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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/07/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 1221/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/04/2025
da
(C.F. ), con l'Avv. DE LUCA ANGELA e con domicilio Parte_1 C.F._1
eletto presso il suo studio in Pavia, in via Beccaria n.5;
e
(C.F. ), con l'Avv. BORRONI MATTEO e con Controparte_1 C.F._2
domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano, via Simone del Pozzo n.8;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Casorate Primo, in data 23/12/1997, (atto n.23, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) e in quanto maggiorenni, sono libere di frequentare senza alcun Per_1 Persona_2 vincolo temporale i genitori presso le rispettive dimore, anche invitando la madre presso la casa familiare sita in Ceranova (PV), via privata G. Falcone n. 9, nei giorni che saranno indicati dalle stesse e concordando col padre congruo preavviso. Per_2 Per_1
2) e saranno tuttavia collocate presso il papà, al quale la suddetta casa familiare Per_1 Per_2
viene perciò assegnata fino a quando le figlie continueranno a viverci. Salva l'anticipata rinuncia a viverci di e di , fino a quel momento – decorso il quale i ricorrenti Per_1 Per_2
venderanno l'immobile al prezzo di mercato -, tutte le spese, ordinarie e/o straordinarie, relative all'immobile, saranno a carico di che continuerà altresì a farsi Controparte_1
carico del mutuo su di esso gravante.
3) Fino al verificarsi della condizione di cui al successivo art. 4), il padre continuerà ad occuparsi del mantenimento delle figlie e sarà a suo carico anche il 100% delle spese extra assegno relative alle figlie secondo la disciplina del protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
Saranno perciò a suo esclusivo carico: A) le spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
B) le spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
C) le spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico;
d) dotazione informatica (pc/tablet); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D) le spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di recupero e lezioni private;
c) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; d) alloggio presso la sede universitaria;
E) le eventuali spese extrascolastiche: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, etc.); d) viaggi studio in Italia e all'estero,
Pag. 2 di 6 stage sportivi e vacanze con o senza i genitori;
e) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto delle figlie.
4) si impegna a trovare un'occupazione al precipuo fine di provvedere al Parte_1
mantenimento proprio e di contribuire a quello delle figlie e alle relative spese straordinarie.
Dall'accredito della prima retribuzione, la signora contribuirà al mantenimento di Pt_1
e alle loro spese straordinarie (cosiddette spese extra assegno) secondo la disciplina Per_1 del protocollo in uso presso questo Tribunale proporzionalmente alla propria capacità reddituale. Parimenti, nell'ipotesi di accrescimento del suo reddito e/o del suo patrimonio per ragioni diverse da quella lavorativa (quali, a mero titolo esemplificativo, vincite, donazioni o successioni, etc.), la ricorrente contribuirà al mantenimento delle figlie e alle loro spese straordinarie (cosiddette spese extra assegno) secondo le modalità poc'anzi indicate insieme con e proporzionalmente alla propria accresciuta capacità reddituale e/o Controparte_1
patrimoniale.
5) All'omologa della separazione, la signora lascerà la casa familiare Parte_1
portando con sé esclusivamente i propri effetti personali.
6) Entro quattro mesi dall'omologa della separazione, i ricorrenti si impegnano a trasferire a la proprietà della vettura Mercedes Classe A targata DT839NZ, intestata a Parte_1
ma da sempre in uso alla stessa ricorrente, che sopporterà tutti i costi Controparte_1
relativi al trasferimento e, dall'omologa della separazione, tutti i costi, gli oneri e le spese, comunque denominati e in ogni modo riconnessi al possesso e all'uso del veicolo, ivi ricompresa la tassa di proprietà, e, dal momento del trasferimento, anche alla sua proprietà, obbligandosi a manlevare e tenere indenne il ricorrente dalle conseguenze dell'omesso adempimento dell'obbligo di trasferimento e, in genere, da quelli quivi assunti in conseguenza dell'acquisto della sua proprietà, del suo possesso e del suo uso, salvo che, considerata la datata immatricolazione (2008), alla scadenza indicata, la vettura Mercedes Classe A targata
DT839NZ risultasse irrimediabilmente guasta ovvero ne risultasse impossibile la circolazione in virtù di legge statale e/o regionale.
7) che ha già pagato a la somma una tantum di euro Controparte_1 Parte_1
5.000,00 (cinquemila/00) a titolo di mantenimento così tra l'altro consentendole di disporre di
Pag. 3 di 6 un importo con il quale rinvenire una confacente soluzione abitativa dove la stessa potrà stabilire la propria dimora, a decorrere dal giorno 5 del mese successivo all'omologazione della separazione e così il giorno 5 di ogni mese a venire per complessivi 36 (trentasei) mesi, verserà alla moglie l'importo di euro 900,00 (novecento/00) mensili a valere sempre a titolo di mantenimento e poi, una volta pronunciata l'invocata sentenza di divorzio congiunto, a valere invece a titolo di assegno divorzile sino all'estinzione dell'obbligazione quivi assunta dal ricorrente. Le odierne parti ricorrenti dichiarano e riconoscono che le attribuzioni economiche che precedono sono state oggetto di articolata trattativa tra loro e i rispettivi difensori, che sono state negoziate e accettate in considerazione della loro effettiva capacità e dei loro bisogni reddituali, della durata del matrimonio e dell'apporto, economico e non, di ciascuna di esse alla vita familiare, riconoscendo altresì che esse sono state fatte e accettate a tacitazione di qualsivoglia pretesa avente causa, riconnessa o comunque occasionata al vincolo matrimoniale e alla convivenza coniugale. Per_ 8) Quanto agli animali d'affezione (il cane di nome e i tre gatti di nome e CP_2 Per_4
, la sig.ra orterà e terrà con sé finché rimarranno in vita con sé i tre gatti, Per_5 Pt_1
sopportando tutti i relativi costi ed oneri (alimentari, assicurativi, sanitari, etc.) e assumendosi ogni responsabilità riconnessa al loro possesso e alla loro custodia. Il cane , finché rimarrà CP_2
in vita, resterà invece con che sopporterà tutti i relativi costi e oneri Controparte_1
(alimentari, assicurativi, sanitari, etc.) e che si assumerà ogni responsabilità riconnessa al suo possesso e alla sua custodia.
9) Spese legali compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dato atti che, nelle more e a richiesta della moglie, CP_1
ha già versato a il contributo una tantum di euro 5.000,00 a titolo di
[...] Parte_1 mantenimento il cui pagamento, secondo quanto previsto in ricorso, avrebbe dovuto essere contestuale all'omologa della separazione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Pag. 4 di 6 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
sposati in Casorate Primo il giorno 23/12/1997, con atto trascritto presso i
[...]
Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.23, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Cosi deciso in Pavia, il 23/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 1221/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/04/2025
da
(C.F. ), con l'Avv. DE LUCA ANGELA e con domicilio Parte_1 C.F._1
eletto presso il suo studio in Pavia, in via Beccaria n.5;
e
(C.F. ), con l'Avv. BORRONI MATTEO e con Controparte_1 C.F._2
domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano, via Simone del Pozzo n.8;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Casorate Primo, in data 23/12/1997, (atto n.23, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) e in quanto maggiorenni, sono libere di frequentare senza alcun Per_1 Persona_2 vincolo temporale i genitori presso le rispettive dimore, anche invitando la madre presso la casa familiare sita in Ceranova (PV), via privata G. Falcone n. 9, nei giorni che saranno indicati dalle stesse e concordando col padre congruo preavviso. Per_2 Per_1
2) e saranno tuttavia collocate presso il papà, al quale la suddetta casa familiare Per_1 Per_2
viene perciò assegnata fino a quando le figlie continueranno a viverci. Salva l'anticipata rinuncia a viverci di e di , fino a quel momento – decorso il quale i ricorrenti Per_1 Per_2
venderanno l'immobile al prezzo di mercato -, tutte le spese, ordinarie e/o straordinarie, relative all'immobile, saranno a carico di che continuerà altresì a farsi Controparte_1
carico del mutuo su di esso gravante.
3) Fino al verificarsi della condizione di cui al successivo art. 4), il padre continuerà ad occuparsi del mantenimento delle figlie e sarà a suo carico anche il 100% delle spese extra assegno relative alle figlie secondo la disciplina del protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
Saranno perciò a suo esclusivo carico: A) le spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
B) le spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
C) le spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico;
d) dotazione informatica (pc/tablet); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D) le spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di recupero e lezioni private;
c) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; d) alloggio presso la sede universitaria;
E) le eventuali spese extrascolastiche: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, etc.); d) viaggi studio in Italia e all'estero,
Pag. 2 di 6 stage sportivi e vacanze con o senza i genitori;
e) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto delle figlie.
4) si impegna a trovare un'occupazione al precipuo fine di provvedere al Parte_1
mantenimento proprio e di contribuire a quello delle figlie e alle relative spese straordinarie.
Dall'accredito della prima retribuzione, la signora contribuirà al mantenimento di Pt_1
e alle loro spese straordinarie (cosiddette spese extra assegno) secondo la disciplina Per_1 del protocollo in uso presso questo Tribunale proporzionalmente alla propria capacità reddituale. Parimenti, nell'ipotesi di accrescimento del suo reddito e/o del suo patrimonio per ragioni diverse da quella lavorativa (quali, a mero titolo esemplificativo, vincite, donazioni o successioni, etc.), la ricorrente contribuirà al mantenimento delle figlie e alle loro spese straordinarie (cosiddette spese extra assegno) secondo le modalità poc'anzi indicate insieme con e proporzionalmente alla propria accresciuta capacità reddituale e/o Controparte_1
patrimoniale.
5) All'omologa della separazione, la signora lascerà la casa familiare Parte_1
portando con sé esclusivamente i propri effetti personali.
6) Entro quattro mesi dall'omologa della separazione, i ricorrenti si impegnano a trasferire a la proprietà della vettura Mercedes Classe A targata DT839NZ, intestata a Parte_1
ma da sempre in uso alla stessa ricorrente, che sopporterà tutti i costi Controparte_1
relativi al trasferimento e, dall'omologa della separazione, tutti i costi, gli oneri e le spese, comunque denominati e in ogni modo riconnessi al possesso e all'uso del veicolo, ivi ricompresa la tassa di proprietà, e, dal momento del trasferimento, anche alla sua proprietà, obbligandosi a manlevare e tenere indenne il ricorrente dalle conseguenze dell'omesso adempimento dell'obbligo di trasferimento e, in genere, da quelli quivi assunti in conseguenza dell'acquisto della sua proprietà, del suo possesso e del suo uso, salvo che, considerata la datata immatricolazione (2008), alla scadenza indicata, la vettura Mercedes Classe A targata
DT839NZ risultasse irrimediabilmente guasta ovvero ne risultasse impossibile la circolazione in virtù di legge statale e/o regionale.
7) che ha già pagato a la somma una tantum di euro Controparte_1 Parte_1
5.000,00 (cinquemila/00) a titolo di mantenimento così tra l'altro consentendole di disporre di
Pag. 3 di 6 un importo con il quale rinvenire una confacente soluzione abitativa dove la stessa potrà stabilire la propria dimora, a decorrere dal giorno 5 del mese successivo all'omologazione della separazione e così il giorno 5 di ogni mese a venire per complessivi 36 (trentasei) mesi, verserà alla moglie l'importo di euro 900,00 (novecento/00) mensili a valere sempre a titolo di mantenimento e poi, una volta pronunciata l'invocata sentenza di divorzio congiunto, a valere invece a titolo di assegno divorzile sino all'estinzione dell'obbligazione quivi assunta dal ricorrente. Le odierne parti ricorrenti dichiarano e riconoscono che le attribuzioni economiche che precedono sono state oggetto di articolata trattativa tra loro e i rispettivi difensori, che sono state negoziate e accettate in considerazione della loro effettiva capacità e dei loro bisogni reddituali, della durata del matrimonio e dell'apporto, economico e non, di ciascuna di esse alla vita familiare, riconoscendo altresì che esse sono state fatte e accettate a tacitazione di qualsivoglia pretesa avente causa, riconnessa o comunque occasionata al vincolo matrimoniale e alla convivenza coniugale. Per_ 8) Quanto agli animali d'affezione (il cane di nome e i tre gatti di nome e CP_2 Per_4
, la sig.ra orterà e terrà con sé finché rimarranno in vita con sé i tre gatti, Per_5 Pt_1
sopportando tutti i relativi costi ed oneri (alimentari, assicurativi, sanitari, etc.) e assumendosi ogni responsabilità riconnessa al loro possesso e alla loro custodia. Il cane , finché rimarrà CP_2
in vita, resterà invece con che sopporterà tutti i relativi costi e oneri Controparte_1
(alimentari, assicurativi, sanitari, etc.) e che si assumerà ogni responsabilità riconnessa al suo possesso e alla sua custodia.
9) Spese legali compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dato atti che, nelle more e a richiesta della moglie, CP_1
ha già versato a il contributo una tantum di euro 5.000,00 a titolo di
[...] Parte_1 mantenimento il cui pagamento, secondo quanto previsto in ricorso, avrebbe dovuto essere contestuale all'omologa della separazione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Pag. 4 di 6 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
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P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
sposati in Casorate Primo il giorno 23/12/1997, con atto trascritto presso i
[...]
Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.23, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Cosi deciso in Pavia, il 23/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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