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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18837/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 18837/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in C.SO Parte_1 C.F._1
ORBASSANO, 191/15 10137 TORINO presso lo studio dell'avv. PRINI SARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, (C.F. elettivamente domiciliata in VIA FATTORI, 3 CP_1 C.F._2
10141 TORINO presso lo studio dell'avv. FALCO DENISE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da verbale d'udienza del 15.10.2024.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non coniugati, Parte_1 CP_1
i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 27.10.2023 ha chiesto la modifica del decreto Parte_1
assunto da questo Tribunale in data 9.06.20216, quanto al del regime di visita con la minore ed alla riduzione del contributo per il suo mantenimento nella misura di € 200,00.
Si è costituita chiedendo la conferma del decreto precedente. CP_1
All'udienza del 15.10.2024 le parti venivano sentite ed all'esito, il Giudice formulava loro una proposta conciliativa nei termini di cui al verbale d'udienza. Le parti dichiaravano di accettare la proposta del Giudice, anche in via provvisoria ed urgente e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della minore, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, avuto riguardo a quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c., non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale nonché del regime di visita con l'altro genitore.
Spese di lite compensate in considerazione dell'accordo raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c. in modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data 9.06.2016:
DISPONE l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo gli accordi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: - il lunedì dall'uscita di scuola sino alle 21,30 con riaccompagnamento a casa della mamma dopo cena;
- il weekend a settimane alterne con pernottamento presso la casa del papà dal venerdì all'uscita di scuola sino alle 21,30 della domenica, con impegno dello stesso di andare a prendere la minore a casa della mamma e riaccompagnarla a casa della mamma;
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e con comunicazione della località di villeggiatura con la precisazione che il genitore che inizia il periodo di vacanza con la minore è tenuta ad andarla a prendere presso la residenza dell'altro genitore;
- le vacanze di Natale ad anni alterni dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al
6/1; - le festività infrasettimanali in alternanza con l'altro genitore;
- le vacanze di Pasqua danni alterne.
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1 CP_1 della figlia la somma di € 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese extrascolastiche mediche non coperte dal SSN ludiche sportive.
PRENDE ATTO che la sig.ra percepirà il 100% dell'assegno unico. CP_1
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/10/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 18837/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in C.SO Parte_1 C.F._1
ORBASSANO, 191/15 10137 TORINO presso lo studio dell'avv. PRINI SARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, (C.F. elettivamente domiciliata in VIA FATTORI, 3 CP_1 C.F._2
10141 TORINO presso lo studio dell'avv. FALCO DENISE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da verbale d'udienza del 15.10.2024.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non coniugati, Parte_1 CP_1
i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 27.10.2023 ha chiesto la modifica del decreto Parte_1
assunto da questo Tribunale in data 9.06.20216, quanto al del regime di visita con la minore ed alla riduzione del contributo per il suo mantenimento nella misura di € 200,00.
Si è costituita chiedendo la conferma del decreto precedente. CP_1
All'udienza del 15.10.2024 le parti venivano sentite ed all'esito, il Giudice formulava loro una proposta conciliativa nei termini di cui al verbale d'udienza. Le parti dichiaravano di accettare la proposta del Giudice, anche in via provvisoria ed urgente e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della minore, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, avuto riguardo a quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c., non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale nonché del regime di visita con l'altro genitore.
Spese di lite compensate in considerazione dell'accordo raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c. in modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data 9.06.2016:
DISPONE l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo gli accordi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: - il lunedì dall'uscita di scuola sino alle 21,30 con riaccompagnamento a casa della mamma dopo cena;
- il weekend a settimane alterne con pernottamento presso la casa del papà dal venerdì all'uscita di scuola sino alle 21,30 della domenica, con impegno dello stesso di andare a prendere la minore a casa della mamma e riaccompagnarla a casa della mamma;
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e con comunicazione della località di villeggiatura con la precisazione che il genitore che inizia il periodo di vacanza con la minore è tenuta ad andarla a prendere presso la residenza dell'altro genitore;
- le vacanze di Natale ad anni alterni dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al
6/1; - le festività infrasettimanali in alternanza con l'altro genitore;
- le vacanze di Pasqua danni alterne.
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1 CP_1 della figlia la somma di € 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese extrascolastiche mediche non coperte dal SSN ludiche sportive.
PRENDE ATTO che la sig.ra percepirà il 100% dell'assegno unico. CP_1
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/10/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.