Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 432
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle presupposte

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento impugnata fosse preceduta da altri atti (precedente intimazione e avviso di accertamento) regolarmente notificati, rendendo inammissibile la contestazione delle cartelle presupposte per tardività. Inoltre, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui le eccezioni relative a un atto impositivo divenuto definitivo sono precluse se non sollevate in giudizio contro tale atto.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto che, dato il rigetto per intempestività della contestazione delle cartelle presupposte, l'eccezione di prescrizione non potesse trovare accoglimento, in quanto i termini non erano decorsi dopo la notifica degli atti precedenti e comunque la contestazione era preclusa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 432
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 432
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo