Articolo 4 della Legge 18 novembre 1995, n. 496
Articolo 3Articolo 5
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26 novembre 1995
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8 aprile 1997
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22 settembre 2019
Art. 4. 1. Le esportazioni nei confronti dei Paesi non parte della convenzione dei composti chimici elencati nelle tabelle 2 e 3 dell'annesso della convenzione sono soggette ad autorizzazione del Ministero ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) , in conformita' a quanto disposto dalle parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa, previo parere del comitato di cui all'articolo 3, comma 4. Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della convenzione, i composti chimici di cui alla tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione potranno essere trasferiti solo tra Stati parte.
Entrata in vigore il 22 settembre 2019
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