Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 1052/2023
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Lubinu, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via Cavour n.
65;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo
[...] P.IVA_1
Spiga e Roberto Di Tucci, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino n. 96;
CONVENUTO
OGGETTO: malattia professionale
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 6.7.2023, il sig. ha convenuto in giudizio , deducendo di svolgere attività di muratore Pt_1 CP_1
specializzato da oltre 40 anni;
quest'ultima, secondo la prospettazione del ricorrente, comporta la continua movimentazione di materiali pesanti.
2. Parte ricorrente ha lamentato di aver contratto, in ragione dello svolgimento delle proprie mansioni, la patologia “protrusione discale L4-L5; ernia discale L4; ernia discale L3-L4”, denunciata all' con pratica n. 517072150 del 26.9.2019. CP_1
3. Il sig. ha poi rappresentato che l' riteneva di non accogliere la suddetta Pt_1 CP_1
domanda; tale pronuncia veniva confermata a seguito dell'opposizione in sede amministrativa.
4. L'Assicurato ha contestato tale valutazione, invocando il riconoscimento della natura professionale della patologia riportata, siccome peraltro oggetto di tabellazione alla voce n. 77.
5. Parte ricorrente ha altresì allegato di aver già ottenuto il riconoscimento della patologia professionale “bilaterale limitazione delle spalle ai gradi intermedi”, con un danno biologico del 4%.
6. Il sig. ha dunque introdotto il presente giudizio, rassegnando le seguenti Pt_1
conclusioni:
“- accertare e dichiarare l'origine professionale della malattia per cui è causa e il relativo danno biologico permanente nella misura del 12%, salva la diversa misura eventualmente accertanda;
- per l'effetto condannare l' a indennizzare ex art. 13 co. 2 lett. a) D.Lgs. 38/2000 il CP_1
ricorrente in capitale per un danno biologico quantificato nella misura del 12% salva la diversa misura eventualmente accertanda, ovvero in rendita in caso di accertamento di un danno biologico pari o superiore al 16%;
- condannare l' alla rifusione delle spese del presente giudizio più accessori di CP_1
legge, da distrarsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario;
- in ipotesi di soccombenza, esentare il ricorrente dal pagamento di spese, competenze e onorari ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. essendo il proprio nucleo familiare titolare per l'anno 2022 di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore al limite previsto dalla legge per la concessione del beneficio in oggetto attualmente pari ad € 25676,02 aumentato di € 2064,00 per ogni familiare convivente (Cass. civ., sez. VI, ord. n.
22345/2016), producendo a tal fine apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione”.
7. Si è ritualmente costituito in giudizio , domandando l'integrale rigetto del ricorso. CP_1
8. Istruita la controversia mediante prova orale per testi e consulenza medico-legale, la causa viene decisa all'udienza del 20 febbraio 2025, all'esito della discussione orale tra le parti.
Alla medesima udienza il ricorrente ha rinunciato alla domanda di unificazione dei postumi.
2 9. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
10. A livello sistematico, si osserva che recentemente la Suprema Corte, intervenuta nuovamente nell'ambito del nesso di causalità/concausalità, ha ribadito il consolidato principio secondo cui “In base all'art.41 c.p., va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quand'anche la sua incidenza in termini di efficienza eziologica non sia stata preponderante, ma abbia contribuito in maniera indiretta e remota (Cass.27952/18, Cass.6105/15). Il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti (v. ancora
Cass.27952/18)” (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 11488 del 2023).
11. Venendo al caso di specie, il ricorrente, come era suo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., prova lo svolgimento delle attività lavorative indicate nel ricorso, secondo le modalità allegate e dunque con ripetuta movimentazione di carichi rilevanti, quantomeno per un arco temporale rilevante (cfr. testi e . Pt_1 Per_1 Per_2
12. Istruita la causa mediante affidamento di quesito medico legale al CTU, quest'ultimo, all'esito di analisi condotta alla stregua dei migliori criteri della scienza medica (in base ai dati obiettivi emersi dagli esami clinici e dall'anamnesi patologica), con motivazione esente da vizi logici od argomentativi, ha espresso le seguenti considerazioni medico- legali: “a livello di rachide, specie del distretto lombare, è frequente il manifestarsi di patologie, spesso associate tra loro, rappresentate dalla spondiloartrosi, protrusioni o ernie discali. L'origine di tali patologie è multifattoriale (costituzione fisica, malformazioni congenite, altre patologie osteoarticolari, pregressi traumatismi, fattori ormonali, abitudini di vita, etc.) e si possono manifestare in tutti i settori e in tutte le occupazioni lavorative;
tuttavia studi sperimentali e statistico-epidemiologici hanno dimostrato che alcuni settori lavorativi, nei quali si è sottoposti, in maniera non occasionale, alla movimentazione manuale di carichi, a vibrazioni al corpo intero (WBV)
a posture incongrue (fisse e/o protratte) e a movimenti e torsioni del tronco, presentino rilevanti fattori di rischio per patologie a livello di tale distretto. Dopo tali premesse si può asserire che quello degli operai edili rappresenta un settore lavorativo nel quale intervengono fattori di natura occupazionale responsabili di un sovraccarico biomeccanico a livello di rachide lombare, con conseguente possibile insorgenza precoce
3 di processi degenerativi a carico delle strutture articolari rachidee (spondilosi e spondilouncoartrosi) e alterazioni a carico del disco intervertebrale (protrusione o ernia discale). Andando nello specifico del caso in oggetto si può rilevare quanto segue:
Per quanto concerne gli aspetti clinici:
- dai dati anamnestici emerge una storia, datante da circa 20 anni, di lombalgia associata a sciatalgia, con persistenza nel tempo
- gli accertamenti eseguiti in merito (RMN) nel 2012 hanno evidenziato una “ernia discale espulsa e migrata in L4-L5 e una ernia intraforaminale sx in L3-L4”, e nel 2023
“protrusione discale in L2-L3, discopatia con protrusione e possibile conflitto radicolare in L3-L4 e in L4-L5 ernia discale che si impegna nei forami neurali con conflitto radicolare bilateralmente”. Gli accertamenti radiografici nel 2021 hanno mostrato
“marcati segni di artrosi interapofisaria L5-S1, con riduzione di ampiezza da discopatia
... “.
- dai dati anamnestici emerge che al momento dell'assunzione il periziando non presentava alcuna patologia a carico del rachide e che non risulta presente nessun fattore di rischio extraprofessionale
Per quanto concerne gli aspetti lavorativi:
- il periziando dal 1981 fino al 2020 ha prestato la propria attività lavorativa come muratore specializzato alle dipendenze di diverse imprese nel settore edile.
- il DVR relativo all'attività lavorativa svolta non è stato fornito da nessuna delle Imprese
- non risulta neanche fornito mansionario nè risultato di visite mediche di idoneità periodiche
- dalla visione dell'estratto conto previdenziale emergono numerosi periodi di interruzione del lavoro relativamente a: disoccupazione, cassaintegrazione, malattia, infortunio lavorativo
- in udienza 19.3.2024 venivano raccolte prove testimoniali da parte di di CP_2 lavoro, dalle quali risulta: “un teste dichiara che ha lavorato con lui anche se in maniera non continuativa per un periodo di circa 30 anni;
un altro teste dichiara che ha lavorato con lui nel 2005 e 2006 come muratore specializzato svolgendo tutte le funzioni tipiche di muratore;
un altro teste dichiara che ha lavorato per lui dal 2015 al 2020 occupandosi soprattutto di rifiniture senza praticare MMC”.
4 Dopo tali premesse ricordo che in ambito medico legale specie nelle cause del lavoro le patologie a carico del rachide (in particolar modo la patologia discale) presentano delle specifiche peculiarità e ogni caso, ogni individuo, ogni storia è una cosa a sé stante che deve essere analizzata in modo dettagliato e valutata attraverso i criteri propri della medicina del lavoro e della medicina legale, nonostante tutto sono soventemente oggetto di discussione e controversie. Nello specifico caso in oggetto, alla luce dell'analisi di tutti gli aspetti appena esposti, si possono trarre le seguenti considerazioni:
- si tratta di un caso lavorativo relativamente al quale non si ha a disposizione una completa e chiarificatrice documentazione relativamente alla mansione effettivamente svolta, nel quale peraltro sussistono numerosissimi periodi di interruzione lavorativa dipendenti da motivazioni di svariata natura.
- si tratta allo stesso tempo di un caso nel quale i dati anamnestici e le prove testimoniali sono a favore dell'effettiva esecuzione della mansione di muratore con l'effettivo svolgimento di tutte le mansioni tipiche di tale professione, e da un conteggio eseguito sull'estratto conto contributivo emerge nell'arco della storia lavorativa del periziando un periodo pur non continuativo di svolgimento della mansione di muratore specializzato di circa 23 anni”. Per_ 13. Sulla base di quanto sopra, il dott. ha così concluso: “pertanto, se si volessero ritenere attendibili le dichiarazioni del periziando, attribuire alle prove testimoniali valore probatorio, tenendo conto dei vari dati su esposti (mansione svolta, tipologia della patologia presente, ore lavorative giornaliere, età di insorgenza della patologia, esami strumentali), del fatto che il lavoratore sembrerebbe essere stato concretamente esposto pur in maniera non continuativa per circa 23 anni alla specifica mansione, considerando che la stessa ha certamente comportato un sovraccarico biomeccanico a carico del rachide (con MMC e movimenti ripetuti e mantenimento prolungato di posture incongrue), considerando che si è in assenza di cause extraprofessionali degne di rilievo, si potrebbe ritenere che l'attività lavorativa svolta abbia giocato un ruolo quantomeno concausale e etiopatogenicamente valido, efficiente e preponderante a contribuire in maniera indiretta all'insorgenza della patologia o a una sua accelerazione al punto da fare riconoscere una genesi professionale della stessa. I postumi di tale patologia andrebbero valutati in base alle tabelle delle menomazioni approvate con D.M. 12 luglio
5 2000, in analogia con il cod. 213, “ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti”, e in considerazione del quadro clinico presente potrebbe ritenersi equo e proporzionata il riconoscimento di un danno biologico nella misura del 6% (sei per cento) del totale”.
14. Le conclusioni raggiunte dal consulente sulla base di criteri della scienza medico-legale scevri da vizi argomentativi e logici, devono essere senz'altro condivise e fatte proprie dal giudicante, non essendo nemmeno state contestate dalle parti.
15. Ne deriva il riconoscimento dell'origine professionale della denunciata patologia
“protrusione discale L4-L5; ernia discale L4; ernia discale L3-L4”. Sicché, l'istituto convenuto deve essere condannato a corrispondere, in favore del ricorrente, un indennizzo in conto capitale rapportato alla misura percentuale del 6%, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria.
16. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
17. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
− accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara affetto da malattia Parte_1
professionale con conseguenti postumi inabilitanti permanenti nella misura del 6% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
− condanna a liquidare un indennizzo in conto capitale rapportato alla misura CP_1
percentuale di invalidità di cui sopra (6%), oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
− condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, CP_1 che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
− pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Sassari, 20/02/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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