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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/09/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7876/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 7876/2025, promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. PAGINI SILVIA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. MINGARDO MARILISA, come da mandato in CP_1 atti;
e con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale (con domanda anche di divorzio congiunto) ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione, come precisate nelle note scritte per l'udienza cartolare del 16.09.2025:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2). Il Sig. lascerà definitivamente la casa coniugale, di proprietà esclusiva Parte_1 della sig.ra portando con sé il tavolo del soggiorno, il quadro azzurro ed CP_1 2
arancio di due quadri di , il mobile ed il cofano del nonno, la poltrona CP_2 CP_3 nera ed il vecchio letto matrimoniale in disuso, la propria bicicletta, i propri libri, la cassetta degli attrezzi e gli attrezzi per il fai da te, l'home theatre, entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, riconsegnando contestualmente le chiavi dell'immobile alla sig.ra CP_1
3). Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito nel di lei c/c, Parte_1 CP_1 entro e non oltre il giorno cinque del mese, un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensili, a decorrere dal mese di deposito del presente ricorso congiunto.
4). Nessun assegno di mantenimento sarà versato dai genitori per il figlio , essendo Per_1 egli maggiorenne ed economicamente auto sufficiente, ed avendo da tempo egli lasciato la casa familiare.
5) Spese legali interamente compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 civile a Padova in data 22.05.2004, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 139, Parte I, vol. 01, Anno 2004, optando per il regime della separazione dei beni.
La dimora coniugale veniva fissata nell'immobile sito in Padova, in Via Crescini n.
34.
Dalla loro unione è nato il figlio , in data 21.11.2005, oggi Persona_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e adivano congiuntamente l'intestato Tribunale proponendo Parte_1 CP_1 domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sentenza n. 28727 del 16/10/23), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto in ordine a tutte le questioni da regolamentare conclusioni congiunte.
In assenza di profili d'illegittimità, delle condizioni proposte congiuntamente dai ricorrenti va preso atto, non emergendo ragioni ostative in tal senso. 3
Il Tribunale prende, inoltre, atto delle condizioni di cui al n. 2, che, pur facendo parte dell'accordo e della regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituisce espressione della libertà negoziale delle parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la ulteriore pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, così decide:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
CP_1
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova (PD) di annotare la presente Sentenza nel relativo Registro degli Atti di Matrimonio al n. 139, Parte I, vol. 01, anno 2004;
3. Dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e sopra riportate, che vengono qui omologate;
4. Spese di lite al definitivo
5. Rimette la causa sul ruolo come da separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, 16.09.2025
Il Presidente est. dr.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 7876/2025, promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. PAGINI SILVIA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. MINGARDO MARILISA, come da mandato in CP_1 atti;
e con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale (con domanda anche di divorzio congiunto) ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione, come precisate nelle note scritte per l'udienza cartolare del 16.09.2025:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2). Il Sig. lascerà definitivamente la casa coniugale, di proprietà esclusiva Parte_1 della sig.ra portando con sé il tavolo del soggiorno, il quadro azzurro ed CP_1 2
arancio di due quadri di , il mobile ed il cofano del nonno, la poltrona CP_2 CP_3 nera ed il vecchio letto matrimoniale in disuso, la propria bicicletta, i propri libri, la cassetta degli attrezzi e gli attrezzi per il fai da te, l'home theatre, entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, riconsegnando contestualmente le chiavi dell'immobile alla sig.ra CP_1
3). Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito nel di lei c/c, Parte_1 CP_1 entro e non oltre il giorno cinque del mese, un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensili, a decorrere dal mese di deposito del presente ricorso congiunto.
4). Nessun assegno di mantenimento sarà versato dai genitori per il figlio , essendo Per_1 egli maggiorenne ed economicamente auto sufficiente, ed avendo da tempo egli lasciato la casa familiare.
5) Spese legali interamente compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 civile a Padova in data 22.05.2004, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 139, Parte I, vol. 01, Anno 2004, optando per il regime della separazione dei beni.
La dimora coniugale veniva fissata nell'immobile sito in Padova, in Via Crescini n.
34.
Dalla loro unione è nato il figlio , in data 21.11.2005, oggi Persona_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e adivano congiuntamente l'intestato Tribunale proponendo Parte_1 CP_1 domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sentenza n. 28727 del 16/10/23), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto in ordine a tutte le questioni da regolamentare conclusioni congiunte.
In assenza di profili d'illegittimità, delle condizioni proposte congiuntamente dai ricorrenti va preso atto, non emergendo ragioni ostative in tal senso. 3
Il Tribunale prende, inoltre, atto delle condizioni di cui al n. 2, che, pur facendo parte dell'accordo e della regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituisce espressione della libertà negoziale delle parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la ulteriore pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, così decide:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
CP_1
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova (PD) di annotare la presente Sentenza nel relativo Registro degli Atti di Matrimonio al n. 139, Parte I, vol. 01, anno 2004;
3. Dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e sopra riportate, che vengono qui omologate;
4. Spese di lite al definitivo
5. Rimette la causa sul ruolo come da separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, 16.09.2025
Il Presidente est. dr.ssa Alina Rossato