Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 26/03/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01072/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00337/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 337 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto del 19 gennaio 2022 Prot. N. 0020158 con cui il Questore di Milano ha decretato il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presentata il 6.08.2021, nonché degli atti presupposti e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Collegio deve prescindere dallo scrutinio del presente ricorso, dovendo lo stesso essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la Questura documentato, in vista dell’udienza di merito, di aver rilasciato in favore del ricorrente il permesso di soggiorno I17278008 per motivi di lavoro autonomo, che in data 21.02.2024, con assicurata n. 055987863815, ne ha richiesto il rinnovo, che è stato a sua volta ottenuto con atto n. I20461256, rilasciato con validità fino al 21.06.2027, senza che l’istante abbia articolato difese sul punto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione delle peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Gatti | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.