Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/02/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
RG VG N 1313/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VR
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei IGg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel/est
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Scioglimento
S E N T E N Z A del matrimonio”. nella causa civile iscritta al n. 1313/2024 R.G. V.G. promossa congiuntamente dai coniugi:
nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
Parti rappresentate e difese dall'Avv. Marialuisa BRAVO presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in forza di procura in atti;
-PARTI RICORRENTI-
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
Per i ricorrenti pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti alle seguenti condizioni:
- Assegnare la casa coniugale, sita in IV (To) – Via Grivola, n. 18- di esclusiva proprietà della
IG.ra alla medesima unitamente alle pertinenze;
Pt_2
- Affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con domicilio Persona_1
preferenziale e residenza presso la madre.
- Disciplinare i diritti di visita del figlio minore come segue: Persona_1
b) Il padre potrà vedere il figlio minore , se d'accordo, ogni volta che lo vorrà e secondo Persona_1
le necessità del ragazzo, compatibilmente con gli impegni scolastici, extrascolastici e di tempo libero di quest'ultimo, salvo necessario preavviso e coordinamento con la madre, comunque – in caso di disaccordo – secondo quanto di seguito indicato:
❖ un pomeriggio alla settimana, preferibilmente il mercoledì, dall'uscita da scuola sino alle ore
21,00;
❖ a settimane alterne dal venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 21 della domenica;
❖ durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
❖ durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo;
❖ durante le vacanze estive, 3 settimane, anche non consecutive, da concordarsi preventivamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
- Disporre in che il padre provveda al mantenimento del figlio versando un contributo mensile pari ad € 300,00 (trecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie indicate dalla IG.ra ; con rivalutazione ogni anno secondo gli indici Istat. Prima Pt_2
rivalutazione maggio 2025;
- Disporre che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico-sportive del figlio, impegnandosi a rimborsare, al genitore che le avrà sostenute, il 50% del costo;
per ogni altra spesa relativa al figlio ci si richiama al Protocollo vigente in materia presso il Tribunale di IV;
- Disporre che i coniugi diano reciproco assenso al rilascio / rinnovo del passaporto del figlio minore ovvero di ogni altro documento equipollente;
Persona_1
I coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra questione patrimoniale tra di loro esistente e di essere economicamente autosufficienti.
Per il P.M.: “ V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
Bassano del Grappa in data 1.6.2008 e tale matrimonio è stato trascritto nei registri di Stato Civile di detto Comune (atto n. 42, Parte II, Serie C).
Dalla unione è nata prole: (n. il 7.12.2007). Persona_2
I coniugi si sono separati in virtù di verbale di udienza presidenziale cartolare in data 8.3.2023, omologato con decreto del Tribunale di IV in data 13.3.2023.
Con ricorso iscritto in data 3.6.2024 i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74 e da ultimo dalla Legge 6/5/2015 n. 55.
All'udienza del giorno 22.1.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rassegnando le medesime conclusioni di cui al ricorso;
la causa veniva rimessa in decisione il 23.1.25.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l'accoglimento ricorso congiunto.
Il ricorso appare accoglibile ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970
n. 898, come da ultimo modificata con Legge 6 maggio 2015, n. 55 entrata in vigore dal 26 maggio
2015.
La separazione dura ininterrottamente dal tempo dell'udienza Presidenziale cartolare di separazione per concorde affermazione delle parti.
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta dalle parti dopo che la separazione dura ininterrotta da oltre sei mesi dall'udienza Presidenziale cartolare del procedimento di separazione consensuale.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla prole nonché in ordine alla regolamentazione dei reciproci rapporti economici. Ritiene il Collegio che detto accordo possa essere integralmente recepito, in quanto non contrario a disposizioni imperative o norme di ordine pubblico e rispondente all'interesse della prole e delle parti.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di IV definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in conformità all'accordo delle parti e delle conclusioni del P.M., così provvede:
- pronuncialo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 [...]
in Bassano del Grappa in data 1.6.2008, i cui estremi sono precisati in narrativa;
Parte_2
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bassano del Grappa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- omologa le condizioni come sopra riportate e provvede in conformità.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di IV in data 19.2.2025
IL PRESIDENTE rel/est
Alessandro Scialabba