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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/12/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2267/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice NC BE, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 2267 /2019 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. FIGLIOMENI Parte_1
MICHELE)
Parte attrice
E
, nato a [...] il [...] (Avv. IACONO Controparte_1
CALOGERO)
Parte convenuta
OGGETTO: Azione di scioglimento di comune ereditaria
CONCLUSIONI: cfr verbale di udienza del 21.10.2025
- Ragioni di fatto e di diritto della decisione -
(artt. 132 n. 4 c.p.c., 118 c.1 disp. att. c.p.c.)
Con citazione introduttiva del giudizio, conveniva in giudizio, Parte_1 davanti a questo Tribunale il fratello chiedendo lo scioglimento della Controparte_1 comunione – secondo le norme della successione legittima – dell'eredità relitte rispettivamente dal padre e dalla madre Persona_1 Persona_2 rispettivamente deceduti il 12.10.2008 e il 28.07.2013. Assumeva, al riguardo, che l'asse
1 ereditario relitto da i de cuius era costituito da una casa composta da tre elevazioni sita nel Comune di SA FA (PA) in via Riccio al numero civico 7, un box auto sito in Palermo, via Guadagna n.4, un terreno sito a SA FA c.da Chiappanti, un fabbricato sito a Realmonte, concesso in locazione al de cuius Persona_1 dalle Ferrovie dello Stato e una automobile Fiat “600” Tg. DH 048 GW intestata al defunto padre. In relazione al box sito in Agrigento, assumeva di avere sostenuto in via esclusiva il pagamento delle spese condominiali. Deduceva inoltre che il convenuto non aveva fornito a esso attore alcuna informazione in merito all'esistenza di libretti di deposito, conti correnti, vaglia, titoli, buoni postali e altre forme di investimento appartenenti ai de cuius e che lo stesso aveva goduto in via esclusiva dei frutti provenienti dai beni ereditari avendone avuto il godimento esclusivo.
Radicatasi la lite, si costituiva il quale non si opponeva alla domanda Controparte_1 ma chiedeva di escludere dalla massa ereditaria l'immobile sito in Realmonte perché non appartenente ai due de cuius;
chiedeva inoltre che l'attore rendesse il conto di alcuni prelievi pari complessivamente a euro 15.000,00 effettuati da titoli intestati al padre effettuati dopo la morte dello stesso oltre che di altri prelievi dell'ammontare complessivo di euro 2.656,00 effettuati da un conto intestato all'attore, al convenuto e alla madre.
Tanto premesso, deve essere dichiarata aperta la successione ereditaria di Persona_1
, deceduto a Palermo il 12.10.2008 e , deceduta a Palermo il
[...] Persona_2
28.07.2013.
La successione di costoro deve devolversi per legge a favore dei due figli nella misura del 50% ciascuno.
Deve, quindi, rilevarsi che – anche sulla scorta dell'accertamento compiuto dal c.t.u. - la massa ereditaria consta dei seguenti beni:
-intera proprietà del fabbricato sito in SA FA, Via Riccio 5, foglio MU, part. 2742/2, part. 2742/3;
-quota di ½ della piena proprietà dei terreni in SA FA foglio 31, part. 195;
-quota di ½ della piena proprietà dei terreni in SA FA foglio 39, part. 255, part. 256 AA, part. 256 AB, part. 257, part. 258 AA, part. 258 AB,
-piena proprietà del box sito nel Comune di Palermo, via a Guadagna 6, foglio 62, part. 489/105;
2 -autovettura FIAT “600”, targata DH048GW, intestata a . Persona_1
Va ora osservato che nella massa ereditaria non deve essere compreso il fabbricato in
Realmonte dal momento che lo stesso, secondo quanto emerge dalle prospettazioni delle parti, appartiene alle Ferrovie dello Stato e non ai de cuius.
In relazione ai conto correnti, depositi e altre forme di investimento indicate dall'attore va evidenziata l'assoluta genericità della domanda, peraltro non supportata da alcun riscontro probatorio. E infatti, qualora l'attore avesse voluto far ricomprendere nell'asse le somme presenti su eventuali rapporti bancari o postali, avrebbe dovuto fornire la prova della loro sussistenza.
Va adesso osservato che il c.t.u., IN. , nel proprio elaborato di Persona_3 consulenza in atti ha stimato il valore complessivo delle due masse in euro 48.349,87:
-il fabbricato in SA FA in €. 32.000,00
-i mobili presenti nel suddetto fabbricato in €. 4.000,00
-la quota di ½ dei terreni in SA FA al foglio 31, particella 195 in €. 484,32;
-la quota di ½ dei terreni di cui foglio 39, particella 255 in €. 174,36;
-la quota di ½ dei terreni di cui al foglio 39, particelle 256, 257, 258 in €. 4.536,44;
-il box sito in Palermo €. 4.454,75;
-l'autovettura Fiat 600 in euro 2.700.
Acclarato, inoltre, che le quote sono di eguale valore, va osservato che dal combinato disposto di cui agli artt. 718 e 720 c.c. si ricava una netta prevalenza della divisione dei beni in natura, laddove essa sia possibile, rispetto alla divisione mediante vendita all'incanto.
Tuttavia, va ora rilevato che il c.t.u. ha verificato che gli immobili von sono comodamente divisibili e che i terreni appartengono per una quota a terzi soggetti.
Orbene, alla luce di tali risultanze, pienamente condivisibili, e non avendo alcuno effettuato istanza di assegnazione, occorre procedere, ai sensi dell' art. 720 c.c., alla vendita dei beni in questione con base d'asta pari al valore commerciale congruamente
3 stimato dal c.t.u. con la precisazione che la predetta vendita va riservata al passaggio in giudicato della presente sentenza.
L'attore ha dedotto, in relazione al box sito in Agrigento, di avere sostenuto in via esclusiva il pagamento delle spese condominiali in modo del tutto generico, non avendo neppure indicato l'ammontare della spesa. Pertanto, la domanda volta al rimborso delle spese predette deve essere rigettata.
Va anche chiarito che il convenuto ha allegato documentazione attestante dei pagamenti in favore della madre ma ha fatto ciò non per chiederne il rimborso ma solo per dimostrare di aver utilizzato delle somme della de cuius per esigenze della stessa.
Il convenuto assume poi, che l'attore avrebbe incassato alcuni titoli intestati al padre dopo la morte dello stesso per un importo complessivo di euro 15.000,00 senza tuttavia fornire prova di tale assunto. Di conseguenza il convenuto non potrà ripetere dal fratello le predette somme.
Va, infine, rigettata la domanda relativa al chiesto ristoro per il danno conseguente alla mancata percezione delle fruttificazioni proposta dall'attore non essendo stata fornita la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune ad esso spettanti quale contitolare o una violazione dei criteri stabiliti dall' art. 1102 c.c.
Le spese di lite devono essere compensate stante la natura del procedimento.
Le spese di c.t.u., quali spese di massa, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dei comunisti pro-quota.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando, così provvede:
-dichiara aperte le successioni di , nato a [...] il Persona_1
20101933 e deceduto in Palermo il 12.10.2008 e di nata a [...] Persona_2
FA il 31.10.1932 e deceduta in Palermo il 28.7.2023;
dichiara non comodamente divisibili i beni facenti parte delle due masse ereditarie;
4 dispone procedersi allo scioglimento della comunione mediante vendita dei beni ereditari da riservare al passaggio in giudicato della presente sentenza;
fissa come prezzi base quello di stima individuato dal CTU nell'elaborato del 11.2.2022, di seguito riportati:
-fabbricato sito in SA FA, Via Riccio 5, foglio MU, part. 2742/2, part. 2742/3,
€. 32.000,00;
- mobili presenti nel fabbricato di cui al punto che precede, €. 4.000,00;
-½ del terreno sito in SA FA, censito in catasto al foglio 31, particella 195, €.
484,32;
-½ del terreno sito in SA FA, censito in catasto al foglio 39, particella 255, €.
174,36;
-½ del terreno sito in SA FA, censito in catasto al foglio 39, particelle 256,
257, 258, €. 4.536,44;
-box sito nel Comune di Palermo, via a Guadagna 6, foglio 62, part. 489/105, €. 4.454,75
-autovettura FIAT “600”, targata DH048GW, euro 2.700;
rigetta le altre domande formulate dalle parti;
-compensa le spese di lite;
-pone le spese di c.t.u., gia liquidate, a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni, in pari misura.
Agrigento, 3.12.2025
IL GIUDICE
NC BE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice NC BE, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 2267 /2019 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. FIGLIOMENI Parte_1
MICHELE)
Parte attrice
E
, nato a [...] il [...] (Avv. IACONO Controparte_1
CALOGERO)
Parte convenuta
OGGETTO: Azione di scioglimento di comune ereditaria
CONCLUSIONI: cfr verbale di udienza del 21.10.2025
- Ragioni di fatto e di diritto della decisione -
(artt. 132 n. 4 c.p.c., 118 c.1 disp. att. c.p.c.)
Con citazione introduttiva del giudizio, conveniva in giudizio, Parte_1 davanti a questo Tribunale il fratello chiedendo lo scioglimento della Controparte_1 comunione – secondo le norme della successione legittima – dell'eredità relitte rispettivamente dal padre e dalla madre Persona_1 Persona_2 rispettivamente deceduti il 12.10.2008 e il 28.07.2013. Assumeva, al riguardo, che l'asse
1 ereditario relitto da i de cuius era costituito da una casa composta da tre elevazioni sita nel Comune di SA FA (PA) in via Riccio al numero civico 7, un box auto sito in Palermo, via Guadagna n.4, un terreno sito a SA FA c.da Chiappanti, un fabbricato sito a Realmonte, concesso in locazione al de cuius Persona_1 dalle Ferrovie dello Stato e una automobile Fiat “600” Tg. DH 048 GW intestata al defunto padre. In relazione al box sito in Agrigento, assumeva di avere sostenuto in via esclusiva il pagamento delle spese condominiali. Deduceva inoltre che il convenuto non aveva fornito a esso attore alcuna informazione in merito all'esistenza di libretti di deposito, conti correnti, vaglia, titoli, buoni postali e altre forme di investimento appartenenti ai de cuius e che lo stesso aveva goduto in via esclusiva dei frutti provenienti dai beni ereditari avendone avuto il godimento esclusivo.
Radicatasi la lite, si costituiva il quale non si opponeva alla domanda Controparte_1 ma chiedeva di escludere dalla massa ereditaria l'immobile sito in Realmonte perché non appartenente ai due de cuius;
chiedeva inoltre che l'attore rendesse il conto di alcuni prelievi pari complessivamente a euro 15.000,00 effettuati da titoli intestati al padre effettuati dopo la morte dello stesso oltre che di altri prelievi dell'ammontare complessivo di euro 2.656,00 effettuati da un conto intestato all'attore, al convenuto e alla madre.
Tanto premesso, deve essere dichiarata aperta la successione ereditaria di Persona_1
, deceduto a Palermo il 12.10.2008 e , deceduta a Palermo il
[...] Persona_2
28.07.2013.
La successione di costoro deve devolversi per legge a favore dei due figli nella misura del 50% ciascuno.
Deve, quindi, rilevarsi che – anche sulla scorta dell'accertamento compiuto dal c.t.u. - la massa ereditaria consta dei seguenti beni:
-intera proprietà del fabbricato sito in SA FA, Via Riccio 5, foglio MU, part. 2742/2, part. 2742/3;
-quota di ½ della piena proprietà dei terreni in SA FA foglio 31, part. 195;
-quota di ½ della piena proprietà dei terreni in SA FA foglio 39, part. 255, part. 256 AA, part. 256 AB, part. 257, part. 258 AA, part. 258 AB,
-piena proprietà del box sito nel Comune di Palermo, via a Guadagna 6, foglio 62, part. 489/105;
2 -autovettura FIAT “600”, targata DH048GW, intestata a . Persona_1
Va ora osservato che nella massa ereditaria non deve essere compreso il fabbricato in
Realmonte dal momento che lo stesso, secondo quanto emerge dalle prospettazioni delle parti, appartiene alle Ferrovie dello Stato e non ai de cuius.
In relazione ai conto correnti, depositi e altre forme di investimento indicate dall'attore va evidenziata l'assoluta genericità della domanda, peraltro non supportata da alcun riscontro probatorio. E infatti, qualora l'attore avesse voluto far ricomprendere nell'asse le somme presenti su eventuali rapporti bancari o postali, avrebbe dovuto fornire la prova della loro sussistenza.
Va adesso osservato che il c.t.u., IN. , nel proprio elaborato di Persona_3 consulenza in atti ha stimato il valore complessivo delle due masse in euro 48.349,87:
-il fabbricato in SA FA in €. 32.000,00
-i mobili presenti nel suddetto fabbricato in €. 4.000,00
-la quota di ½ dei terreni in SA FA al foglio 31, particella 195 in €. 484,32;
-la quota di ½ dei terreni di cui foglio 39, particella 255 in €. 174,36;
-la quota di ½ dei terreni di cui al foglio 39, particelle 256, 257, 258 in €. 4.536,44;
-il box sito in Palermo €. 4.454,75;
-l'autovettura Fiat 600 in euro 2.700.
Acclarato, inoltre, che le quote sono di eguale valore, va osservato che dal combinato disposto di cui agli artt. 718 e 720 c.c. si ricava una netta prevalenza della divisione dei beni in natura, laddove essa sia possibile, rispetto alla divisione mediante vendita all'incanto.
Tuttavia, va ora rilevato che il c.t.u. ha verificato che gli immobili von sono comodamente divisibili e che i terreni appartengono per una quota a terzi soggetti.
Orbene, alla luce di tali risultanze, pienamente condivisibili, e non avendo alcuno effettuato istanza di assegnazione, occorre procedere, ai sensi dell' art. 720 c.c., alla vendita dei beni in questione con base d'asta pari al valore commerciale congruamente
3 stimato dal c.t.u. con la precisazione che la predetta vendita va riservata al passaggio in giudicato della presente sentenza.
L'attore ha dedotto, in relazione al box sito in Agrigento, di avere sostenuto in via esclusiva il pagamento delle spese condominiali in modo del tutto generico, non avendo neppure indicato l'ammontare della spesa. Pertanto, la domanda volta al rimborso delle spese predette deve essere rigettata.
Va anche chiarito che il convenuto ha allegato documentazione attestante dei pagamenti in favore della madre ma ha fatto ciò non per chiederne il rimborso ma solo per dimostrare di aver utilizzato delle somme della de cuius per esigenze della stessa.
Il convenuto assume poi, che l'attore avrebbe incassato alcuni titoli intestati al padre dopo la morte dello stesso per un importo complessivo di euro 15.000,00 senza tuttavia fornire prova di tale assunto. Di conseguenza il convenuto non potrà ripetere dal fratello le predette somme.
Va, infine, rigettata la domanda relativa al chiesto ristoro per il danno conseguente alla mancata percezione delle fruttificazioni proposta dall'attore non essendo stata fornita la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune ad esso spettanti quale contitolare o una violazione dei criteri stabiliti dall' art. 1102 c.c.
Le spese di lite devono essere compensate stante la natura del procedimento.
Le spese di c.t.u., quali spese di massa, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dei comunisti pro-quota.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando, così provvede:
-dichiara aperte le successioni di , nato a [...] il Persona_1
20101933 e deceduto in Palermo il 12.10.2008 e di nata a [...] Persona_2
FA il 31.10.1932 e deceduta in Palermo il 28.7.2023;
dichiara non comodamente divisibili i beni facenti parte delle due masse ereditarie;
4 dispone procedersi allo scioglimento della comunione mediante vendita dei beni ereditari da riservare al passaggio in giudicato della presente sentenza;
fissa come prezzi base quello di stima individuato dal CTU nell'elaborato del 11.2.2022, di seguito riportati:
-fabbricato sito in SA FA, Via Riccio 5, foglio MU, part. 2742/2, part. 2742/3,
€. 32.000,00;
- mobili presenti nel fabbricato di cui al punto che precede, €. 4.000,00;
-½ del terreno sito in SA FA, censito in catasto al foglio 31, particella 195, €.
484,32;
-½ del terreno sito in SA FA, censito in catasto al foglio 39, particella 255, €.
174,36;
-½ del terreno sito in SA FA, censito in catasto al foglio 39, particelle 256,
257, 258, €. 4.536,44;
-box sito nel Comune di Palermo, via a Guadagna 6, foglio 62, part. 489/105, €. 4.454,75
-autovettura FIAT “600”, targata DH048GW, euro 2.700;
rigetta le altre domande formulate dalle parti;
-compensa le spese di lite;
-pone le spese di c.t.u., gia liquidate, a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni, in pari misura.
Agrigento, 3.12.2025
IL GIUDICE
NC BE
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