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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/05/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15837/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15837/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente a [...]7 rappresentata e difesa dall' Avv. Barbara
Malatesta, C.F.: ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in C.F._2
Bologna nella via B. Monterumici, n. 10/B
e nato a [...], il [...], C.F.: , residente Parte_2 C.F._3 a Bologna (BO), in via B. Monterumici, n. 36/7 rappresentato e difeso dall' Avv. Barbara Malatesta, C.F.: ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Bologna nella via C.F._2
B. Monterumici, n. 10/B
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/03/2025;
P.M. è intervenuto pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 12/12/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data davanti al
Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale;
considerato che
con sentenza n.2043/2024
del 02/05/2024 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo,
pronunciando la separazione personale dei coniugi;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
[...
, nata a [...], il [...] e , nato a [...], il [...] Parte_2
celebrato a MARSALA (TP) il 24/09/1999 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
MARSALA (TP) - al n. 306 parte II Serie A Ufficio 1 anno 1999;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) obbliga il signor a concorrere al mantenimento ordinario della figlia nella Parte_2 Per_1
misura di euro 400,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il 30 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ragazza, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che si intende integralmente richiamato;
2) colloca prevalentemente la figlia presso il domicilio materno che al momento rimane l'attuale Per_1 abitazione familiare che lasceranno qualora troveranno altro immobile disponibile e in ogni caso sarà Per_1 libera di decidere quando vedere il padre, compatibilmente con gli impegni di entrambi;
pagina 2 di 3 3) assegna la casa coniugale, sita a Bologna in via B. Monterumici n. 36/7, interno 7, al signor Parte_2
[...]
4) prende atto che le parti hanno concordato che nessun assegno di mantenimento verrà versato a favore della SI;
Parte_1
5) dispone che, ove previsto, la SI percepisca integralmente, l'assegno unico in quanto genitore Pt_1 con collocamento prevalente della figlia , o qualsiasi altro beneficio previsto dalla Legge;
Per_1
6) compensa integralmente le spese di lite tra le parti Spese, competenze ed onorari di giudizio compensate.
ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Marsala (TP) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data _23.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15837/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente a [...]7 rappresentata e difesa dall' Avv. Barbara
Malatesta, C.F.: ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in C.F._2
Bologna nella via B. Monterumici, n. 10/B
e nato a [...], il [...], C.F.: , residente Parte_2 C.F._3 a Bologna (BO), in via B. Monterumici, n. 36/7 rappresentato e difeso dall' Avv. Barbara Malatesta, C.F.: ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Bologna nella via C.F._2
B. Monterumici, n. 10/B
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/03/2025;
P.M. è intervenuto pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 12/12/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data davanti al
Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale;
considerato che
con sentenza n.2043/2024
del 02/05/2024 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo,
pronunciando la separazione personale dei coniugi;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
[...
, nata a [...], il [...] e , nato a [...], il [...] Parte_2
celebrato a MARSALA (TP) il 24/09/1999 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
MARSALA (TP) - al n. 306 parte II Serie A Ufficio 1 anno 1999;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) obbliga il signor a concorrere al mantenimento ordinario della figlia nella Parte_2 Per_1
misura di euro 400,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il 30 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ragazza, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che si intende integralmente richiamato;
2) colloca prevalentemente la figlia presso il domicilio materno che al momento rimane l'attuale Per_1 abitazione familiare che lasceranno qualora troveranno altro immobile disponibile e in ogni caso sarà Per_1 libera di decidere quando vedere il padre, compatibilmente con gli impegni di entrambi;
pagina 2 di 3 3) assegna la casa coniugale, sita a Bologna in via B. Monterumici n. 36/7, interno 7, al signor Parte_2
[...]
4) prende atto che le parti hanno concordato che nessun assegno di mantenimento verrà versato a favore della SI;
Parte_1
5) dispone che, ove previsto, la SI percepisca integralmente, l'assegno unico in quanto genitore Pt_1 con collocamento prevalente della figlia , o qualsiasi altro beneficio previsto dalla Legge;
Per_1
6) compensa integralmente le spese di lite tra le parti Spese, competenze ed onorari di giudizio compensate.
ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Marsala (TP) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data _23.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla
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