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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 28/06/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1721/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in materia di affidamento e mantenimento di figli minori nati da genitori non uniti in matrimonio ex artt. 316, 337-ter e ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e 737 c.p. proposto da
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 residente in [...]1802 47521 CESENA ITALIA con il patrocinio dell'avv. MASTRANDREA BRUNO BARBATO, elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA UGO BASSI 9 40100 BOLOGNA
Ricorrente contro nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) residente in [...]1802 47521 CESENA ITALIA, con C.F._2 il patrocinio dell'avv. PAGLIARANI EMANUELA, elettivamente domiciliato presso il difensore in C/O STUDIO SIMONETTA IB VIA SAN VITALE N° 4 BOLOGNA
Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
In punto a: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE NEI CONFRONTI DI FIGLI MINORI NATI DA COPPIA NON CONIUGATA
CONCLUSIONI
Pagina 1 Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al verbale di udienza del
07/05/2025 e successivamente confermate in note di trattazione scritta depositate in data
02/06/2025 per parte resistente ed in data 03/06/2025 per parte ricorrente, per come di seguito integralmente trascritte: “affidamento condiviso, collocazione dei figli presso la madre nella casa coniugale, il padre terrà i figli a fine settimana alternati, durante la settimana in cui i figli non stanno con lui nel fine settimana li terrà il mercoledì e il venerdì mentre quando il fine settimana stanno con il padre, quest'ultimo li terrà il venerdì, verserà
€ 300,00 per ciascun figlio a decorrere dal presente mese, rivalutabili su base Istat, oltre il
50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in essere presso questo tribunale, A.U. percepito in ugual misura dalle parti, compensazione delle spese legali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Con ricorso depositato il 19/07/2024 , premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione affettiva dal 2007 alla quale seguiva una convivenza dal 2010 con
, dalla quale nascevano i figli nel maggio del 2017 e Controparte_1 Per_1
nel giugno del 2019, poi cessata, proponevano domanda contenente la disciplina Per_2
dell'esercizio della responsabilità genitoriale e delle questioni economiche.
Rappresentava che allo stato i figli erano collocati presso di lei e che vedevano il padre solamente qualche ora la settimana, di regola il martedì ed il giovedì sera, oltre che a fine settimana alternati, e lamentava una scarsa organizzazione del incapace di P_
tenere fede ai propri impegni, vieppiù che il medesimo da mesi non le versava nulla a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, malgrado la disparità economica a favore del
[...]
Precisava inoltre che in più occasioni aveva cercato di convincere quest'ultimo ad P_
intraprendere un percorso psicologico di supporto alla genitorialità stante le problematiche nella comunicazione tra le parti, invito che il resistente aveva sempre rifiutato.
Chiedeva dunque l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso di lei, predisponendo un programma di visite con il padre, comprensivo altresì di festività e periodo estivo, nonché la corresponsione di euro 800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre ai 2/3 delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata in data 21/03/2025 si costituiva in giudizio P_
, contestando integralmente gli assunti di controparte, negando di tenere un
[...]
Pagina 2 atteggiamento arrogante e prepotente come sostiene la affermando di essersi Pt_1
sempre preoccupato dei figli minori nonché di provvedere al loro mantenimento.
Chiedeva dunque l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre alla quale andava assegnata la casa coniugale, predisponendo un programma di visite con i figli, nonché la corresponsione alla di euro 200,00 mensili a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento degli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto dello stipendio percepito, pari ad euro 2.600,00 netti mensili nonché delle gravose spese che doveva sostenere.
2-All'udienza del 06/05/2025, il Giudice formulava alle parti proposta conciliativa, così come sopra descritta e da intendersi qui integralmente richiamata, che veniva accettata.
Quindi veniva disposto breve rinvio al fine di formalizzare l'accordo congiunto.
Il Giudice, preso atto del deposito di note scritte in data 03/06/2025 per parte ricorrente ed in data 02/06/2025 per parte resistente, previo mutamento del rito da giudiziale a consensuale e sussistendo l'intervento del Pubblico Ministero, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni di seguito trascritte, concordate dai genitori, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole anche con riferimento al rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità del mantenimento a carico dei genitori:
“affidamento condiviso, collocazione dei figli presso la madre nella casa coniugale, il padre terrà i figli a fine settimana alternati, durante la settimana in cui i figli non stanno con lui nel fine settimana li terrà il mercoledì e il venerdì mentre quando ha il fine settimana stanno con il padre, quest'ultimo li terrà il venerdì, verserà € 300,00 per ciascun figlio a decorrere dal presente mese, rivalutabili su base Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in essere presso questo tribunale, A.U. percepito in ugual misura dalle parti, compensazione delle spese legali”.
Le spese devono essere interamente compensate fra le parti, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Pagina 3 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, visti gli artt. 316, 337-bis e 337-ter e ss. c.c., 38 disp. att.
c.c. e 737 c.p.c., considerate le conclusioni congiunte di cui in atti e sopra riportate
recepisce, le condizioni concordate tra le parti e riportate nella parte motiva e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 24.06.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel.
Dott.ssa Alessandra Medi
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in materia di affidamento e mantenimento di figli minori nati da genitori non uniti in matrimonio ex artt. 316, 337-ter e ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e 737 c.p. proposto da
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 residente in [...]1802 47521 CESENA ITALIA con il patrocinio dell'avv. MASTRANDREA BRUNO BARBATO, elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA UGO BASSI 9 40100 BOLOGNA
Ricorrente contro nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) residente in [...]1802 47521 CESENA ITALIA, con C.F._2 il patrocinio dell'avv. PAGLIARANI EMANUELA, elettivamente domiciliato presso il difensore in C/O STUDIO SIMONETTA IB VIA SAN VITALE N° 4 BOLOGNA
Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
In punto a: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE NEI CONFRONTI DI FIGLI MINORI NATI DA COPPIA NON CONIUGATA
CONCLUSIONI
Pagina 1 Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al verbale di udienza del
07/05/2025 e successivamente confermate in note di trattazione scritta depositate in data
02/06/2025 per parte resistente ed in data 03/06/2025 per parte ricorrente, per come di seguito integralmente trascritte: “affidamento condiviso, collocazione dei figli presso la madre nella casa coniugale, il padre terrà i figli a fine settimana alternati, durante la settimana in cui i figli non stanno con lui nel fine settimana li terrà il mercoledì e il venerdì mentre quando il fine settimana stanno con il padre, quest'ultimo li terrà il venerdì, verserà
€ 300,00 per ciascun figlio a decorrere dal presente mese, rivalutabili su base Istat, oltre il
50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in essere presso questo tribunale, A.U. percepito in ugual misura dalle parti, compensazione delle spese legali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Con ricorso depositato il 19/07/2024 , premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione affettiva dal 2007 alla quale seguiva una convivenza dal 2010 con
, dalla quale nascevano i figli nel maggio del 2017 e Controparte_1 Per_1
nel giugno del 2019, poi cessata, proponevano domanda contenente la disciplina Per_2
dell'esercizio della responsabilità genitoriale e delle questioni economiche.
Rappresentava che allo stato i figli erano collocati presso di lei e che vedevano il padre solamente qualche ora la settimana, di regola il martedì ed il giovedì sera, oltre che a fine settimana alternati, e lamentava una scarsa organizzazione del incapace di P_
tenere fede ai propri impegni, vieppiù che il medesimo da mesi non le versava nulla a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, malgrado la disparità economica a favore del
[...]
Precisava inoltre che in più occasioni aveva cercato di convincere quest'ultimo ad P_
intraprendere un percorso psicologico di supporto alla genitorialità stante le problematiche nella comunicazione tra le parti, invito che il resistente aveva sempre rifiutato.
Chiedeva dunque l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso di lei, predisponendo un programma di visite con il padre, comprensivo altresì di festività e periodo estivo, nonché la corresponsione di euro 800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre ai 2/3 delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata in data 21/03/2025 si costituiva in giudizio P_
, contestando integralmente gli assunti di controparte, negando di tenere un
[...]
Pagina 2 atteggiamento arrogante e prepotente come sostiene la affermando di essersi Pt_1
sempre preoccupato dei figli minori nonché di provvedere al loro mantenimento.
Chiedeva dunque l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre alla quale andava assegnata la casa coniugale, predisponendo un programma di visite con i figli, nonché la corresponsione alla di euro 200,00 mensili a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento degli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto dello stipendio percepito, pari ad euro 2.600,00 netti mensili nonché delle gravose spese che doveva sostenere.
2-All'udienza del 06/05/2025, il Giudice formulava alle parti proposta conciliativa, così come sopra descritta e da intendersi qui integralmente richiamata, che veniva accettata.
Quindi veniva disposto breve rinvio al fine di formalizzare l'accordo congiunto.
Il Giudice, preso atto del deposito di note scritte in data 03/06/2025 per parte ricorrente ed in data 02/06/2025 per parte resistente, previo mutamento del rito da giudiziale a consensuale e sussistendo l'intervento del Pubblico Ministero, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni di seguito trascritte, concordate dai genitori, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole anche con riferimento al rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità del mantenimento a carico dei genitori:
“affidamento condiviso, collocazione dei figli presso la madre nella casa coniugale, il padre terrà i figli a fine settimana alternati, durante la settimana in cui i figli non stanno con lui nel fine settimana li terrà il mercoledì e il venerdì mentre quando ha il fine settimana stanno con il padre, quest'ultimo li terrà il venerdì, verserà € 300,00 per ciascun figlio a decorrere dal presente mese, rivalutabili su base Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in essere presso questo tribunale, A.U. percepito in ugual misura dalle parti, compensazione delle spese legali”.
Le spese devono essere interamente compensate fra le parti, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Pagina 3 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, visti gli artt. 316, 337-bis e 337-ter e ss. c.c., 38 disp. att.
c.c. e 737 c.p.c., considerate le conclusioni congiunte di cui in atti e sopra riportate
recepisce, le condizioni concordate tra le parti e riportate nella parte motiva e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 24.06.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel.
Dott.ssa Alessandra Medi
Pagina 4