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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/09/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5206/2013
TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Carolina
La Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5206/2013 R.G. introitata in data 21.04.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f, , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. FALLETTA ROBERTO, giusta procura in atti;
-attore-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore (cf/p.iva , rappresentato e difeso dall'Avv. Tinuzzo Luigi, giusta procura in P.IVA_1 atti;
-convenuto-
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI. Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 27-29/08/2013 il sig. conveniva in giudizio il Parte_1
esponendo: -che in data 16/12/09, percorreva l'autostrada Controparte_1
Messina-Palermo a bordo dell'autovettura Toyota Yaris targata DH 868 HT;
- che, giunto all'altezza del km 99, si sarebbe visto ostruire la carreggiata da un cane che si sarebbe trovato sulla strada;
- che nel tentativo di evitare il cane, si sarebbe spostato repentinamente verso la corsia di emergenza;
- che tale manovra avrebbe determinato diversi testa coda e l'urto con un guard-rail, dal quale sarebbero derivati ingenti danni all'autovettura; - che i danni subiti ammonterebbero ad € 19.136,40, a fronte di un valore di € 9.000,00 per l'acquisto d'autovettura nuova uguale a quella incidentata;
- che il CAS, riconoscendosi responsabile dell'evento, avrebbe offerto la somma di € 7.400,00 a tacitazione di tutti i danni subiti dall'attore;- che non essendo stato possibile ottenere il pagamento della suddetta somma,
pagina1 di 5 nonostante numerosi solleciti, l'attore intende agire per il soddisfacimento dell'intero credito vantato pari a Euro 9.000.
Tutto ciò premesso chiedeva al Tribunale adito di voler: “- ritenere e dichiarare responsabile il , avente sede in Messina, C.da Scoppo, p.iva Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di quanto accaduto all'odierno P.IVA_1 attore in data 16.12.2009 mentre percorreva l'autostrada A-20 PA-ME e, altresì, di pagare al suddetto la somma complessiva di E 9.000.00, salvi errori ed omissioni, oltre ai f.t. interessi legali dalla data della quietanza fino al saldo;
— conseguentemente emettere sentenza che dia atto del predetto diritto al risarcimento ed al pagamento dei danni subiti dal Sig. ; — che Parte_1 venga condannato il , avente sede in Messina, in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore a provvedere immediatamente al pagamento del danno, e ciò per le causali di cui in narrativa, e per l'importo e quella maggiore o minore somma che il decidente riterrà opportuno determinare e liquidare, anche a seguito di c.t.u. tendente ad accertare con esattezza la natura e l'entità del danno;
— che venga riconosciuta ed al contempo addebitata in capo al la responsabilità per danno di cose in custodia Controparte_1 ex art. 2051 cod. civ. per non aver adeguatamente vigilato e quindi tempestivamente rimosso o segnalato la straordinaria situazione di pericolo determinatasi;
— in via subordinata, ritenere e dichiarare che il danno patito dall'odierno attore e comunque pari e non inferiore alla somma dal convenuto offerta a tacitazione e definizione, ovvero € 7.400,00, e pertanto condannare la società convenuta al pagamento della detta somma, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. Le spese, i diritti e gli onorari del presente giudizio.”
Si costituiva in giudizio il contestando tutte le domande Controparte_1 formulate dal sig. nell'atto introduttivo del giudizio, perché infondate in fatto ed in Parte_1 diritto e precisando: - che il non ha mai ammesso alcuna Controparte_1 responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa;
-che nell'atto di quietanza inviato Contr all'attore è chiaramente specificato che il non si è assunta alcuna responsabilità nell'evento; - che da ciò discende che non vi può essere nessun obbligo di pagare alcuna somma in virtù del suddetto atto di quietanza;
- che il quantum risulta comunque non provato ed eccessivo considerato anche che l'attore ha venduto l'autovettura, realizzando una considerevole somma. Chiedeva, pertanto, che la domanda attorea fosse dichiarata inammissibile o comunque venisse rigettata. In subordine chiedeva ridursi l'importo richiesto al provato. Con vittoria di spese.
Susseguitesi le fasi processuali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e assunta indecisione in data 21.04.2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
pagina2 di 5 °°°°°°°°°°°°
Letti gli atti e le difese delle parti ritiene questo giudice di potere e dovere decidere la controversia in applicazione del principio della ragione più liquida.
Secondo costante giurisprudenza anche di merito (cfr. Tribunale Milano, Sezione 5 civile
Sentenza 18 maggio 2015, n. 6183, Corte di Cassazione, Sezione U civile Ordinanza 18 novembre
2015, n. 23542 Cass. Civ. Sez. 6 – lav., 28 maggio 2014 n. 12002) in materia processuale, il principio della "ragione più liquida", impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica;
esso consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276
c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Nel caso di specie deve evidenziarsi che anche ove fosse provato l'an della pretesa attorea, le domande di cui all'atto introduttivo non potrebbero trovare accoglimento atteso che parte attrice non ha articolato mezzi di prova idonei a provare il danno.
Nell'atto introduttivo, dando atto del mancato pagamento da parte del della somma CP_1 di cui alla quietanza allegata in atti, l'attore dichiara di voler agire per il soddisfacimento dell'intero
(asserito) credito pari a Euro 9.000,00, ritenendo quindi risolta per inadempimento la “transazione” cristallizzata nella quietanza prodotta.
Solo in subordine chiede che il convenuto venga condannato (ad adempiere) al pagamento di euro 7.400,00 accettato in via stragiudiziale dall'attore mediante sottoscrizione della quietanza medesima.
Posto quanto sopra, deve in primo luogo rilevarsi che tale ultima la domanda, non può trovare accoglimento atteso che, dedotta la risoluzione del rapporto non può chiedersene l'adempimento in virtù del disposto di cui all'art. 1453 secondo comma c.p.c.
Deve, pertanto, verificarsi se l'attore abbia fornito idonea prova dei danni atteso che, venuto meno il rapporto creatosi con la transazione, torna a rivivere la situazione preesistente alla transazione medesima ( ex multis, per il principio, Cass. civ. Ordinanza|8 gennaio 2024| n. 645).
L'attore nei propri scritti difensivi, allega preventivo del 28/12/2009 per un importo di €
19.136,40 che, per sua stessa ammissione, risulta superiore al valore dell'auto e rende antieconomica la riparazione dell'auto, immatricolata nel 2007, e quantifica pertanto la richiesta di risarcimento in
€ 9.000,00 commisurandola al valore di acquisto di un'auto nuova, della stessa tipologia della precedente.
pagina3 di 5 Risulta, inoltre, pacifico che il sig abbia venduto il mezzo dopo l'evento. Pt_1
Ritiene questo giudice che la quantificazione del danno effettuata dall'attore rapportata al costo di un'auto nuova della stessa tipologia di quella incidentata non trovi fondamento in nessuno dei criteri riconosciuti dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in materia, atteso che ciò determinerebbe un ingiusto arricchimento in favore dell'attore medesimo.
Il come detto, esclude l'ipotesi di un risarcimento in forma specifica per Pt_1
l'antieconomicità delle riparazioni.
In tal caso (per l'ipotesi di fondatezza della domanda nell'an) il danneggiante avrebbe potuto essere condannato al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma, secondo la Suprema Corte, pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la “lesione” (cfr. Cass. Sez.
VI, ord. n. 10196 del 30/3/2022).
Nel caso di specie l'attore non ha fornito prova del danno liquidabile e la vendita del mezzo prima del giudizio ha precluso ogni accertamento sullo stesso.
A tal proposito deve tenersi conto del fatto che il nostro ordinamento mette a disposizione della parte che ha “urgenza” di far verificare prima del giudizio (cfr. art. 696 c.p.c.) o in corso di causa
(art. 699 c.p.c.) la condizione delle cose, appositi strumenti processuali.
Parte attrice non ha fatto ricorso ai suddetti strumenti posti dall'ordinamento a garanzia del rispetto del principio del contraddittorio nel procedimento di formazione e acquisizione delle prove, né, a fronte della vendita del veicolo, ha prodotto in atti tabelle ufficiali che attestassero il valore dell'auto alla data dell'evento.
Quanto alla pretesa prova del quantum, con riferimento alla somma riconosciuta nell'atto di transazione, va richiamato il consolidato orientamento secondo cui il riconoscimento di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte non ha natura confessoria, per mancanza di animus confitendi, ove costituisca l'oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione, poiché non integra una dichiarazione di scienza che sia fine a se stessa, ma s'inserisce nel contenuto del contratto transattivo ed è strumentale rispetto al raggiungimento dello scopo di questo, il che fa venir meno, nella rappresentazione interna che l'autore si forma della propria dichiarazione, la basilare caratteristica che alle confessioni conferisce forza probante (così Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12691 del 19/06/2015; cfr. Cass. Sez. 2, Cass. Civ. n. 3033 del 06/02/2009; Cass. n. 712/97, n. 11363/02).
Alla luce di tutto quanto sopra le domande attoree non possono trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda (come dichiarato dall'attore), della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del
02.04.2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
pagina4 di 5
P.Q.M.
Disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa,
Rigetta le domande attoree.
Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di parte convenuta, in Parte_1 persona del legale pro tempore, che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali nella misura di legge, IVA e CPA se dovute.
Il Giudice
( Dott.ssa Carolina La Torre)
°°°°
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
°°°°
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Carolina
La Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5206/2013 R.G. introitata in data 21.04.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f, , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. FALLETTA ROBERTO, giusta procura in atti;
-attore-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore (cf/p.iva , rappresentato e difeso dall'Avv. Tinuzzo Luigi, giusta procura in P.IVA_1 atti;
-convenuto-
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI. Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 27-29/08/2013 il sig. conveniva in giudizio il Parte_1
esponendo: -che in data 16/12/09, percorreva l'autostrada Controparte_1
Messina-Palermo a bordo dell'autovettura Toyota Yaris targata DH 868 HT;
- che, giunto all'altezza del km 99, si sarebbe visto ostruire la carreggiata da un cane che si sarebbe trovato sulla strada;
- che nel tentativo di evitare il cane, si sarebbe spostato repentinamente verso la corsia di emergenza;
- che tale manovra avrebbe determinato diversi testa coda e l'urto con un guard-rail, dal quale sarebbero derivati ingenti danni all'autovettura; - che i danni subiti ammonterebbero ad € 19.136,40, a fronte di un valore di € 9.000,00 per l'acquisto d'autovettura nuova uguale a quella incidentata;
- che il CAS, riconoscendosi responsabile dell'evento, avrebbe offerto la somma di € 7.400,00 a tacitazione di tutti i danni subiti dall'attore;- che non essendo stato possibile ottenere il pagamento della suddetta somma,
pagina1 di 5 nonostante numerosi solleciti, l'attore intende agire per il soddisfacimento dell'intero credito vantato pari a Euro 9.000.
Tutto ciò premesso chiedeva al Tribunale adito di voler: “- ritenere e dichiarare responsabile il , avente sede in Messina, C.da Scoppo, p.iva Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di quanto accaduto all'odierno P.IVA_1 attore in data 16.12.2009 mentre percorreva l'autostrada A-20 PA-ME e, altresì, di pagare al suddetto la somma complessiva di E 9.000.00, salvi errori ed omissioni, oltre ai f.t. interessi legali dalla data della quietanza fino al saldo;
— conseguentemente emettere sentenza che dia atto del predetto diritto al risarcimento ed al pagamento dei danni subiti dal Sig. ; — che Parte_1 venga condannato il , avente sede in Messina, in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore a provvedere immediatamente al pagamento del danno, e ciò per le causali di cui in narrativa, e per l'importo e quella maggiore o minore somma che il decidente riterrà opportuno determinare e liquidare, anche a seguito di c.t.u. tendente ad accertare con esattezza la natura e l'entità del danno;
— che venga riconosciuta ed al contempo addebitata in capo al la responsabilità per danno di cose in custodia Controparte_1 ex art. 2051 cod. civ. per non aver adeguatamente vigilato e quindi tempestivamente rimosso o segnalato la straordinaria situazione di pericolo determinatasi;
— in via subordinata, ritenere e dichiarare che il danno patito dall'odierno attore e comunque pari e non inferiore alla somma dal convenuto offerta a tacitazione e definizione, ovvero € 7.400,00, e pertanto condannare la società convenuta al pagamento della detta somma, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. Le spese, i diritti e gli onorari del presente giudizio.”
Si costituiva in giudizio il contestando tutte le domande Controparte_1 formulate dal sig. nell'atto introduttivo del giudizio, perché infondate in fatto ed in Parte_1 diritto e precisando: - che il non ha mai ammesso alcuna Controparte_1 responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa;
-che nell'atto di quietanza inviato Contr all'attore è chiaramente specificato che il non si è assunta alcuna responsabilità nell'evento; - che da ciò discende che non vi può essere nessun obbligo di pagare alcuna somma in virtù del suddetto atto di quietanza;
- che il quantum risulta comunque non provato ed eccessivo considerato anche che l'attore ha venduto l'autovettura, realizzando una considerevole somma. Chiedeva, pertanto, che la domanda attorea fosse dichiarata inammissibile o comunque venisse rigettata. In subordine chiedeva ridursi l'importo richiesto al provato. Con vittoria di spese.
Susseguitesi le fasi processuali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e assunta indecisione in data 21.04.2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
pagina2 di 5 °°°°°°°°°°°°
Letti gli atti e le difese delle parti ritiene questo giudice di potere e dovere decidere la controversia in applicazione del principio della ragione più liquida.
Secondo costante giurisprudenza anche di merito (cfr. Tribunale Milano, Sezione 5 civile
Sentenza 18 maggio 2015, n. 6183, Corte di Cassazione, Sezione U civile Ordinanza 18 novembre
2015, n. 23542 Cass. Civ. Sez. 6 – lav., 28 maggio 2014 n. 12002) in materia processuale, il principio della "ragione più liquida", impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica;
esso consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276
c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Nel caso di specie deve evidenziarsi che anche ove fosse provato l'an della pretesa attorea, le domande di cui all'atto introduttivo non potrebbero trovare accoglimento atteso che parte attrice non ha articolato mezzi di prova idonei a provare il danno.
Nell'atto introduttivo, dando atto del mancato pagamento da parte del della somma CP_1 di cui alla quietanza allegata in atti, l'attore dichiara di voler agire per il soddisfacimento dell'intero
(asserito) credito pari a Euro 9.000,00, ritenendo quindi risolta per inadempimento la “transazione” cristallizzata nella quietanza prodotta.
Solo in subordine chiede che il convenuto venga condannato (ad adempiere) al pagamento di euro 7.400,00 accettato in via stragiudiziale dall'attore mediante sottoscrizione della quietanza medesima.
Posto quanto sopra, deve in primo luogo rilevarsi che tale ultima la domanda, non può trovare accoglimento atteso che, dedotta la risoluzione del rapporto non può chiedersene l'adempimento in virtù del disposto di cui all'art. 1453 secondo comma c.p.c.
Deve, pertanto, verificarsi se l'attore abbia fornito idonea prova dei danni atteso che, venuto meno il rapporto creatosi con la transazione, torna a rivivere la situazione preesistente alla transazione medesima ( ex multis, per il principio, Cass. civ. Ordinanza|8 gennaio 2024| n. 645).
L'attore nei propri scritti difensivi, allega preventivo del 28/12/2009 per un importo di €
19.136,40 che, per sua stessa ammissione, risulta superiore al valore dell'auto e rende antieconomica la riparazione dell'auto, immatricolata nel 2007, e quantifica pertanto la richiesta di risarcimento in
€ 9.000,00 commisurandola al valore di acquisto di un'auto nuova, della stessa tipologia della precedente.
pagina3 di 5 Risulta, inoltre, pacifico che il sig abbia venduto il mezzo dopo l'evento. Pt_1
Ritiene questo giudice che la quantificazione del danno effettuata dall'attore rapportata al costo di un'auto nuova della stessa tipologia di quella incidentata non trovi fondamento in nessuno dei criteri riconosciuti dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in materia, atteso che ciò determinerebbe un ingiusto arricchimento in favore dell'attore medesimo.
Il come detto, esclude l'ipotesi di un risarcimento in forma specifica per Pt_1
l'antieconomicità delle riparazioni.
In tal caso (per l'ipotesi di fondatezza della domanda nell'an) il danneggiante avrebbe potuto essere condannato al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma, secondo la Suprema Corte, pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la “lesione” (cfr. Cass. Sez.
VI, ord. n. 10196 del 30/3/2022).
Nel caso di specie l'attore non ha fornito prova del danno liquidabile e la vendita del mezzo prima del giudizio ha precluso ogni accertamento sullo stesso.
A tal proposito deve tenersi conto del fatto che il nostro ordinamento mette a disposizione della parte che ha “urgenza” di far verificare prima del giudizio (cfr. art. 696 c.p.c.) o in corso di causa
(art. 699 c.p.c.) la condizione delle cose, appositi strumenti processuali.
Parte attrice non ha fatto ricorso ai suddetti strumenti posti dall'ordinamento a garanzia del rispetto del principio del contraddittorio nel procedimento di formazione e acquisizione delle prove, né, a fronte della vendita del veicolo, ha prodotto in atti tabelle ufficiali che attestassero il valore dell'auto alla data dell'evento.
Quanto alla pretesa prova del quantum, con riferimento alla somma riconosciuta nell'atto di transazione, va richiamato il consolidato orientamento secondo cui il riconoscimento di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte non ha natura confessoria, per mancanza di animus confitendi, ove costituisca l'oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione, poiché non integra una dichiarazione di scienza che sia fine a se stessa, ma s'inserisce nel contenuto del contratto transattivo ed è strumentale rispetto al raggiungimento dello scopo di questo, il che fa venir meno, nella rappresentazione interna che l'autore si forma della propria dichiarazione, la basilare caratteristica che alle confessioni conferisce forza probante (così Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12691 del 19/06/2015; cfr. Cass. Sez. 2, Cass. Civ. n. 3033 del 06/02/2009; Cass. n. 712/97, n. 11363/02).
Alla luce di tutto quanto sopra le domande attoree non possono trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda (come dichiarato dall'attore), della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del
02.04.2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
pagina4 di 5
P.Q.M.
Disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa,
Rigetta le domande attoree.
Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di parte convenuta, in Parte_1 persona del legale pro tempore, che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali nella misura di legge, IVA e CPA se dovute.
Il Giudice
( Dott.ssa Carolina La Torre)
°°°°
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
°°°°
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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