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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
BALDI NO, Relatore
CURATOLO ROBERTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 482/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - 97103880585
Difeso da
Difensore_2 Nomina Nuovo Difensore Resistente_1 Spa - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 842/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 354 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si richiama agli atti
Resistente/Appellato: nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia ha ad oggetto l'avviso di accertamento di accertamento n. 384 notificato da Ricorrente_1 s.p.a. a Resistente_1.
L'oggetto del contendere è l'omesso versamento, per l'anno 2020, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità relativa all'esercizio delle Resistente_1 sito in Nichelino, Indirizzo_1.
Secondo Ricorrente_1, in particolare, l'insegna “Resistente_1 italiane” che individua il luogo dove è ubicato il relativo ufficio sarebbe da considerarsi pubblicità.
La sentenza di primo grado accoglieva il ricorso: trattandosi di insegna esclusivamente relativa all'indicazione del locale dove si esercita una determinata attività, sarebbe applicabile l'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. 507/1993 a mente del quale “l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono”.
Quanto alla dimensione dei mezzi, la pronuncia ha richiamato l'art. 7, comma 5, del D.Lgs 507/1993 (“i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario”), affermando che “la ratio dell'art. 7 comma 5 del D.Lgs. 507/93 è ispirata ad evitare che l'imposta colpisca singolarmente una pluralità di messaggi che ne integrino funzionalmente uno solo, come nel caso di più messaggi provenienti dallo stesso soggetto aventi identico contenuto e che tale criterio di valutazione
(con riferimento al concetto di connessione) non postula necessariamente la loro fisica contiguità”.
Appella Ricorrente_1 rilevando come la determinazione della superficie imponibile vada commisurata ad ogni singolo mezzo pubblicitario, residuando la deroga di cui al menzionato comma 5 un'ipotesi eccezionale la cui sussistenza va provata dal soggetto passivo.
Secondo l'appellante, Resistente_1 non avrebbe dato prova della connessione tra i diversi mezzi pubblicitari che, nella fattispecie, non sarebbe configurabile, difettando una connessione inscindibile tra le insegne poste sulle diverse vetrine.
Cita, a sostegno, giurisprudenza di merito (Corti di Giustizia del Veneto, della Toscana, dell'Emilia-
Romagna e del Trentino).
Resiste Resistente_1. citando giurisprudenza a sostegno e concludendo per la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 13 gennaio 2026 le parti hanno discusso la causa richiamando il contenuto dei propri atti introduttivi. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
La fattispecie in esame, infatti, rientra nell'alveo di applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 17, comma 1 bis, D. Lgs. n. 507/1993 in base al quale “L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e di servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.
Il computo della menzionata superficie può avvenire con la metodologia prevista dall'art. 7, comma 5. D.
Lgs. n. 507/1993 in base al quale “i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario”.
Nella fattispecie in esame, come si evince dalla documentazione fotografica, si tratta di molteplici identiche insegne (con due differenze quanto alla forma ed alla struttura), di ridotte dimensioni, in corrispondenza delle diverse vetrine del locale sede della filiale di Resistente_1.
Ebbene, queste molteplici insegne, sono tutte relative al medesimo soggetto passivo, hanno il medesimo contenuto e presentano quel “collegamento funzionale tra una pluralità di messaggi pubblicitari”, indipendente “dalla contiguità fisica dei diversi messaggi” che per la Suprema Corte giustifica l'applicazione del diverso metodo di calcolo della superficie (Cass. n. 22322/2014 e precedenti ivi richiamati).
Il collegamento strumentale inscindibile di cui parla la Corte, in altri termini, non deve necessariamente identificarsi nell'assenza di individualità del singolo mezzo pubblicitario, potendo la relazione essere anche di tipo funzionale: in presenza di insegne indicanti il luogo di esercizio commerciale, occorre considerare le stesse, anche ove considerate nella loro individualità, tutte accumunate dal collegamento strumentale inscindibile con il luogo di esercizio dell'attività e con la funzione di identificare lo stesso. Le diverse insegne, infatti, non incrementano in alcun modo la forza pubblicitaria, banalmente limitandosi ad individuare ciascun locale di esercizio dell'attività. L'unicità del collegamento strumentale determina, chiaramente, anche la connessione tra le medesime insegne.
D'altra parte, lo stesso Ministero delle finanze, con la Risoluzione n. 2/DF del 24 aprile 2009, in tema di filiali bancarie, ha chiarito che “la superficie imponibile delle insegne di esercizio che, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal pagamento del tributo non deve essere superiore al limite dimensionale di cinque metri quadrati, va calcolata con riferimento alle insegne di ogni singola filiale”.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di imposta sulla pubblicità, l'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993 considera come un unico mezzo pubblicitario, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile fra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non siano tutti collocati in un unico spazio o in un'unica sequenza” (Cass. Sez. 5, 18/04/2018, n. 9492) e che “la pubblicità realizzata attraverso cartelli mobili bifacciali, posti fronte-retro su ogni carrello della spesa di un supermercato o di un centro commerciale, ove riguardino il medesimo soggetto o la stessa ditta commerciale ed abbiano identico contenuto, in applicazione dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, possono essere considerati un unico messaggio pubblicitario ai fini del calcolo della superficie imponibile, perché assolvono ad una funzione pubblicitaria unitaria” (Cass. Sez. 5, 16/01/2019, n. 951).
La spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello di Ricorrente_1 spa e conferma l'annullamento dell'avviso impugnato. Condanna Ricorrente_1 Spa al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 500,00 oltre a rimborso spese, Iva e Cpa.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
BALDI NO, Relatore
CURATOLO ROBERTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 482/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - 97103880585
Difeso da
Difensore_2 Nomina Nuovo Difensore Resistente_1 Spa - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 842/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 354 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si richiama agli atti
Resistente/Appellato: nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia ha ad oggetto l'avviso di accertamento di accertamento n. 384 notificato da Ricorrente_1 s.p.a. a Resistente_1.
L'oggetto del contendere è l'omesso versamento, per l'anno 2020, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità relativa all'esercizio delle Resistente_1 sito in Nichelino, Indirizzo_1.
Secondo Ricorrente_1, in particolare, l'insegna “Resistente_1 italiane” che individua il luogo dove è ubicato il relativo ufficio sarebbe da considerarsi pubblicità.
La sentenza di primo grado accoglieva il ricorso: trattandosi di insegna esclusivamente relativa all'indicazione del locale dove si esercita una determinata attività, sarebbe applicabile l'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. 507/1993 a mente del quale “l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono”.
Quanto alla dimensione dei mezzi, la pronuncia ha richiamato l'art. 7, comma 5, del D.Lgs 507/1993 (“i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario”), affermando che “la ratio dell'art. 7 comma 5 del D.Lgs. 507/93 è ispirata ad evitare che l'imposta colpisca singolarmente una pluralità di messaggi che ne integrino funzionalmente uno solo, come nel caso di più messaggi provenienti dallo stesso soggetto aventi identico contenuto e che tale criterio di valutazione
(con riferimento al concetto di connessione) non postula necessariamente la loro fisica contiguità”.
Appella Ricorrente_1 rilevando come la determinazione della superficie imponibile vada commisurata ad ogni singolo mezzo pubblicitario, residuando la deroga di cui al menzionato comma 5 un'ipotesi eccezionale la cui sussistenza va provata dal soggetto passivo.
Secondo l'appellante, Resistente_1 non avrebbe dato prova della connessione tra i diversi mezzi pubblicitari che, nella fattispecie, non sarebbe configurabile, difettando una connessione inscindibile tra le insegne poste sulle diverse vetrine.
Cita, a sostegno, giurisprudenza di merito (Corti di Giustizia del Veneto, della Toscana, dell'Emilia-
Romagna e del Trentino).
Resiste Resistente_1. citando giurisprudenza a sostegno e concludendo per la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 13 gennaio 2026 le parti hanno discusso la causa richiamando il contenuto dei propri atti introduttivi. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
La fattispecie in esame, infatti, rientra nell'alveo di applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 17, comma 1 bis, D. Lgs. n. 507/1993 in base al quale “L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e di servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.
Il computo della menzionata superficie può avvenire con la metodologia prevista dall'art. 7, comma 5. D.
Lgs. n. 507/1993 in base al quale “i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario”.
Nella fattispecie in esame, come si evince dalla documentazione fotografica, si tratta di molteplici identiche insegne (con due differenze quanto alla forma ed alla struttura), di ridotte dimensioni, in corrispondenza delle diverse vetrine del locale sede della filiale di Resistente_1.
Ebbene, queste molteplici insegne, sono tutte relative al medesimo soggetto passivo, hanno il medesimo contenuto e presentano quel “collegamento funzionale tra una pluralità di messaggi pubblicitari”, indipendente “dalla contiguità fisica dei diversi messaggi” che per la Suprema Corte giustifica l'applicazione del diverso metodo di calcolo della superficie (Cass. n. 22322/2014 e precedenti ivi richiamati).
Il collegamento strumentale inscindibile di cui parla la Corte, in altri termini, non deve necessariamente identificarsi nell'assenza di individualità del singolo mezzo pubblicitario, potendo la relazione essere anche di tipo funzionale: in presenza di insegne indicanti il luogo di esercizio commerciale, occorre considerare le stesse, anche ove considerate nella loro individualità, tutte accumunate dal collegamento strumentale inscindibile con il luogo di esercizio dell'attività e con la funzione di identificare lo stesso. Le diverse insegne, infatti, non incrementano in alcun modo la forza pubblicitaria, banalmente limitandosi ad individuare ciascun locale di esercizio dell'attività. L'unicità del collegamento strumentale determina, chiaramente, anche la connessione tra le medesime insegne.
D'altra parte, lo stesso Ministero delle finanze, con la Risoluzione n. 2/DF del 24 aprile 2009, in tema di filiali bancarie, ha chiarito che “la superficie imponibile delle insegne di esercizio che, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal pagamento del tributo non deve essere superiore al limite dimensionale di cinque metri quadrati, va calcolata con riferimento alle insegne di ogni singola filiale”.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di imposta sulla pubblicità, l'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993 considera come un unico mezzo pubblicitario, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile fra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non siano tutti collocati in un unico spazio o in un'unica sequenza” (Cass. Sez. 5, 18/04/2018, n. 9492) e che “la pubblicità realizzata attraverso cartelli mobili bifacciali, posti fronte-retro su ogni carrello della spesa di un supermercato o di un centro commerciale, ove riguardino il medesimo soggetto o la stessa ditta commerciale ed abbiano identico contenuto, in applicazione dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, possono essere considerati un unico messaggio pubblicitario ai fini del calcolo della superficie imponibile, perché assolvono ad una funzione pubblicitaria unitaria” (Cass. Sez. 5, 16/01/2019, n. 951).
La spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello di Ricorrente_1 spa e conferma l'annullamento dell'avviso impugnato. Condanna Ricorrente_1 Spa al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 500,00 oltre a rimborso spese, Iva e Cpa.