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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/07/2025, n. 2958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2958 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 11984/2023 R.G. cui è riunita quella iscritta al n. 4040/25 R.G.
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Imparato n. 190, presso lo studio legale dell'avv.
Francesco Forte, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistenti–
NONCHÉ
Controparte_2
Rappresentata e difesa come in atti
- Altra resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/10/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' ed Controparte_1 [...]
chiedendo l'accertamento della nullità dell'intimazione di pagamento Controparte_2 impugnata, con conseguente annullamento delle relative pretese contributive.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 071 2023 90301223 000 da
[...]
con riferimento agli avvisi di addebito n. 371 2018 0006292261 000, Controparte_2
n. 371 2018 0018023104 000;
1 b) Che tali avvisi di addebito in realtà non gli sono mai stati notificati, con la conseguenza che
è possibile eccepire la prescrizione della pretesa contributiva per il tramite dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento e che in ogni caso è maturata la prescrizione successiva rispetto al momento dell'asserita notifica.
Ritualmente citati in giudizio, l' ed si sono costituiti ed hanno eccepito l'infondatezza e CP_3 CP_4
l'inammissibilità del ricorso.
Con separato ricorso del 20/03/25 parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 071/2025/90080392/24/000 con riferimento agli stessi avvisi di addebito e per le stesse ragioni.
Le resistenti si sono costituite anche in tale giudizio ed hanno chiesto il rigetto o l'inammissibilità.
Ritenuti sussistenti i presupposti di legge, i giudizi sono stati riuniti.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti delle ragioni di seguito riportate.
Parte ricorrente agisce sulla base di due intimazioni di pagamento notificategli relativamente agli avvisi di addebito n. 371 2018 0006292261 000, n. 371 2018 0018023104 000.
Ella incentra le sue doglianze sulla circostanza che le somme richieste non sarebbero dovute alla luce della sentenza del Tribunale di Nola relativa agli avvisi di addebito in contestazione.
Risulta documentalmente, quindi, che in data 29/09/2022 il Tribunale di Nola si è pronunciato con sentenza relativamente alla debenza dei contributi contenuti negli avvisi di addebito dichiarando che le sanzioni relative all'obbligo contributivo di cui all'avviso di addebito n.
371/2018/00180231/04/000 per gli anni 2012, 2013 e 2014 devono essere determinate ai sensi dell'art. 116, co. 8, lett. a), L. 388/2000.
Nel corso del giudizio, poi, le parti hanno depositato la successiva sentenza della Corte di
Appello di Napoli, con cui la Corte ha dichiarato non dovuti i contributi e le sanzioni oggetto dell'avviso di addebito n. n. 371/2018/00180231/04/000 per gli anni 2015-2018.
L' , quindi, ha comunicato di aver provveduto allo sgravio, depositando il relativo CP_3 provvedimento, mentre parte ricorrente ha allegato che non sono state rideterminate le sanzioni relative agli anni 2012, 2013 e 2014 come imposto nella sentenza del Tribunale di Nola e confermato dalla Corte di Appello di Napoli.
Sulla base della documentazione in atti, quindi deve essere dichiarata la cessata materia del contendere relativamente ai contributi ed alle sanzioni oggetto dell'avviso di addebito nn.
371/2018/00180231/04/000 per gli anni 2015-2018, sulla base delle allegazioni delle parti e della
2 documentazione depositata dalle stesse in giudizio, da cui risulta che lo sgravio allegato dall' è CP_3 effettivamente intervenuto.
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
Per il resto il ricorso deve essere accolto con riferimento alle sanzioni relative all'obbligo contributivo di cui all'avviso di addebito n. 371/2018/00180231/04/000 per gli anni 2012, 2013 e
2014, non avendo l' adempiuto all'obbligo imposto dal comando giudiziale. CP_3
Il ricorso, invece, deve essere rigettato nel resto, in quanto le somme richieste con riferimento all'avviso di addebito n. 371 2018 0006292261 000 non sono mai state messe in discussione dalle pronunce giudiziali e sono quindi dovute.
Alla luce della reciproca soccombenza le stese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetti dichiara che il diritto a procedere in via esecutiva con riferimento alle sanzioni relative agli anni 2012, 2013 e 2014 per come indicate nell'avviso di addebito n. 371/2018/00180231/04/000;
- Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai contributi ed alle sanzioni oggetto dell'avviso di addebito nn. 371/2018/00180231/04/000 per gli anni 2015-2018;
- Rigetta per il resto il ricorso;
3 - Compensa le spese.
Si comunichi.
Aversa, 03.07.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 11984/2023 R.G. cui è riunita quella iscritta al n. 4040/25 R.G.
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Imparato n. 190, presso lo studio legale dell'avv.
Francesco Forte, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistenti–
NONCHÉ
Controparte_2
Rappresentata e difesa come in atti
- Altra resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/10/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' ed Controparte_1 [...]
chiedendo l'accertamento della nullità dell'intimazione di pagamento Controparte_2 impugnata, con conseguente annullamento delle relative pretese contributive.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 071 2023 90301223 000 da
[...]
con riferimento agli avvisi di addebito n. 371 2018 0006292261 000, Controparte_2
n. 371 2018 0018023104 000;
1 b) Che tali avvisi di addebito in realtà non gli sono mai stati notificati, con la conseguenza che
è possibile eccepire la prescrizione della pretesa contributiva per il tramite dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento e che in ogni caso è maturata la prescrizione successiva rispetto al momento dell'asserita notifica.
Ritualmente citati in giudizio, l' ed si sono costituiti ed hanno eccepito l'infondatezza e CP_3 CP_4
l'inammissibilità del ricorso.
Con separato ricorso del 20/03/25 parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 071/2025/90080392/24/000 con riferimento agli stessi avvisi di addebito e per le stesse ragioni.
Le resistenti si sono costituite anche in tale giudizio ed hanno chiesto il rigetto o l'inammissibilità.
Ritenuti sussistenti i presupposti di legge, i giudizi sono stati riuniti.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti delle ragioni di seguito riportate.
Parte ricorrente agisce sulla base di due intimazioni di pagamento notificategli relativamente agli avvisi di addebito n. 371 2018 0006292261 000, n. 371 2018 0018023104 000.
Ella incentra le sue doglianze sulla circostanza che le somme richieste non sarebbero dovute alla luce della sentenza del Tribunale di Nola relativa agli avvisi di addebito in contestazione.
Risulta documentalmente, quindi, che in data 29/09/2022 il Tribunale di Nola si è pronunciato con sentenza relativamente alla debenza dei contributi contenuti negli avvisi di addebito dichiarando che le sanzioni relative all'obbligo contributivo di cui all'avviso di addebito n.
371/2018/00180231/04/000 per gli anni 2012, 2013 e 2014 devono essere determinate ai sensi dell'art. 116, co. 8, lett. a), L. 388/2000.
Nel corso del giudizio, poi, le parti hanno depositato la successiva sentenza della Corte di
Appello di Napoli, con cui la Corte ha dichiarato non dovuti i contributi e le sanzioni oggetto dell'avviso di addebito n. n. 371/2018/00180231/04/000 per gli anni 2015-2018.
L' , quindi, ha comunicato di aver provveduto allo sgravio, depositando il relativo CP_3 provvedimento, mentre parte ricorrente ha allegato che non sono state rideterminate le sanzioni relative agli anni 2012, 2013 e 2014 come imposto nella sentenza del Tribunale di Nola e confermato dalla Corte di Appello di Napoli.
Sulla base della documentazione in atti, quindi deve essere dichiarata la cessata materia del contendere relativamente ai contributi ed alle sanzioni oggetto dell'avviso di addebito nn.
371/2018/00180231/04/000 per gli anni 2015-2018, sulla base delle allegazioni delle parti e della
2 documentazione depositata dalle stesse in giudizio, da cui risulta che lo sgravio allegato dall' è CP_3 effettivamente intervenuto.
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
Per il resto il ricorso deve essere accolto con riferimento alle sanzioni relative all'obbligo contributivo di cui all'avviso di addebito n. 371/2018/00180231/04/000 per gli anni 2012, 2013 e
2014, non avendo l' adempiuto all'obbligo imposto dal comando giudiziale. CP_3
Il ricorso, invece, deve essere rigettato nel resto, in quanto le somme richieste con riferimento all'avviso di addebito n. 371 2018 0006292261 000 non sono mai state messe in discussione dalle pronunce giudiziali e sono quindi dovute.
Alla luce della reciproca soccombenza le stese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetti dichiara che il diritto a procedere in via esecutiva con riferimento alle sanzioni relative agli anni 2012, 2013 e 2014 per come indicate nell'avviso di addebito n. 371/2018/00180231/04/000;
- Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai contributi ed alle sanzioni oggetto dell'avviso di addebito nn. 371/2018/00180231/04/000 per gli anni 2015-2018;
- Rigetta per il resto il ricorso;
3 - Compensa le spese.
Si comunichi.
Aversa, 03.07.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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