CASS
Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/2024, n. 39669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39669 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CI LO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/5/2024 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 27/5/2024, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l'appello proposto da LO CI avverso l'ordinanza del 21/3/2024 del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, che aveva rigettato l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso dallo stesso Ufficio il 4/3/2024 con riguardo al delitto di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39669 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 03/10/2024 Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 giiere estensore 2. Propone ricorso per cassazione lo CI, deducendo - con unico motivo - il vizio di motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 325 cod. proc. pen. in relazione alle norme contestate ad all'art. 240-bis cod. pen. 3. Con atto del 17/7/2024, il difensore - munito di procura speciale - ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in quanto il bene in oggetto è stato dissequestrato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 27/5/2024. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, senza spese in quanto la rinuncia è motivata da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, successivo alla presentazione del ricorso stesso, che ha fatto venir meno l'interesse all'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 27/5/2024, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l'appello proposto da LO CI avverso l'ordinanza del 21/3/2024 del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, che aveva rigettato l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso dallo stesso Ufficio il 4/3/2024 con riguardo al delitto di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39669 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 03/10/2024 Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 giiere estensore 2. Propone ricorso per cassazione lo CI, deducendo - con unico motivo - il vizio di motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 325 cod. proc. pen. in relazione alle norme contestate ad all'art. 240-bis cod. pen. 3. Con atto del 17/7/2024, il difensore - munito di procura speciale - ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in quanto il bene in oggetto è stato dissequestrato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 27/5/2024. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, senza spese in quanto la rinuncia è motivata da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, successivo alla presentazione del ricorso stesso, che ha fatto venir meno l'interesse all'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.