Art. 4. 1. Le esportazioni nei confronti dei Paesi non parte della convenzione dei composti chimici elencati nelle tabelle 2 e 3 dell'annesso della convenzione sono soggette ad autorizzazione del Ministero ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) , in conformita' a quanto disposto dalle parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa, previo parere del comitato di cui all'articolo 3, comma 4. Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della convenzione, i composti chimici di cui alla tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione potranno essere trasferiti solo tra Stati parte.
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26 novembre 1995
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8 aprile 1997
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22 settembre 2019
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Commentario • 1
- 1. Regolamento previsto dall’articolo 17, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei…Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 10 giugno 2008
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA e con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE IL MINISTRO DEI TRASPORTI IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini», con il quale è stato previsto che ai fini della prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di quelli concernenti armi ed esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano i controlli di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di …
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