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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/10/2025, n. 3833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3833 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17135/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Giudice dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 27/10/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
letti gli atti, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17135/2017 di R.G. promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Ruccia, presso il cui studio in Bari al c.so Sonnino n. 8 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellante –
CONTRO
AVV. Controparte_2
- appellato contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1021/2017 resa dal Giudice di Pace di Bari in data
27.03.2017 e depositata in data 27.04.2017 nel procedimento avente R.G. n. 11224/2016.
CONCLUSIONI: la parte appellante ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.10.2025 e nei precedenti scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte_1 che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione del 30.10.206 conveniva in giudizio, dinanzi al Controparte_2
Giudice di Pace di Bari, oggi Controparte_3 Controparte_1
(per brevità ”), proponendo opposizione all'atto di pignoramento presso terzi
[...] CP_4 notificatogli in data 19.03.2015 per la somma di €. 3.892,00 a seguito di cartelle esattoriali per sanzioni amministrative da violazioni del Codice della Strada, asseritamente mai notificategli.
La parte opponente assumeva, a sostegno della propria opposizione, di non aver giammai ricevuto le cartelle de quibus.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.01.2017, si costituiva in giudizio l'
[...]
, replicando all'opposizione dell'attore ed eccependo, preliminarmente, il Controparte_5 difetto di competenza del Giudice adito e, nel merito, l'infondatezza e l'inammissibilità delle avverse domande chiedendone l'integrale rigetto.
In assenza di attività istruttoria, con sentenza n. 1021/2017 del 27.03.2017 (depositata il
27.04.2017) il Giudice di Pace di Bari confermava la propria competenza per materia e accoglieva l'opposizione ritenendo il difetto di notifica delle cartelle di pagamento propedeutiche all'opposto atto di pignoramento, dichiarando nullo l'atto opposto e compensando tra le parti le spese del giudizio.
In particolare nella sentenza gravata, il Giudice di prime cure statuiva che “dalla produzione documentale al fascicolo di parte resistente si evince che, essendo avvenuta la notifica delle cartelle nelle forme ordinarie e non a mezzo dell'invio di raccomandata, l'Agente avrebbe Controparte_6 dovuto produrre copia delle cartelle con la relazione di notifica e non soltanto la relazione di notifica potendone pertanto conseguire la nullità dell'atto opposto, in difetto di rituale notifica del presupposto titolo di credito”.
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva , con atto di citazione in appello notificato CP_4 in data 27.10.2017 impugnando la sentenza di primo grado nella parte in cui esclude l'efficacia probatoria della documentazione prodotta, chiedendone la riforma con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
In particolare, deduceva l'appellante, che il Giudice di prime cure avesse errato nel ritenere insufficiente, ai fini della notifica, gli estratti di ruolo e le copie delle raccomandate a/r .
Parte_2 richiamava, a tal riguardo, la giurisprudenza formatasi sul punto che, a più riprese,
[...] aveva ribadito che la produzione dell'avviso di ricevimento costituisse prova del perfezionamento della notifica, non sussistendo un onere in capo all'Agente della Riscossione di produrre in giudizio la copia integrale della cartella.
La parte appellata, pur regolarmente citata, non si costituiva nel presente giudizio e, con ordinanza del 15.02.2018, veniva dichiarata contumace.
In assenza di attività istruttoria, dopo numerosi rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, la causa veniva rinviata all'odierna udienza, per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*****
Tutto ciò premesso in punto di fatto, l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
Nel fascicolo di parte convenuta, odierna appellante, risulta prodotta la documentazione attestante la notifica delle cartelle di pagamento oggetto di causa e, segnatamente, oltre all'estratto di ruolo contenente l'elenco dei debiti iscritti a ruolo e, pertanto, affidati per la riscossione, le copie delle relate di notifica, da cui si evince l'avvenuta consegna del plico alla coniuge del , recanti i CP_2 numeri identificati delle cartelle (014 2013 0001 3607 88000; 014 2013 0006 0681 11000; 014 2013
0023 4356 55000; 014 2014 0008 2515 66000) e l'attestazione del notificatore di aver informato il destinatario della consegna con raccomandata, copia dei prospetti riepilogativi delle accettazioni delle singole raccomandate ex artt. 139/140 c.p.c. spedite.
Osserva il Tribunale, al riguardo, che la Suprema Corte, con ordinanza n. 13691/2024 ha statuito che “In tema di notificazione della cartella di pagamento, la prova del perfezionamento della notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, senza che sia necessaria la produzione di copia della cartella stessa. Una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella si presume ritualmente consegnata in virtù della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione…”.
Dunque, nel caso di specie, le relate di notifica recanti i numeri identificativi delle cartelle comprovano il perfezionamento della notifica senza la necessità di produrre le copie delle cartelle.
Sotto ulteriore profilo, giova rilevare che, essendo stato consegnato il plico alla coniuge dell'odierno appellato, è necessario l'adempimento previsto ex art. 60 comma 1 lett. b) bis D.P.R.
600/73 che prevede che: “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive
Parte_1 il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
Orbene, in relazione a tale ultima evenienza è intervenuta la Suprema Corte precisando che nel caso di notifica tramite consegna a un familiare convivente, non è necessaria la prova dell'invio della raccomandata informativa – pur sussistendo nel caso di specie - stabilendo che l'attestazione dell'agente notificatore nella relata di notifica fa piena prova dell'avvenuta spedizione, a meno che non venga contestata con una querela di falso. “Per tale comunicazione è, dunque, sufficiente
l'utilizzo della raccomandata semplice, senza necessità dell'avviso di ricevimento, in ragione della ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, essendo stato consegnato a soggetti (familiari, addetti alla casa, portiere, dipendenti) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Cass. n.
2377/2022; Cass. n. 2229/2020; Cass., Sez. U, n. 18992/2017).
Ritiene il collegio che l'attestazione, da parte dell'agente notificatore, di avvenuta spedizione…della raccomandata informativa, contenuta nella stessa relata di notifica…, ove è indicato l'indirizzo di residenza del destinatario…deve considerarsi facente fede fino a querela di falso…” (cfr. Cass. Civ. Sez. V ord. n. 2444/2025).
Ne discende, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado con integrale soccombenza dell'odierno appellato;
ogni altro profilo di doglianza non espressamente esaminato deve ritenersi assorbito, in quanto ritenuto da questo Giudice non dirimente ai fini della decisione e comunque inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese processuali del doppio grado devono porsi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a carico dell'appellato soccombente, non sussistendo alcuna delle ipotesi indicate dall'art. 92 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie.
Va premesso che, in tema di impugnazioni, il potere del Giudice d'Appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite;
in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della decisione sia stato oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. Civ. n. 9695/2020).
In conclusione, in riforma della impugnata sentenza, deve essere Controparte_2 condannato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla
Parte_1 base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento
(da €. 1.101,00 a €. 5.200,00), secondo i valori medi – ridotti al 50% in considerazione della non particolare complessità della questione trattata - con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale per entrambi i gradi di giudizio svoltisi in assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1
, con atto di appello notificato in data 27.10.2017 nei confronti di ogni
[...] Controparte_2 diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1021/2017 emessa in data 27.03.2017 e depositata in data 27.04.2017 dal Giudice di Pace di Bari nel procedimento avente
R.G. n. 11224/2016 RIGETTA l'opposizione avverso l'atto di pignoramento opposto;
2) CONDANNA alla rifusione nei confronti di Controparte_2 Controparte_1
delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il giudizio dinanzi
[...] al Giudice di Pace in €. 456,50,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del
15% e accessori come per legge, e per il giudizio di appello in €. 1.701,50 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, all'udienza del 27.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Parte_1
Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Giudice dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 27/10/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
letti gli atti, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17135/2017 di R.G. promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Ruccia, presso il cui studio in Bari al c.so Sonnino n. 8 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellante –
CONTRO
AVV. Controparte_2
- appellato contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1021/2017 resa dal Giudice di Pace di Bari in data
27.03.2017 e depositata in data 27.04.2017 nel procedimento avente R.G. n. 11224/2016.
CONCLUSIONI: la parte appellante ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.10.2025 e nei precedenti scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte_1 che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione del 30.10.206 conveniva in giudizio, dinanzi al Controparte_2
Giudice di Pace di Bari, oggi Controparte_3 Controparte_1
(per brevità ”), proponendo opposizione all'atto di pignoramento presso terzi
[...] CP_4 notificatogli in data 19.03.2015 per la somma di €. 3.892,00 a seguito di cartelle esattoriali per sanzioni amministrative da violazioni del Codice della Strada, asseritamente mai notificategli.
La parte opponente assumeva, a sostegno della propria opposizione, di non aver giammai ricevuto le cartelle de quibus.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.01.2017, si costituiva in giudizio l'
[...]
, replicando all'opposizione dell'attore ed eccependo, preliminarmente, il Controparte_5 difetto di competenza del Giudice adito e, nel merito, l'infondatezza e l'inammissibilità delle avverse domande chiedendone l'integrale rigetto.
In assenza di attività istruttoria, con sentenza n. 1021/2017 del 27.03.2017 (depositata il
27.04.2017) il Giudice di Pace di Bari confermava la propria competenza per materia e accoglieva l'opposizione ritenendo il difetto di notifica delle cartelle di pagamento propedeutiche all'opposto atto di pignoramento, dichiarando nullo l'atto opposto e compensando tra le parti le spese del giudizio.
In particolare nella sentenza gravata, il Giudice di prime cure statuiva che “dalla produzione documentale al fascicolo di parte resistente si evince che, essendo avvenuta la notifica delle cartelle nelle forme ordinarie e non a mezzo dell'invio di raccomandata, l'Agente avrebbe Controparte_6 dovuto produrre copia delle cartelle con la relazione di notifica e non soltanto la relazione di notifica potendone pertanto conseguire la nullità dell'atto opposto, in difetto di rituale notifica del presupposto titolo di credito”.
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva , con atto di citazione in appello notificato CP_4 in data 27.10.2017 impugnando la sentenza di primo grado nella parte in cui esclude l'efficacia probatoria della documentazione prodotta, chiedendone la riforma con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
In particolare, deduceva l'appellante, che il Giudice di prime cure avesse errato nel ritenere insufficiente, ai fini della notifica, gli estratti di ruolo e le copie delle raccomandate a/r .
Parte_2 richiamava, a tal riguardo, la giurisprudenza formatasi sul punto che, a più riprese,
[...] aveva ribadito che la produzione dell'avviso di ricevimento costituisse prova del perfezionamento della notifica, non sussistendo un onere in capo all'Agente della Riscossione di produrre in giudizio la copia integrale della cartella.
La parte appellata, pur regolarmente citata, non si costituiva nel presente giudizio e, con ordinanza del 15.02.2018, veniva dichiarata contumace.
In assenza di attività istruttoria, dopo numerosi rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, la causa veniva rinviata all'odierna udienza, per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*****
Tutto ciò premesso in punto di fatto, l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
Nel fascicolo di parte convenuta, odierna appellante, risulta prodotta la documentazione attestante la notifica delle cartelle di pagamento oggetto di causa e, segnatamente, oltre all'estratto di ruolo contenente l'elenco dei debiti iscritti a ruolo e, pertanto, affidati per la riscossione, le copie delle relate di notifica, da cui si evince l'avvenuta consegna del plico alla coniuge del , recanti i CP_2 numeri identificati delle cartelle (014 2013 0001 3607 88000; 014 2013 0006 0681 11000; 014 2013
0023 4356 55000; 014 2014 0008 2515 66000) e l'attestazione del notificatore di aver informato il destinatario della consegna con raccomandata, copia dei prospetti riepilogativi delle accettazioni delle singole raccomandate ex artt. 139/140 c.p.c. spedite.
Osserva il Tribunale, al riguardo, che la Suprema Corte, con ordinanza n. 13691/2024 ha statuito che “In tema di notificazione della cartella di pagamento, la prova del perfezionamento della notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, senza che sia necessaria la produzione di copia della cartella stessa. Una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella si presume ritualmente consegnata in virtù della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione…”.
Dunque, nel caso di specie, le relate di notifica recanti i numeri identificativi delle cartelle comprovano il perfezionamento della notifica senza la necessità di produrre le copie delle cartelle.
Sotto ulteriore profilo, giova rilevare che, essendo stato consegnato il plico alla coniuge dell'odierno appellato, è necessario l'adempimento previsto ex art. 60 comma 1 lett. b) bis D.P.R.
600/73 che prevede che: “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive
Parte_1 il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
Orbene, in relazione a tale ultima evenienza è intervenuta la Suprema Corte precisando che nel caso di notifica tramite consegna a un familiare convivente, non è necessaria la prova dell'invio della raccomandata informativa – pur sussistendo nel caso di specie - stabilendo che l'attestazione dell'agente notificatore nella relata di notifica fa piena prova dell'avvenuta spedizione, a meno che non venga contestata con una querela di falso. “Per tale comunicazione è, dunque, sufficiente
l'utilizzo della raccomandata semplice, senza necessità dell'avviso di ricevimento, in ragione della ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, essendo stato consegnato a soggetti (familiari, addetti alla casa, portiere, dipendenti) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Cass. n.
2377/2022; Cass. n. 2229/2020; Cass., Sez. U, n. 18992/2017).
Ritiene il collegio che l'attestazione, da parte dell'agente notificatore, di avvenuta spedizione…della raccomandata informativa, contenuta nella stessa relata di notifica…, ove è indicato l'indirizzo di residenza del destinatario…deve considerarsi facente fede fino a querela di falso…” (cfr. Cass. Civ. Sez. V ord. n. 2444/2025).
Ne discende, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado con integrale soccombenza dell'odierno appellato;
ogni altro profilo di doglianza non espressamente esaminato deve ritenersi assorbito, in quanto ritenuto da questo Giudice non dirimente ai fini della decisione e comunque inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese processuali del doppio grado devono porsi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a carico dell'appellato soccombente, non sussistendo alcuna delle ipotesi indicate dall'art. 92 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie.
Va premesso che, in tema di impugnazioni, il potere del Giudice d'Appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite;
in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della decisione sia stato oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. Civ. n. 9695/2020).
In conclusione, in riforma della impugnata sentenza, deve essere Controparte_2 condannato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla
Parte_1 base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento
(da €. 1.101,00 a €. 5.200,00), secondo i valori medi – ridotti al 50% in considerazione della non particolare complessità della questione trattata - con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale per entrambi i gradi di giudizio svoltisi in assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1
, con atto di appello notificato in data 27.10.2017 nei confronti di ogni
[...] Controparte_2 diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1021/2017 emessa in data 27.03.2017 e depositata in data 27.04.2017 dal Giudice di Pace di Bari nel procedimento avente
R.G. n. 11224/2016 RIGETTA l'opposizione avverso l'atto di pignoramento opposto;
2) CONDANNA alla rifusione nei confronti di Controparte_2 Controparte_1
delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il giudizio dinanzi
[...] al Giudice di Pace in €. 456,50,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del
15% e accessori come per legge, e per il giudizio di appello in €. 1.701,50 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, all'udienza del 27.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Parte_1
Parte_1