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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 5709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5709 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Milano
Sezione XIV civile
Specializzata in materia di impresa - A
composto dai signori magistrati: dott.ssa Silvia Giani Presidente dott. Edmondo Tota Giudice relatore dott.ssa Mariachiara Vanini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 3346/2020 promossa da
(C.F. e P.IVA con sede in Milano Corso Europa n. 13, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Rizzi;
-attrice- contro
P.IVA ) con sede in Brescia, Via Modigliani n. 139, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valentina Paolucci e Renato Moraschi;
-convenuta- nonché contro
(C.F. residente in [...], CP_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Piero De Silvestri;
-convenuto-
OGGETTO: Inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note depositate telematicamente
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte 1.- Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito per brevità anche “ ”) Parte_1 agì in giudizio nei confronti di (di seguito anche “ ” o l“ ”) e della CP_2 CP_3 CP_4
Contro (di seguito per brevità anche “ ”), formulando domande così articolate: “- CP_1
1 accertare e dichiarare che in data 5 giugno 2019 la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, la in persona del legale rappresentante pro tempore ed CP_1 il signor hanno di comune accordo prorogato i contratti in esclusiva tra di loro CP_2 sottoscritti in data 8 novembre 2018 fino al 30 settembre 2020 cioè per una durata di nove mesi superiore a quella originaria e che pertanto tali contratti, al momento della notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, erano regolarmente in corso. - condannare la CP_1
e il signor in via tra loro solidale, ad adempiere agli accordi di esclusiva vigenti,
[...] CP_2 previa fissazione da parte del Giudice di una data di decorrenza del periodo aggiuntivo di nove mesi che, tenuto conto del comportamento dei convenuti, di tutte le circostanze di causa e della durata del giudizio, sia congruo per l'esercizio dei diritti acquisiti da - in ogni caso Parte_1 condannare la e il signor o anche uno solo di essi, al risarcimento di ogni CP_1 CP_2 danno subito e subendo dalla nella misura che verrà dimostrata e/o da liquidarsi Parte_1 anche in via equitativa;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che la ha Parte_1 regolarmente adempiuto ai contratti sottoscritti e dichiarare i convenuti tenuti ad ogni restituzione e/o indennizzo anche ai sensi degli artt. 2033 c.c. e 2041 c.c., nella misura che verrà dimostrata e/o da liquidarsi anche in via equitativa;
- respingere tutte le domande ex adverso dedotte dai convenuti in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto”.
Con le note di precisazione delle conclusioni dell'8 gennaio 2025 l'attrice ha modificato le proprie domande chiedendo di: “-accertare e dichiarare l'inadempimento di e del signor CP_1 ai contratti datati 8 novembre 2018 in atti, nonché al successivo accordo di proroga CP_2 fino al 30 settembre 2020 ed infine alla domanda giudiziale di adempimento;
- dichiarare la risoluzione dei contratti suddetti ex art. 1453 c.c., per esclusivo fatto e colpa di e di CP_1
o anche di uno solo di essi;
- condannare la e il signor in CP_2 CP_1 CP_2 solido, o anche uno solo di essi, al risarcimento dei danni subiti dalla nella misura Parte_1 di € 252.000,00 (€ 7.000,00 a data per 36 date, pari al margine tra il cachet medio di vendita dei concerti di € 20.000,00 ed il budget dei costi pari a € 13.000,00), oltre rivalutazione e interessi, o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, nonché alla restituzione della somma percepita di € 84.000,00 (€ 70.000 più iva), oltre ad interessi dalla data del pagamento al saldo. In via subordinata: - accertare e dichiarare che la ha Parte_1 regolarmente adempiuto ai contratti sottoscritti e dichiarare i convenuti tenuti – in solido tra loro o singolarmente- ad ogni restituzione e/o indennizzo anche ai sensi degli artt. 2033 c.c. e 2041 c.c., nella misura di € 252.000,00 (€ 7.000,00 a data per 36 date, pari al margine tra il cachet medio di vendita dei concerti di € 20.000,00 ed il budget dei costi pari a € 13.000,00), oltre rivalutazione e interessi, o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via
2 equitativa, nonché alla restituzione della somma percepita di € 84.000,00 (€ 70.000 più iva), o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi invia equitativa, oltre ad interessi dalla data del pagamento al saldo. - In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione dei contratti per eccessiva onerosità sopravvenuta ex artt. 1467 c.c. e condannare i convenuti – in solido o singolarmente-al risarcimento in favore dell'attrice nella misura di € 252.000,00 (€ 7.000,00 a data per 36 date, pari al margine tra il cachet medio di vendita dei concerti di € 20.000,00 ed il budget dei costi pari a € 13.000,00), oltre rivalutazione e interessi, o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, nonché alla restituzione della somma percepita di € 84.000,00 (€ 70.000 più iva), o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi invia equitativa, oltre ad interessi dalla data del pagamento al saldo. -
Respingere tutte le domande ex adverso dedotte dai convenuti in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto. - Condannare al risarcimento per violazione degli artt. 92, 88 e 96 Controparte_1
c.p.c., da liquidarsi secondo le tabelle di Milano”.
In data 16 settembre 2020 si costituì chiedendo in via principale di “respingere le CP_1 domande tutte ex adverso formulate poiché infondate sia in fatto che in diritto [….]; in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare il Signor CP_2
a tenere indenne e manlevare la . per quanto la stessa fosse
[...] Controparte_1 eventualmente tenuta a risarcire in favore dell'attrice per qualsiasi titolo a causa ed in conseguenza del comportamento inadempiente da parte del Signor;
in via riconvenzionale […] [che] CP_2 entrambe le parti in causa ossia in arte e la in solido tra CP_2 CP_3 Parte_1 loro, siano obbligate a rispettare gli accordi contrattuali sottoscritti ed ancora pienamente validi fino al 31.12.2019 versando la somma di € 5.325,00, dovuta a titolo di FEE spettante alla convenuta, oltre al 15 % contrattualmente pattuito per ogni esibizione canora eseguita dall'artista nel periodo indicato, sulla base delle pattuizioni intercorse e per Controparte_1 CP_2 Parte_1
i quali ad oggi la società convenuta non è in possesso della documentazione avendo da agosto 2029 taciuto l' ogni altra data da effettuarsi. Ulteriormente, la società convenuta formula domanda CP_4 riconvenzionale nei confronti di in arte per la somma di € 10.230,00 dovuta CP_2 CP_3
a titolo di FEE spettante alla convenuta per le esibizioni canore effettuate dall'Artista con l'organizzatore LEVEL UP”. Contro Con la memoria 183, comma 6, n. 1) c.p.c., a seguito della costituzione di ha CP_2 modificato le proprie domande come segue: “in principalità e nel merito: previa qualunque formula e/o statuizione, respingere le domande tutte ex adverso formulate poiché infondate sia in fatto che in diritto […] e, conseguentemente, condannare la […] a corrispondere in Parte_1 favore della […] la somma di €160.000,00, quale minimo garantito Controparte_1
3 disciplinato al punto 17.2) del contratto sottoscritto inter partes in data 08.11.2018, ovvero in quella minore o maggior somma che dovesse risultare dall'espletata istruttoria e nel corso del giudizio;
condannare altresì la […] a corrispondere in favore della Parte_1 Controparte_1
[…] la percentuale del 65% che verrà riconosciuta all'artista stabilita nella somma di € 20.000,00
[...] ovvero in quella minore o maggior somma che dovesse risultare dall'espletata istruttoria e nel corso del giudizio, il tutto oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, dichiarare e condannare il Signor CP_2
a tenere indenne e manlevare la per quanto la stessa fosse
[...] Controparte_1 eventualmente tenuta a risarcire in favore dell'attrice per qualsiasi titolo a causa ed in conseguenza del comportamento inadempiente tenuto da parte del Signor . In via riconvenzionale - CP_2 la formula domanda riconvenzionale affinché entrambe le parti in causa, oltre Controparte_1
a quanto dovuto alla e precisato nella domanda principale a titolo di minimo Controparte_1 garantito, il Sig. e la in solido tra loro, rispettino gli accordi CP_2 Parte_1 contrattuali sottoscritti ed ancora pienamente validi fino al 31.12.2019 versando a favore della
[...] quanto pattuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17.1 pari ad € 5.325,00, dovuta a CP_1 titolo di FEE spettante alla convenuta, oltre al 15 % contrattualmente pattuito per ogni esibizione canora eseguita dall'artista nel periodo indicato, sulla base delle pattuizioni intercorse CP_1
e per i quali ad oggi la società convenuta non è in
[...] CP_2 Parte_1 possesso della documentazione avendo da agosto 2029 taciuto l'Artista ogni altra data da effettuarsi, il tutto oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
-ulteriormente, la società convenuta formula domanda riconvenzionale di condanna nei confronti del Sig. per la somma di € CP_2
10.230,00 dovuta a titolo di FEE spettante alla convenuta per le esibizioni Controparte_1 canore effettuate dall'Artista con l'organizzatore LEVEL UP, oltre alla somma che dovesse rilevarsi anche a titolo di FEE spettante alla convenuta nella percentuale definita con il punto 17.2) del contratto sottoscritto e/o nella diversa somma minore o maggior somma che dovesse risultare dall'espletata istruttoria e nel corso del giudizio, il tutto oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo”.
In data 4 ottobre 2020 si costituì il convenuto chiedendo in via preliminare di “- CP_2 accertare la [propria] carenza di legittimazione passiva [….] rispetto al presente giudizio in quanto parte terza rispetto alle obbligazioni ed ai diritti originati dai contratti dedotti in giudizio ed in virtù Part di ciò respingere integralmente le domande formulate da […]; -respingere le domande di Contro manleva formulate da nei confronti del sig. In via principale: -accertare CP_2
l'inesistenza di qualsiasi accordo volto a prorogare o comunque modificare i contratti intervenuti tra Part Contro
e di cui è causa posta altresì la palese mancanza di qualsiasi elemento probatorio a Part supporto delle relative tesi;
e pertanto respingere le domande di in quanto totalmente infondate
4 Contro in fatto ed in diritto. -Accertare l'indeterminatezza delle domande riconvenzionali formulate da in quanto sprovviste di qualsiasi relativo elemento probatorio a supporto oltreché errate nel conteggio Contro e nelle relative richieste e pertanto respingere le domande di in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata: -nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito reputasse fondate (anche solo in parte) le domande formulate dall'Attrice, condannare la sola Contro
, quale sola parte obbligata all'eventuale risarcimento ai sensi dei contratti dedotti in giudizio.
In via ulteriormente subordinata: -nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito Part Contro reputasse fondate (anche solo in parte) le domande formulate da e/o da nei confronti del sig. accertare il perfetto adempimento da parte del sig. circa qualsiasi CP_2 CP_2
Part Contro richiesta avanzata nei suoi confronti da e/o da ai sensi dei contratti tra queste ultime intervenuti e pertanto condannare il sig. al risarcimento della minor somma dovuta CP_2 all'Attrice che dovesse essere accertata in corso di causa”.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 3 marzo 2021, il G.I., ritenuto che la controversia avesse carattere documentale, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 aprile 2022, poi differita all'8 gennaio 2025 per il trasferimento ad altro ufficio del magistrato. All'udienza dell'8.1.2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'azione promossa da ei confronti di e di è infondata. Parte_1 CP_1 CP_2
L'azione riconvenzionale di nei confronti di è parzialmente fondata CP_1 Parte_1 nei termini che seguono. Non meritano invece accoglimento le domande di nei CP_1 confronti di CP_2
*
2. – ha convenuto in giudizio la e deducendo: Parte_1 CP_1 CP_2
Contro
• di avere acquistato da - nella sua qualità di cessionaria dei diritti alle prestazioni CP_ artistiche nonché al nome e all'immagine di (in arte “Mr. ”)- con contratto CP_2 dell'8 novembre 2018 sottoscritto per assunzione di ogni obbligo anche dall'Artista personalmente, il diritto esclusivo di produrre, organizzare, rappresentare e/o far rappresentare in pubblico e distribuire n. 40 spettacoli dell'Artista nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019;
• che tale contratto si basava sul presupposto che all'inizio del 2019, nei mesi di febbraio/marzo, era in programma la pubblicazione di un nuovo album musicale dell' CP_4 da parte della sua casa discografica Warner che avrebbe costituito il lancio Controparte_6 della predetta tournée come per prassi invalsa nel settore artistico;
5 • che la pubblicazione di tale album fu rinviata dapprima a marzo/aprile 2019 e poi non fu più Cont effettuata, essendo stato pubblicato solo un singolo dal titolo in duetto tra Pt_2
CP_
e tale Persona_1
Part
• che, a fronte del suddetto contratto dell'8 novembre 2018, si era impegnata a pagare a per le prestazioni dell'Artista e la cessione dei suoi diritti all'immagine ai CP_1 fini della promozione dei concerti- la somma di € 160.000,00 per i suddetti 40 spettacoli;
• che, contestualmente a tale contratto, ne venne stipulato un altro - sempre in data 8 novembre
2018 e sempre firmato da -oltre che sottoscritto dall'Artista personalmente CP_1 per assunzione di ogni sua obbligazione - con il quale si impegnava per l'anno 2019 CP_3
a non prestare la sua attività artistica per l'effettuazione di spettacoli live sul territorio italiano in favore di soggetti diversi da Parte_1
• che per la concessione di tale esclusiva pagò il prezzo di € 70.000,00 oltre Parte_1
IVA;
• che in assenza della pubblicazione di un nuovo album musicale di che valesse da CP_3 richiamo per il pubblico degli spettatori dal vivo fu possibile effettuare solo 4 concerti nel mese di gennaio 2019;
• che quindi, non essendovi le basi per un tour estivo di almeno 30 date senza il sostegno di un nuovo album discografico, in occasione di un incontro tenutosi il 5 giugno 2019 presso gli uffici di alla presenza dei soci di quest'ultima nonché del suo legale Parte_1 rappresentante, nonché alla presenza dell'Artista personalmente e del signor Parte_3 della le parti concordarono: (a) di dare seguito a 10 spettacoli nei
[...] CP_1 mesi di luglio, agosto e settembre 2019, poi divenuti 11, al cachet di vendita ai promoter locali ridotto da € 20.000,00 come per contratto a € 11.000,00; (b) di prorogare i contratti di cui sopra dell'8 novembre 2018 fino al 30 settembre 2020 (quindi di nove mesi pieni dalla scadenza prevista del contratto) per ovviare alle difficoltà verificatesi;
Part
• che furono predisposti da gli atti integrativi dei contratti dell'8 novembre 2018, inviati con mail del 10 giugno 2019 (doc. 11 parte attrice), i quali tuttavia non vennero mai restituiti Contro firmati da e da CP_2
Part
• che il 2 agosto 2019 pervenne a una comunicazione via mail di che CP_2
Part informava del fatto che, a partire da tale data, l' aveva interrotto i suoi rapporti CP_4 con la CP_1
• che seguirono contatti personali sulla base dei quali l'Artista si dichiarò disponibile a Part proseguire il rapporto con;
6 • che nel frattempo dava regolarmente corso al calendario estivo concordato e Parte_1 al pagamento dei 10 concerti, ai quali se ne aggiunse uno il 15 dicembre 2019 a Lucca;
• che non fu mai più firmata la proroga del contratto concordata tra le parti per la durata di 9 mesi aggiuntivi, destinata a consentire a di realizzare anche gli altri concerti Parte_1 sino al numero di 40, per i quali aveva corrisposto l'importo a titolo di esclusiva e non venne comunque dato seguito all'accordo sulla proroga, definito verbalmente;
• che stata gravemente danneggiata dal comportamento dell'Artista e di Parte_1 [...]
i quali hanno entrambi sottoscritto due contratti di inequivocabile contenuto per la CP_1 realizzazione di un tour di 40 date, poi rimasti inadempiuti;
• che ha pagato 70.000 euro per avere l'esclusiva di al fine di Parte_1 CP_2 organizzare 40 spettacoli nell'anno 2019 secondo i meccanismi economici indicati nel contratto;
• che questo accordo era basato sul fatto che all'inizio del 2019 avrebbe dovuto essere pubblicato un album dell'Artista, il quale -tramite l'ampio battage promozionale, pubblicitario e marketing effettuato in questi casi a mezzo del lancio di singoli radiofonici, di numerose interviste radiofoniche e stampa, della massiccia presenza su internet, social media e piattaforme di distribuzione fonografica e streaming, della partecipazione a concorsi, premi ed altre manifestazioni o programmi- sarebbe venuto a conoscenza del pubblico ed avrebbe creato curiosità e ricerca della possibilità di sentire l'Artista dal vivo;
• che la pubblicazione dell'album atteso dalle parti era quindi essenziale ai fini della ricezione di proposte da parte dei promoter locali e della vendita di concerti;
• che in questo contesto ha fatto del suo meglio per organizzare le date previste Parte_1 in contratto, trovandosi però a non poterle commercializzare con la conseguenza che è stata in grado di effettuare solo 14 date su 40 di quelle previste, con correlativo danno dalla stessa subito;
• che l' e nella consapevolezza di essere i responsabili della situazione CP_4 CP_1 verificatasi, avevano accettato di prolungare il contratto di nove mesi e che quindi il contratto originariamente pattuito con scadenza al 31 dicembre 2019 si era prorogato al 30 settembre
2020;
• che questi accordi furono assunti nel corso di una riunione presso gli uffici di Parte_1 in cui si era espressamente trattato dell'impatto della mancata pubblicazione discografica
(doc. 11 (premessa 1 dell'integrazione alla scrittura privata per l'acquisto di prestazioni artistiche);
7 • che ai sensi dell'art. 1375 c.c., il contratto deve essere eseguito in buona fede quale fonte del generale dovere di solidarietà che impone alle parti di comportarsi in modo da preservare l'interesse dell'altro contraente, a prescindere da pacifici obblighi contrattuali e nel rispetto del principio del “neminem laedere”;
• che il principio di buona fede, traducendosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte, deve essere inteso come una specificazione degli “inderogabili doveri di solidarietà sociale” dettati dall'art. 2 della Costituzione e tra Part questi anche l'obbligo di mettere in condizioni di esercitare il suo diritto, viceversa leso dalla protratta inerzia dell' , non meritevole di essere tutelata perché non giustificata;
CP_4
*
3. - ha contestato gli argomenti di e si è difeso deducendo: CP_2 Parte_1
Part Contro
• l'assenza nei contratti sottoscritti tra e nel novembre 2018 di qualsiasi rifermento alla pubblicazione di un nuovo album dell'Artista, quale condizione essenziale per lo svolgimento del tour o comunque per l'adempimento dei contratti stessi;
• l'inesistenza di qualsiasi accordo di proroga del rapporto con per l'assenza di Parte_1 una diretta legittimazione del rispetto ai predetti contratti ed in ogni caso per il CP_2 dissenso dallo stesso manifestato circa la proposta di proseguire oltre la naturale scadenza del
31 dicembre 2019;
• che l'azione dell'attrice si fonda su due scritture private che vincolavano esclusivamente Part Contro
e e che l'Artista aveva sottoscritto soltanto “per mera presa visione e conoscenza”;
• che l' è pertanto privo di legittimazione passiva nella vicenda in esame, non essendo CP_4 titolare diretto di obbligazioni e diritti nascenti dalle suddette scritture, bensì solo di riflesso, Contro sulla scorta degli accordi di management all'epoca in essere con;
• che non è stata accertata in alcun modo la sussistenza di un rapporto tra il sig. e CP_2 [...]
tale da poter imputare al primo eventuali inadempimenti posti in essere dalla sola Pt_1
Contro parte contrattualmente obbligata in tal senso ( );
Contro
Part
• che solo aveva negoziato e sottoscritto con i contratti oggetto della controversia Part ed è pertanto soltanto nei confronti di tale convenuta che le pretese processuali di possono essere fatte valere;
Part
• che ad ogni modo gli argomenti di non possono comunque avere alcun rilievo nei confronti del sig. atteso che non solo il convenuto non ha assunto alcuna personale CP_2
e diretta obbligazione in relazione ai contratti, ma soprattutto ogniqualvolta richiesto da
8 Contro
- unica società con la quale il sig. aveva in essere un formale rapporto CP_2 contrattuale - l' ha puntualmente adempiuto gli obblighi ad esso spettanti;
CP_4
Part
• che vi era stato, infatti, sempre il pieno adempimento dell'Artista alle proposte di , Contro relative a spettacoli ed eventi, quando richieste da;
• che l' non ha mai posto in essere, in alcun modo e forma, attività lesive dell'esclusiva CP_4
Contro
Part Part concessa da a ed anzi aveva accettato tutte le (poche) date proposte da;
• che quindi non è ravvisabile alcun inadempimento da parte di;
CP_3
• che il numero di 40 spettacoli previsto dai contratti del novembre 2018, inoltre, non era un
Contro
Part
“minimo garantito” dovuto da a né si configurava come una obbligazione a
Contro
Part carico dell'Artista o comunque di , giacché era solo che, con il contratto, si era obbligata a garantire un minimo di 40 date, che non era stato possibile realizzare per solo fatto e colpa dell'attrice;
• che non vi è alcuna prova di eventuali offerte di date o serate cui l'Artista si sia rifiutato di partecipare o analoghe situazioni che abbiano visto il venire meno di eventi per volontà, colpa o causa dell'Artista;
• che il mancato raggiungimento di 40 date di spettacoli deve imputarsi esclusivamente alla Part condotta di e non certo alla tempistica di pubblicazione delle produzioni fonografiche Contro dell'Artista o alla volontà di quest'ultimo o di di sottrarsi alle proprie obbligazioni, né Part tantomeno alla sussistenza di accordi integrativi verbali con;
Part
• che l'incontro presso del 5 giugno 2019, più volte evocato dall'attrice nel corso del processo, aveva sì visto la partecipazione delle parti oggi contrapposte, ma non aveva avuto alcun esito concreto o positivo, non essendo intervenuta alcuna intesa in merito alla proroga dei contratti del novembre 2018 e soprattutto nessuna accettazione da parte dell' di CP_4 prorogare le precedenti intese.
Quanto al ruolo dell'altra convenuta la difesa del ha dedotto: CP_1 CP_2
Contro
• -che il venir meno del contratto di management tra l' e in data 2 agosto 2019, CP_4
Contro non aveva inciso in alcun modo sulle obbligazioni ed i diritti vantati da nei confronti Part di ai sensi dei contratti sottoscritti l'8 novembre 2018, restando dunque tali ultime due parti le sole legittimate, in via attiva e passiva, alle reciproche richieste di adempimento, non Contro potendo in alcun modo accogliersi la domanda di manleva formulata da , del tutto sprovvista di qualsiasi fondamento logico e giuridico;
Contro
• che le domande riconvenzionali di sono infondate e devono essere semmai rivolte nei Part confronti di e non nei confronti del CP_2
*
9 4. – si è difesa nel corso del procedimento deducendo: CP_1
• -che con i contratti dell'8 novembre 2018 aveva acquisito dalla Parte_1 CP_1
i diritti relativi alle prestazioni artistiche, al nome e all'immagine dell'Artista,
[...] CP_2
e in particolare il diritto esclusivo di produrre, organizzare, rappresentare e/o far
[...] rappresentare in pubblico e distribuire n. 40 spettacoli del medesimo artista nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 e più specificamente: (i) n. 4 spettacoli da svolgersi nel mese di gennaio in città metropolitane;
(ii) n. 30 spettacoli da svolgersi indicativamente dal 1° giugno al 20 settembre 2019 (discoteche escluse); (iii) n. 6 spettacoli da svolgersi nei mesi di novembre e dicembre 2019 sempre in aree metropolitane;
• che i predetti contratti furono sottoscritti anche dell'Artista per assunzione diretta di ogni suo obbligo contemplato nel contratto;
• che i contratti del novembre 2018 furono stipulati anche in considerazione del fatto che all'inizio del 2019 sarebbe stato pubblicato il nuovo album dell'Artista da parte della casa discografica Warner Music Italy che poi tuttavia non ebbe luogo;
• che il presupposto che un nuovo album potesse essere pronto per il mese di aprile era tuttavia una conclusione affrettata proposta dalla stessa Parte_1
• che la fretta di far pubblicare nuovo materiale da promuovere, portò come unico risultato quello di produrre un singolo dal titolo “Satellite” non gradito dalla stessa attrice e respinto anche dalla Warner Music, etichetta con cui il Signor pubblicava i propri lavori;
CP_2
• che anche per tale motivo, alla luce soprattutto dei lavori svolti, la società convenuta aveva manifestato le proprie perplessità sull'organizzazione di ben quattro concerti nel mese di gennaio 2019, poiché sarebbero state solamente le copie di concerti eseguiti nell'estate precedente, peraltro in città vicine a quelle già toccate dal tour estivo;
• che successivamente, non essendovi basi solide per un tour estivo di almeno 30 date senza il sostegno di un nuovo album discografico, in occasione di un incontro tenutosi in data 5 giugno 2019 presso gli uffici della alla presenza dei soci di quest'ultima e del Parte_1 suo legale rappresentante, nonché alla presenza del signor personalmente e CP_2 del signor per la le parti concordavano: (a) di Parte_3 CP_1 Controparte_1 dare seguito a n. 10 spettacoli (poi divenuti n. 11) al cachet ridotto di € 2.500,00 a concerto, nei mesi di luglio, agosto e settembre 2019; (b) di prorogare i contratti di cui ai punti 1° e 3° della presente narrativa per tamponare la situazione di stallo venutasi a creare in assenza del nuovo disco, fino al 30 settembre 2020 e quindi di nove mesi pieni in più rispetto alla durata originaria del contratto;
10 • che il 2 agosto 2019 perveniva a na comunicazione via mail del Signor Parte_1 CP_2
con la quale quest'ultimo informava di avere, a partire da tale data, interrotto i
[...]
Part rapporti con la ed invitava ad intrattenere rapporti solo con lui;
CP_1
• che seguivano contatti personali nel corso dei quali l' si dichiarava disponibile a CP_4
Part proseguire il rapporto con nelle forme convenute senza che tale disponibilità si traducesse in esiti concreti;
Contro
• che in data 2 agosto 2019 la ricevette una PEC dell'Artista in cui veniva invocata la Contro risoluzione del rapporto contrattuale di management tra l'Artista e;
Contro
• che l'invocata risoluzione fu respinta dalla che, al contrario, rivendicò il puntuale adempimento degli accordi sottoscritti e chiedeva il compenso non ancora ricevuto;
• che dall'agosto 2019, esautorata la i rapporti con furono CP_1 Parte_1 tenuti direttamente dal nuovo manager dell'Artista e personalmente dallo stesso Signor che nel frattempo aveva costituito una società ad hoc, denominata la Mr. CP_2 CP_7
• che la non può essere chiamata in alcun modo a rispondere di quanto CP_1 richiesto dall'attrice poiché, come riconosciuto dalla stessa a partire dal 2 Parte_1 agosto 2019 fu esautorata dal e non poteva più svolgere alcun ruolo CP_1 CP_2 nella determinazione degli eventi;
• che pertanto nessuna responsabilità e conseguentemente nessun danno può essere ascritta alla Contro
dopo l'estromissione comunicata con la mail del 2 agosto 2019 dal atteso che CP_2
Contro
non ha più avuto né poteva avere alcun ruolo o potere.
Quanto al fondamento delle sue domande riconvenzionali ha allegato: CP_1 CP_1
Contro
• che l'Artista successivamente al recesso dal contratto di management con nell'agosto Part del 2019 aveva partecipato ad alcuni concerti organizzati da , incluso il concerto del capodanno 2019; Contro
• che il rapporto tra “è stato di fatto solamente interrotto ma a detta interruzione non è seguita formalmente alcuna attività giudiziale volta alla risoluzione effettiva dei contratti sottoscritti, rimanendo così pienamente valido ed efficace il contratto di management tra l' , da un lato, e dall'altro”; CP_4 Controparte_1
• che alla sono pertanto dovuti i compensi per tutti i concerti svolti dall'Artista CP_1 in forza dei contratti del novembre 2018;
• che entrambe le parti in causa ossia in arte e la CP_2 CP_3 Parte_1 devono essere condannate, in solido tra loro, a rispettare gli accordi contrattuali sottoscritti ed ancora pienamente validi “versando la somma di € 5.325,00, dovuta a titolo di FEE spettante alla convenuta, oltre al 15 % contrattualmente pattuito per ogni esibizione canora
11 eseguita dall'artista nel periodo indicato, sulla base delle pattuizioni intercorse CP_1
e ;
[...] CP_2 Parte_1
Contro
• che inoltre l'Artista è debitore della della somma di € 10.230,00 “dovuta a titolo di
FEE spettante alla convenuta per le esibizioni canore effettuate dall'Artista con l'organizzatore LEVEL UP”;
• che “considerato che nessuno ha mai invocato la risoluzione dei contratti [del novembre Part Contro 2018] sottoscritti [tra , e l' ] […] né tantomeno sono intervenute differenti CP_4
Part Contro pattuizioni in merito, […] la dovrà necessariamente corrispondere alla il minimo garantito come pattuito al punto 17 e seguenti del contratto sottoscritto inter partes”.
*
5. – Così ricostruiti in sintesi gli argomenti e le difese delle parti, occorre osservare che a fondamento dell'azione della sta in sostanza la tesi secondo cui il contratto concluso l'8 novembre Parte_1
Contro 2018 tra la medesima e “si basava sul presupposto che Parte_1 CP_2 all'inizio del 2019, nei mesi di febbraio/marzo, era in programma la pubblicazione del nuovo Album dell'Artista da parte della sua casa discografica che avrebbe costituito il Controparte_8 lancio della predetta tournée come per prassi invalsa nel settore artistico”. Tale presupposto non si era tuttavia materializzato e si era trovata nell'impossibilità di organizzare le date dei Parte_1 concerti previsti in contratto, con la conseguenza che “era stata in grado di effettuare solo 14 date su
40 di quelle previste, con correlativo danno dalla stessa subito”.
Contro
Part Il contratto con il quale e avevano attribuito a il diritto esclusivo di CP_2 produrre, organizzare, rappresentare e/o far rappresentare in pubblico e distribuire n. 40 spettacoli dell'Artista nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, tuttavia, non contiene riferimenti di alcun genere a tale fondamentale “condizione”. Che la pubblicazione di un nuovo album musicale fosse un “presupposto” condiviso dalle parti del contratto è stato inoltre ampiamente contestato dal convenuto sin dalle fasi iniziali del processo (pp.
2-3 della comparsa di CP_2 costituzione ove si legge che “il richiamo di controparte al presunto collegamento dei contratti alla pubblicazione di un album dell'Artista da parte di Warner Music” è un “elemento di cui non vi è alcuna traccia di qualsivoglia natura in tali atti o in qualsiasi altro elemento probatorio e che pertanto dovrà da subito intendersi come del tutto inesistente, fuorviante e mero tentativo di controparte di rimediare a proprie evidenti lacune nel negoziare e regolamentare gli accordi in oggetto con la dovuta diligenza”).
L'attrice ha offerto di dimostrare la circostanza attraverso la prova testimoniale (cfr. capitolo n. 9 della seconda memoria istruttoria: “Vero che, sin dall'inizio delle trattative, il signor Parte_3 per aveva garantito a che nei primi mesi dell'anno 2019
[...] CP_1 Parte_1
12 sarebbe stato realizzato e pubblicato un nuovo album da parte dell'artista”). Senonché in questo caso la prova orale è inammissibile ai sensi dell'art. 2722 c.c. in quanto ha per oggetto “patti aggiunti” al contenuto di un documento negoziale la cui stipulazione si allega essere stata “anteriore o contemporanea” alla formazione del documento. Tanto più che le parti avevano esplicitato altri elementi di gran lunga meno importanti di quello che viene oggi additato alla stregua di un dato imprescindibile, come emerge ad es. dall'art. 31 dove si trova scritto che “elemento essenziale del presente accordo e sua presupposizione è la presenza nella organizzazione della e nella Pt_4 esecuzione del presente contratto del signor . Parte_5
La prova orale offerta dall'attrice è altresì irrilevante atteso che essa non dimostra che l'impegno per una imminente pubblicazione di un'opera discografica era stato effettivamente condiviso nel corso Part Contro delle trattative (non solo da e ma anche) dall' che del contratto era senz'altro una CP_4 delle parti e che avrebbe personalmente dovuto produrre l'opera musicale. Inoltre, la circostanza che
Contro
Part durante le trattative avesse “garantito” a l'uscita di un nuovo album di nulla CP_3 dice in ordine alla questione cruciale se la pubblicazione dell'opera fosse poi effettivamente entrata Contro nel perimetro dell'accordo contrattuale o, se nonostante le discussioni sul punto con , alla fine, il tema della pubblicazione del nuovo album fosse rimasto estraneo, come emerge dalla lettura degli Contro atti contrattuali, al contenuto degli impegni concretamente assunti da e dall' . A tale CP_4 ultimo riguardo è peraltro significativo e depone in senso contrario alle aspettative di Parte_1
Part l'art 14.2 del contratto, il quale disponeva che gli spettacoli organizzati da dovevano avere “per oggetto l'esibizione dell'Artista quale […] interprete ed esecutore con repertorio musicale scelto da quest'ultimo”, di tal ché l'attrice non poteva vantare alcuna pretesa in ordine ai brani e alle opere musicali che l'Artista avrebbe eseguito nel corso della tournée.
L'azione di è infondata anche sotto un altro decisivo profilo. L'attrice ha chiesto, Parte_1 infatti, di accertare e dichiarare che in data 5 giugno 2019 e avevano Parte_1 CP_2
“di comune accordo prorogato i contratti in esclusiva tra di loro sottoscritti in data 8 novembre 2018 fino al 30 settembre 2020 cioè per una durata di nove mesi superiore a quella originaria”. L'accordo di proroga, secondo la prospettiva dell'attrice, non è stato tuttavia adempiuto dall' che si CP_4
Parte sarebbe rifiutato di proseguire il rapporto con dopo il 31 dicembre 2019.
Anche per la prova dell'accordo di proroga l'attrice ha invocato la prova testimoniale (cfr. capitoli
16, 17, 18, 19 della seconda memoria istruttoria). Senonché ancora una volta si tratta di una circostanza che non può essere provata per testi: in base all'art. 27 del contratto dell'8 novembre 2018 intitolato “Forma dei patti aggiunti”, infatti, “qualsiasi modificazione e/o integrazione del contratto dovrà avere a pena di nullità la forma scritta”. La forma convenzionale adottata dalle parti ai sensi Part Contro dell'art. 1352 c.c. comporta per un verso che eventuali intese verbali intercorse tra , e
13 in riferimento alla proroga del termine del contratto non possono validamente CP_2 vincolare le parti;
e per altro verso, che la prova testimoniale invocata dall'attrice per provare il presunto accordo modificativo è sicuramente inammissibile (art. 2725 c.c.).
L'insussistenza dei due presupposti (obbligo di pubblicazione di un nuovo album di e CP_3 proroga della durata dell'esclusiva di invocati dall'attrice a fondamento della propria Parte_1 azione comporta il rigetto delle domande volte ad accertare e dichiarare l'inadempimento, da parte di e di dei contratti datati 8 novembre 2018 e dell'asserito accordo di CP_1 CP_2 proroga. Comporta altresì il rigetto delle domande dell'attrice dirette a far dichiarare la risoluzione dei contratti suddetti per inadempimento o per eccessiva onerosità sopravvenuta e volte ad ottenere il Contro risarcimento dei danni subiti dalla nonché la restituzione della somma pagata a Parte_1 di € 70.000. Per lo stesso motivo va disattesa la domanda subordinata con cui la società attrice ha chiesto, peraltro in modo assolutamente generico e senza ulteriori specificazioni, di dichiarare “i convenuti tenuti – in solido tra loro o singolarmente- ad ogni restituzione e/o indennizzo anche ai sensi degli artt. 2033 c.c. e 2041 c.c.”.
*
6. – E' invece fondata la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta nei CP_1 confronti della con cui si chiede di condannare l'attrice a corrispondere in favore di Parte_1 la somma di €160.000,00 quale corrispettivo minimo garantito previsto all'art. 17 CP_1 del contratto sottoscritto l'8 novembre 2018. Contro In base all'art. 17 del contratto [si era obbligata] a pagare a [ ], a titolo di Parte_1 importo minimo garantito per 40 Spettacoli, fermo restando quanto previsto al successivo art. 18 […] la somma pari a Euro 160.000, oltre IVA a titolo di prestazione artistica e cessione di diritto di immagine […]”. A sua volta l'art. 18 intitolato “Mancata esecuzione degli Spettacoli” disponeva che: Part
“Nel caso in cui […] uno o più spettacoli non potessero venire effettuati per fatto o colpa di , Contro tali spettacoli […] saranno considerati effettivamente svolti […] e conseguentemente [ ] avrà diritto a vedersi corrisposto il 100% del compenso pattuito all'art. 17.1, fermo restando il diritto di Contro
[ ] ad ottenere il risarcimento degli ulteriori danni eventualmente stabiliti […]. Nel caso in cui Part invece uno o più Spettacoli non potessero venire effettuati per fatto o colpa dell'Artista […] [ ] Contro avrà diritto a non corrispondere alcun compenso a [ ] (a meno che detti spettacoli siano recuperati e/o recuperabili entro la durata del contratto o diverso successivo termine che dovesse essere concordemente stabilito tra le parti”. ha dedotto “di essere stata in grado di effettuare solo 14 date su 40 di quelle previste” Parte_1 dal contratto (pag. 8 della comparsa conclusionale) a causa della mancata pubblicazione di un nuovo album musicale di nei primi mesi del 2019. Come si è detto tale circostanza non configura CP_3
14 un inadempimento imputabile all'Artista per la semplice ragione che il contratto dell'8 novembre
2018 non contemplava in capo all'Artista alcun obbligo di pubblicare una nuova opera musicale.
La difesa di ha inoltre allegato che l' non ha mai rifiutato di partecipare a date CP_2 CP_4
o serate proposte da nella vigenza del contratto e che non si sono verificate Parte_1 cancellazioni di concerti o eventi per volontà, colpa o causa dell'Artista. La società attrice non ha contestato sotto tale profilo la condotta del convenuto.
D'altro canto, ha riconosciuto di avere organizzato solo una parte dei concerti previsti Parte_1
Part e, quindi, di aver violato l'art. 5 del contratto alla stregua del quale […] si obbliga[va] a produrre, organizzare, rappresentare e/o far rappresentare […] una tournée costituita da un minimo garantito di n. 40 Spettacoli nel periodo 1° gennaio al 31 dicembre 2019”.
Ne discende ai sensi dell'art. 18 del contratto che ha “diritto a vedersi corrisposto il CP_1
100% del compenso pattuito all'art. 17.1”, ossia l'intero importo di €160.000.
Il termine previsto per il pagamento dell'importo minimo garantito era indicato per il giorno 31 Part dicembre 2019 (art. 17.2) ed è dunque scaduto. non ha dedotto né provato il pagamento e deve quindi essere condannata al versamento del compenso contrattualmente dovuto a CP_1
Accertato l'inadempimento della società attrice, va senz'altro disattesa la domanda subordinata con cui ha chiesto di accertare e dichiarare il regolare adempimento dei contratti conclusi Parte_1
Contro con e CP_2
Contro Devono infine essere senz'altro rigettate anche le ulteriori domande riconvenzionali svolte da Part Contro nei confronti di e di ha chiesto di condannare le controparti a pagare: 1) CP_2
“la percentuale del 65% che verrà riconosciuta all'artista stabilita nella somma di € 20.000,00 ovvero in quella minore o maggior somma che dovesse risultare dall'espletata istruttoria e nel corso del giudizio, il tutto oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo”; 2) la somma dovuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17.1 “pari ad € 5.325,00, oltre al 15 % contrattualmente pattuito per ogni esibizione canora eseguita dall'artista” nel periodo di vigenza del contratto;
3) nei confronti del solo
Sig. “la somma di € 10.230,00 dovuta a titolo di compenso spettante per le esibizioni CP_2 canore effettuate dall'Artista con l'organizzatore LEVEL UP”. Contro Le domande formulate in modo generico da non trovano alcuna base espressa nelle previsioni dei contratti dell'8 novembre 2018. Del pari assolutamente generica e priva di riscontri negli atti del procedimento è la richiesta di pagamento del compenso per le esibizioni canore di CP_3 organizzate da un terzo soggetto completamente estraneo al processo.
Le spese del giudizio sono liquidate secondo il principio di soccombenza come da dispositivo in base al valore della controversia (€252.000) e tenendo conto della bassa complessità della causa nonché della circostanza che non è stata svolta attività istruttoria.
15
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile Specializzata in materia d'impresa - A, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
• rigetta le domande di nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 CP_2
[...]
• condanna a pagare a favore di la somma di Parte_1 Controparte_1
€160.000,00 oltre interessi legali dal 1° gennaio 2020 al saldo;
• condanna a rifondere le spese di lite in favore di e Parte_1 Controparte_1 di che si liquidano in €10.000, per ciascun convenuto, oltre rimborso forfettario CP_2 del 15% e accessori come per legge;
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.
Il Giudice estensore La Presidente dott. Edmondo Tota dott.ssa Silvia Giani
16
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Milano
Sezione XIV civile
Specializzata in materia di impresa - A
composto dai signori magistrati: dott.ssa Silvia Giani Presidente dott. Edmondo Tota Giudice relatore dott.ssa Mariachiara Vanini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 3346/2020 promossa da
(C.F. e P.IVA con sede in Milano Corso Europa n. 13, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Rizzi;
-attrice- contro
P.IVA ) con sede in Brescia, Via Modigliani n. 139, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valentina Paolucci e Renato Moraschi;
-convenuta- nonché contro
(C.F. residente in [...], CP_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Piero De Silvestri;
-convenuto-
OGGETTO: Inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note depositate telematicamente
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte 1.- Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito per brevità anche “ ”) Parte_1 agì in giudizio nei confronti di (di seguito anche “ ” o l“ ”) e della CP_2 CP_3 CP_4
Contro (di seguito per brevità anche “ ”), formulando domande così articolate: “- CP_1
1 accertare e dichiarare che in data 5 giugno 2019 la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, la in persona del legale rappresentante pro tempore ed CP_1 il signor hanno di comune accordo prorogato i contratti in esclusiva tra di loro CP_2 sottoscritti in data 8 novembre 2018 fino al 30 settembre 2020 cioè per una durata di nove mesi superiore a quella originaria e che pertanto tali contratti, al momento della notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, erano regolarmente in corso. - condannare la CP_1
e il signor in via tra loro solidale, ad adempiere agli accordi di esclusiva vigenti,
[...] CP_2 previa fissazione da parte del Giudice di una data di decorrenza del periodo aggiuntivo di nove mesi che, tenuto conto del comportamento dei convenuti, di tutte le circostanze di causa e della durata del giudizio, sia congruo per l'esercizio dei diritti acquisiti da - in ogni caso Parte_1 condannare la e il signor o anche uno solo di essi, al risarcimento di ogni CP_1 CP_2 danno subito e subendo dalla nella misura che verrà dimostrata e/o da liquidarsi Parte_1 anche in via equitativa;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che la ha Parte_1 regolarmente adempiuto ai contratti sottoscritti e dichiarare i convenuti tenuti ad ogni restituzione e/o indennizzo anche ai sensi degli artt. 2033 c.c. e 2041 c.c., nella misura che verrà dimostrata e/o da liquidarsi anche in via equitativa;
- respingere tutte le domande ex adverso dedotte dai convenuti in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto”.
Con le note di precisazione delle conclusioni dell'8 gennaio 2025 l'attrice ha modificato le proprie domande chiedendo di: “-accertare e dichiarare l'inadempimento di e del signor CP_1 ai contratti datati 8 novembre 2018 in atti, nonché al successivo accordo di proroga CP_2 fino al 30 settembre 2020 ed infine alla domanda giudiziale di adempimento;
- dichiarare la risoluzione dei contratti suddetti ex art. 1453 c.c., per esclusivo fatto e colpa di e di CP_1
o anche di uno solo di essi;
- condannare la e il signor in CP_2 CP_1 CP_2 solido, o anche uno solo di essi, al risarcimento dei danni subiti dalla nella misura Parte_1 di € 252.000,00 (€ 7.000,00 a data per 36 date, pari al margine tra il cachet medio di vendita dei concerti di € 20.000,00 ed il budget dei costi pari a € 13.000,00), oltre rivalutazione e interessi, o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, nonché alla restituzione della somma percepita di € 84.000,00 (€ 70.000 più iva), oltre ad interessi dalla data del pagamento al saldo. In via subordinata: - accertare e dichiarare che la ha Parte_1 regolarmente adempiuto ai contratti sottoscritti e dichiarare i convenuti tenuti – in solido tra loro o singolarmente- ad ogni restituzione e/o indennizzo anche ai sensi degli artt. 2033 c.c. e 2041 c.c., nella misura di € 252.000,00 (€ 7.000,00 a data per 36 date, pari al margine tra il cachet medio di vendita dei concerti di € 20.000,00 ed il budget dei costi pari a € 13.000,00), oltre rivalutazione e interessi, o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via
2 equitativa, nonché alla restituzione della somma percepita di € 84.000,00 (€ 70.000 più iva), o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi invia equitativa, oltre ad interessi dalla data del pagamento al saldo. - In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione dei contratti per eccessiva onerosità sopravvenuta ex artt. 1467 c.c. e condannare i convenuti – in solido o singolarmente-al risarcimento in favore dell'attrice nella misura di € 252.000,00 (€ 7.000,00 a data per 36 date, pari al margine tra il cachet medio di vendita dei concerti di € 20.000,00 ed il budget dei costi pari a € 13.000,00), oltre rivalutazione e interessi, o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, nonché alla restituzione della somma percepita di € 84.000,00 (€ 70.000 più iva), o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi invia equitativa, oltre ad interessi dalla data del pagamento al saldo. -
Respingere tutte le domande ex adverso dedotte dai convenuti in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto. - Condannare al risarcimento per violazione degli artt. 92, 88 e 96 Controparte_1
c.p.c., da liquidarsi secondo le tabelle di Milano”.
In data 16 settembre 2020 si costituì chiedendo in via principale di “respingere le CP_1 domande tutte ex adverso formulate poiché infondate sia in fatto che in diritto [….]; in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare il Signor CP_2
a tenere indenne e manlevare la . per quanto la stessa fosse
[...] Controparte_1 eventualmente tenuta a risarcire in favore dell'attrice per qualsiasi titolo a causa ed in conseguenza del comportamento inadempiente da parte del Signor;
in via riconvenzionale […] [che] CP_2 entrambe le parti in causa ossia in arte e la in solido tra CP_2 CP_3 Parte_1 loro, siano obbligate a rispettare gli accordi contrattuali sottoscritti ed ancora pienamente validi fino al 31.12.2019 versando la somma di € 5.325,00, dovuta a titolo di FEE spettante alla convenuta, oltre al 15 % contrattualmente pattuito per ogni esibizione canora eseguita dall'artista nel periodo indicato, sulla base delle pattuizioni intercorse e per Controparte_1 CP_2 Parte_1
i quali ad oggi la società convenuta non è in possesso della documentazione avendo da agosto 2029 taciuto l' ogni altra data da effettuarsi. Ulteriormente, la società convenuta formula domanda CP_4 riconvenzionale nei confronti di in arte per la somma di € 10.230,00 dovuta CP_2 CP_3
a titolo di FEE spettante alla convenuta per le esibizioni canore effettuate dall'Artista con l'organizzatore LEVEL UP”. Contro Con la memoria 183, comma 6, n. 1) c.p.c., a seguito della costituzione di ha CP_2 modificato le proprie domande come segue: “in principalità e nel merito: previa qualunque formula e/o statuizione, respingere le domande tutte ex adverso formulate poiché infondate sia in fatto che in diritto […] e, conseguentemente, condannare la […] a corrispondere in Parte_1 favore della […] la somma di €160.000,00, quale minimo garantito Controparte_1
3 disciplinato al punto 17.2) del contratto sottoscritto inter partes in data 08.11.2018, ovvero in quella minore o maggior somma che dovesse risultare dall'espletata istruttoria e nel corso del giudizio;
condannare altresì la […] a corrispondere in favore della Parte_1 Controparte_1
[…] la percentuale del 65% che verrà riconosciuta all'artista stabilita nella somma di € 20.000,00
[...] ovvero in quella minore o maggior somma che dovesse risultare dall'espletata istruttoria e nel corso del giudizio, il tutto oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, dichiarare e condannare il Signor CP_2
a tenere indenne e manlevare la per quanto la stessa fosse
[...] Controparte_1 eventualmente tenuta a risarcire in favore dell'attrice per qualsiasi titolo a causa ed in conseguenza del comportamento inadempiente tenuto da parte del Signor . In via riconvenzionale - CP_2 la formula domanda riconvenzionale affinché entrambe le parti in causa, oltre Controparte_1
a quanto dovuto alla e precisato nella domanda principale a titolo di minimo Controparte_1 garantito, il Sig. e la in solido tra loro, rispettino gli accordi CP_2 Parte_1 contrattuali sottoscritti ed ancora pienamente validi fino al 31.12.2019 versando a favore della
[...] quanto pattuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17.1 pari ad € 5.325,00, dovuta a CP_1 titolo di FEE spettante alla convenuta, oltre al 15 % contrattualmente pattuito per ogni esibizione canora eseguita dall'artista nel periodo indicato, sulla base delle pattuizioni intercorse CP_1
e per i quali ad oggi la società convenuta non è in
[...] CP_2 Parte_1 possesso della documentazione avendo da agosto 2029 taciuto l'Artista ogni altra data da effettuarsi, il tutto oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
-ulteriormente, la società convenuta formula domanda riconvenzionale di condanna nei confronti del Sig. per la somma di € CP_2
10.230,00 dovuta a titolo di FEE spettante alla convenuta per le esibizioni Controparte_1 canore effettuate dall'Artista con l'organizzatore LEVEL UP, oltre alla somma che dovesse rilevarsi anche a titolo di FEE spettante alla convenuta nella percentuale definita con il punto 17.2) del contratto sottoscritto e/o nella diversa somma minore o maggior somma che dovesse risultare dall'espletata istruttoria e nel corso del giudizio, il tutto oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo”.
In data 4 ottobre 2020 si costituì il convenuto chiedendo in via preliminare di “- CP_2 accertare la [propria] carenza di legittimazione passiva [….] rispetto al presente giudizio in quanto parte terza rispetto alle obbligazioni ed ai diritti originati dai contratti dedotti in giudizio ed in virtù Part di ciò respingere integralmente le domande formulate da […]; -respingere le domande di Contro manleva formulate da nei confronti del sig. In via principale: -accertare CP_2
l'inesistenza di qualsiasi accordo volto a prorogare o comunque modificare i contratti intervenuti tra Part Contro
e di cui è causa posta altresì la palese mancanza di qualsiasi elemento probatorio a Part supporto delle relative tesi;
e pertanto respingere le domande di in quanto totalmente infondate
4 Contro in fatto ed in diritto. -Accertare l'indeterminatezza delle domande riconvenzionali formulate da in quanto sprovviste di qualsiasi relativo elemento probatorio a supporto oltreché errate nel conteggio Contro e nelle relative richieste e pertanto respingere le domande di in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata: -nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito reputasse fondate (anche solo in parte) le domande formulate dall'Attrice, condannare la sola Contro
, quale sola parte obbligata all'eventuale risarcimento ai sensi dei contratti dedotti in giudizio.
In via ulteriormente subordinata: -nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito Part Contro reputasse fondate (anche solo in parte) le domande formulate da e/o da nei confronti del sig. accertare il perfetto adempimento da parte del sig. circa qualsiasi CP_2 CP_2
Part Contro richiesta avanzata nei suoi confronti da e/o da ai sensi dei contratti tra queste ultime intervenuti e pertanto condannare il sig. al risarcimento della minor somma dovuta CP_2 all'Attrice che dovesse essere accertata in corso di causa”.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 3 marzo 2021, il G.I., ritenuto che la controversia avesse carattere documentale, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 aprile 2022, poi differita all'8 gennaio 2025 per il trasferimento ad altro ufficio del magistrato. All'udienza dell'8.1.2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'azione promossa da ei confronti di e di è infondata. Parte_1 CP_1 CP_2
L'azione riconvenzionale di nei confronti di è parzialmente fondata CP_1 Parte_1 nei termini che seguono. Non meritano invece accoglimento le domande di nei CP_1 confronti di CP_2
*
2. – ha convenuto in giudizio la e deducendo: Parte_1 CP_1 CP_2
Contro
• di avere acquistato da - nella sua qualità di cessionaria dei diritti alle prestazioni CP_ artistiche nonché al nome e all'immagine di (in arte “Mr. ”)- con contratto CP_2 dell'8 novembre 2018 sottoscritto per assunzione di ogni obbligo anche dall'Artista personalmente, il diritto esclusivo di produrre, organizzare, rappresentare e/o far rappresentare in pubblico e distribuire n. 40 spettacoli dell'Artista nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019;
• che tale contratto si basava sul presupposto che all'inizio del 2019, nei mesi di febbraio/marzo, era in programma la pubblicazione di un nuovo album musicale dell' CP_4 da parte della sua casa discografica Warner che avrebbe costituito il lancio Controparte_6 della predetta tournée come per prassi invalsa nel settore artistico;
5 • che la pubblicazione di tale album fu rinviata dapprima a marzo/aprile 2019 e poi non fu più Cont effettuata, essendo stato pubblicato solo un singolo dal titolo in duetto tra Pt_2
CP_
e tale Persona_1
Part
• che, a fronte del suddetto contratto dell'8 novembre 2018, si era impegnata a pagare a per le prestazioni dell'Artista e la cessione dei suoi diritti all'immagine ai CP_1 fini della promozione dei concerti- la somma di € 160.000,00 per i suddetti 40 spettacoli;
• che, contestualmente a tale contratto, ne venne stipulato un altro - sempre in data 8 novembre
2018 e sempre firmato da -oltre che sottoscritto dall'Artista personalmente CP_1 per assunzione di ogni sua obbligazione - con il quale si impegnava per l'anno 2019 CP_3
a non prestare la sua attività artistica per l'effettuazione di spettacoli live sul territorio italiano in favore di soggetti diversi da Parte_1
• che per la concessione di tale esclusiva pagò il prezzo di € 70.000,00 oltre Parte_1
IVA;
• che in assenza della pubblicazione di un nuovo album musicale di che valesse da CP_3 richiamo per il pubblico degli spettatori dal vivo fu possibile effettuare solo 4 concerti nel mese di gennaio 2019;
• che quindi, non essendovi le basi per un tour estivo di almeno 30 date senza il sostegno di un nuovo album discografico, in occasione di un incontro tenutosi il 5 giugno 2019 presso gli uffici di alla presenza dei soci di quest'ultima nonché del suo legale Parte_1 rappresentante, nonché alla presenza dell'Artista personalmente e del signor Parte_3 della le parti concordarono: (a) di dare seguito a 10 spettacoli nei
[...] CP_1 mesi di luglio, agosto e settembre 2019, poi divenuti 11, al cachet di vendita ai promoter locali ridotto da € 20.000,00 come per contratto a € 11.000,00; (b) di prorogare i contratti di cui sopra dell'8 novembre 2018 fino al 30 settembre 2020 (quindi di nove mesi pieni dalla scadenza prevista del contratto) per ovviare alle difficoltà verificatesi;
Part
• che furono predisposti da gli atti integrativi dei contratti dell'8 novembre 2018, inviati con mail del 10 giugno 2019 (doc. 11 parte attrice), i quali tuttavia non vennero mai restituiti Contro firmati da e da CP_2
Part
• che il 2 agosto 2019 pervenne a una comunicazione via mail di che CP_2
Part informava del fatto che, a partire da tale data, l' aveva interrotto i suoi rapporti CP_4 con la CP_1
• che seguirono contatti personali sulla base dei quali l'Artista si dichiarò disponibile a Part proseguire il rapporto con;
6 • che nel frattempo dava regolarmente corso al calendario estivo concordato e Parte_1 al pagamento dei 10 concerti, ai quali se ne aggiunse uno il 15 dicembre 2019 a Lucca;
• che non fu mai più firmata la proroga del contratto concordata tra le parti per la durata di 9 mesi aggiuntivi, destinata a consentire a di realizzare anche gli altri concerti Parte_1 sino al numero di 40, per i quali aveva corrisposto l'importo a titolo di esclusiva e non venne comunque dato seguito all'accordo sulla proroga, definito verbalmente;
• che stata gravemente danneggiata dal comportamento dell'Artista e di Parte_1 [...]
i quali hanno entrambi sottoscritto due contratti di inequivocabile contenuto per la CP_1 realizzazione di un tour di 40 date, poi rimasti inadempiuti;
• che ha pagato 70.000 euro per avere l'esclusiva di al fine di Parte_1 CP_2 organizzare 40 spettacoli nell'anno 2019 secondo i meccanismi economici indicati nel contratto;
• che questo accordo era basato sul fatto che all'inizio del 2019 avrebbe dovuto essere pubblicato un album dell'Artista, il quale -tramite l'ampio battage promozionale, pubblicitario e marketing effettuato in questi casi a mezzo del lancio di singoli radiofonici, di numerose interviste radiofoniche e stampa, della massiccia presenza su internet, social media e piattaforme di distribuzione fonografica e streaming, della partecipazione a concorsi, premi ed altre manifestazioni o programmi- sarebbe venuto a conoscenza del pubblico ed avrebbe creato curiosità e ricerca della possibilità di sentire l'Artista dal vivo;
• che la pubblicazione dell'album atteso dalle parti era quindi essenziale ai fini della ricezione di proposte da parte dei promoter locali e della vendita di concerti;
• che in questo contesto ha fatto del suo meglio per organizzare le date previste Parte_1 in contratto, trovandosi però a non poterle commercializzare con la conseguenza che è stata in grado di effettuare solo 14 date su 40 di quelle previste, con correlativo danno dalla stessa subito;
• che l' e nella consapevolezza di essere i responsabili della situazione CP_4 CP_1 verificatasi, avevano accettato di prolungare il contratto di nove mesi e che quindi il contratto originariamente pattuito con scadenza al 31 dicembre 2019 si era prorogato al 30 settembre
2020;
• che questi accordi furono assunti nel corso di una riunione presso gli uffici di Parte_1 in cui si era espressamente trattato dell'impatto della mancata pubblicazione discografica
(doc. 11 (premessa 1 dell'integrazione alla scrittura privata per l'acquisto di prestazioni artistiche);
7 • che ai sensi dell'art. 1375 c.c., il contratto deve essere eseguito in buona fede quale fonte del generale dovere di solidarietà che impone alle parti di comportarsi in modo da preservare l'interesse dell'altro contraente, a prescindere da pacifici obblighi contrattuali e nel rispetto del principio del “neminem laedere”;
• che il principio di buona fede, traducendosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte, deve essere inteso come una specificazione degli “inderogabili doveri di solidarietà sociale” dettati dall'art. 2 della Costituzione e tra Part questi anche l'obbligo di mettere in condizioni di esercitare il suo diritto, viceversa leso dalla protratta inerzia dell' , non meritevole di essere tutelata perché non giustificata;
CP_4
*
3. - ha contestato gli argomenti di e si è difeso deducendo: CP_2 Parte_1
Part Contro
• l'assenza nei contratti sottoscritti tra e nel novembre 2018 di qualsiasi rifermento alla pubblicazione di un nuovo album dell'Artista, quale condizione essenziale per lo svolgimento del tour o comunque per l'adempimento dei contratti stessi;
• l'inesistenza di qualsiasi accordo di proroga del rapporto con per l'assenza di Parte_1 una diretta legittimazione del rispetto ai predetti contratti ed in ogni caso per il CP_2 dissenso dallo stesso manifestato circa la proposta di proseguire oltre la naturale scadenza del
31 dicembre 2019;
• che l'azione dell'attrice si fonda su due scritture private che vincolavano esclusivamente Part Contro
e e che l'Artista aveva sottoscritto soltanto “per mera presa visione e conoscenza”;
• che l' è pertanto privo di legittimazione passiva nella vicenda in esame, non essendo CP_4 titolare diretto di obbligazioni e diritti nascenti dalle suddette scritture, bensì solo di riflesso, Contro sulla scorta degli accordi di management all'epoca in essere con;
• che non è stata accertata in alcun modo la sussistenza di un rapporto tra il sig. e CP_2 [...]
tale da poter imputare al primo eventuali inadempimenti posti in essere dalla sola Pt_1
Contro parte contrattualmente obbligata in tal senso ( );
Contro
Part
• che solo aveva negoziato e sottoscritto con i contratti oggetto della controversia Part ed è pertanto soltanto nei confronti di tale convenuta che le pretese processuali di possono essere fatte valere;
Part
• che ad ogni modo gli argomenti di non possono comunque avere alcun rilievo nei confronti del sig. atteso che non solo il convenuto non ha assunto alcuna personale CP_2
e diretta obbligazione in relazione ai contratti, ma soprattutto ogniqualvolta richiesto da
8 Contro
- unica società con la quale il sig. aveva in essere un formale rapporto CP_2 contrattuale - l' ha puntualmente adempiuto gli obblighi ad esso spettanti;
CP_4
Part
• che vi era stato, infatti, sempre il pieno adempimento dell'Artista alle proposte di , Contro relative a spettacoli ed eventi, quando richieste da;
• che l' non ha mai posto in essere, in alcun modo e forma, attività lesive dell'esclusiva CP_4
Contro
Part Part concessa da a ed anzi aveva accettato tutte le (poche) date proposte da;
• che quindi non è ravvisabile alcun inadempimento da parte di;
CP_3
• che il numero di 40 spettacoli previsto dai contratti del novembre 2018, inoltre, non era un
Contro
Part
“minimo garantito” dovuto da a né si configurava come una obbligazione a
Contro
Part carico dell'Artista o comunque di , giacché era solo che, con il contratto, si era obbligata a garantire un minimo di 40 date, che non era stato possibile realizzare per solo fatto e colpa dell'attrice;
• che non vi è alcuna prova di eventuali offerte di date o serate cui l'Artista si sia rifiutato di partecipare o analoghe situazioni che abbiano visto il venire meno di eventi per volontà, colpa o causa dell'Artista;
• che il mancato raggiungimento di 40 date di spettacoli deve imputarsi esclusivamente alla Part condotta di e non certo alla tempistica di pubblicazione delle produzioni fonografiche Contro dell'Artista o alla volontà di quest'ultimo o di di sottrarsi alle proprie obbligazioni, né Part tantomeno alla sussistenza di accordi integrativi verbali con;
Part
• che l'incontro presso del 5 giugno 2019, più volte evocato dall'attrice nel corso del processo, aveva sì visto la partecipazione delle parti oggi contrapposte, ma non aveva avuto alcun esito concreto o positivo, non essendo intervenuta alcuna intesa in merito alla proroga dei contratti del novembre 2018 e soprattutto nessuna accettazione da parte dell' di CP_4 prorogare le precedenti intese.
Quanto al ruolo dell'altra convenuta la difesa del ha dedotto: CP_1 CP_2
Contro
• -che il venir meno del contratto di management tra l' e in data 2 agosto 2019, CP_4
Contro non aveva inciso in alcun modo sulle obbligazioni ed i diritti vantati da nei confronti Part di ai sensi dei contratti sottoscritti l'8 novembre 2018, restando dunque tali ultime due parti le sole legittimate, in via attiva e passiva, alle reciproche richieste di adempimento, non Contro potendo in alcun modo accogliersi la domanda di manleva formulata da , del tutto sprovvista di qualsiasi fondamento logico e giuridico;
Contro
• che le domande riconvenzionali di sono infondate e devono essere semmai rivolte nei Part confronti di e non nei confronti del CP_2
*
9 4. – si è difesa nel corso del procedimento deducendo: CP_1
• -che con i contratti dell'8 novembre 2018 aveva acquisito dalla Parte_1 CP_1
i diritti relativi alle prestazioni artistiche, al nome e all'immagine dell'Artista,
[...] CP_2
e in particolare il diritto esclusivo di produrre, organizzare, rappresentare e/o far
[...] rappresentare in pubblico e distribuire n. 40 spettacoli del medesimo artista nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 e più specificamente: (i) n. 4 spettacoli da svolgersi nel mese di gennaio in città metropolitane;
(ii) n. 30 spettacoli da svolgersi indicativamente dal 1° giugno al 20 settembre 2019 (discoteche escluse); (iii) n. 6 spettacoli da svolgersi nei mesi di novembre e dicembre 2019 sempre in aree metropolitane;
• che i predetti contratti furono sottoscritti anche dell'Artista per assunzione diretta di ogni suo obbligo contemplato nel contratto;
• che i contratti del novembre 2018 furono stipulati anche in considerazione del fatto che all'inizio del 2019 sarebbe stato pubblicato il nuovo album dell'Artista da parte della casa discografica Warner Music Italy che poi tuttavia non ebbe luogo;
• che il presupposto che un nuovo album potesse essere pronto per il mese di aprile era tuttavia una conclusione affrettata proposta dalla stessa Parte_1
• che la fretta di far pubblicare nuovo materiale da promuovere, portò come unico risultato quello di produrre un singolo dal titolo “Satellite” non gradito dalla stessa attrice e respinto anche dalla Warner Music, etichetta con cui il Signor pubblicava i propri lavori;
CP_2
• che anche per tale motivo, alla luce soprattutto dei lavori svolti, la società convenuta aveva manifestato le proprie perplessità sull'organizzazione di ben quattro concerti nel mese di gennaio 2019, poiché sarebbero state solamente le copie di concerti eseguiti nell'estate precedente, peraltro in città vicine a quelle già toccate dal tour estivo;
• che successivamente, non essendovi basi solide per un tour estivo di almeno 30 date senza il sostegno di un nuovo album discografico, in occasione di un incontro tenutosi in data 5 giugno 2019 presso gli uffici della alla presenza dei soci di quest'ultima e del Parte_1 suo legale rappresentante, nonché alla presenza del signor personalmente e CP_2 del signor per la le parti concordavano: (a) di Parte_3 CP_1 Controparte_1 dare seguito a n. 10 spettacoli (poi divenuti n. 11) al cachet ridotto di € 2.500,00 a concerto, nei mesi di luglio, agosto e settembre 2019; (b) di prorogare i contratti di cui ai punti 1° e 3° della presente narrativa per tamponare la situazione di stallo venutasi a creare in assenza del nuovo disco, fino al 30 settembre 2020 e quindi di nove mesi pieni in più rispetto alla durata originaria del contratto;
10 • che il 2 agosto 2019 perveniva a na comunicazione via mail del Signor Parte_1 CP_2
con la quale quest'ultimo informava di avere, a partire da tale data, interrotto i
[...]
Part rapporti con la ed invitava ad intrattenere rapporti solo con lui;
CP_1
• che seguivano contatti personali nel corso dei quali l' si dichiarava disponibile a CP_4
Part proseguire il rapporto con nelle forme convenute senza che tale disponibilità si traducesse in esiti concreti;
Contro
• che in data 2 agosto 2019 la ricevette una PEC dell'Artista in cui veniva invocata la Contro risoluzione del rapporto contrattuale di management tra l'Artista e;
Contro
• che l'invocata risoluzione fu respinta dalla che, al contrario, rivendicò il puntuale adempimento degli accordi sottoscritti e chiedeva il compenso non ancora ricevuto;
• che dall'agosto 2019, esautorata la i rapporti con furono CP_1 Parte_1 tenuti direttamente dal nuovo manager dell'Artista e personalmente dallo stesso Signor che nel frattempo aveva costituito una società ad hoc, denominata la Mr. CP_2 CP_7
• che la non può essere chiamata in alcun modo a rispondere di quanto CP_1 richiesto dall'attrice poiché, come riconosciuto dalla stessa a partire dal 2 Parte_1 agosto 2019 fu esautorata dal e non poteva più svolgere alcun ruolo CP_1 CP_2 nella determinazione degli eventi;
• che pertanto nessuna responsabilità e conseguentemente nessun danno può essere ascritta alla Contro
dopo l'estromissione comunicata con la mail del 2 agosto 2019 dal atteso che CP_2
Contro
non ha più avuto né poteva avere alcun ruolo o potere.
Quanto al fondamento delle sue domande riconvenzionali ha allegato: CP_1 CP_1
Contro
• che l'Artista successivamente al recesso dal contratto di management con nell'agosto Part del 2019 aveva partecipato ad alcuni concerti organizzati da , incluso il concerto del capodanno 2019; Contro
• che il rapporto tra “è stato di fatto solamente interrotto ma a detta interruzione non è seguita formalmente alcuna attività giudiziale volta alla risoluzione effettiva dei contratti sottoscritti, rimanendo così pienamente valido ed efficace il contratto di management tra l' , da un lato, e dall'altro”; CP_4 Controparte_1
• che alla sono pertanto dovuti i compensi per tutti i concerti svolti dall'Artista CP_1 in forza dei contratti del novembre 2018;
• che entrambe le parti in causa ossia in arte e la CP_2 CP_3 Parte_1 devono essere condannate, in solido tra loro, a rispettare gli accordi contrattuali sottoscritti ed ancora pienamente validi “versando la somma di € 5.325,00, dovuta a titolo di FEE spettante alla convenuta, oltre al 15 % contrattualmente pattuito per ogni esibizione canora
11 eseguita dall'artista nel periodo indicato, sulla base delle pattuizioni intercorse CP_1
e ;
[...] CP_2 Parte_1
Contro
• che inoltre l'Artista è debitore della della somma di € 10.230,00 “dovuta a titolo di
FEE spettante alla convenuta per le esibizioni canore effettuate dall'Artista con l'organizzatore LEVEL UP”;
• che “considerato che nessuno ha mai invocato la risoluzione dei contratti [del novembre Part Contro 2018] sottoscritti [tra , e l' ] […] né tantomeno sono intervenute differenti CP_4
Part Contro pattuizioni in merito, […] la dovrà necessariamente corrispondere alla il minimo garantito come pattuito al punto 17 e seguenti del contratto sottoscritto inter partes”.
*
5. – Così ricostruiti in sintesi gli argomenti e le difese delle parti, occorre osservare che a fondamento dell'azione della sta in sostanza la tesi secondo cui il contratto concluso l'8 novembre Parte_1
Contro 2018 tra la medesima e “si basava sul presupposto che Parte_1 CP_2 all'inizio del 2019, nei mesi di febbraio/marzo, era in programma la pubblicazione del nuovo Album dell'Artista da parte della sua casa discografica che avrebbe costituito il Controparte_8 lancio della predetta tournée come per prassi invalsa nel settore artistico”. Tale presupposto non si era tuttavia materializzato e si era trovata nell'impossibilità di organizzare le date dei Parte_1 concerti previsti in contratto, con la conseguenza che “era stata in grado di effettuare solo 14 date su
40 di quelle previste, con correlativo danno dalla stessa subito”.
Contro
Part Il contratto con il quale e avevano attribuito a il diritto esclusivo di CP_2 produrre, organizzare, rappresentare e/o far rappresentare in pubblico e distribuire n. 40 spettacoli dell'Artista nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, tuttavia, non contiene riferimenti di alcun genere a tale fondamentale “condizione”. Che la pubblicazione di un nuovo album musicale fosse un “presupposto” condiviso dalle parti del contratto è stato inoltre ampiamente contestato dal convenuto sin dalle fasi iniziali del processo (pp.
2-3 della comparsa di CP_2 costituzione ove si legge che “il richiamo di controparte al presunto collegamento dei contratti alla pubblicazione di un album dell'Artista da parte di Warner Music” è un “elemento di cui non vi è alcuna traccia di qualsivoglia natura in tali atti o in qualsiasi altro elemento probatorio e che pertanto dovrà da subito intendersi come del tutto inesistente, fuorviante e mero tentativo di controparte di rimediare a proprie evidenti lacune nel negoziare e regolamentare gli accordi in oggetto con la dovuta diligenza”).
L'attrice ha offerto di dimostrare la circostanza attraverso la prova testimoniale (cfr. capitolo n. 9 della seconda memoria istruttoria: “Vero che, sin dall'inizio delle trattative, il signor Parte_3 per aveva garantito a che nei primi mesi dell'anno 2019
[...] CP_1 Parte_1
12 sarebbe stato realizzato e pubblicato un nuovo album da parte dell'artista”). Senonché in questo caso la prova orale è inammissibile ai sensi dell'art. 2722 c.c. in quanto ha per oggetto “patti aggiunti” al contenuto di un documento negoziale la cui stipulazione si allega essere stata “anteriore o contemporanea” alla formazione del documento. Tanto più che le parti avevano esplicitato altri elementi di gran lunga meno importanti di quello che viene oggi additato alla stregua di un dato imprescindibile, come emerge ad es. dall'art. 31 dove si trova scritto che “elemento essenziale del presente accordo e sua presupposizione è la presenza nella organizzazione della e nella Pt_4 esecuzione del presente contratto del signor . Parte_5
La prova orale offerta dall'attrice è altresì irrilevante atteso che essa non dimostra che l'impegno per una imminente pubblicazione di un'opera discografica era stato effettivamente condiviso nel corso Part Contro delle trattative (non solo da e ma anche) dall' che del contratto era senz'altro una CP_4 delle parti e che avrebbe personalmente dovuto produrre l'opera musicale. Inoltre, la circostanza che
Contro
Part durante le trattative avesse “garantito” a l'uscita di un nuovo album di nulla CP_3 dice in ordine alla questione cruciale se la pubblicazione dell'opera fosse poi effettivamente entrata Contro nel perimetro dell'accordo contrattuale o, se nonostante le discussioni sul punto con , alla fine, il tema della pubblicazione del nuovo album fosse rimasto estraneo, come emerge dalla lettura degli Contro atti contrattuali, al contenuto degli impegni concretamente assunti da e dall' . A tale CP_4 ultimo riguardo è peraltro significativo e depone in senso contrario alle aspettative di Parte_1
Part l'art 14.2 del contratto, il quale disponeva che gli spettacoli organizzati da dovevano avere “per oggetto l'esibizione dell'Artista quale […] interprete ed esecutore con repertorio musicale scelto da quest'ultimo”, di tal ché l'attrice non poteva vantare alcuna pretesa in ordine ai brani e alle opere musicali che l'Artista avrebbe eseguito nel corso della tournée.
L'azione di è infondata anche sotto un altro decisivo profilo. L'attrice ha chiesto, Parte_1 infatti, di accertare e dichiarare che in data 5 giugno 2019 e avevano Parte_1 CP_2
“di comune accordo prorogato i contratti in esclusiva tra di loro sottoscritti in data 8 novembre 2018 fino al 30 settembre 2020 cioè per una durata di nove mesi superiore a quella originaria”. L'accordo di proroga, secondo la prospettiva dell'attrice, non è stato tuttavia adempiuto dall' che si CP_4
Parte sarebbe rifiutato di proseguire il rapporto con dopo il 31 dicembre 2019.
Anche per la prova dell'accordo di proroga l'attrice ha invocato la prova testimoniale (cfr. capitoli
16, 17, 18, 19 della seconda memoria istruttoria). Senonché ancora una volta si tratta di una circostanza che non può essere provata per testi: in base all'art. 27 del contratto dell'8 novembre 2018 intitolato “Forma dei patti aggiunti”, infatti, “qualsiasi modificazione e/o integrazione del contratto dovrà avere a pena di nullità la forma scritta”. La forma convenzionale adottata dalle parti ai sensi Part Contro dell'art. 1352 c.c. comporta per un verso che eventuali intese verbali intercorse tra , e
13 in riferimento alla proroga del termine del contratto non possono validamente CP_2 vincolare le parti;
e per altro verso, che la prova testimoniale invocata dall'attrice per provare il presunto accordo modificativo è sicuramente inammissibile (art. 2725 c.c.).
L'insussistenza dei due presupposti (obbligo di pubblicazione di un nuovo album di e CP_3 proroga della durata dell'esclusiva di invocati dall'attrice a fondamento della propria Parte_1 azione comporta il rigetto delle domande volte ad accertare e dichiarare l'inadempimento, da parte di e di dei contratti datati 8 novembre 2018 e dell'asserito accordo di CP_1 CP_2 proroga. Comporta altresì il rigetto delle domande dell'attrice dirette a far dichiarare la risoluzione dei contratti suddetti per inadempimento o per eccessiva onerosità sopravvenuta e volte ad ottenere il Contro risarcimento dei danni subiti dalla nonché la restituzione della somma pagata a Parte_1 di € 70.000. Per lo stesso motivo va disattesa la domanda subordinata con cui la società attrice ha chiesto, peraltro in modo assolutamente generico e senza ulteriori specificazioni, di dichiarare “i convenuti tenuti – in solido tra loro o singolarmente- ad ogni restituzione e/o indennizzo anche ai sensi degli artt. 2033 c.c. e 2041 c.c.”.
*
6. – E' invece fondata la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta nei CP_1 confronti della con cui si chiede di condannare l'attrice a corrispondere in favore di Parte_1 la somma di €160.000,00 quale corrispettivo minimo garantito previsto all'art. 17 CP_1 del contratto sottoscritto l'8 novembre 2018. Contro In base all'art. 17 del contratto [si era obbligata] a pagare a [ ], a titolo di Parte_1 importo minimo garantito per 40 Spettacoli, fermo restando quanto previsto al successivo art. 18 […] la somma pari a Euro 160.000, oltre IVA a titolo di prestazione artistica e cessione di diritto di immagine […]”. A sua volta l'art. 18 intitolato “Mancata esecuzione degli Spettacoli” disponeva che: Part
“Nel caso in cui […] uno o più spettacoli non potessero venire effettuati per fatto o colpa di , Contro tali spettacoli […] saranno considerati effettivamente svolti […] e conseguentemente [ ] avrà diritto a vedersi corrisposto il 100% del compenso pattuito all'art. 17.1, fermo restando il diritto di Contro
[ ] ad ottenere il risarcimento degli ulteriori danni eventualmente stabiliti […]. Nel caso in cui Part invece uno o più Spettacoli non potessero venire effettuati per fatto o colpa dell'Artista […] [ ] Contro avrà diritto a non corrispondere alcun compenso a [ ] (a meno che detti spettacoli siano recuperati e/o recuperabili entro la durata del contratto o diverso successivo termine che dovesse essere concordemente stabilito tra le parti”. ha dedotto “di essere stata in grado di effettuare solo 14 date su 40 di quelle previste” Parte_1 dal contratto (pag. 8 della comparsa conclusionale) a causa della mancata pubblicazione di un nuovo album musicale di nei primi mesi del 2019. Come si è detto tale circostanza non configura CP_3
14 un inadempimento imputabile all'Artista per la semplice ragione che il contratto dell'8 novembre
2018 non contemplava in capo all'Artista alcun obbligo di pubblicare una nuova opera musicale.
La difesa di ha inoltre allegato che l' non ha mai rifiutato di partecipare a date CP_2 CP_4
o serate proposte da nella vigenza del contratto e che non si sono verificate Parte_1 cancellazioni di concerti o eventi per volontà, colpa o causa dell'Artista. La società attrice non ha contestato sotto tale profilo la condotta del convenuto.
D'altro canto, ha riconosciuto di avere organizzato solo una parte dei concerti previsti Parte_1
Part e, quindi, di aver violato l'art. 5 del contratto alla stregua del quale […] si obbliga[va] a produrre, organizzare, rappresentare e/o far rappresentare […] una tournée costituita da un minimo garantito di n. 40 Spettacoli nel periodo 1° gennaio al 31 dicembre 2019”.
Ne discende ai sensi dell'art. 18 del contratto che ha “diritto a vedersi corrisposto il CP_1
100% del compenso pattuito all'art. 17.1”, ossia l'intero importo di €160.000.
Il termine previsto per il pagamento dell'importo minimo garantito era indicato per il giorno 31 Part dicembre 2019 (art. 17.2) ed è dunque scaduto. non ha dedotto né provato il pagamento e deve quindi essere condannata al versamento del compenso contrattualmente dovuto a CP_1
Accertato l'inadempimento della società attrice, va senz'altro disattesa la domanda subordinata con cui ha chiesto di accertare e dichiarare il regolare adempimento dei contratti conclusi Parte_1
Contro con e CP_2
Contro Devono infine essere senz'altro rigettate anche le ulteriori domande riconvenzionali svolte da Part Contro nei confronti di e di ha chiesto di condannare le controparti a pagare: 1) CP_2
“la percentuale del 65% che verrà riconosciuta all'artista stabilita nella somma di € 20.000,00 ovvero in quella minore o maggior somma che dovesse risultare dall'espletata istruttoria e nel corso del giudizio, il tutto oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo”; 2) la somma dovuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17.1 “pari ad € 5.325,00, oltre al 15 % contrattualmente pattuito per ogni esibizione canora eseguita dall'artista” nel periodo di vigenza del contratto;
3) nei confronti del solo
Sig. “la somma di € 10.230,00 dovuta a titolo di compenso spettante per le esibizioni CP_2 canore effettuate dall'Artista con l'organizzatore LEVEL UP”. Contro Le domande formulate in modo generico da non trovano alcuna base espressa nelle previsioni dei contratti dell'8 novembre 2018. Del pari assolutamente generica e priva di riscontri negli atti del procedimento è la richiesta di pagamento del compenso per le esibizioni canore di CP_3 organizzate da un terzo soggetto completamente estraneo al processo.
Le spese del giudizio sono liquidate secondo il principio di soccombenza come da dispositivo in base al valore della controversia (€252.000) e tenendo conto della bassa complessità della causa nonché della circostanza che non è stata svolta attività istruttoria.
15
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile Specializzata in materia d'impresa - A, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
• rigetta le domande di nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 CP_2
[...]
• condanna a pagare a favore di la somma di Parte_1 Controparte_1
€160.000,00 oltre interessi legali dal 1° gennaio 2020 al saldo;
• condanna a rifondere le spese di lite in favore di e Parte_1 Controparte_1 di che si liquidano in €10.000, per ciascun convenuto, oltre rimborso forfettario CP_2 del 15% e accessori come per legge;
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.
Il Giudice estensore La Presidente dott. Edmondo Tota dott.ssa Silvia Giani
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