Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/03/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2715/2023 promossa da
, C.F. , e la società in persona del legale Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianluca Saeva e Concetta Vetro, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
C.F. C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Olindo Controparte_1 C.F._2
Di Francesco, giusta procura in atti,
-resistente-
e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: diffida accertativa - crediti retributivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 14.11.2023, gli odierni ricorrenti propongono opposizione avverso la diffida accertativa prot. 8033 del 6.07.2023, chiedendo dichiararsi l'inesistenza del credito vantato da nonché, in subordine, accertarsi l'esatta quantificazione dello stesso. Con Controparte_1
condanna alle spese.
l'infondatezza e/o l'improponibilità del ricorso nonché in via riconvenzionale – previo accertamento dello svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_3 presso l'Hotel Dioscuri Bay Palace dal 14.02.2016 al 03.11.2020 con le mansioni di direttore d'albergo ed inquadramento nella categoria quadro A1 del CCNL Turismo – dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione della somma pari a 60.351,85 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, a titolo di differenze retributive e alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e, per l'effetto, condannarsi la parte ricorrente al pagamento del suddetto importo e al versamento dei relativi contributi previdenziali. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ritualmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti, si è costituito in giudizio l' , CP_2
chiedendo pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda di parte, in relazione alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale, con accertamento, in caso di accoglimento, della relativa retribuzione imponibile e conseguente condanna del datore di lavoro al versamento delle contribuzioni. Con condanna alle spese.
Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Va ricordato che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova” (Cassazione 4 ottobre
2013 n. 22738; Cassazione 9 febbraio 2012 n. 1878).
Orbene, applicando il superiore principio al caso di specie e dovendo verificare la fondatezza della pretesa fatta valere dalla lavoratrice in sede di domanda riconvenzionale, occorre rilevare come dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese dai testi (“conosco Tes_1 CP_1
perché abbiamo lavorato insieme presso il Dioscuri By Palace;
io vi ho lavorato dal mese
[...]
di novembre 2016 al mese di luglio 2021, mentre, se non ricordo male, la signora vi ha lavorato come direttrice dal 2017 sino al 2021; io mi occupavo del ricevimento, in un primo momento facevo solo turni di notte, poi sia di giorno che di notte e, nell'ultimo periodo, solo turni di giorno;
la sig.ra lavorava dal lunedì al sabato dalle 8.30 fino alle 19.00 circa, ma spesso, Controparte_1
in base alle esigenze lavorative, terminava di lavorare anche più tardi;
avevamo due giorni di riposo settimanali ma non sempre ne usufruivamo, in quanto a volte capitava di lavorare anche di domenica;
sono a conoscenza dell'orario seguito dalla resistente perché quando ho iniziato a svolgere il turno diurno lavoravo a stretto contatto con lei;
non ricordo esattamente quando ho iniziato a lavorare presso il Dioscuri By Palace perché inizialmente ho svolto uno stage formativo e poi sono stato assunto con un contratto stagionale;
ricordo che la signora ha smesso di CP_1
lavorare in hotel quando io ancora vi lavoravo, io ho continuato a lavorarvi per qualche mese ma non so dare indicazioni più precise sul punto;
non so riferire con precisione quando ho iniziato a svolgere solo turni diurni, per quel che ricordo sarà successo negli ultimi quattro anni di lavoro;
preciso di aver svolto attività di notte solo per la prima stagione, di aver poi svolto attività sia di giorno che di notte e successivamente solo di giorno”) e (“conosco la signora Testimone_2 [...]
perché abbiamo lavorato insieme al Dioscuri By Palace, io vi ho lavorato dal 2006 Controparte_1
– 2007 fino al 2020, occupandomi della pulizia delle camere;
ricordo che la signora vi ha lavorato per circa 4-5 anni, preciso che vi ha lavorato per un primo periodo, poi è andata via e successivamente ha ripreso a lavorare in hotel;
di sicuro, quando nel 2020 sono andata via la signora ancora lavorava lì; io lavoravo a chiamata dalle 8.30 alle 17.00 circa, in alcuni periodi lavoravo tutti i giorni, in altri invece godevo di giorni di riposo;
la sig.ra iniziava a CP_1
lavorare alle 8.00-8.30, pranzavamo insieme e, quando io andavo via verso le 17:00, lei era ancora lì; ricordo che talvolta capitava che lei mi chiamasse se vi era necessità anche alle ore 23.00; in alcuni periodi questo orario veniva seguito tutti i giorni, mentre a volte capitava che fossi io a chiamarla di domenica, se necessario”) non sia emersa in giudizio la prova dello svolgimento, da parte dell'odierna resistente, di attività lavorativa alle dipendenze della parte ricorrente nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2016 e il mese di febbraio 2019 secondo le modalità descritte nella diffida accertativa e nella memoria di costituzione e, in particolare, del conferimento di “formali deleghe” come richiesto dal CCNL ANPIT – CISAL ai fini dell'inquadramento nel livello quadro
A1.
A ciò si aggiunga che le deduzioni contenute nella diffida accertativa e nella memoria di costituzione dell'odierna resistente risultano altresì smentite dalle dichiarazioni rese dai testi
(“conosco la sig.ra perché abbiamo lavorato insieme all'Hotel Tes_3 Controparte_1
Dioscuri By Palace;
io, per quanto qui di interesse, vi ho lavorato dall'estate 2016 all'autunno del
2018; ricordo che quando sono arrivata lì lei già vi lavorava e quando sono andata via lei continuava ancora a lavorarvi;
io, come la parte resistente, svolgevo le mansioni di capo ricevimento;
lavoravo dalle 8.30 – 9.00 alle 13.00 e poi dalle 17.00 alle 21.00; con la signora
[...]
ci alternavamo nei turni pomeridiani, mentre la mattina lavoravamo insieme;
io CP_1
attualmente lavoro al Dioscuri con la mansione di direttore;
ribadisco che nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme al Dioscuri By Palace svolgevamo la stessa mansione di capo ricevimento;
preciso che la lavorava dalle 8.30 – 9.00 fino alle 17.00 e che il fine CP_1 settimana non lavoravamo, anche se, in caso di eventi e banchetti, ero io ad occuparmene”) e
(“conosco la sig.ra perché abbiamo lavorato insieme al Dioscuri By Palace, io vi Tes_4 CP_1
lavoro dal 2010 come chef, ad eccezione di un anno in cui non vi ho lavorato;
lavoro dalle 15.00 alle 22.00 per cinque giorni a settimana, a fronte di due giorni di riposo che variano;
non ricordo di preciso in quale periodo la signora ha lavorato in hotel, ma di certo vi ha lavorato CP_1
per 3-4 anni;
non sono in grado di riferire l'orario di lavoro da lei seguito né se godesse di giorni di riposo”).
Risultando, invece, documentata (e, ancor più, incontestata) l'attribuzione, in capo alla resistente, delle mansioni di direttore d'albergo nel periodo compreso tra l'1.03.2019 e il 10.09.2020, va osservato - sulla scorta delle conclusioni della CTU, della quale si ritiene di condividere le conclusioni, in quanto congrue e ben motivate con riferimento ai criteri di calcolo adottati anche in sede di risposta alle osservazioni formulate dal procuratore di parte resistente e dal consulente di parte ricorrente - che “il totale delle Differenze Retributive spettanti alla Sig.ra per CP_1
l'attività lavorativa svolta dal 01/03/2019 al 10/09/2020 alle dipendenze della parte ricorrente per
40 ore settimanali, sulla base della retribuzione fissata dal CCNL Turismo, Agenzia di Viaggio e
Pubblici Esercizi (ANPIT-CISAL) inquadrata al livello QA1, tenuto conto di quanto la stessa dichiara di aver percepito e di quanto risulta dalla stessa percepito sulla base della documentazione in atti è pari a € 22.256,16”.
Diversamente, non merita accoglimento la domanda concernente lo svolgimento di lavoro straordinario, atteso che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. 14 maggio
2015, n. 9906; Cass. 12 settembre 2014, n. 19299), il lavoratore che agisce per ottenere il compenso per il lavoro svolto in eccedenza all'orario originariamente pattuito a seguito di richiesta formulata dal datore nell'esercizio del potere direttivo e organizzativo ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolte, con specifico riferimento alla collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro. Tale orientamento è stato costantemente ripreso dalla giurisprudenza di merito, ad avviso della quale la prova dello svolgimento di lavoro supplementare/straordinario e della sua effettiva entità grava sul lavoratore che agisca per ottenere il relativo compenso e deve essere data in maniera rigorosa, senza possibilità che tale onere probatorio venga sostituito da una valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla liquidazione del quantum debeatur sul presupposto che risulti già provato l'an (cfr. Trib. Modena, sez. lav., 16 aprile 2019, n. 65).
Segnatamente, giova evidenziarsi che nel caso di specie, ai fini dell'assolvimento del rigoroso onere probatorio gravante sulla lavoratrice, non possono ritenersi idonei a comprovare le circostanze allegate i turni settimanali versati in atti, posto che gli stessi – oltre a contenere correzioni ed indicazioni parziali - risultano privi di qualsivoglia timbro o sottoscrizione che li renda, con ragionevole certezza, riconducibili alla parte ricorrente né tantomeno le dichiarazioni rilasciate dai testi e , le cui affermazioni sono state disattese, come già detto, dalle Tes_1 Testimone_2 affermazioni rese, nel corso dell'istruttoria, dai testi e . Tes_3 Tes_4
Alla luce di tali considerazioni, va quindi dichiarato esclusivamente il diritto di Controparte_1 alla corresponsione dell'importo pari a 22.256,16 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo, a titolo di differenze retributive (incluse differenze sul TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità) per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze di parte ricorrente nel periodo compreso tra l'1.03.2019 e il 10.09.2020 con la qualifica di direttore d'albergo e alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e, conseguentemente, va disposta la condanna della parte ricorrente al pagamento, in suo favore, del suddetto importo e al versamento dei relativi contributi previdenziali.
Data la soccombenza reciproca, sussistono gravi ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in parziale accoglimento del ricorso e della domanda riconvenzionale, dichiara il diritto di
[...] alla corresponsione dell'importo pari a 22.256,16, oltre interessi legali e Controparte_1
rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo, a titolo di differenze retributive (incluse differenze sul TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità) per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze di parte ricorrente nel periodo compreso tra l'1.03.2019 e il 10.09.2020 con la qualifica di direttore d'albergo e alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e, per l'effetto, condanna la parte ricorrente al pagamento, in suo favore, del suddetto importo nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali;
rigetta per il resto;
compensa le spese;
pone a carico della parte ricorrente le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Agrigento, il 24 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo