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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/12/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. IO TI Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7545/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MAMELI MARIA CRISTINA C.F._1
e
CP_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MAMELI MARIA CRISTINA C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio, nella quale hanno esposto:
“1) Con sentenza n°3497/2015 emessa dal Tribunale di Cagliari in Camera di Consiglio in data
17.11.2015, pubblicata il 23.11.2015, nella procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente e contraddistinta con il n°9287/2015, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra gli odierni ricorrenti in Quartu Sant'Elena, in data
18.12.1999, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena al n°142, parte
II, Serie A, anno 1999;
2)Con la medesima sentenza, passata in giudicato per mancata opposizione, in accoglimento delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, l'intestato Tribunale disponeva quanto segue: 1) i minori figli e verranno affidati ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Per_1 Persona_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale e adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi di istruzione e di svago, la scelta relativa ad attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. Ognuno dei genitori dovrà prendere le decisioni in ordine alla vita quotidiana dei figli quando questi staranno presso ciascuno di loro. I minori conserveranno con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi;
2) La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, viene assegnata alla signora he vi abiterà con i figli minori e i quali ivi manterranno la loro residenza CP_1 Per_1 Per_2
primaria; 3) I figli minori e trascorreranno con il padre un pomeriggio alla settimana, Per_1 Per_2
dalle 18,00 alle 21,00. I minori, inoltre, trascorreranno con ciascun genitore, alternativamente, i fine settimana. Gli stessi minori trascorreranno, altresì, con il padre una settimana consecutiva durante le vacanze natalizie, alternativamente, con ciascun genitore, il giorno di Natale e di Capodanno, il giorno di Pasqua e di Pasquetta. Ancora, il padre terrà con sé i figli almeno per una settimana consecutiva nel mese di agosto e tale settimana verrà comunicata all'altro genitore entro il mese di aprile;
4) Il signor ME verserà, a titolo di mantenimento dei figli minori, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio). Il signor ME, inoltre,
si farà carico del residuo mutuo della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, finora integralmente pagato dallo stesso ME, versando le restanti rate mensili di circa € 400,00
cadauna, fino all'estinzione. A decorrere dal momento in cui detto mutuo verrà estinto, il signor
ME corrisponderà, a titolo di mantenimento dei due figli minori, salvo peggioramento della propria attuale situazione economica, la somma mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio). Il
signor ME si obbliga, inoltre, a trasferire, non appena verrà estinto il predetto mutuo, la sua quota pari ad un mezzo della proprietà dell'immobile sito in Quartu Sant'Elena nella via dei Nasturzi
n°3, distinto nel NCEU al F. 60, Part. 1808, Sub. 3, Cat. A/3, Classe 2, vani 5,5, alla signora CP_1
e ai figli, e, precisamente, alla moglie verrà trasferito il diritto di usufrutto, mentre la nuda proprietà
verrà attribuita ai due figli (1/4 pro capite). Le spese relative a detto trasferimento (notarili e quant'altro), saranno a totale carico della signora 5) L'assunzione da parte del ME CP_1
dell'obbligo di pagamento del residuo mutuo, oltre che il pagamento di tutte le rate di mutuo finora versate ed il successivo trasferimento della quota di sua proprietà alla con le modalità sopra CP_1
indicate, costituisce dazione “una tantum” dell'assegno divorzile alla stessa signora 6) Le CP_1
spese straordinarie, mediche (non coperte dal SSN), scolastiche, sportive e ludiche necessarie per i figli verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, ma dette spese dovranno essere previamente concordate;
7) Si dà atto che la signora nulla ha da pretendere dal coniuge con CP_1
riferimento al periodo antecedente alla sentenza di separazione n°297/2013 emessa nella causa contraddistinta con il RAC 5825/2011 a qualunque titolo (mantenimento moglie e figli), essendo già
stata la questione risolta dalle parti, come attestato nella stessa sentenza della causa di separazione;
8) Nessun contributo per il mantenimento dovrà essere versato a favore dell'uno o dell'altro coniuge,
avendo il signor ME corrisposto alla coniuge l'assegno divorzile “una tantum” di cui al precedente punto 5); 9) Le parti si conferiscono fin da ora consenso per l'espatrio per soli motivi turistici ed, occorrendo, per il rilascio del passaporto.
3) Nel 2023 si verificava un mutamento sostanziale nella situazione della figlia delle parti, , Per_1
nata a [...] [...], divenuta nel frattempo maggiorenne. La ragazza, infatti, nel febbraio del 2023, iniziava a lavorare percependo una retribuzione mensile lorda di circa € 1.417,23 (per 14
mensilità), pertanto gli odierni ricorrenti depositavano un ricorso congiunto con cui chiedevano all'intestato Tribunale di disporre la revoca dell'obbligo del contributo al suo mantenimento da parte del padre a decorrere dal mese di agosto del 2023;
4) Con sentenza n°2124/2023 emessa in data 22.09.2023 nella procedura congiunta di modifica delle condizioni di divorzio contraddistinta con il n°4048/23 di R.G., il Tribunale di Cagliari, in composizione collegiale, provvedeva in conformità alle richieste formulate congiuntamente dagli ex coniugi di cui al precedente punto e revocava quindi il contributo per il mantenimento della loro figlia a decorrere dal mese di agosto del 2023; Per_1
5) Recentemente si è verificato un ulteriore mutamento riguardante, stavolta, la situazione dell'altro figlio maggiorenne delle parti, nato a [...] [...], codice fiscale Per_2 C.F._3
, il quale è divenuto anch'egli economicamente autosufficiente, come si evince dal contratto di
[...]
collaborazione sottoscritto il primo agosto dal ragazzo, che si allega. In realtà già in precedenza aveva svolto attività lavorative a tempo determinato, ma si è ritenuto di attendere una Per_2
maggiore stabilizzazione prima di procedere per richiedere la revoca dell'obbligo del padre a contribuire al suo mantenimento e di far decorrere la revoca dal mese di ottobre prossimo in modo tale da consentire al ragazzo di percepire i primi emolumenti dalla nuova occupazione;
6) Detta modifica rende pertanto necessario che venga disposta la revoca dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del suddetto figlio con provvedimento che, con il presente atto, i ricorrenti chiedono venga emesso con decorrenza dal mese di ottobre del 2025. Si chiede, quindi,
che nel punto 4) della sentenza di divorzio venga espunta la parte in cui viene stabilito che il signor debba versare il contributo per il mantenimento del figlio e che venga Parte_1 Per_2
revocato il punto 6) della medesima sentenza ove viene posto a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di sostenere le spese straordinarie dello stesso Persona_2
7) Si chiede, anche, che si dia atto dell'intervenuta definizione di tutte le questioni economiche tra gli ex coniugi.
Tutto ciò premesso i ricorrenti, rappresentati e difesi come sopra,
RICORRONO
affinché l'Ill.mo Tribunale, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in modalità
telematica, voglia, a parziale modifica di quanto statuito nella sentenza di divorzio n°3497/2015,
emessa dal Tribunale di Cagliari in Camera di Consiglio il 17.11.2015, pubblicata il 23.11.2015,
passata in giudicato per mancata impugnazione e già parzialmente modificata con sentenza n°2124/23 del 22/09/23, e dato atto della intervenuta definizione di tutte le questioni economiche tra gli ex coniugi,
DISPORRE la revoca del contributo per il mantenimento posto a carico del signor in Parte_1
favore del figlio e, per l'effetto, Persona_2
DISPORRE che il signor non debba corrispondere più alcunché a titolo di Parte_1
mantenimento del figlio a decorrere dal mese di ottobre del 2025 e che, pertanto, nel punto Per_2
4) della sentenza di divorzio venga espunta la parte che dispone l'obbligo del signor ME di versare il contributo per il mantenimento del figlio e che venga revocato il punto 6) della Per_2
medesima sentenza concernente le spese straordinarie del medesimo figlio a carico dei genitori.
Con compensazione integrale delle spese del giudizio”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e del figlio.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica di quanto disposto con sentenza n. 3497/2015 del Tribunale di Cagliari – Sezione Civile del 17.11.2015
nel procedimento RG 9287/2015, così dispone:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Si comunichi.
Il Presidente
IO TI