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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/06/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE n. 2595/2024 R.G. VERBALE DI CAUSA
Oggi 19 giugno 2025 alle ore 12.15 sono comparsi: per parte attrice nessuno è comparso;
per parte convenuta Controparte_1 l'avv. Messulam in sostituzione dell'avv. Pranzo E Chierchia.
Si dà atto che la presente udienza è tenuta dalla dott.ssa Monica Minotto, , alla presenza del CP_2 magistrato affidatario.
L'avv. Messulam precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e riposta. Segue breve discussione orale della causa. Il Giudice si ritira, quindi, in camera di consiglio. All'esito, rilevato che nessuno è presente per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2595/2024 R.G. promossa da (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. D'AMICO MAURO
ATTORE OPPONENTE
contro
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1 contumace (C.F. ) contumace Controparte_4 P.IVA_2 MANDATARIA Controparte_5 (C.F. ) Controparte_6 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. degli avv.ti PRANZO PAOLA e MESSULAM ELENA CONVENUTE OPPOSTE
CONCLUSIONI: Parte convenuta ha concluso come da verbale della odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il fideiussore ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 267/2019 emesso dal Tribunale di Padova in data 30 gennaio 2019 in favore di Controparte_4 per l'importo di euro 66.331,24, oltre a interessi e spese, stante il mancato pagamento del saldo di conto corrente n. 9601 per euro 66.331,24. A sostegno della propria opposizione Parte_1 deduceva:
- di rivestire la qualifica di consumatore e, per tale motivo, di poter sollevare contestazioni avverso il decreto ingiuntivo n. 267/2019 attraverso lo strumento della opposizione tardiva ex art. 650 pagina 2 di 5 c.p.c., visto l'orientamento della Corte di cassazione a Sezioni Unite (n. 9479/2023);
- che la fideiussione da lei rilasciata in data 3 aprile 2017 a a garanzia delle Controparte_4 obbligazioni assunte dalla società Oliver Trasporti s.r.l. si poneva in contrasto con la normativa antitrust, in quanto conteneva le tre clausole
“censurate” dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia. L'opponente, quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi sinora indicati, In via cautelare:
- sospendere, anche inaudita altera parte, per la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, sopra motivata, ai sensi dell'art. 649 c.p.c. l'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo n. 267/2019 emesso dal Tribunale di Padova in danno dell'odierna esponente;
In via principale:
- accertare e dichiarare l'abusività delle clausole contrattuali presenti nel contratto di fideiussione e segnatamente quelle richiamate di cui agli artt. 2, 6, 9, nonché ogni altra pattuizione che la
[...]
dovessere ritenere abusiva, CP_7
- accertare con riferimento all'invalidità della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. di cui all'art. 6 della fideiussione, che in data 16/01/2018 - per i motivi indicati - la Banca è decaduta dalla facoltà di escutere la fideiussione omnibus rilasciata dalla sig.ra Parte_1 essendo spirato il termine di mesi sei dalla scadenza dell'obbligazione principale individuabile come da lettera di risoluzione della Banca al 16/07/2018 e per l'effetto:
- revocare il Decreto Ingiuntivo n. 267/2019 del Tribunale di Padova, con ogni conseguenza di legge. In via istruttoria:
- ordinare l'acquisizione del fascicolo del procedimento monitorio da cui è originato il Decreto Ingiuntivo opposto con il presente atto, nonché l'acquisizione degli originali del contratto di finanziamento e di fideiussione ivi richiamati». 2. Costituitasi in giudizio, Controparte_1
e per essa, quale mandataria,
[...] CP_6
, ha contestato la fondatezza dell'opposizione,
[...] chiedendone il rigetto con integrale conferma del decreto ingiuntivo. e Controparte_3
pur ritualmente evocate in giudizio, Controparte_4 non si sono costituite.
pagina 3 di 5 3. Con ordinanza del 21 febbraio 2025, il giudice ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata dall'opponente, fissando udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. La causa è stata ritenuta matura per la decisione.
•
4. L'opposizione è inammissibile.
5. Il credito azionato in via monitoria è relativo al mancato pagamento del saldo di conto corrente n. 9601 per euro 66.331,24, contratto stipulato tra CP_4
e Oliver Trasporti s.r.l. in data 3 aprile
[...] 2017 (cfr. docc. 2, 3, 4, 5 ricorso monitorio). Successivamente, ha ceduto pro Controparte_4 soluto tale credito alla odierna convenuta opposta, come risulta dall'avviso di cessione del 4 gennaio 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale nonché dal contratto di cessione allegati dalla convenuta (cfr. doc. 2 e 3 comparsa di risposta). Le obbligazioni assunte dalla Oliver Trasporti s.r.l. erano garantite da una fideiussione omnibus rilasciata dall'odierna attrice in data 3 aprile 2017 (cfr. doc. 4 comparsa di risposta).
6. L'opponente ha unicamente eccepito la nullità di alcune clausole della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
7. Sul punto va osservato che con la speciale opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta dal consumatore può esclusivamente farsi valere l'abusività delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e ss. del codice del consumo, essendo già sceso il giudicato su ogni altra questione relativa al credito azionato in via monitoria (cfr. sentenza SU n. 9479/2023 ove si precisa che il consumatore «può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione»). Pertanto, le contestazioni sollevate dall'attrice relative alla nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust devono ritenersi inammissibili.
8. In definitiva, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo va integralmente confermato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Tali spese vengono Parte_1 liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio e introduttiva e secondo i parametri minimi pagina 4 di 5 per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi. Vanno esclusi i compensi relativi alla fase istruttoria, che non vi è stata.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo n. 267/2019 emesso dal Tribunale di Padova.
2. CONDANNA al rimborso delle spese Parte_1 di lite, che si liquidano in euro 6.307,00 per compensi, oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge. Così deciso in Padova, in data 19 giugno 2025 Il Giudice Alberto Stocco
pagina 5 di 5
Oggi 19 giugno 2025 alle ore 12.15 sono comparsi: per parte attrice nessuno è comparso;
per parte convenuta Controparte_1 l'avv. Messulam in sostituzione dell'avv. Pranzo E Chierchia.
Si dà atto che la presente udienza è tenuta dalla dott.ssa Monica Minotto, , alla presenza del CP_2 magistrato affidatario.
L'avv. Messulam precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e riposta. Segue breve discussione orale della causa. Il Giudice si ritira, quindi, in camera di consiglio. All'esito, rilevato che nessuno è presente per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2595/2024 R.G. promossa da (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. D'AMICO MAURO
ATTORE OPPONENTE
contro
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1 contumace (C.F. ) contumace Controparte_4 P.IVA_2 MANDATARIA Controparte_5 (C.F. ) Controparte_6 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. degli avv.ti PRANZO PAOLA e MESSULAM ELENA CONVENUTE OPPOSTE
CONCLUSIONI: Parte convenuta ha concluso come da verbale della odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il fideiussore ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 267/2019 emesso dal Tribunale di Padova in data 30 gennaio 2019 in favore di Controparte_4 per l'importo di euro 66.331,24, oltre a interessi e spese, stante il mancato pagamento del saldo di conto corrente n. 9601 per euro 66.331,24. A sostegno della propria opposizione Parte_1 deduceva:
- di rivestire la qualifica di consumatore e, per tale motivo, di poter sollevare contestazioni avverso il decreto ingiuntivo n. 267/2019 attraverso lo strumento della opposizione tardiva ex art. 650 pagina 2 di 5 c.p.c., visto l'orientamento della Corte di cassazione a Sezioni Unite (n. 9479/2023);
- che la fideiussione da lei rilasciata in data 3 aprile 2017 a a garanzia delle Controparte_4 obbligazioni assunte dalla società Oliver Trasporti s.r.l. si poneva in contrasto con la normativa antitrust, in quanto conteneva le tre clausole
“censurate” dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia. L'opponente, quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi sinora indicati, In via cautelare:
- sospendere, anche inaudita altera parte, per la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, sopra motivata, ai sensi dell'art. 649 c.p.c. l'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo n. 267/2019 emesso dal Tribunale di Padova in danno dell'odierna esponente;
In via principale:
- accertare e dichiarare l'abusività delle clausole contrattuali presenti nel contratto di fideiussione e segnatamente quelle richiamate di cui agli artt. 2, 6, 9, nonché ogni altra pattuizione che la
[...]
dovessere ritenere abusiva, CP_7
- accertare con riferimento all'invalidità della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. di cui all'art. 6 della fideiussione, che in data 16/01/2018 - per i motivi indicati - la Banca è decaduta dalla facoltà di escutere la fideiussione omnibus rilasciata dalla sig.ra Parte_1 essendo spirato il termine di mesi sei dalla scadenza dell'obbligazione principale individuabile come da lettera di risoluzione della Banca al 16/07/2018 e per l'effetto:
- revocare il Decreto Ingiuntivo n. 267/2019 del Tribunale di Padova, con ogni conseguenza di legge. In via istruttoria:
- ordinare l'acquisizione del fascicolo del procedimento monitorio da cui è originato il Decreto Ingiuntivo opposto con il presente atto, nonché l'acquisizione degli originali del contratto di finanziamento e di fideiussione ivi richiamati». 2. Costituitasi in giudizio, Controparte_1
e per essa, quale mandataria,
[...] CP_6
, ha contestato la fondatezza dell'opposizione,
[...] chiedendone il rigetto con integrale conferma del decreto ingiuntivo. e Controparte_3
pur ritualmente evocate in giudizio, Controparte_4 non si sono costituite.
pagina 3 di 5 3. Con ordinanza del 21 febbraio 2025, il giudice ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata dall'opponente, fissando udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. La causa è stata ritenuta matura per la decisione.
•
4. L'opposizione è inammissibile.
5. Il credito azionato in via monitoria è relativo al mancato pagamento del saldo di conto corrente n. 9601 per euro 66.331,24, contratto stipulato tra CP_4
e Oliver Trasporti s.r.l. in data 3 aprile
[...] 2017 (cfr. docc. 2, 3, 4, 5 ricorso monitorio). Successivamente, ha ceduto pro Controparte_4 soluto tale credito alla odierna convenuta opposta, come risulta dall'avviso di cessione del 4 gennaio 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale nonché dal contratto di cessione allegati dalla convenuta (cfr. doc. 2 e 3 comparsa di risposta). Le obbligazioni assunte dalla Oliver Trasporti s.r.l. erano garantite da una fideiussione omnibus rilasciata dall'odierna attrice in data 3 aprile 2017 (cfr. doc. 4 comparsa di risposta).
6. L'opponente ha unicamente eccepito la nullità di alcune clausole della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
7. Sul punto va osservato che con la speciale opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta dal consumatore può esclusivamente farsi valere l'abusività delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e ss. del codice del consumo, essendo già sceso il giudicato su ogni altra questione relativa al credito azionato in via monitoria (cfr. sentenza SU n. 9479/2023 ove si precisa che il consumatore «può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione»). Pertanto, le contestazioni sollevate dall'attrice relative alla nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust devono ritenersi inammissibili.
8. In definitiva, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo va integralmente confermato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Tali spese vengono Parte_1 liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio e introduttiva e secondo i parametri minimi pagina 4 di 5 per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi. Vanno esclusi i compensi relativi alla fase istruttoria, che non vi è stata.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo n. 267/2019 emesso dal Tribunale di Padova.
2. CONDANNA al rimborso delle spese Parte_1 di lite, che si liquidano in euro 6.307,00 per compensi, oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge. Così deciso in Padova, in data 19 giugno 2025 Il Giudice Alberto Stocco
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