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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 526/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 22/03/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente e Relatore
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 22/03/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 293/2021 depositato il 23/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IC S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8039 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23.02.2021, la sig.ra Ricorrente_1, depositava il ricorso avverso l' avviso di accertamento IMU n. 8039 del 30/07/2020, relativo all'anno 2015, notificato il 10/09/2020. In particolare, la società IC
SPA con il suddetto avviso di accertamento IMU 2015 n. 8039, recuperava a tassazione IMU, il box auto della ricorrente, sito in Cosenza ,alla Indirizzo_1 e contraddistinto in catasto al fg. Indirizzo_
, senza tener conto del pagamento TASI effettuato dalla stessa, per lo stesso box auto. L'avviso di accertamento suddetto, secondo parte ricorrente, deve essere annullato in quanto il fabbricato, su cui è stato accertato il mancato pagamento IMU per l'anno 2015, è destinato a box auto asservito all'abitazione principale. Pertanto, essendo l'unica pertinenza a servizio durevole dell'abitazione principale beneficia dell'esenzione IMU, disposta dall'art. 8 del D.Lgs n. 23 del 14/03/2011, giusta documentazione allegata.
La sig.ra Nominativo_1, pertanto, chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
La soc. IC spa, nonostante la regolarità delle notifiche, rimaneva contumace.
All'odierna udienza la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio, considerato che il Dr Nominativo_2 si è dimesso in data 21.05.2025, lo ha sostituito con il sottoscritto relatore.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 8, D. Lgs 23 del 14.03.2011, l'IMU non si applica “alla pertinenza dell'abitazione principale, anche se iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”. Secondo l'art. 817, c.c.:
“sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”. Secondo, poi, l'art. 14 del Regolamento del Comune di Cosenza per l'applicazione dell'IMU, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 43, del 3/09/2014 (giusta documentazione in atti): “Per pertinenze dell'abitazione principale ,si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”. L'immobile oggetto della richiesta IMU non può, quindi, che essere considerato pertinenza dell'abitazione principale;
inoltre,
l'effettiva e durevole destinazione del box auto a servizio dell'abitazione principale è comprovata da rassegna fotografica versata in atti.
Spese come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna IC PA ,al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in compessivi euro 150, oltre IVA,CPA ed accessori come per legge,se dovute,con distrazione.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 22/03/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente e Relatore
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 22/03/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 293/2021 depositato il 23/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IC S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8039 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23.02.2021, la sig.ra Ricorrente_1, depositava il ricorso avverso l' avviso di accertamento IMU n. 8039 del 30/07/2020, relativo all'anno 2015, notificato il 10/09/2020. In particolare, la società IC
SPA con il suddetto avviso di accertamento IMU 2015 n. 8039, recuperava a tassazione IMU, il box auto della ricorrente, sito in Cosenza ,alla Indirizzo_1 e contraddistinto in catasto al fg. Indirizzo_
, senza tener conto del pagamento TASI effettuato dalla stessa, per lo stesso box auto. L'avviso di accertamento suddetto, secondo parte ricorrente, deve essere annullato in quanto il fabbricato, su cui è stato accertato il mancato pagamento IMU per l'anno 2015, è destinato a box auto asservito all'abitazione principale. Pertanto, essendo l'unica pertinenza a servizio durevole dell'abitazione principale beneficia dell'esenzione IMU, disposta dall'art. 8 del D.Lgs n. 23 del 14/03/2011, giusta documentazione allegata.
La sig.ra Nominativo_1, pertanto, chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
La soc. IC spa, nonostante la regolarità delle notifiche, rimaneva contumace.
All'odierna udienza la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio, considerato che il Dr Nominativo_2 si è dimesso in data 21.05.2025, lo ha sostituito con il sottoscritto relatore.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 8, D. Lgs 23 del 14.03.2011, l'IMU non si applica “alla pertinenza dell'abitazione principale, anche se iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”. Secondo l'art. 817, c.c.:
“sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”. Secondo, poi, l'art. 14 del Regolamento del Comune di Cosenza per l'applicazione dell'IMU, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 43, del 3/09/2014 (giusta documentazione in atti): “Per pertinenze dell'abitazione principale ,si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”. L'immobile oggetto della richiesta IMU non può, quindi, che essere considerato pertinenza dell'abitazione principale;
inoltre,
l'effettiva e durevole destinazione del box auto a servizio dell'abitazione principale è comprovata da rassegna fotografica versata in atti.
Spese come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna IC PA ,al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in compessivi euro 150, oltre IVA,CPA ed accessori come per legge,se dovute,con distrazione.