Art. 1.
L' art. 17 della legge 13 marzo 1958, n. 250 , e' sostituito dal seguente:
"Le domande di riscatto di cui agli articoli 15 e 16 devono essere presentate all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il 31 dicembre 1960".
L' art. 17 della legge 13 marzo 1958, n. 250 , e' sostituito dal seguente:
"Le domande di riscatto di cui agli articoli 15 e 16 devono essere presentate all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il 31 dicembre 1960".