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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/06/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2583/2023 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...], residente in [...](c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio CodiceFiscale_1
dell'avvocato Maddalena Calia, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Di Tucci e Paolo Spiga, in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.7.2023 il signor ha Parte_1
convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento dell'origine professionale CP_1
di due malattie, la “ipoacusia neurosensoriale bilaterale da trauma acustico cronico”,
e la “ernia L2-L3 e protrusione discale lombare L4-L5 con sofferenza neuroradicolare cronica agli arti inferiori”, contratte a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa.
pagina 1 Ha allegato di aver presentato all' due distinte domande amministrative (la CP_1
prima in data 27.5.2021 e la seconda in data 31.5.2021) per il riconoscimento delle predette malattie professionali e la conseguente corresponsione dell'indennizzo, le quali erano state rigettate dall' , in quanto, secondo l'Istituto, la documentazione CP_1
acquisita sarebbe stata insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale. Inoltre,
l' non si era pronunciato sui successivi ricorsi amministrativi in opposizione, pur CP_1
essendo decorsi i termini di legge.
Il ricorrente ha quindi domandato il riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate, con conseguente riconoscimento del relativo danno biologico come segue: nella misura dell'8% per la “ipoacusia neurosensoriale bilaterale da trauma acustico cronico” e nella misura del 12% per la “ernia L2-L3 e protrusione discale lombare L4-L5 con sofferenza neuroradicolare cronica agli arti inferiori”.
2. L' si è costituito in giudizio ed ha proposto al ricorrente, in via conciliativa, CP_1
il riconoscimento di prestazioni commisurate al 3% di danno biologico per l'ipoacusia e al 9% per le ernie lombari, per una valutazione complessiva del 12% di danno biologico.
3. Parte ricorrente ha accettato la percentuale del 9% di danno biologico per quanto riguarda le ernie lombari, mentre, per quanto riguarda l'ipoacusia, ha dichiarato di non essere concorde con la valutazione espressa dall' ed ha insistito per CP_1
l'ammissione della dedotta c.t.u. limitatamente a tale patologia.
La causa è stata quindi istruita con produzioni documentali e mediante c.t.u..
Si dà atto che, in corso di causa, l' ha provveduto al riconoscimento CP_1
dell'indennizzo commisurato al 9% per le ernie lombari ed ha allegato il relativo prospetto di liquidazione.
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4. Come detto, al fine di verificare la misura percentuale di danno biologico in relazione all'ipoacusia è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha riscontrato quanto segue (v. le conclusioni): “1) Il sig.
[...]
è risultato affetto da ipoacusia a carattere neurosensoriale Parte_1
bilaterale interessante prevalentemente i toni acuti ed acutissime del campo tonale. 2)
pagina 2 Il deficit uditivo attribuibile alla cronica esposizione professionale al rumore determina oggi un danno biologico valutabile nella misura del 2% circa (due per cento)”.
Le argomentate conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Conglobato con il danno biologico dipendente dalle ernie lombari (del 9%), trattandosi di menomazioni coesistenti e non concorrenti, come correttamente indicato dall' , il danno biologico complessivo viene valutato nella misura dell'11%. CP_1
In ragione di quanto fin qui esposto, ritiene il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo rapportato ad un danno biologico complessivo dell'11%, a far data dalla domanda amministrativa del 31.5.2021 (si prende in considerazione la data della seconda domanda amministrativa, poiché il danno biologico dipendente dall'ipoacusia, di per sé, non sarebbe stato indennizzabile, in quanto al di sotto della soglia minima di legge del 6%).
L' deve perciò essere condannato all'erogazione dell'indennizzo in favore del CP_1
ricorrente, siccome rapportato alla percentuale di danno biologico dell'11% sopra indicata, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, come per legge.
5. Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene di dover disporre la compensazione delle stesse nella misura della metà e di dover condannare l' CP_1
alla rifusione delle spese residue.
Ed infatti, l' è da considerarsi virtualmente soccombente, quantomeno in CP_1
parte, non avendo provveduto alla liquidazione dell'indennizzo nonostante la pacifica decorrenza dei termini per pronunciarsi sui ricorsi in opposizione, in tal modo costringendo parte ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria.
Le spese processuali residue vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014 come modificato, tenendo conto del valore della causa e osservata la tabella per le cause in materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
pagina 3 6. Devono essere definitivamente poste a carico dell' le spese di consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
Sul punto si osserva che il ricorrente, pur rimasto soccombente avuto riguardo agli esiti della c.t.u., considerato che la percentuale di danno biologico accertata dall'ausiliario (2%) è inferiore a quella proposta dall' in via conciliativa (3%), ha CP_1
depositato la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto di percepire l'indennizzo rapportato ad un danno biologico complessivo dell'11%, a far data dalla domanda amministrativa del 31.5.2021;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo in favore del CP_1
ricorrente, siccome rapportato alla percentuale di danno biologico sopra indicata, oltre interessi legali di mora dal 121° giorno dopo la predetta domanda amministrativa o rivalutazione monetaria se maggiore;
3) compensa le spese processuali per metà e condanna l' alla rifusione CP_1
delle spese processuali residue, che liquida in euro 1.350,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Maddalena Calia.
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Cagliari, 18 giugno 2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 4