, possiedono la certificazione della parità di genere. L'omessa previsione del criterio premiale non ha inciso sulla graduatoria, poiché l'inserimento di detto criterio non avrebbe sovvertito l'esito della gara. Si applicano i principi di conservazione degli atti giuridici e del risultato.

  • Rigettato
    Sistema di valutazione tecnica basato su criteri automatici e quantitativi

    Il disciplinare distingue parametri di valutazione discrezionali, quantitativi (mediante formula matematica) e tabellari. Il giudizio discrezionale è previsto per aspetti che non si prestano a valutazione quantitativa. Gli altri criteri sono abbinati a elementi quantificabili. La discrezionalità della stazione appaltante nella scelta dei criteri è immune da profili di illogicità, irragionevolezza o sviamento. La verifica di alcuni aspetti in fase post-aggiudicazione risponde all'esigenza di celerità.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. II, sentenza breve 29/04/2026, n. 972
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 972
    Data del deposito : 29 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo