Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile -
riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1393/2019 del R.G. di questa Corte di Appello,
vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
MAUCERI MARCELLO
appellante contro
N.Q. DI PROCURATORE CON Controparte_1
RAPPRESENTANZA DEL Controparte_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. COLLI VIRGINIA
appellata
Oggetto: contratti bancari (opposizione a d.i.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
Con sentenza n. 289/2019 del 13/3/2019, il Tribunale di Trapani ha solo parzialmente accolto l'opposizione proposta da e Parte_1 [...]
(il primo quale correntista, la seconda fideiussore) al decreto ingiuntivo Parte_2
n. 837/2015, chiesto e ottenuto da (quale procuratore Controparte_1
con rappresentanza di Banca Don Rizzo - credito cooperativo per la Sicilia
occidentale) per il pagamento di € 25.223,81, oltre interessi convenzionali e spese,
in ragione di saldo debitore di conto corrente.
Avverso tale decisione hanno proposto gravame, con atto di citazione del
18/5/2019, e , contestando la decisione di prime Parte_1 Parte_2
cure per diversi motivi, e riproponendo le rispettive argomentazioni spese in prime cure.
Costituendosi, Controparte_3
nella qualità di procuratore con rappresentanza del
[...] Controparte_2
, ha contestato il gravame chiedendone il rigetto, a sua volta
[...]
proponendo impugnazione incidentale, chiedendo confermarsi in toto il decreto ingiuntivo opposto.
Senza incombenti istruttori, con note di 'trattazione scritta' ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
appellanti: “disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della cedente con Controparte_4
sede legale a Alcamo Via V.E. II n.15/17, in persona del legale rapp.te protempore
(C.F. ) in quanto soggetto non estromesso dal giudizio di primo grado P.IVA_2
(art. 111 c.p.c. in relazione all'art. 331 c.p.c.); in accoglimento del presente
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 appello, riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani – Giudice onorario di pace Dott.ssa M. Ferraù (n.ro 289/2019) pubblicata il 13 marzo 2019 nel giudizio contrassegnato con il n. 325/2016, notificata a mezzo PEC in data 27
maggio 2019, annullandola e/o revocandola con ogni e qualsiasi statuizione;
-
dichiarata la nullità totale e/o parziale del contratto di fideiussione, dire e dichiarare in favore della Sig.ra la non debenza di alcuna Parte_2
somma portata dal decreto ingiuntivo n.837/2015 emesso dal Tribunale di Trapani
il 22/12/2015, notificato il 30/12/2015 ad istanza di
[...]
con sede legale a Alcamo Via Controparte_4
V.E. II n.15/17, in persona del legale rapp.te pro-tempore, sollevandola dalla garanzia prestata;
Acclarato il superamento dei tassi soglia ex L. 108/96 ex art. 644 c.p., dire e dichiarare che gli appellanti odierni non risultano debitori di alcuna somma nei confronti della Banca appellata e comunque – in subordine - di una minore secondo quanto sarà determinata di giustizia anche sulla base di nuova/ rinnovata c.t.u. tecnico contabile;
- Accertare in danno della medesima banca (oggi ), e per essa la sua Controparte_2
procuratrice speciale in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro-tempore, quanto indebitamente pagato dall'appellante in dipendenza di interessi illegittimamente capitalizzati e altri oneri, costi e commissioni non dovuti,
secondo quanto emergerà dalla istruttoria processuale e da nuova perizia tecnico contabile, disponendone la restituzione;
- ordinare la cancellazione di tutte le segnalazioni “a sofferenza” illegittimamente effettuate dalla convenuta presso la centrale rischi interbancaria di Banca d'Italia; Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da richiedersi in separata
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 sede giudiziale. - Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio di primo e secondo grado, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. - Si chiede la causa venga rimessa sul ruolo istruttorio e venga rinnovata Consulenza Tecnica contabile al fine di accertare: 1.
Se, sulla scorta degli atti e dei documenti agli atti, il credito vantato da comunicazioni dell'istituto di credito, risulta calcolato in violazione dell'art. 644
c.p. e dell'art. 2 della legge n. 108/1996, valutandosi al riguardo l'incidenza della capitalizzazione composta ai fini del calcolo dell'usura.
2. se il tasso di interesse annuo effettivo, trimestralmente praticato a carico del Sig. a Parte_3
valere sui rapporti creditizi intrattenuti con la Banca sul C\C ordinario ed altri agli stessi eventualmente collegati, calcolando il costo effettivo del prestito di puro capitale utilizzato, depurato da ogni onere e capitalizzazione sin dall'inizio di ogni singolo rapporto, secondo la metodologia di computo che comporti lo stesso risultato percentuale sia in termini di costo effettivo del credito utilizzato per il correntista e sia in termini di rendimento effettivo del denaro prestato dalla banca,
previa opportuna capitalizzazione ex art. 6 Delibera CICR 9/2/2000. 2.1 se il tasso di interesse annuo effettivo, trimestralmente praticato a valere sui rapporti creditizi intrattenuti con la sul C\C ordinario ed altri agli stessi eventualmente collegati, sia il risultato del costo effettivo del prestito di puro capitale utilizzato,
depurato da ogni onere e capitalizzazione sin dall'inizio di ogni singolo rapporto,
secondo la metodologia di computo che comporti lo stesso risultato percentuale sia in termini di costo effettivo del credito utilizzato per il correntista e sia in termini di rendimento effettivo del denaro prestato dalla banca, previa opportuna capitalizzazione ex art. 6 Delibera CICR 9/2/2000. 3. Nel determinare il Tasso
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 effettivo come sopra richiesto, tenga conto il CTU di tutte le remunerazioni di cui al 4° Comma dell'Art. 644 C.P., escluse quelle per imposte e tasse.
4. Dica il CTU
se il tasso come sopra determinato sia superiore al tasso soglia trimestralmente vigente così come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ex comma 4°, art. 2, Legge
N° 108/1996. 5. Se il conto corrente ordinario di cui al precedente quesito n. 2
abbia avuto regolare affidamento con facoltà di scoperto su conto corrente o su anticipazioni di crediti (SBF – Salvo Buon Fine), in ragione del primo e/o del secondo caso confronti i tassi effettivi globali con i rispettivi tassi soglia differenti per categoria di credito. Qualora risulti che l'affidamento sia stato concesso non con “regolare” facoltà di scoperto su conto corrente ma per anticipi (SBF) si verifichi se è stato o meno rispettato il dettato della legge 17 febbraio 1992, n. 154
e del D.M. 24 aprile 1992 e successive modifiche sulla Trasparenza Bancaria. 6.
Verifichi il CTU anche la sussistenza delle condizioni (difficoltà economiche e finanziarie, applicazione di Commissioni e spese divergenti rispetto a quanto pattuito, acquisizione in pegno di disponibilità liquide) di cui al 3° comma dell'art. 644 C. P. e, se riscontrate, confronti i tassi effettivi calcolati con i soli tassi medi di cui al primo comma dell'art. 2 della Legge N° 108\1996 e dica se vi sia stato supero oppure no.
7. Verifichi altresì il CTU se dalle pattuizioni e/o comunicazioni effettuate dalla Banca al Correntista le condizioni ivi indicate possano ritenersi o meno usurarie secondo i criteri di calcolo sopra indicati riconducendo anche le aliquote delle Commissioni di massimo scoperto indicate al costo annuo effettivo tenendo conto dell'applicazione e capitalizzazione trimestrale.
8. Verifichi altresì il
CTU il jus variandi dello spread (saggio per la banca) in che periodi e di quanto è
variato e se all'atto del cambiamento ha generato superamento dei Tassi Soglia e
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 dei Tassi Medi di Mercato (TEGM).
9. Quantifichi il CTU ex 2° comma art. 1815
C.C. gli importi usurari addebitati nelle varie ipotesi di accertamento ivi compresa quella della pattuizione usuraria. 10. Dica altresì il CTU a chi può essere riconducibile formalmente e\o di fatto la rappresentazione usuraria sugli estratti conto bancari, ovvero sulle pattuizioni. 11. Riferisca il CTU ogni altro elemento utile ai fini dell'indagine avvalendosi della facoltà di acquisizione di ogni documento contrattuale e contabile ritenuto necessario. 12. Verifichi l'esposizione a Centrale Rischi presso Banca d'Italia degli affidamenti dell'azienda e dei relativi fideiussori e l'incidenza delle stesse sul TEG a interessi legali dell'affidamento utilizzato periodo per periodo. 13. verifichi la corrispondenza con le date di aperture del rapporto dei conti corrente e degli affidamenti, in caso di non corrispondenza parta da saldo zero e verifichi le competenze addebitate in assenza di pattuizione ai dell'art 117 TUB. 14. verifichi se l'ammontare delle fideiussioni e/o pegni e/o garanzie sono allineate e corrispondenti al valore del credito concesso ed utilizzato e se superiori alle disposizioni in merito 15. Accerti per il conto corrente se la capitalizzazione delle poste passive (interessi, commissioni ecc.) è avvenuta con la stessa periodicità degli interessi attivi;
16. Accertare per il conto corrente il periodo in cui è stata fatta applicazione delle commissioni di massimo scoperto, distintamente intrafido ed extrafido;
17. Accerti per il conto corrente le condizioni di valuta pratica dalla banca sulle operazioni attive e su quelle passive;
18. Accerti per il conto corrente il periodo in cui si è verificato superamento del tasso soglia usurario secondo i criteri dettati dall'art. 644 c.p.
(includendo nel computo del tasso effettivo globale tutti i costi del credito, e cioè
anche le commissioni di massimo scoperto, gli interessi per la valuta anticipata
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 attribuita alle operazioni passive, commissioni costi ed ogni altra spesa imposta dalla banca per la tenuta del conto;
19. Sviluppi ex novo, i conteggi delle somme dovute a titolo di capitale, interessi, commissioni e competenze, dall'accensione del rapporto in poi, per i conti correnti intercorsi tra le parti, nonché per i conti anticipi di cui in narrativa, alla stregua dei seguenti criteri: - Escluda il tasso di interesse ultralegale pattuito in assenza di valida convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa dei contratti di conto corrente ordinari,
originali o dei successivi, nonché dei contratti o fogli condizioni afferenti al conto corrente da parte della convenuta, perché inserite nel contratto di conto corrente intercorso tra le parti, per insufficiente indeterminatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
Escluda le commissioni di massimo scoperto e ogni altra spesa o costo imposti dalla banca per la tenuta dei conti correnti ordinari e dei conti anticipi non espressamente previsti in contratto o comunque indeterminati nella misura o privi di causa, nonché gli eventuali interessi usurari;
- Escluda gli interessi composti frutto della capitalizzazione periodica delle poste passive, ove essa non sia stata stabilita in modo sufficientemente preciso nei contratti ovvero ove non sia prevista analoga periodicità per gli interessi attivi;
- In subordine, esclusione della commissione di massimo scoperto sulle somme utilizzate nei limiti dell'affidamento concesso al cliente;
- Attribuisca, alle operazioni passive per il cliente , di valuta al giorno dell'operazione, e per le operazioni attive, di valuta al giorno di acquisizione della disponibilità del denaro;
20. All'esito, e previa eventuale compensazione dei crediti – debiti reciproci tra il cliente e la banca, verificare quale fosse la reale e corretta misura della complessiva esposizione debitoria sul
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 conto corrente ovvero se l'odierna attrice fosse in realtà a credito verso la banca ed in che misura. 21. Sempre in via istruttoria si chiede altresì che il Tribunale
ordini ex art. 210 c.p.c., all'Istituto di credito l'esibizione della documentazione bancaria mancante: - Copia lettera contratto e le successive eventuali comunicazioni delle variazioni delle condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente – estratto conto ordinario del conto corrente mancati. 22.
confronti le condizioni attive praticate dall'istituto al cliente all'origine e periodo per periodo (31/3 – 30/06 – 30/09 – 31/12) con le condizioni passive praticate sempre dall'Istituto di Credito al Cliente, nel caso di disparità delle condizioni,
depuri ogni forma di capitalizzazione composta ed applichi per il calcolo degli interessi la formula di capitalizzazione semplice. Salvo ogni altro diritto.”;
appellata: “Voglia la Corte -disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
1. rigettare tutte le richieste avversarie;
2. dichiarare prescritto il diritto di parte opponente alla ripetizione delle poste che dovessero eventualmente essere accertate a credito della correntista in epoca precedente ai dieci anni antecedenti la chiusura del conto. In accoglimento dell'appello incidentale: - confermare il decreto ingiuntivo n.837/2056 emesso dal Tribunale di Trapani in data
22.12.2015; - in subordine, condannare, condannare gli opponenti, in solido tra loro, a pagare al Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo la somma di €
25.223,81, oltre gli interessi convenzionali di mora da calcolarsi al tasso del
12,00% in ragione d'anno sulla sorte capitale a far data dal 12.06.2015 al soddisfo e le spese ed i compensi per il procedimento monitorio, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa, e ciò
oltre le spese ed i compensi liquidati per il procedimento monitorio;
-in ogni caso
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 condannare gli opponenti al pagamento delle spese e dei compensi di lite. Si
attesta la partecipazione della dott.ssa alla redazione delle Testimone_1
presenti note e chiede che la S.V. Voglia darne atto nel verbale di udienza ai fini della pratica forense.”
Indi, con ordinanza dell'8 novembre 2024 la causa è stata posta in decisione,
assegnandosi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, e Parte_1 Parte_2
affidano il gravame ai seguenti motivi: 1) mancata risposta da parte del consulente a tutti i quesiti posti dal primo giudice ed errata analisi contabile sugli interessi;
2)
erroneità degli esiti della consulenza in ragione della carente documentazione;
3)
nullità della fideiussione rilasciata da . Parte_2
A queste ragioni di gravame ha in aggiunta chiesto - con le note di trattazione scritta - disporsi “l'integrazione del contraddittorio nei confronti della cedente con Controparte_4
sede legale a Alcamo Via V.E. II n.15/17, in persona del legale rapp.te protempore
(C.F. ) in quanto soggetto non estromesso dal giudizio di primo grado P.IVA_2
(art. 111 c.p.c. in relazione all'art. 331 c.p.c.)”.
Dal canto suo, la banca ha proposto gravame incidentale contestando i criteri adottati dal consulente per la verifica sull'usura, computando la commissione di massimo scoperto, per l'individuazione delle cd. rimesse solutorie, per il conteggio delle 'spese' addebitate nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Così compendiate le diverse deduzioni, tutti i motivi di gravame non possono
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 trovare accoglimento.
Vale rammentare innanzitutto che il giudizio di prime cure era stato promosso quale opposizione al decreto ingiuntivo n. 837/2015 emesso dal Tribunale di Trapani su istanza di Controparte_5
(quale procuratrice di per € 25.223,81 oltre interessi Controparte_4
convenzionali (e spese), quale complessivo saldo debitorio per il conto corrente con affidamento n. 10/320555, che vedeva quale contraente e Parte_1 [...]
quale garante. Parte_2
Ciò posto, in comparsa conclusionale gli appellanti hanno eccepito la 'carenza di legittimazione processuale passiva e/o il difetto di titolarità ad agire o contraddire del per difetto di “prova della cessione Controparte_2
dei crediti”, insistendo altresì nella sollecitazione per la “integrazione del contraddittorio nei confronti di … cedente ex art. 111 c.p.c. non Controparte_4
estromessa dal giudizio di primo”. Trattasi di questioni inammissibili, siccome prospettate solo nel presente grado e peraltro - per quanto attiene l'eccepito 'difetto di legittimazione passiva' - per la prima volta in conclusionale. Difatti, la sentenza è
stata resa proprio nei confronti di “ Controparte_3
nella qualità di procuratore con rappresentanza, del
[...]
” (cfr. dispositivo della statuizione), Controparte_2
ritenuta quindi il soggetto titolare del rapporto giuridico in favore del quale è stata emessa la condanna a carico dell'altra parte. È da evidenziare, allora, che trattandosi di giudizio di merito a seguito di ingiunzione, al più poteva trattarsi di questione di
'difetto di legittimazione attiva', essendo subentrata detta parte alla originaria ricorrente in monitorio , questione mai affrontata in prime cure e Controparte_4
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 neppure oggetto dei motivi di gravame. Controparte_3
il era infatti
[...] Controparte_2
subentrata quale cessionaria del credito da potere di , e nessun Controparte_4
rilievo era stato prospettato dagli opponenti, né sull'intervento né, soprattutto, sulla cessione. La sentenza appellata, come detto, risulta emessa proprio nei confronti di
Contr
nella qualità e non di : di guisa che effettivamente tardive Controparte_4
risultano le contestazioni sul merito della cessione, soprattutto considerando che lo stesso atto di citazione in appello è rivolto, ed è stato notificato, al soggetto della cui legittimazione solo dopo si è discusso, senza (con l'atto introduttivo appunto)
sollevare questione sulla prova della titolarità del rapporto controverso. Devesi
ricordare che “l'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia, con la conseguenza che il giudice, qualora abbia così correttamente riqualificato l'eccezione sollevata dalla parte, è tenuto a delibare nel merito la relativa questione.” (Cassazione civile sez. III 27/11/2023 n. 32814), trattandosi cioè di tema che involge la titolarità del rapporto controverso, nella specie della successione in esso (i contratti, di conto corrente e fideiussione per cui è causa) del soggetto destinatario infine della sentenza.
Quanto alla richiesta di 'integrazione del contraddittorio', se detto soggetto era
(ancora) da ritenere parte, era onere degli appellanti evocarlo in giudizio con l'atto introduttivo del presente processo: non potendosi considerare 'litisconsorte necessario', invece, neppure sussiste, oramai, l'esigenza di una vocatio ex art. 332
c.p.c.
Passando al merito, coi primi due motivi e lamentano erroneità nella Pt_1 Pt_2
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 disamina operata dal consulente contabile, anche con riguardo alla documentazione prodotta;
adducono la sussistenza di ipotesi di usura tanto nel contratto conto corrente che in quello di finanziamento, adducendo anche erroneità di taluni esiti della consulenza contabile espletata in prime cure e ripresi con la statuizione appellata.
Segnatamente, gli appellanti sostengono che l'esperto non abbia compiutamente risposto al quesito sull'usura, che avrebbe imposto verifica non solo relativamente al momento di avvio del rapporto, ma anche nel corso dello sviluppo dello stesso rispetto all'esercizio dello jus variandi da parte della banca, tenendo conto
“dell'incidenza della capitalizzazione composta”, nonché dell'incidenza dei “costi per fideiussione e garanzie”. Ebbene, detta verifica risulta effettuata dall'esperto,
tanto che lo stesso, nel rispondere alle osservazioni inoltrategli (cfr. pag. 11
dell'elaborato scritto) evidenzia che “dalla documentazione agli atti non si evince esercizio di ius variandi da parte della banca.”. Quanto alla documentazione,
appunto, l'esperto ha potuto riscontrare la presenza del testo negoziale del 17/7/1998
(e solo ipotizzare che il rapporto risalisse a prima: ma su ciò nessuna contestazione era stata mossa dagli attori-opponenti, pur a fronte della precisa allegazione dell'opposta che quello era il contratto di apertura del conto corrente), degli estratti-
conto seppure con alcune lacune relativi ai cd. scalari, che tuttavia non hanno inciso sulla possibilità di ricostruzione, effettuata espungendo quanto non risultante formalmente (e difatti il saldo finale è risultato inferiore a quello indicato dalla banca); l'esperto ha infatti precisato che “la documentazione prodotta “in sostituzione di quella ufficiale” (priva dei saldi iniziali e finali per tutti i trimestri) è
stata sufficiente per consentire allo scrivente CTU una ricostruzione, certosina,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12 matematica dei saldi iniziali e finali (per trimestre) oltre che grafica di tutte le movimentazioni prodotte.”. Né gli appellanti hanno offerto puntuali elementi di segno contrario rispetto a quanto esplicitato dal consulente, di guisa che le doglianze,
prive di specificità, e solo sostanzialmente riproponendo, nel sollecitare il rinnovo della consulenza, gli ampi ma anche non specifici quesiti prospettati in prime cure,
non possono trovare accoglimento.
Ancora con riguardo alla verifica sull'usura, gli appellanti lamentano il mancato vaglio degli effetti anatocistici derivante dalla clausola di capitalizzazione degli interessi a debito. Anche questo argomento però si scontra con gli esiti della consulenza contabile. Deve premettersi, sul punto, che “in tema di usura, nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi - anche ove sia stata legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 - deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del "tasso soglia",
poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso (Cass., n.
33964/2022, che in motivazione chiarisce altresì che le Istruzioni della Banca
d'Italia per la rilevazione dei tassi ai sensi della legge 108/1996, non prevedano affatto … l'esclusione degli effetti dell'anatocismo nella rilevazione dei tassi in concreto applicati).” - in questi termini Cassazione civile sez. I 28/3/2024 n. 8383 -.
Ora, il CTU nominato in prime cure ha correttamente interpretato il quesito, che appunto imponeva un vaglio nel solco dei principi appena richiamati: pure in questo caso nelle risposte alle osservazioni, ha dapprima richiamato le indicazioni della
Banca d'Italia per cui “il calcolo dei numeri debitori per le aperture di credito in conto corrente va effettuato considerando l'estratto conto “scalare”, in cui i capitali
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 13 sono comprensivi degli interessi e delle altre spese addebitate trimestralmente. Tale
modalità di calcolo è valida anche nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle Istruzioni di agosto 2009.”, per poi evidenziare che il calcolo del Tasso Soglia
(TEGM) debba essere effettuato senza considerare “alcuna depurazione di derivazione anatocistica”, come in effetti è stato fatto nelle operazioni di calcolo,
diversamente da quanto addotto dagli appellanti. Del tutto generiche, poi, le argomentazioni in ordine a 'costi per fideiussioni e garanzie' che avrebbero avuto l'effetto di incrementare il valore dei tassi applicati, dovendosi appena osservare che manca qualsivoglia appiglio concreto nei contratti di conto corrente rispetto a non meglio specificati costi delle fideiussioni prestate da terzi diversi dalla correntista.
Neppure il terzo motivo può trovare accoglimento. Con esso gli appellanti introducono il tema della nullità della fideiussione, adducendo che trattasi di contratto di garanzia predisposto su moduli ABI dichiarati nulli.
L'allegazione, che in quanto solleva una questione di nullità rilevabile, anche d'ufficio, in ogni grado del processo, non incontra barriere decadenziali, e dunque ben poteva essere proposta nel corso del giudizio di gravame, è rimasta tuttavia priva di supporto probatorio e peraltro allegata in termini generici, limitandosi a richiamare la sentenza della Corte di Cassazione 29810 del 12 dicembre 2017 e altre pronunce di merito.
Ora, se è vero che con detta sentenza la Suprema Corte ebbe ad evidenziare che l'art. 2 della L. n. 287/90 sanziona con la nullità le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o di una sua parte rilevante e che la medesima conseguenza si produce sul contratto a valle in applicazione dell'art.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 14 1418 comma I c.c., vale evidenziare però che ciò avviene non in forza di automatismi derivativi, incongrui secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale che sottolinea come “dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del
1990, art. 2 non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa…." (Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema
Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass. n. 13486 del 20/06/2011)” (così Cass. Civ. sez. I
26/9/2019 n. 24044), ma all'esito di plurimi accertamenti in fatto che, sul presupposto della coincidenza delle condizioni del singolo contratto con il testo espressivo del cartello restrittivo della concorrenza, valutino l'incidenza delle singole clausole rispetto alla tenuta dell'intero negozio, si misurino con la prospettiva alternativa di una nullità parziale ex art. 1419 c.c., indaghino, infine, la concreta rilevanza delle clausole nulle rispetto alla vicenda negoziale. In altri termini, non è
sufficiente invocare in linea teorica e astratta una nullità negoziale per violazione di norme imperative per approdare in concreto al rimedio caducatorio che produca l'effetto di liberare il fideiussore dall'obbligazione di garanzia. Ciò che va dimostrato
è che il contratto in esame (che risale al 9.4.2009, dunque in epoca di gran lunga successiva all'adozione del provvedimento antritrust evocato, del maggio 2005)
riproduca un modulo ABI ancora identico a quello censurato: e incombeva in capo agli opponenti, producendo sia il modulo ante 2005 che il provvedimento regolamentare, fornire prova del loro assunto.
Né in questo grado di giudizio avrebbero più potuto trovare ingresso documenti a supporto dell'eccezione formulata, stante il divieto di cui all'art. 345 c.p.c.; dunque, non vi è modo di esaminare se e in che termini la questione possa risultare rilevante nel senso invocato dagli appellanti principali. Segnatamente, lo 'schema
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 15 ABI' oggetto di accertamento da parte dell'autorità amministrativa risale ad epoca antecedente al 2005, atteso che (come da costoro addotto) il provvedimento sanzionatorio adottato da Banca d'Italia è del 2005, mentre la fideiussione prestata risale al 2009. Era allora onere degli appellanti (e ciò considerando anche l'evoluzione interpretativa del Supremo Collegio sul tema) innanzitutto depositare,
e tempestivamente, il provvedimento della Banca d'Italia, onde consentire disamina del contenuto dello stesso e la sua eventuale refluenza sul caso di specie.
Nello specifico, la Suprema Corte ha evidenziato che “il provvedimento in questione, non è un atto normativo e neppure un atto integrativo di atto normativo, ma un provvedimento regolatorio per il quale - al pari dello "schema ABI" che lo integra e che non è stato neppure prodotto - certo non vale il principio iura novit curia;
né, come è stato di recente affermato (v. Cass. n. 30383/2024), può essere invocata "la possibilità per il giudice di far riferimento in tal caso al 'fatto notorio', non avendo alcun fondamento ricondurre alla nozione giuridica di 'notorio', ossia al numero dei fatti conosciuti da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, i provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla Banca d'Italia alle banche, ed essendo viceversa principio consolidato che il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile.” (cfr. Cassazione civile sez. I 25/1/2025 n. 1851), con lettura quindi ben diversa da quella prospettata dagli appellanti - da ultimo in comparsa conclusionale -. In quel modo avrebbero potuto compiutamente vagliarsi le questioni prospettate, anche in punto di validità della clausola sui termini ex art. 1957 (norma appena richiamata).
Essendo rimasto privo di riscontro l'assunto degli appellanti, deve essere disattesa la contestazione sulla validità della fideiussione.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 16 Del pari da disattendere sono le censure prospettate dalla banca col gravame incidentale.
Segnatamente, col primo motivo adduce erroneità della consulenza in punto di verifica dell'usura, laddove l'esperto aveva ritenuto che “il tasso passivo globale previsto in contratto fosse superiore a quello soglia antiusura di riferimento”.
Sul punto, nella relazione in replica alle osservazioni delle parti, l'esperto ha in effetti dato seguito alla notazione della banca, escludendo che potesse configurarsi usurarietà con riguardo al contratto di conto corrente del 17/7/1998, così scrivendo:
“il CTP rileva che nella bozza peritale di CTU trasmessa, il tasso preso come parametro dal CTU, fosse il TEGM invece del tasso soglia. L'osservazione mossa dal CTP è da considerare corretta e meritevole di accoglimento, pertanto con riferimento al contratto del 17/07/1998 il tasso contrattualmente previsto dalla banca (15,50) non risulta essere superiore al tasso soglia (21,285%).”. Precisa, al contempo, che però “tale correzione riferendosi ad un contratto operante all'interno di un periodo non oggetto della presente ricostruzione perché anteriore al decennio dalla data di notifica del decreto ingiuntivo, non determina alcuna variazione sul saldo ricostruito nella bozza peritale.”. In sostanza, il ricalcolo effettuato ed esplicitato nella relazione principale non risentiva dell'erroneità del riferimento essendo stato limitato, per dare seguito al mandato ricevuto dall'istruttore, a periodo limitato al decennio “dalla data di notifica del decreto ingiuntivo”, in ragione dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca (con criterio non attinto dalle rispettive impugnazioni), periodo per il quale comunque non era stata riscontrata usura. Ciò priva di rilevanza anche le ulteriori notazioni dell'appellante incidentale,
sul rilievo della 'commissione di scoperto', la cui incidenza – in ipotesi – rispetto al
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 17 vaglio usurario deve comunque essere verificata, come da ultimo evidenziato dalla
Suprema Corte (cfr. Cassazione civile 20 giugno 2018 n. 16303), seppure tenendo conto della concreta incidenza (cd. cms soglia); elementi, questi, comunque irrilevanti nel caso di specie, per quanto prima evidenziato.
Quanto al riscontro del 'fido' da parte del CTU, la cui sussistenza è contestata dalla anca - e che avrebbe inciso nella individuazione delle cd. rimesse solutorie -, pure questo motivo del gravame incidentale non può trovare accoglimento: contrariamente a quanto prospettato, si tratta di affidamento che, è bene precisarlo, può risultare anche non espressamente pattuito con apposito contratto, ma desumibile in funzione della protratta tolleranza della banca verso una condizione di scoperto o della previsione di saggi di interesse differenti per esposizioni debitorie di differente importo sempre, che sia possibile identificare con alto grado di verosimiglianza l'ammontare del fido concesso. Sul punto, il Supremo Collegio ha di recente chiarito che “non può ritenersi insussistente una apertura di credito per il solo fatto che il correntista e/o il fideiussore non abbiano fornito la prova della stipulazione del contratto in forma scritta, così configurandosene la nullità per difetto del requisito di cui all'art. 117, comma primo, del d.lgs. n. 385 del 1993. Infatti, la rilevazione di tale vizio, nel caso specifico, non corrispondeva all'interesse della correntista e dei fideiussori, unici che avrebbero potuto invocare detta nullità”; e, ancora, che
“conseguentemente, non essendo la nullità rilevabile d'ufficio, non poteva ritenersi preclusa agli attori/appellati la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali, ad esempio, anche gli estratti conto, attestanti il reiterato adempimento, da parte della banca, di ordini di pagamento impartiti dalla correntista anche in assenza di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 18 provvista, nella misura in cui gli stessi potevano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione, da parte della correntista, d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 29/2/2024 n. 5387).
Vale quindi considerare che dagli estratti conto in atti risulta che siano stati applicati due diversi tassi di interesse, sintomo della presenza del cd. fido di fatto,
confermato dalla ricostruzione operata dal CTU, laddove evidenzia (cfr. ancora la risposta alle osservazioni) che le indicazioni sui diversi interessi costantemente applicati e quanto evincibile sul persistente scoperto per rilevanti entità è indizio significativo di una condotta della banca non di mera occasionale tolleranza ma di
(appunto) volontà continuativa.
Quanto alle voci riguardanti 'spese' annotate negli estratti-conto, l'espunzione delle stesse da parte del CTU andava e va condivisa, considerando che la mera evocata disposizione del testo negoziale del 17.7.1998 che consentiva le variazioni andava poi calibrata, nel corso dello sviluppo del rapporto - di durata -, con le nuove previsioni di cui all'art. 118 TUB (da ultimo), che impongono specifica comunicazione delle variazioni in peius, non solo indicazione negli estratti conto,
con successiva accettazione da parte del correntista, accettazione che deve essere espressa, e che invece non emerge dalla documentazione versata.
Conclusivamente, risultando non fondate le censure prospettate, e risultando del tutto generica la prospettazione dell'appellante in ordine a 'segnalazione alla centrale rischi' (risultando comunque sussistente posizione debitoria), ciascun gravame deve essere conclusivamente disatteso, confermandosi la sentenza del Tribunale, anche nel capo riguardante la statuizione sulle spese di lite, avendo correttamente il primo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 19 giudice applicato il principio della (prevalente) soccombenza.
Quelle della presente fase, infine, possono essere compensate, stante il rigetto tanto del gravame principale che di quello incidentale, in presenza quindi di reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza,
domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
rigetta l'appello proposto da , Parte_4
con atto di citazione del 18/5/2019 avverso la sentenza n. 439/2019 del 17/4/2019
resa dal Tribunale di Trapani.
Compensa le spese di lite del presente grado.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,
comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato per ciascun appello (principale e incidentale)
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 2
aprile 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
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