Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 27/06/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 864/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 864/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. PETITTI ERIKA (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio legale l'Avv. PECORARO MARILINA (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._4
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto i sigg.ri e Parte_1
, hanno esposto: Parte_2
1
Serie A, dell'anno 2005;
- che dal matrimonio sono nati i figli: , nata a [...] il [...] Persona_1
ed , nata a [...] il [...]; Persona_2
- che in data 08.01.2021 i coniugi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Torino nel giudizio di separazione e che il Tribunale, con sentenza emessa in data
10.02.2023, aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
- che, da allora, non vi è stata ripresa della convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle seguenti condizioni:
Per_
“I. Le figlie minori e saranno affidate ad entrambi i genitori secondo le Per_2
disposizioni normative in punto affidamento condiviso, mantenendo entrambe la loro residenza anagrafica presso la madre.
In virtù di siffatto affidamento le decisioni più importanti (quelle di straordinaria amministrazione) nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, formazione scolastica, salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle medesime. Gli odierni esponenti avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
II. Si dà atto che la figlia minore , come da sua espressa richiesta accolta Per_2
congiuntamente dagli odierni esponenti, a far data dal 01.11.2024 si è trasferita presso l'abitazione paterna.
III. La madre, , vedrà e terrà con sé la figlia minore , compatibilmente Parte_1 Per_2
con i suoi desideri, esigenze ed impegni scolastici e/o sociali, con le seguenti modalità:
- nella settimana che termina con il weekend di competenza paterna: durante la settimana dal tardo pomeriggio del mercoledì, prelevandola da scuola o dall'abitazione paterna, tenendola a dormire presso di sé e curandone il riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina;
- nella settimana che termina con il weekend di competenza materna (che inizia il venerdì alle ore 18:00/20:00 e termina il successivo lunedì mattina con il riaccompagnamento a scuola): dal tardo pomeriggio del mercoledì, prelevandola da scuola o dall'abitazione
2 paterna, con pernottamento presso di sé e riportandola a scuola il giovedì mattina.
Inoltre, la sig.ra terrà la figlia a dormire con sé anche la domenica sera. Pt_1
Per_ IV. La figlia , prossima alla maggiore età, manterrà la sua collocazione prevalente presso l'abitazione materna ed il SI , compatibilmente con i suoi desideri, Parte_2
esigenze ed impegni scolastici e/o sociali, la vedrà e la terrà con sé secondo lo schema stabilito con la sentenza emessa all'esito del ricorso per la separazione e precisamente:
- nella settimana che termina con il weekend di competenza della madre: il mercoledì dal tardo pomeriggio, prelevandola da scuola o dall'abitazione materna, tenendola a dormire presso di sé e curandone il riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina;
- nella settimana che termina con il weekend di competenza del padre (che inizia il venerdì alle ore 18:00/20:00 e termina il successivo lunedì mattina con il riaccompagnamento a
Per_ scuola): il SI terrà con sé la figlia dal tardo pomeriggio del Parte_2
mercoledì, prelevandola da scuola o dall'abitazione materna, con pernottamento presso
Per_ di sé e riaccompagnandola a scuola il giovedì mattina. inoltre trascorrerà presso l'abitazione paterna anche la domenica sera, dove si tratterrà fino al lunedì mattina.
V. I genitori prendono concordemente atto delle attuali criticità presenti nel rapporto tra Per_
ed il papà e si impegnano a collaborare fattivamente per fare in modo di attuare, ricorrendo anche ad eventuali aiuti specialistici esterni, un graduale riavvicinamento che renda applicabile il calendario visite.
VI. I genitori si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente eventuali impegni ostativi propri e delle figlie con almeno 48 ore di anticipo, salvo comprovata urgenza.
VII. Durante il periodo estivo, coincidente con il periodo di chiusura delle scuole, salvo diverso accordo e compatibilmente con le esigenze e/o determinazioni delle figlie minori,
Per_
e trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, con Per_2
corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore. Tali settimane andranno concordate entro il 30 maggio di ogni anno, e comunque almeno 30 giorni prima.
In assenza di accordo le minori trascorreranno con il padre i primi quindici giorni di agosto
(dal 01.08 al 15.08) negli anni pari e gli ultimi quindici giorni di agosto (dal 16.08 al 31.08) negli anni dispari. Per_ VIII. Durante le vacanze natalizie e trascorreranno insieme ad anni alterni Per_2
con l'uno e con l'altro genitore il periodo dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio.
3 IX. Per quanto concerne le vacanze Pasquali e le restanti festività sia religiose che laiche, comprensive di eventuali “ponti” ed il giorno del compleanno delle figlie, i genitori vedranno Per_ e terranno e in base al normale calendario settimanale di cui sopra: non si Per_2
prevedono dunque condizioni particolari per tali festività.
X. Per quanto concerne l'aspetto economico, stante il nuovo assetto abitativo, ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario della figlia collocata presso di sè, con la revoca, pertanto, dalla data della presente domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dell'obbligo in capo al SI della corresponsione a Parte_2
suo carico dell'assegno di mantenimento di Euro 650,00 stabilito all'esito della causa di separazione.
Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative - previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - continueranno ad essere a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente la disciplina di cui al Protocollo d'intesa del 15.3.2016 tra il Tribunale
Ordinario e il C.O.A. Torino.
XI. Si da atto che le Parti hanno stabilito concordemente che a far data dal 01.11.2024
non dovesse più versare a l'assegno di mantenimento di € Parte_2 Parte_1
650,00 mensili posto a suo carico per il mantenimento delle figlie.
XII. L'Assegno Unico Universale per entrambe le figlie continuerà ad essere percepito nella sua interezza dalla sig.ra . Parte_1
XIII. Le detrazioni per le due figlie a carico continueranno a spettare a ed Parte_1
nella misura del 50% ciascuno. Parte_2
XIV. Nulla disporre in punto assegnazione casa ex familiare.
XV. Nulla disporre in punto mantenimento coniuge essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti.
XVI. Le Parti danno atto che le questioni patrimoniali ancora pendenti fra le stesse verranno trattate in separata sede e/o giudizio.
XVII. Le spese legali per la presente procedura sono a carico del SI ”. Parte_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
4 Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per le figlie minori nate dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento ed il separato accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , n. il Parte_1
22/11/1977 a PINEROLO (TO), e , n. il 22/01/1980 PINEROLO Parte_2
(TO), celebrato in CAVOUR (TO) il 24/09/2005, matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile di quel Comune al n. 16 , parte II, Serie A, dell'anno 2005 ;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
5 Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cavour (TO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 19/06/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giusy Ciampa
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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