Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/03/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 9162/2023 R.G., avente ad oggetto: subordinazione,
differenze retributive e altro
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
VERDEMARE FRANCESCO,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to Controparte_1
MARLETTA CRISTINA
e nei confronti di
, con il Patrocinio dell'Avv.to Controparte_2
MARINELLI VINCENZA MARINA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi del'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha adito la presente sede per l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro asseritamente intercorso con il convenuto “in nero”, dall'aprile 2021
Seconda Sezione Civile – Lavoro
al 23 dicembre 2022, per ottenere la condanna dello stesso alle differenze retributive specificate in ricorso.
Si è costituita tardivamente la parte intimata e, a seguito dell'ordine Controparte_1
di integrazione del contraddittorio, l'INPS.
Alla pregressa udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso non può essere accolto.
Va, preliminarmente, evidenziato l'inidoneità delle deduzioni istruttorie a provare i caratteri tipici della subordinazione del rapporto – oggetto di contestazione – ovvero la quantità effettiva del lavoro prestato.
Si riportano gli articolati a tale fine elaborati dalla parte ricorrente:
“1) Vero o no che Lei ha lavorato alle dipendenze della ditta di CP_1
dal 2 agosto 2021 al 31 dicembre 2021? Controparte_1
2) Vero o no che Lei svolgeva l'attività lavorativa “in nero”?
3) Vero o no che nel periodo indicato è stato collega di lavoro del sig. Parte_1
?
[...]
4) Vero o no che il sig. lavorava “in nero”? Parte_1
5) Vero o no che il sig. lavorava ogni giorno, talvolta anche il Parte_1
sabato, per circa dieci ore al giorno?
6) Vero o no che le retribuzioni venivano pagate dalla di CP_1 CP_1
sia in contanti, sia attraverso bonifici e ricariche Postepay?
[...]
7) Vero o no che il soggetto che esercitava il potere direttivo e di controllo sul lavoro
era il sig. ? Controparte_1
Si chiede, altresì, che venga ammessa prova testimoniale del sig. Testimone_1
nato a [...] ed ivi residente in [...], sul seguente articolato istruttorio:
1) Vero o no che Lei ha lavorato alle dipendenze della ditta di CP_1
dal marzo 2022 al novembre 2022? Controparte_1
2) Vero o no che Lei lavorava “in nero”?
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3) Vero o no che nel periodo indicato è stato collega di lavoro del sig. Parte_1
?
[...]
4) Vero o no che il sig. lavorava “in nero”? Parte_1
5) Vero o no che il sig. lavorava ogni giorno, talvolta anche il Parte_1
sabato, per circa dieci ore al giorno?
6) Vero o no che le retribuzioni venivano pagate dalla di CP_1 CP_1
sia in contanti, sia mediante bonifici e ricariche Postepay?
[...]
7) Vero o no che il soggetto che esercitava il potere direttivo e di controllo sul lavoro era il sig. ?”. Controparte_1
Dalla loro semplice lettura, ci si rende come essi non siano in grado di dimostrare né
circostanze utili al fine di poter qualificare il rapporto come di natura subordinata, né, in ogni modo, fatti concreti dai quali poter desumere financo l'orario di lavoro svolto, se non in maniera del tutto generica e valutativa, e come tale inammissibile.
Neppure la documentazione prodotta appare utile allo scopo, emergendo anzi elementi contraddittori ed anche di segno opposto alla tesi attorea, come anche evidenziato dalla difesa della parte convenuta.
Come è noto, la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo,
disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale
Non è peraltro sufficiente lo svolgimento di attività lavorativa saltuaria o la percezione di somme a fronte delle prestazioni rese, posto che tali elementi, così come del resto l'osservanza di un orario, rivestono carattere neutro (o per lo più possono rivestire mero valore indiziario) e comunque non appaiono determinanti per provare la natura del rapporto.
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Ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento. Peraltro, anche l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo possono avere valore indicativo, ma mai determinante, e l'esistenza del vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (Cass. Civ. sez. lav. 11 febbraio 2004, n. 2622).
Nel caso di specie, come già evidenziato, non sussiste la prova né della subordinazione del rapporto, né della quantità delle prestazioni rese, della loro effettiva modalità, se non nei termini di una mera collaborazione tra le parti, sicché le domande volte al riconoscimento degli emolumenti richiesti – che presuppongono innanzitutto la prova del dichiarato rapporto, nonché delle relative modalità di svolgimento - non possono essere accolte, nei termini richiesti e tenuto conto dell'oggetto della domanda ex art. 112 c.p.c..
Tenuto conto dei rapporti in ogni modo intrattenuti tra le parti, le difficoltà probatorie nella materia e la qualità delle parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così
statuisce:
I. RIGETTA il ricorso;
II. COMPENSA le spese processuali.
Così deciso e pubblicato, in Catania, lì 03/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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