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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 12/08/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2872/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2872/2023 promossa da:
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa in forza di procura Parte_1
G. Rosso, presso la quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in atti CP_1 mi Mallone, presso la quale ha eletto domicilio, ed Elena Riga,
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente e il convenuto:
“dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , CP_1 Parte_1 celebrato in Vicoforte (CN), in data 24.9.2022, dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a richieste di mantenimento e/o alimentari ed hanno già provveduto a regolamentare ogni altra questione economica.
- ordinare al competente Ufficio dello stato civile di eseguire le opportune trascrizioni nei registri di stato civile del Comune di Vicoforte.
pagina 1 di 3 Con integrale compensazione delle spese.”
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolgano le conclusioni congiunte”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e si sono uniti in matrimonio in Vicoforte il 24.09.2022 e dalla CP_1 Parte_1 relazione non sono nati figli.
Con ricorso del 21.11.2023, ha chiesto pronunciarsi la separazione, con Parte_1 contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con addebito al marito, il quale avrebbe dapprima insistito affinché la moglie lasciasse il lavoro per collaborare nell'azienda agricola di famiglia, omettendo poi di regolarizzarne l'attività lavorativa, le avrebbe impedito di frequentare familiari ed amici, avrebbe sottratto alla disponibilità comune le somme ricevute in occasione del matrimonio per destinarle alla propria attività ed avrebbe altresì tenuto, in almeno due occasioni, condotte violente nei suoi confronti. La ricorrente ha altresì domandato, nella fase introduttiva, un contributo al proprio mantenimento per euro 1.500,00 mensili, rimettendosi, poi, in sede di precisazione delle conclusioni nella fase della separazione, alla decisione del collegio circa la quantificazione del contributo.
Il convenuto si è costituito, nulla opponendo alla domanda di separazione, ma contestando la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di addebito e per il mantenimento della moglie, la quale sarebbe in grado di far fronte autonomamente alle proprie necessità.
All'udienza del 20.02.2024, sono stati sentiti i coniugi separatamente, in ragione delle allegazioni di violenza. Il Giudice relatore designato ha disposto in via provvisoria che nulla fosse dovuto per il mantenimento della ricorrente. La controversia è stata istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale ed è stata rimessa al collegio, per la decisione sulla separazione, all'udienza a trattazione scritta del 6.11.2024. Con sentenza parziale del 5.12.2024 è stata dichiarata la separazione con rigetto delle domande di addebito e di mantenimento e, con ordinanza in pari data, la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza dell'8.7.2025, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo e hanno precisato le conclusioni congiuntamente. Il Pubblico
Ministero è intervenuto in giudizio, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni delle parti.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento. È infatti trascorso più di un anno dall'autorizzazione ai coniugi a vivere separati, concessa all'udienza del 20.2.2024, ed è incontestato che, da allora, non si sia ricostituita la comunione pagina 2 di 3 materiale e spirituale. Vi è inoltre prova documentale del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
3. Il Collegio prende atto della dichiarazione dei coniugi di rinuncia a qualsiasi reciproco contributo economico. Si tratta del resto di conclusioni conformi a quanto già indicato nei rispettivi atti introduttivi, quando non era stata formulata alcuna domanda di assegno divorzile, ma unicamente domanda di contributo al mantenimento per la moglie, poi rigettata con la sentenza parziale.
4. Le spese di giudizio vengono integralmente compensate, considerato l'accordo raggiunto dalle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a [...] il Parte_1
31.10.1998, e , nato a [...] il [...], matrimonio celebrato a Vicoforte il CP_1
24.9.2022 e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 16 parte II serie A anno
2022, alle seguenti condizioni:
“dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a richieste di mantenimento e/o alimentari ed hanno già provveduto a regolamentare ogni altra questione economica”,
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Vicoforte di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio,
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 17.7.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2872/2023 promossa da:
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa in forza di procura Parte_1
G. Rosso, presso la quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in atti CP_1 mi Mallone, presso la quale ha eletto domicilio, ed Elena Riga,
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente e il convenuto:
“dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , CP_1 Parte_1 celebrato in Vicoforte (CN), in data 24.9.2022, dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a richieste di mantenimento e/o alimentari ed hanno già provveduto a regolamentare ogni altra questione economica.
- ordinare al competente Ufficio dello stato civile di eseguire le opportune trascrizioni nei registri di stato civile del Comune di Vicoforte.
pagina 1 di 3 Con integrale compensazione delle spese.”
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolgano le conclusioni congiunte”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e si sono uniti in matrimonio in Vicoforte il 24.09.2022 e dalla CP_1 Parte_1 relazione non sono nati figli.
Con ricorso del 21.11.2023, ha chiesto pronunciarsi la separazione, con Parte_1 contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con addebito al marito, il quale avrebbe dapprima insistito affinché la moglie lasciasse il lavoro per collaborare nell'azienda agricola di famiglia, omettendo poi di regolarizzarne l'attività lavorativa, le avrebbe impedito di frequentare familiari ed amici, avrebbe sottratto alla disponibilità comune le somme ricevute in occasione del matrimonio per destinarle alla propria attività ed avrebbe altresì tenuto, in almeno due occasioni, condotte violente nei suoi confronti. La ricorrente ha altresì domandato, nella fase introduttiva, un contributo al proprio mantenimento per euro 1.500,00 mensili, rimettendosi, poi, in sede di precisazione delle conclusioni nella fase della separazione, alla decisione del collegio circa la quantificazione del contributo.
Il convenuto si è costituito, nulla opponendo alla domanda di separazione, ma contestando la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di addebito e per il mantenimento della moglie, la quale sarebbe in grado di far fronte autonomamente alle proprie necessità.
All'udienza del 20.02.2024, sono stati sentiti i coniugi separatamente, in ragione delle allegazioni di violenza. Il Giudice relatore designato ha disposto in via provvisoria che nulla fosse dovuto per il mantenimento della ricorrente. La controversia è stata istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale ed è stata rimessa al collegio, per la decisione sulla separazione, all'udienza a trattazione scritta del 6.11.2024. Con sentenza parziale del 5.12.2024 è stata dichiarata la separazione con rigetto delle domande di addebito e di mantenimento e, con ordinanza in pari data, la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza dell'8.7.2025, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo e hanno precisato le conclusioni congiuntamente. Il Pubblico
Ministero è intervenuto in giudizio, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni delle parti.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento. È infatti trascorso più di un anno dall'autorizzazione ai coniugi a vivere separati, concessa all'udienza del 20.2.2024, ed è incontestato che, da allora, non si sia ricostituita la comunione pagina 2 di 3 materiale e spirituale. Vi è inoltre prova documentale del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
3. Il Collegio prende atto della dichiarazione dei coniugi di rinuncia a qualsiasi reciproco contributo economico. Si tratta del resto di conclusioni conformi a quanto già indicato nei rispettivi atti introduttivi, quando non era stata formulata alcuna domanda di assegno divorzile, ma unicamente domanda di contributo al mantenimento per la moglie, poi rigettata con la sentenza parziale.
4. Le spese di giudizio vengono integralmente compensate, considerato l'accordo raggiunto dalle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a [...] il Parte_1
31.10.1998, e , nato a [...] il [...], matrimonio celebrato a Vicoforte il CP_1
24.9.2022 e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 16 parte II serie A anno
2022, alle seguenti condizioni:
“dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a richieste di mantenimento e/o alimentari ed hanno già provveduto a regolamentare ogni altra questione economica”,
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Vicoforte di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio,
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 17.7.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3