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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/11/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 6411 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 27/12/2024 ed iscritto al n 6411 - 2024 RG , vertente tra
- (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 18.07.1996 e residente in [...]; (C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
SA (R.C.) il 28.02.1995 e residente in [...](R.C.), via Umberto I;
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._3
22.05.1969 e residente in [...](R.C.), Rione Tarella, 22; CP_2
(C.F. ), residente in [...](R.C.);
[...] C.F._4 CP_3
(C.F. ), via TR LO (R.C.);
[...] C.F._5 [...]
(C.F. ), via Nazionale, Palizzi (R.C.); Pt_3 C.F._6
(C. F. , nato a [...] il [...] Parte_4 C.F._7
e residente in [...], tutti rappresentati e difesi dell'avv. Antonio Papalia (C.F.
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._8
Palmi (R.C.) via Sila, n. 6, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
Contro
- (C.F. ), in persona Controparte_4 P.IVA_1 del suo pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_5
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (CF. ), presso i cui P.IVA_2 uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliato;
- , in persona del Direttore in Controparte_6 carica e pro tempore, domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura
1 Distrettuale dello Stato di Catanzaro, via G. Da Fiore n. 34, e
[...]
, in persona del Dirigente in carica e pro Controparte_7 tempore, domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 1;
- resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. I ricorrenti hanno presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (nel prosieguo brevemente GPS) per il biennio 2024/26, dichiarando, oltre al titolo d'accesso in graduatoria, altri titoli, tra cui un corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL corrispondenti a 60 CFU conseguito presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Don Calarco. Controp Lamentano che, a seguito della nota del n. 11276/2024, l'
[...] ha decurtato tre punti in Parte_5 graduatoria, disconoscendo la validità ai fini del complessivo punteggio del predetto corso di perfezionamento. Controp Più precisamente deducono che il a seguito di un quesito posto dall in merito alla validità dei corsi CLIL rilasciati dalle Scuole CP_9
Superiori per Mediatori Linguistici, si è pronunciato (con parere del 11.06.2024 n. 11276) nel senso che i corsi CLIL possono essere rilasciati solo dalle Università, riferendosi, però, specificamente ai corsi CLIL disciplinati dall'art.14 del D.M. 10 settembre 2010 n.249, e tralasciando di Controp evidenziare che esistono diverse tipologie di corsi CLIL. Pertanto, il con detto parere, da un lato si è pronunciato dicendo che le certificazioni CLIL disciplinati dall'art. 14 del D. M. 10 settembre 2010 n. 249 possono essere rilasciati solo dalle università; dall'altro non ha detto che le certificazioni valevoli ai soli fini del punteggio nelle GPS (come nel caso in esame) non possono essere rilasciate dalle Scuole superiori per Mediatori Linguistici riconosciute dal MIM. Ecco quindi che, a seguito di detta nota, Contr alcuni – tra cui, nella specie, l Parte_5
– hanno fatto confusione, penalizzando gli istanti con la
[...] decurtazione di tre punti in graduatoria. Impugnano, dunque, la predetta nota n. 11276/2024, ritenuta gravemente lesiva dei propri diritti e interessi, chiedendone – in via cautelare, con istanza ex art. 700 c.p.c. proposta contestualmente al ricorso ordinario – la sospensione con provvedimento d'urgenza, con la disapplicazione dei suoi effetti nei loro confronti, e chiedono di adottare gli opportuni provvedimenti volti a permettere ai ricorrenti di vedersi riconosciuto il titolo CLIL con
2 conseguenziale attribuzione del relativo punteggio e conseguenziale corretta collocazione in graduatoria al fine di ottenere eventuale nomina per il corrente anno scolastico;
nonché – nel merito – la disapplicazione, con conseguente accertamento e declaratoria del diritto a vedersi riconosciuto il predetto titolo.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito il
[...]
, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto Controparte_4 infondato in fatto ed in diritto.
§ 2.1. I ricorrenti hanno convenuto il unitamente alle sue CP_4 articolazioni e Controparte_6 [...]
, che tuttavia sono organi privi di soggettività Controparte_7
e come tali non possono essere evocati o agire in giudizio in proprio.
§ 2.2. La domanda cautelare proposta contestualmente al ricorso ordinario, iscritta al n. di RG 6411 sub 1/2024, è stata rigettata con ordinanza del 25.02.2025 per difetto del requisito del fumus boni iuris. L'ordinanza cautelare non è stata reclamata.
§ 2.3. I ricorrenti quanto al giudizio di merito non hanno svolto attività processuale dopo la notifica del ricorso. Solo il convenuto ha depositato note chiedendo la decisione. CP_4
§ 3. Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato per le ragioni che seguono. I ricorrenti assumono che ingiustamente non gli è stata riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 3 punti (previsto dalle tabelle allegate all'OM 88/2024) per il titolo da essi allegato: Corso di perfezionamento CLIL pari a 60 CFU conseguito presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Don Calarco. La questione è di diritto e trova soluzione nella normativa di settore. E' opportuno ricostruire il complesso ed articolato quadro normativo. All'O.M. n. 88/2024 , emessa dal per Controparte_4
l'aggiornamento delle GPS biennio 2024/2026, sono allegate le tabelle di valutazione titoli che prevedono - per quanto qui di interesse - l'attribuzione di punteggio aggiuntivo per i candidati in possesso di certificazioni CLIL (acronimo di Content and Language Integrated Learning, ovvero una metodologia che prevede l'insegnamento di contenuti disciplinari in lingua straniera) o CeClil (ovvero corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL). In particolare, la tabella richiamata dai ricorrenti alla voce B “Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso”, così dispone per quanto qui di interesse:
- punti 6 vengono assegnati per “Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un paese UE, per ciascun titolo”;
3 - punti 3 vengono assegnati per “Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14, per ciascun titolo”.
Occorre osservare come la nota Mur n. 0011276 del 11/06/2024, di cui parte ricorrente chiede la disapplicazione, abbia correttamente precisato che le Scuole Superiori di mediazione linguistica non rientrano nel novero dei soggetti (le Università) abilitati a rilasciare (con valore legale e conseguente attribuzione del relativo punteggio) la certificazione CLIL od organizzare corsi di perfezionamento in materia, puntualmente richiamando il contenuto delle norme che disciplinano la materia.
Sul punto si legge nella predetta nota n. 0011276: “ Con riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui all'oggetto, si precisa che, sul versante strettamente normativo, le Scuole superiori per mediatori linguistici sono disciplinate dal D.M. n. 38 del 2002 e dal D.M. n. 59 del 2018 che, secondo la formulazione attualmente vigente, riconoscono ad esse la possibilità di erogare esclusivamente corsi di durata triennale equipollenti alla Classe L- 12 (art. 1, comma 2 del D.M. n. 38 del 2002) e corsi di durata biennale, equipollenti, ai soli fini professionali e concorsuali, alla Classe LM-94 (art. 4, D.M. n. 59 del 2018). Alla luce del richiamato dettato normativo, non è attualmente prevista da alcuna disposizione legislativa e/o regolamentare la possibilità, per le SSML accreditate presso lo scrivente Ministero, di rilasciare certificazioni CLIL (stesso discorso valga anche per i Master di I e/o II livello o altri corsi analoghi, non autorizzati dalla normativa citata). Del resto, l'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 prevede che i corsi cd. CLIL siano erogati da parte delle Università e non anche delle Scuole superiori di mediazione linguistica (per scrupolo, si precisa, al riguardo, che nel medesimo senso depongono anche l'art. 5 del Decreto del Direttore generale n. 6/2012 nonché l'art. 4 del Decreto dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022 - allegati). Sulla scorta del dato normativo sopra richiamato, i corsi per l'ottenimento delle certificazioni CLIL eventualmente erogati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica, per quanto di competenza di quest'Ufficio, non hanno valore legale”.
4 Quel che qui rileva è che non esiste allo stato una fonte normativa che abiliti espressamente le “Scuole superiori di mediazione linguistica” a rilasciare la certificazione CLIL od organizzare corsi di perfezionamento in materia e, invece, le fonti normative fanno espresso ed esclusivo riferimento alle
“Università”.
Infatti l'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, rubricato: “ Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”, prevede: “ 1. Le universita' nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel 2001 dal Consiglio d'Europa.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari.
3. Per garantire uniformita' tra i predetti corsi, le universita' si adeguano ai criteri stabiliti dal con proprio Controparte_11 decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.
4. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale e' rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”.
Anche l'art. 5 del Decreto del Direttore generale n. 6/2012, nell'ambito della definizione degli aspetti caratterizzanti i corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici(art. 1 – Oggetto) prevede che, “1 . I corsi di perfezionamento sono realizzati da strutture universitarie … individuate attraverso appositi bandi
…”.
L'art. 4 del Decreto dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022, anch'esso deputato a disciplinare gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell'infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolti ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo (art. 1 – Oggetto), prevede che, “1. I corsi di perfezionamento sono realizzati da Università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le Università telematiche… individuate attraverso appositi bandi …”.
5 In conclusione tutte le fonti normative, richiamate nel provvedimento ministeriale impugnato, prevedono l'insegnamento riservato di questi specifici corsi cc.dd. CLIL o di perfezionamento di tale metodologia presso le Università e non anche presso le Scuole superiori di mediazione linguistica.
Sulla stessa questione di diritto si è espresso anche il Tar per il Lazio con sentenza n. 17836/2024 del 15.10.2024 in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che ci occupa, in quanto anche in quel giudizio parte ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento prot. n° 11276 dell'11 giugno 2024 con cui il Segretario Generale del Controparte_12
ha disconosciuto il valore legale dei corsi di perfezionamento CLIL
[...] erogati dalle Scuole Superiori di mediazione linguistica, escludendo la possibilità dell'attribuzione del punteggio pari a 3 di cui all'O.M. 88/2024, allegato A, punto B, per la positiva frequenza del corso CLIL presso una Scuola Superiori di Mediatori Linguistici. Il Tar nella predetta sentenza ha pure evidenziato: “Dalla medesima normativa in analisi si evince, inoltre, come le Università che possono erogare tali insegnamenti debbano partecipare a bandi selettivi e rispondere a specifici criteri indicati dal
al fine di garantire uniformità tra i predetti corsi. Ciò, in ultima CP_4 analisi, escluderebbe la possibilità, adombrata da parte ricorrente, che la legittimazione all'organizzazione di tali corsi potrebbe derivare automaticamente ed in via alternativa all'Istituto ricorrente per via dell'avere inserito tali insegnamenti nell'ambito del proprio Statuto, per essere Istituto abilitato ad attivare corsi di studi equipollenti alle Classi di laurea L-12 e LM-94 o per figurare nell'elenco dei soggetti “per la formazione del personale della scuola” ai sensi del decreto direttoriale del
n. 13 del 5 luglio 2013, proprio perché la facoltà Controparte_4 di impartire corsi CLIL richiede per legge il processo di selezione sopra indicato anche per le stesse Università.”.
Infine deve ribadirsi che le Scuole superiori per mediatori linguistici sono disciplinate dal D.M. n. 38 del 2002 e dal D.M. n. 59 del 2018 che, secondo la formulazione attualmente vigente, riconoscono ad esse la possibilità di erogare esclusivamente corsi di durata triennale equipollenti alla Classe L- 12 (art. 1, comma 2, del D.M. n. 38 del 2002) e corsi di durata biennale, equipollenti, ai soli fini professionali e concorsuali, alla Classe LM-94 (art. 4, D.M. n. 59 del 2018). Ne consegue che ove le Scuole superiori per mediatori linguistici attivino liberamente ulteriori corsi – come nel caso di specie il corso di perfezionamento CLIL pari a 60 CFU seguito dai ricorrenti – i relativi titoli sono privi di valore legale. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato per tutti gli esposti motivi.
6 § 4. Le spese legali, sia della fase cautelare che di merito, vengono compensate in considerazione della novità della questione di diritto e della complessità del quadro normativo.
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 14/11/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
7
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 6411 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 27/12/2024 ed iscritto al n 6411 - 2024 RG , vertente tra
- (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 18.07.1996 e residente in [...]; (C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
SA (R.C.) il 28.02.1995 e residente in [...](R.C.), via Umberto I;
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._3
22.05.1969 e residente in [...](R.C.), Rione Tarella, 22; CP_2
(C.F. ), residente in [...](R.C.);
[...] C.F._4 CP_3
(C.F. ), via TR LO (R.C.);
[...] C.F._5 [...]
(C.F. ), via Nazionale, Palizzi (R.C.); Pt_3 C.F._6
(C. F. , nato a [...] il [...] Parte_4 C.F._7
e residente in [...], tutti rappresentati e difesi dell'avv. Antonio Papalia (C.F.
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._8
Palmi (R.C.) via Sila, n. 6, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
Contro
- (C.F. ), in persona Controparte_4 P.IVA_1 del suo pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_5
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (CF. ), presso i cui P.IVA_2 uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliato;
- , in persona del Direttore in Controparte_6 carica e pro tempore, domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura
1 Distrettuale dello Stato di Catanzaro, via G. Da Fiore n. 34, e
[...]
, in persona del Dirigente in carica e pro Controparte_7 tempore, domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 1;
- resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. I ricorrenti hanno presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (nel prosieguo brevemente GPS) per il biennio 2024/26, dichiarando, oltre al titolo d'accesso in graduatoria, altri titoli, tra cui un corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL corrispondenti a 60 CFU conseguito presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Don Calarco. Controp Lamentano che, a seguito della nota del n. 11276/2024, l'
[...] ha decurtato tre punti in Parte_5 graduatoria, disconoscendo la validità ai fini del complessivo punteggio del predetto corso di perfezionamento. Controp Più precisamente deducono che il a seguito di un quesito posto dall in merito alla validità dei corsi CLIL rilasciati dalle Scuole CP_9
Superiori per Mediatori Linguistici, si è pronunciato (con parere del 11.06.2024 n. 11276) nel senso che i corsi CLIL possono essere rilasciati solo dalle Università, riferendosi, però, specificamente ai corsi CLIL disciplinati dall'art.14 del D.M. 10 settembre 2010 n.249, e tralasciando di Controp evidenziare che esistono diverse tipologie di corsi CLIL. Pertanto, il con detto parere, da un lato si è pronunciato dicendo che le certificazioni CLIL disciplinati dall'art. 14 del D. M. 10 settembre 2010 n. 249 possono essere rilasciati solo dalle università; dall'altro non ha detto che le certificazioni valevoli ai soli fini del punteggio nelle GPS (come nel caso in esame) non possono essere rilasciate dalle Scuole superiori per Mediatori Linguistici riconosciute dal MIM. Ecco quindi che, a seguito di detta nota, Contr alcuni – tra cui, nella specie, l Parte_5
– hanno fatto confusione, penalizzando gli istanti con la
[...] decurtazione di tre punti in graduatoria. Impugnano, dunque, la predetta nota n. 11276/2024, ritenuta gravemente lesiva dei propri diritti e interessi, chiedendone – in via cautelare, con istanza ex art. 700 c.p.c. proposta contestualmente al ricorso ordinario – la sospensione con provvedimento d'urgenza, con la disapplicazione dei suoi effetti nei loro confronti, e chiedono di adottare gli opportuni provvedimenti volti a permettere ai ricorrenti di vedersi riconosciuto il titolo CLIL con
2 conseguenziale attribuzione del relativo punteggio e conseguenziale corretta collocazione in graduatoria al fine di ottenere eventuale nomina per il corrente anno scolastico;
nonché – nel merito – la disapplicazione, con conseguente accertamento e declaratoria del diritto a vedersi riconosciuto il predetto titolo.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito il
[...]
, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto Controparte_4 infondato in fatto ed in diritto.
§ 2.1. I ricorrenti hanno convenuto il unitamente alle sue CP_4 articolazioni e Controparte_6 [...]
, che tuttavia sono organi privi di soggettività Controparte_7
e come tali non possono essere evocati o agire in giudizio in proprio.
§ 2.2. La domanda cautelare proposta contestualmente al ricorso ordinario, iscritta al n. di RG 6411 sub 1/2024, è stata rigettata con ordinanza del 25.02.2025 per difetto del requisito del fumus boni iuris. L'ordinanza cautelare non è stata reclamata.
§ 2.3. I ricorrenti quanto al giudizio di merito non hanno svolto attività processuale dopo la notifica del ricorso. Solo il convenuto ha depositato note chiedendo la decisione. CP_4
§ 3. Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato per le ragioni che seguono. I ricorrenti assumono che ingiustamente non gli è stata riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 3 punti (previsto dalle tabelle allegate all'OM 88/2024) per il titolo da essi allegato: Corso di perfezionamento CLIL pari a 60 CFU conseguito presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Don Calarco. La questione è di diritto e trova soluzione nella normativa di settore. E' opportuno ricostruire il complesso ed articolato quadro normativo. All'O.M. n. 88/2024 , emessa dal per Controparte_4
l'aggiornamento delle GPS biennio 2024/2026, sono allegate le tabelle di valutazione titoli che prevedono - per quanto qui di interesse - l'attribuzione di punteggio aggiuntivo per i candidati in possesso di certificazioni CLIL (acronimo di Content and Language Integrated Learning, ovvero una metodologia che prevede l'insegnamento di contenuti disciplinari in lingua straniera) o CeClil (ovvero corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL). In particolare, la tabella richiamata dai ricorrenti alla voce B “Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso”, così dispone per quanto qui di interesse:
- punti 6 vengono assegnati per “Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un paese UE, per ciascun titolo”;
3 - punti 3 vengono assegnati per “Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14, per ciascun titolo”.
Occorre osservare come la nota Mur n. 0011276 del 11/06/2024, di cui parte ricorrente chiede la disapplicazione, abbia correttamente precisato che le Scuole Superiori di mediazione linguistica non rientrano nel novero dei soggetti (le Università) abilitati a rilasciare (con valore legale e conseguente attribuzione del relativo punteggio) la certificazione CLIL od organizzare corsi di perfezionamento in materia, puntualmente richiamando il contenuto delle norme che disciplinano la materia.
Sul punto si legge nella predetta nota n. 0011276: “ Con riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui all'oggetto, si precisa che, sul versante strettamente normativo, le Scuole superiori per mediatori linguistici sono disciplinate dal D.M. n. 38 del 2002 e dal D.M. n. 59 del 2018 che, secondo la formulazione attualmente vigente, riconoscono ad esse la possibilità di erogare esclusivamente corsi di durata triennale equipollenti alla Classe L- 12 (art. 1, comma 2 del D.M. n. 38 del 2002) e corsi di durata biennale, equipollenti, ai soli fini professionali e concorsuali, alla Classe LM-94 (art. 4, D.M. n. 59 del 2018). Alla luce del richiamato dettato normativo, non è attualmente prevista da alcuna disposizione legislativa e/o regolamentare la possibilità, per le SSML accreditate presso lo scrivente Ministero, di rilasciare certificazioni CLIL (stesso discorso valga anche per i Master di I e/o II livello o altri corsi analoghi, non autorizzati dalla normativa citata). Del resto, l'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 prevede che i corsi cd. CLIL siano erogati da parte delle Università e non anche delle Scuole superiori di mediazione linguistica (per scrupolo, si precisa, al riguardo, che nel medesimo senso depongono anche l'art. 5 del Decreto del Direttore generale n. 6/2012 nonché l'art. 4 del Decreto dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022 - allegati). Sulla scorta del dato normativo sopra richiamato, i corsi per l'ottenimento delle certificazioni CLIL eventualmente erogati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica, per quanto di competenza di quest'Ufficio, non hanno valore legale”.
4 Quel che qui rileva è che non esiste allo stato una fonte normativa che abiliti espressamente le “Scuole superiori di mediazione linguistica” a rilasciare la certificazione CLIL od organizzare corsi di perfezionamento in materia e, invece, le fonti normative fanno espresso ed esclusivo riferimento alle
“Università”.
Infatti l'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, rubricato: “ Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”, prevede: “ 1. Le universita' nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel 2001 dal Consiglio d'Europa.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari.
3. Per garantire uniformita' tra i predetti corsi, le universita' si adeguano ai criteri stabiliti dal con proprio Controparte_11 decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.
4. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale e' rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”.
Anche l'art. 5 del Decreto del Direttore generale n. 6/2012, nell'ambito della definizione degli aspetti caratterizzanti i corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici(art. 1 – Oggetto) prevede che, “1 . I corsi di perfezionamento sono realizzati da strutture universitarie … individuate attraverso appositi bandi
…”.
L'art. 4 del Decreto dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022, anch'esso deputato a disciplinare gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell'infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolti ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo (art. 1 – Oggetto), prevede che, “1. I corsi di perfezionamento sono realizzati da Università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le Università telematiche… individuate attraverso appositi bandi …”.
5 In conclusione tutte le fonti normative, richiamate nel provvedimento ministeriale impugnato, prevedono l'insegnamento riservato di questi specifici corsi cc.dd. CLIL o di perfezionamento di tale metodologia presso le Università e non anche presso le Scuole superiori di mediazione linguistica.
Sulla stessa questione di diritto si è espresso anche il Tar per il Lazio con sentenza n. 17836/2024 del 15.10.2024 in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che ci occupa, in quanto anche in quel giudizio parte ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento prot. n° 11276 dell'11 giugno 2024 con cui il Segretario Generale del Controparte_12
ha disconosciuto il valore legale dei corsi di perfezionamento CLIL
[...] erogati dalle Scuole Superiori di mediazione linguistica, escludendo la possibilità dell'attribuzione del punteggio pari a 3 di cui all'O.M. 88/2024, allegato A, punto B, per la positiva frequenza del corso CLIL presso una Scuola Superiori di Mediatori Linguistici. Il Tar nella predetta sentenza ha pure evidenziato: “Dalla medesima normativa in analisi si evince, inoltre, come le Università che possono erogare tali insegnamenti debbano partecipare a bandi selettivi e rispondere a specifici criteri indicati dal
al fine di garantire uniformità tra i predetti corsi. Ciò, in ultima CP_4 analisi, escluderebbe la possibilità, adombrata da parte ricorrente, che la legittimazione all'organizzazione di tali corsi potrebbe derivare automaticamente ed in via alternativa all'Istituto ricorrente per via dell'avere inserito tali insegnamenti nell'ambito del proprio Statuto, per essere Istituto abilitato ad attivare corsi di studi equipollenti alle Classi di laurea L-12 e LM-94 o per figurare nell'elenco dei soggetti “per la formazione del personale della scuola” ai sensi del decreto direttoriale del
n. 13 del 5 luglio 2013, proprio perché la facoltà Controparte_4 di impartire corsi CLIL richiede per legge il processo di selezione sopra indicato anche per le stesse Università.”.
Infine deve ribadirsi che le Scuole superiori per mediatori linguistici sono disciplinate dal D.M. n. 38 del 2002 e dal D.M. n. 59 del 2018 che, secondo la formulazione attualmente vigente, riconoscono ad esse la possibilità di erogare esclusivamente corsi di durata triennale equipollenti alla Classe L- 12 (art. 1, comma 2, del D.M. n. 38 del 2002) e corsi di durata biennale, equipollenti, ai soli fini professionali e concorsuali, alla Classe LM-94 (art. 4, D.M. n. 59 del 2018). Ne consegue che ove le Scuole superiori per mediatori linguistici attivino liberamente ulteriori corsi – come nel caso di specie il corso di perfezionamento CLIL pari a 60 CFU seguito dai ricorrenti – i relativi titoli sono privi di valore legale. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato per tutti gli esposti motivi.
6 § 4. Le spese legali, sia della fase cautelare che di merito, vengono compensate in considerazione della novità della questione di diritto e della complessità del quadro normativo.
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 14/11/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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