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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 432/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO LA Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4154/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Regione Calabria - Cittadella Regionale Germaneto 88100 Catanzaro CZ
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INT PAGAMENTO n. 09420249014391443000 LL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6790/2025 depositato il 25/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e GI LA in data 22.5.2025 e depositato il 17.6.2025, Ricorrente_1 , con il patrocinio del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della INTIMAZIONE di PAGAMENTO n. 09420249014391443000 che assumeva notificata a mezzo posta raccomandata il 10.4.2025 e portanti le seguenti cartelle di pagamento
1) cartella di pagamento n. 09420130021730968000 inerente tassa auto anno 2007, 2010 con a ruolo l'importo di Euro 1.919,18
2) cartella di pagamento n. 09420150009701885000 inerente tassa auto anno 2009, 2010 con a ruolo l'importo di Euro 555,02.
A motivo della richiesta deduceva il ricorrente l'illegittimità della richiesta per non essergli mai state notificate le cartelle presupposto e, conseguentemente, per essere i crediti ormai estinti per decorso dei rispettivi termini di prescrizione/decadenza.
Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva in giudizio e deduceva l'inammissibilità del ricorso per essere state le cartelle regolarmente notificate e dunque ormai inoppugnabili. Opponeva poi il mancato decorso dei termini di prescrizione, comunque, assoggettato a sospensione ex lege per l'emergenza covid 19 dall'8.3.2020 al 31.8.2021, anche a motivo della notifica di altri precedenti atti interruttivi che pure produceva. Pure GI LA si costituiva e opponeva la regolare notifica degli avvisi presupposto e dell'iscrizione a ruolo. Le resistenti chiedevano quindi rigettarsi il ricorso con vittoria delle competenze di lite.
All'odierna udienza, assenti le parti, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Risulta assolutamente decisiva ai fini che ci occupano l'evidenza che quello impugnato è solo l'ultimo avviso di intimazione contenente i carichi oggi opposti che viene notificato al ricorrente. In particolare, AdER ha dimostrato come, prima di quello impugnato risulta regolarmente notificato il 22.5.2023 (in perfetto ossequio alle previsioni di cui all'art. 140 c.p.c., con CAD spedita con raccomandata A/R restituita al mittente per compiuta giacenza) anche il precedente avviso di INTIMAZIONE n. 09420219004620232000; quindi in data 20.1.2024 e mani del ricorrente anche il PAF n. 09480202400016105000, atti entrambi portanti anche i carichi portati dalla INTIMAZIONE impugnata nel presente giudizio. Tanto sancisce l'inammissibilità per intempestività dei rilievi opposti alle cartelle, ma è sufficiente pure al rigetto dell'eccezione di prescrizione opposta, certamente non decorsa dopo la notifica di detti atti.
Nemmeno potrebbe più valutarsi l'eventuale decadenza/prescrizione in ipotesi maturata antecedentemente alla notifica delle cartelle essendo il relativo rilievo inammissibile a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992; i giudici di legittimità hanno infatti avuto modo di affermare che
“In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021); il che è stato di recente ribadito da Cass. n. 22108/2024:
“…per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (…); l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”.
Dal canto suo, Regione Calabria ha pure dimostrato la regolare notifica degli avvisi presupposto e dell'iscrizione a ruolo
Si impone pertanto il rigetto del ricorso.
Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascuna delle parti resistenti, nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge (rimborso forfetario, Iva e Cpa) ove dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore delle parti resistenti liquidate in euro 464,00 per ciascuna, oltre rimborso forfetario e accessori di legge ove dovuti.
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO LA Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4154/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Regione Calabria - Cittadella Regionale Germaneto 88100 Catanzaro CZ
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INT PAGAMENTO n. 09420249014391443000 LL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6790/2025 depositato il 25/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e GI LA in data 22.5.2025 e depositato il 17.6.2025, Ricorrente_1 , con il patrocinio del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della INTIMAZIONE di PAGAMENTO n. 09420249014391443000 che assumeva notificata a mezzo posta raccomandata il 10.4.2025 e portanti le seguenti cartelle di pagamento
1) cartella di pagamento n. 09420130021730968000 inerente tassa auto anno 2007, 2010 con a ruolo l'importo di Euro 1.919,18
2) cartella di pagamento n. 09420150009701885000 inerente tassa auto anno 2009, 2010 con a ruolo l'importo di Euro 555,02.
A motivo della richiesta deduceva il ricorrente l'illegittimità della richiesta per non essergli mai state notificate le cartelle presupposto e, conseguentemente, per essere i crediti ormai estinti per decorso dei rispettivi termini di prescrizione/decadenza.
Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva in giudizio e deduceva l'inammissibilità del ricorso per essere state le cartelle regolarmente notificate e dunque ormai inoppugnabili. Opponeva poi il mancato decorso dei termini di prescrizione, comunque, assoggettato a sospensione ex lege per l'emergenza covid 19 dall'8.3.2020 al 31.8.2021, anche a motivo della notifica di altri precedenti atti interruttivi che pure produceva. Pure GI LA si costituiva e opponeva la regolare notifica degli avvisi presupposto e dell'iscrizione a ruolo. Le resistenti chiedevano quindi rigettarsi il ricorso con vittoria delle competenze di lite.
All'odierna udienza, assenti le parti, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Risulta assolutamente decisiva ai fini che ci occupano l'evidenza che quello impugnato è solo l'ultimo avviso di intimazione contenente i carichi oggi opposti che viene notificato al ricorrente. In particolare, AdER ha dimostrato come, prima di quello impugnato risulta regolarmente notificato il 22.5.2023 (in perfetto ossequio alle previsioni di cui all'art. 140 c.p.c., con CAD spedita con raccomandata A/R restituita al mittente per compiuta giacenza) anche il precedente avviso di INTIMAZIONE n. 09420219004620232000; quindi in data 20.1.2024 e mani del ricorrente anche il PAF n. 09480202400016105000, atti entrambi portanti anche i carichi portati dalla INTIMAZIONE impugnata nel presente giudizio. Tanto sancisce l'inammissibilità per intempestività dei rilievi opposti alle cartelle, ma è sufficiente pure al rigetto dell'eccezione di prescrizione opposta, certamente non decorsa dopo la notifica di detti atti.
Nemmeno potrebbe più valutarsi l'eventuale decadenza/prescrizione in ipotesi maturata antecedentemente alla notifica delle cartelle essendo il relativo rilievo inammissibile a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992; i giudici di legittimità hanno infatti avuto modo di affermare che
“In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021); il che è stato di recente ribadito da Cass. n. 22108/2024:
“…per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (…); l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”.
Dal canto suo, Regione Calabria ha pure dimostrato la regolare notifica degli avvisi presupposto e dell'iscrizione a ruolo
Si impone pertanto il rigetto del ricorso.
Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascuna delle parti resistenti, nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge (rimborso forfetario, Iva e Cpa) ove dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore delle parti resistenti liquidate in euro 464,00 per ciascuna, oltre rimborso forfetario e accessori di legge ove dovuti.
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)