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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/06/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 407/2017 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. LUCIANI Parte_1
FRANCESCA
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_1
BERNARDO MARIA
Convenuto
OGGETTO: Opposizione ex art 615 c.p.c..
CONCLUSIONI: come da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27.02.2017, Il , in persona del Sindaco p.t Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Paola il sig. , proponendo opposizione, CP_1 ex artt. 615 e 617 cpc, avverso l'atto di precetto notificato in data 08.02.2017.
A sostegno della domanda assumeva;
la nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 125
c.p.c., l'inesistenza del rapporto contrattuale con la nonché carenza di Parte_2
legittimazione passiva del;
evidenziava, altresì, la pendenza innanzi al Tribunale Parte_1
di Paola, sezione lavoro, del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo DI n. 92/2014, immediatamente esecutivo ed azionato dall'opposto.
Pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, instava per la declaratoria di nullità
Si costituiva il sig. che impugnava e contestava ogni avversa eccezione, deduzione e CP_1
difesa, in quanto inammissibile, improcedibile, oltre che infondata in fatto e diritto;
instava, pertanto, per il rigetto della domanda con vittoria di spese e e competenze del giudizio, con distrazione per dichiarato anticipo.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso delle quale veniva acquisita documentazione sulle conclusioni precisate con note di trattazione veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Ritiene il giudicante che l'opposizione non è fondata e va, pertanto, rigettata.
Nel merito occorre dare atto che il esibiva e depositava sentenza resa dal Parte_1
Giudice del Lavoro inerente opposizione a decreto ingiuntivo vertente tra le parti, evidenziano che, nelle more, era intervenuto il pagamento delle somme e chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Detta sopravvenienza, successiva all'introduzione del procedimento ed intervenuto nelle more dello stesso, é idonea a regolamentare l'assetto di interessi oggetto di causa e, pertanto, a determinare la carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. La conseguente sentenza dichiarativa di cessazione della materia del contendere, attestante il venir meno di una condizione dell'azione, presenta natura di pronuncia di mero rito, donde la sua ontologica inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c..
“La declaratoria di cessazione della materia del contendere o la valutazione di soccombenza virtuale per la liquidazione delle relative spese di lite non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto della controversia, né possono precluderne la riproposizione in diverso giudizio” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17312 del 31/08/2015).
Innanzitutto, occorre premettere che, nel caso di specie, la domanda proposta dall'istante ha natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avendo contestato il diritto dell'opposto di procedere;
tale contestazione – secondo quanto sostenuto dal consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale – investendo il diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata integra un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (cfr, tra le tante, Cass., sez. III, 29 maggio
1990, n. 5043, Cass., sez. III, 11 marzo 1992, n. 2938).
Preliminarmente, per quanto riguarda l'eccepita nullità del precetto ai sensi dell'art. 125 c.p.c. è agevole rilevare che le ragioni della domanda sono latu sensu evincibili dall'intero contenuto dell'atto e del titolo notificati in ragione, anche, delle parti coinvolti e della pendenza tar le medesime del giudizio di opposizione.
Per quanto riguarda, poi, le ulteriori eccezioni di merito si deve rilevare che in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis cfr. Cass. n. 24027/2009; Cass. n.
22402/2008), nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., promosso in base ad un titolo esecutivo giudiziale – tale essendo il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - possono essere fatte valere solo censure afferenti l'esistenza o la regolarità formale del titolo ovvero l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata che siano sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo medesimo, dovendo invece essere fatte valere nel giudizio di opposizione le censure di merito così come ogni istanza ex art. 649 c.p.c..
Riguardo alla domanda ex art. 96 c.p.c. pure avanzata dal convenuto occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, “l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che
l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I, 1722/1982); orbene nella fattispecie per cui è causa detti presupposti non risultano provati, con la derivante conseguenza che la domanda deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) CONDANNA parte attrice al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.418,00 per compensi, iva e cpa come legge.
3.6.2025. Pt_3
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 407/2017 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. LUCIANI Parte_1
FRANCESCA
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_1
BERNARDO MARIA
Convenuto
OGGETTO: Opposizione ex art 615 c.p.c..
CONCLUSIONI: come da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27.02.2017, Il , in persona del Sindaco p.t Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Paola il sig. , proponendo opposizione, CP_1 ex artt. 615 e 617 cpc, avverso l'atto di precetto notificato in data 08.02.2017.
A sostegno della domanda assumeva;
la nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 125
c.p.c., l'inesistenza del rapporto contrattuale con la nonché carenza di Parte_2
legittimazione passiva del;
evidenziava, altresì, la pendenza innanzi al Tribunale Parte_1
di Paola, sezione lavoro, del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo DI n. 92/2014, immediatamente esecutivo ed azionato dall'opposto.
Pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, instava per la declaratoria di nullità
Si costituiva il sig. che impugnava e contestava ogni avversa eccezione, deduzione e CP_1
difesa, in quanto inammissibile, improcedibile, oltre che infondata in fatto e diritto;
instava, pertanto, per il rigetto della domanda con vittoria di spese e e competenze del giudizio, con distrazione per dichiarato anticipo.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso delle quale veniva acquisita documentazione sulle conclusioni precisate con note di trattazione veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Ritiene il giudicante che l'opposizione non è fondata e va, pertanto, rigettata.
Nel merito occorre dare atto che il esibiva e depositava sentenza resa dal Parte_1
Giudice del Lavoro inerente opposizione a decreto ingiuntivo vertente tra le parti, evidenziano che, nelle more, era intervenuto il pagamento delle somme e chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Detta sopravvenienza, successiva all'introduzione del procedimento ed intervenuto nelle more dello stesso, é idonea a regolamentare l'assetto di interessi oggetto di causa e, pertanto, a determinare la carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. La conseguente sentenza dichiarativa di cessazione della materia del contendere, attestante il venir meno di una condizione dell'azione, presenta natura di pronuncia di mero rito, donde la sua ontologica inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c..
“La declaratoria di cessazione della materia del contendere o la valutazione di soccombenza virtuale per la liquidazione delle relative spese di lite non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto della controversia, né possono precluderne la riproposizione in diverso giudizio” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17312 del 31/08/2015).
Innanzitutto, occorre premettere che, nel caso di specie, la domanda proposta dall'istante ha natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avendo contestato il diritto dell'opposto di procedere;
tale contestazione – secondo quanto sostenuto dal consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale – investendo il diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata integra un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (cfr, tra le tante, Cass., sez. III, 29 maggio
1990, n. 5043, Cass., sez. III, 11 marzo 1992, n. 2938).
Preliminarmente, per quanto riguarda l'eccepita nullità del precetto ai sensi dell'art. 125 c.p.c. è agevole rilevare che le ragioni della domanda sono latu sensu evincibili dall'intero contenuto dell'atto e del titolo notificati in ragione, anche, delle parti coinvolti e della pendenza tar le medesime del giudizio di opposizione.
Per quanto riguarda, poi, le ulteriori eccezioni di merito si deve rilevare che in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis cfr. Cass. n. 24027/2009; Cass. n.
22402/2008), nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., promosso in base ad un titolo esecutivo giudiziale – tale essendo il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - possono essere fatte valere solo censure afferenti l'esistenza o la regolarità formale del titolo ovvero l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata che siano sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo medesimo, dovendo invece essere fatte valere nel giudizio di opposizione le censure di merito così come ogni istanza ex art. 649 c.p.c..
Riguardo alla domanda ex art. 96 c.p.c. pure avanzata dal convenuto occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, “l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che
l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I, 1722/1982); orbene nella fattispecie per cui è causa detti presupposti non risultano provati, con la derivante conseguenza che la domanda deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) CONDANNA parte attrice al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.418,00 per compensi, iva e cpa come legge.
3.6.2025. Pt_3
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli