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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1590/2021 depositato il 29/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Bari
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1427/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 6 e pubblicata il 02/12/2020
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 1938 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza depositata del 21/03/2025 il contribuente Sig. Avv. Ricorrente_1 ha rinunciato all'appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, avendo aderito alla c.d. rottamazione quater, chiedendo contestualmente la compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 17/09/2025, udito il Relatore, è comparsa, per il Ministero dell'Economia e Finanza, la dott. ssa Nominativo_2, segretaria della Corte di Giustizia di primo grado di Bari, che prende atto della rinuncia all'appello.
Terminata la discussione la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'istanza di rinuncia al ricorso, proposta ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, e la relativa accettazione dell'Ufficio sono regolari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44, 5° comma, del D.Lgs. n. 546/1992.
Pertanto, il Collegio deve dichiarare l'estinzione del processo ai sensi della norma ora richiamata.
2) Le spese del processo estinto, ai sensi dell'art. 45, 2° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, <...restano a carico delle parti che le hanno anticipate>>.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione 4^ dichiara, ai sensi dell'art. 44, 1° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio per rinuncia dell'appellante già ricorrente in primo grado Sig. Avv. Ricorrente_1; dichiara, ai sensi dell'art. 45, 2° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Bari il 17 settembre 2025
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1590/2021 depositato il 29/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Bari
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1427/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 6 e pubblicata il 02/12/2020
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 1938 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza depositata del 21/03/2025 il contribuente Sig. Avv. Ricorrente_1 ha rinunciato all'appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, avendo aderito alla c.d. rottamazione quater, chiedendo contestualmente la compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 17/09/2025, udito il Relatore, è comparsa, per il Ministero dell'Economia e Finanza, la dott. ssa Nominativo_2, segretaria della Corte di Giustizia di primo grado di Bari, che prende atto della rinuncia all'appello.
Terminata la discussione la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'istanza di rinuncia al ricorso, proposta ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, e la relativa accettazione dell'Ufficio sono regolari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44, 5° comma, del D.Lgs. n. 546/1992.
Pertanto, il Collegio deve dichiarare l'estinzione del processo ai sensi della norma ora richiamata.
2) Le spese del processo estinto, ai sensi dell'art. 45, 2° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, <...restano a carico delle parti che le hanno anticipate>>.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione 4^ dichiara, ai sensi dell'art. 44, 1° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio per rinuncia dell'appellante già ricorrente in primo grado Sig. Avv. Ricorrente_1; dichiara, ai sensi dell'art. 45, 2° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Bari il 17 settembre 2025