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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/12/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 955/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AL EG Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 955/2022 promossa da:
IQUID.PT. (avv. Parte_1 Parte_2
AR IO) contro
(avv. MANNOCCHI MASSIMO) Controparte_1
Controparte_2
All'udienza del 13.09.2025, la causa è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Trani, la Pt_1 Controparte_3
Contr (da questo momento , al fine di accertare e dichiarare la nullità del rapporto di c/c n. 7014
[...]
per violazione degli artt. 1284 co. 3, 1350 n. 13, 1346, 1418 c.c. e 117 e 118 TUB, nonché la nullità dell'operazione di finanziamento n. 741626500.02 di euro 200.000,00 datata 12.06.2012, finalizzata al ripianamento delle debitorie risultanti sul citato conto corrente.
Contr Chiedeva la rideterminazione del saldo di conto corrente e la condanna di alla restituzione di quanto indebitamente addebitato o riscosso a qualsiasi titolo (con riferimento ai due summenzionati rapporti bancari oggetto di causa) ovvero, alla compensazione, ex art. 1243 c.c., delle somme (con interessi e rivalutazione monetaria sino al definitivo accertamento) illegittimamente incassate dalla banca mutuante in relazione al c/c e al mutuo oggetto di causa con quanto ancora, eventualmente, dovuto.
pagina 1 di 6 Contr Lamentava che il rapporto di c/c n. 7014 intrattenuto con era viziato da carenza di forma scritta, con applicazione di interessi, spese, valute e cms non concordate, illegittimo anatocismo e superamento del tasso soglia usura, con domanda di ripetizione.
Precisava di avere sottoscritto, in data 12.06.2012, un contratto di finanziamento per € 200.000,00 finalizzato al ripianamento dell'esposizione debitoria presente sul predetto conto corrente n. 7014 che era nullo per carenza di causa e in ogni caso per presunta erronea indicazione dell'ISC, oltre che viziato per il superamento del tasso soglia. Il tutto oltre al risarcimento del danno da illegittima segnalazione in Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Si costituiva contestando la fondatezza di tutte le domande ed Controparte_3
instando per il rigetto con vittoria di spese.
Nelle more del giudizio, a seguito della scissione della banca si è costituita CP_5 CP_2
con propria comparsa di costituzione.
Istruita la causa con nomina di CTU, il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 2221/2021 pubblicata il
27.12.2021, accoglieva parzialmente la domanda e previa declaratoria di nullità parziale del contratto di conto corrente n. 7014:
- accertava che l'ammontare del saldo del conto corrente n. 7014 acceso dalla alla data Parte_1
della chiusura del conto, ammontava a totali € 108.012,29 in attivo del correntista;
- accoglieva la domanda di ripetizione dell'indebito e determinava in complessivi € 108.029,12, oltre interessi legali dalla data del deposito della CTU al saldo effettivo, l'importo a credito della parte attrice nei confronti della convenuta;
- condannava la al pagamento della complessiva somma di € 108.029.12, oltre interessi CP_5
legali dalla data del deposito della CTU al saldo effettivo;
- rigettava la domanda di nullità del contratto di finanziamento avente n. 741626500.02 sottoscritto in data 12.06.2012;
- accertava che l'ammontare del saldo debitore della attrice per capitale residuo, interessi corrispettivi e moratori del finanziamento, alla data della CTU, ammontava a complessivi € 187.339,04;
- per l'effetto, rigettava la domanda di parte attrice di condanna della banca convenuta alla restituzione delle rate di mutuo corrisposte;
- rigettava, in quanto infondate, tutte le altre domande di parte attrice.
Condivideva le conclusioni rassegnate dal CTU nominato che, sulla scorta della documentazione in atti, escludeva il superamento del tasso soglia.
pagina 2 di 6 In ordine alla CMS, il CTU affermava che, per quanto pattuita nella misura dello 0.750% intra-fido e dell'1.250% extra-fido, era stata applicata sul picco dell'utilizzato fino al 2° trimestre 2009, dopo di che non era mai stata addebitata dalla banca al correntista.
L'esperto, quindi, riordinando tutte le operazioni per data valuta, con applicazione della capitalizzazione trimestrale sia degli interessi debitori che creditori (il contratto prevedeva la specifica approvazione per iscritto della pattuizione concernente la medesima periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori), escludendo la CMS, applicando i tassi pattuiti (o i tassi applicati dalla se migliorativi per la correntista), ed eliminando le spese non pattuite e rideterminandole CP_3
nella misura pattuita, accertava un saldo finale a credito del correntista pari ad euro 108.012,26.
Il Tribunale argomentava, altresì, che in data 12 giugno 2012, la Controparte_3
aveva concesso alla società un finanziamento di euro 200.000,00, da destinare al
[...] Parte_1
consolidamento delle esposizioni a breve che la mutuataria si era impegnata a rimborsare entro cinque anni, mediante pagamento di numero 10 rate semestrali, comprensive di capitale e interessi da pagarsi alle scadenze del 30 giugno 31 dicembre di ogni anno.
Superava, quindi, l'assunto di parte attrice secondo cui, stante il collegamento negoziale tra il rapporto di conto corrente bancario e quello di finanziamento per € 200.000,00, doveva essere dichiarata la nullità di quest'ultimo per essere finalizzato a ripianare l'intera debitoria contabile risultante sul conto corrente che, tuttavia, era inesistente avendo il CTU accertato un saldo a credito per € 108.012.26.
Spiegava che lo scopo del finanziamento, di per sé non illecito, non rientrava nella causa del contratto.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale: Pt_1
1) pur avendo accolto parzialmente la domanda di nullità e di ripetizione di indebito aveva disposto la decorrenza degli interessi legali non dalla data di messa in mora (vale a dire dalla raccomandata AR del 03-06.08.2015 prodotta sub doc. n. 8 del fascicolo di parte attrice), bensì dalla data di deposito della CTU (07.11.2017);
2) aveva erroneamente rigettato la domanda di nullità dell'operazione di finanziamento di euro
200.000,00, datata 12.06.2012, volta esplicitamente al consolidamento della esposizione a breve di cui al medesimo conto corrente oggetto di causa.
Chiedeva, in riforma parziale dell'impugnata sentenza: la condanna di al pagamento CP_6
degli interessi legali moratori, dalla data della messa in mora sino al reale ed effettivo soddisfo, sulla somma di euro 108.029,12 già accertata in primo grado;
l'accertamento del collegamento negoziale tra il rapporto di c/c bancario n. 7014 e l'operazione di finanziamento/ripianamento del 12.06.2012 con nullità per carenza di causa di detta operazione di consolidamento, stante nullità parziale (anche pagina 3 di 6 accertata giudizialmente con sentenza ormai passata i giudicato) del c/c n. 7014 la cui asserita debitoria contabile si intendeva ripianare.
Instava, altresì, per la condanna della parte appellata anche alla restituzione, in favore della Parte_1
di quanto indebitamente addebitato o riscosso a titolo di rate di finanziamento/ripianamento del
12.06.2012 (vale a dire euro 72.892,15), oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
Si è costituita contestando la fondatezza dell'avverso gravame Controparte_3
ed instando per il rigetto. ebbene ritualmente citata non si è costituita e Controparte_2
deve essere dichiarata contumace.
L'appello non può essere accolto.
Il primo motivo, avente ad oggetto la data di decorrenza degli interessi di mora, non è condivisibile.
Ed infatti, come emerge chiaramente dalla CTU, il rapporto di conto corrente oggetto di causa è stato acceso in data 19.01.2005 ed è stato chiuso in data 17.02.2016 dopo la notifica dell'atto di citazione dell' 08.02.2016.
Il saldo, come rideterminato dal consulente alla data di chiusura del conto del 17.02.2016 è, quindi, successivo sia alla messa in mora che, sia pur di poco, alla data di proposizione della domanda giudiziale (08.02.2016) con la conseguenza che correttamente il Tribunale ha individuato la data della
CTU quale termine dal quale far decorrere gli interessi legali
E' infondato, altresì, il secondo motivo.
Secondo l'appellante se il debito pregresso – come nel caso del saldo contabile annotato dalla CP_6
alla data del 12.06.2012, sul c/c di oggetto di causa – è inesistente e nullo, perché frutto
[...] Pt_1
di applicazione pluriennale di condizioni economiche di c/c contrarie a norme imperative, anche la successiva operazione di finanziamento del 12.06.2012 deve ritenersi nulla atteso il collegamento negoziale con il conto corrente principale e l'inesistenza dell'asserito saldo contabile a debito della correntista (€ - 196.939,00) che è stata ripianata con l'accredito sul medesimo conto corrente della somma “mutuata” di euro 220.000,00.
L'appellante ha richiamato l' ordinanza della Corte di Cassazione del 06.02.2021 secondo cui l'operazione di “ripianamento” di debito a mezzo di nuovo “credito”, che la banca già creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente, non integra gli estremi del contratto di mutuo, bensì quelli di una semplice modifica accessoria dell'obbligazione, come conseguente alla conclusione di un pactum de non petendo ad tempus”.
Detto indirizzo, tuttavia, è stato ormai superato dalla Cassazione a SU (vd. sentenza 5 marzo 2025,
n. 5841) secondo cui il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita pagina 4 di 6 dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo.
Si legge, altresì, in motivazione che la disciplina del mutuo ordinario di cui agli artt. 1813 ss. c.c. non attribuisce, infatti, alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata (Cass. n. 8382 del
2022).
In altri termini, nella conclusione di un contratto di mutuo, gli scopi soggettivi che alimentano la volontà delle parti rimangono al di fuori della struttura del contratto, contrariamente a quanto avviene nel mutuo di scopo. L'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale. il contratto di finanziamento è stato regolarmente stipulato, con chiara indicazione della destinazione delle somme – rispetto alla quale non v'è alcun riferimento al ripianamento del saldo debitore del conto corrente - e con espressa accettazione da parte della , che ha beneficiato dell'accredito e ne ha Pt_1
disposto.
La circostanza che il saldo di conto corrente sia stato successivamente oggetto di ricalcolo non incide sulla validità del finanziamento, che resta un rapporto autonomo e distinto, fondato su una causa lecita e meritevole di tutela.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le suindicate argomentazioni sono assorbenti di ogni altra questione sollevata dalle parti.
Né ricorrono i presupposti per il rinnovo della CTU.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa ai sensi del DM n. 55/2014 (indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi attesa la semplicità delle questioni trattate).
Nulla per le spese della parte non costituita.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
pagina 5 di 6 La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 2221/2021 pubblicata il 27/12/2021, Pt_1
così despone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese del grado Pt_1 Controparte_3
che liquida in € 4.996,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese di AMCO.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
12.12.2025
Il Presidente est.
AL EG
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AL EG Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 955/2022 promossa da:
IQUID.PT. (avv. Parte_1 Parte_2
AR IO) contro
(avv. MANNOCCHI MASSIMO) Controparte_1
Controparte_2
All'udienza del 13.09.2025, la causa è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Trani, la Pt_1 Controparte_3
Contr (da questo momento , al fine di accertare e dichiarare la nullità del rapporto di c/c n. 7014
[...]
per violazione degli artt. 1284 co. 3, 1350 n. 13, 1346, 1418 c.c. e 117 e 118 TUB, nonché la nullità dell'operazione di finanziamento n. 741626500.02 di euro 200.000,00 datata 12.06.2012, finalizzata al ripianamento delle debitorie risultanti sul citato conto corrente.
Contr Chiedeva la rideterminazione del saldo di conto corrente e la condanna di alla restituzione di quanto indebitamente addebitato o riscosso a qualsiasi titolo (con riferimento ai due summenzionati rapporti bancari oggetto di causa) ovvero, alla compensazione, ex art. 1243 c.c., delle somme (con interessi e rivalutazione monetaria sino al definitivo accertamento) illegittimamente incassate dalla banca mutuante in relazione al c/c e al mutuo oggetto di causa con quanto ancora, eventualmente, dovuto.
pagina 1 di 6 Contr Lamentava che il rapporto di c/c n. 7014 intrattenuto con era viziato da carenza di forma scritta, con applicazione di interessi, spese, valute e cms non concordate, illegittimo anatocismo e superamento del tasso soglia usura, con domanda di ripetizione.
Precisava di avere sottoscritto, in data 12.06.2012, un contratto di finanziamento per € 200.000,00 finalizzato al ripianamento dell'esposizione debitoria presente sul predetto conto corrente n. 7014 che era nullo per carenza di causa e in ogni caso per presunta erronea indicazione dell'ISC, oltre che viziato per il superamento del tasso soglia. Il tutto oltre al risarcimento del danno da illegittima segnalazione in Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Si costituiva contestando la fondatezza di tutte le domande ed Controparte_3
instando per il rigetto con vittoria di spese.
Nelle more del giudizio, a seguito della scissione della banca si è costituita CP_5 CP_2
con propria comparsa di costituzione.
Istruita la causa con nomina di CTU, il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 2221/2021 pubblicata il
27.12.2021, accoglieva parzialmente la domanda e previa declaratoria di nullità parziale del contratto di conto corrente n. 7014:
- accertava che l'ammontare del saldo del conto corrente n. 7014 acceso dalla alla data Parte_1
della chiusura del conto, ammontava a totali € 108.012,29 in attivo del correntista;
- accoglieva la domanda di ripetizione dell'indebito e determinava in complessivi € 108.029,12, oltre interessi legali dalla data del deposito della CTU al saldo effettivo, l'importo a credito della parte attrice nei confronti della convenuta;
- condannava la al pagamento della complessiva somma di € 108.029.12, oltre interessi CP_5
legali dalla data del deposito della CTU al saldo effettivo;
- rigettava la domanda di nullità del contratto di finanziamento avente n. 741626500.02 sottoscritto in data 12.06.2012;
- accertava che l'ammontare del saldo debitore della attrice per capitale residuo, interessi corrispettivi e moratori del finanziamento, alla data della CTU, ammontava a complessivi € 187.339,04;
- per l'effetto, rigettava la domanda di parte attrice di condanna della banca convenuta alla restituzione delle rate di mutuo corrisposte;
- rigettava, in quanto infondate, tutte le altre domande di parte attrice.
Condivideva le conclusioni rassegnate dal CTU nominato che, sulla scorta della documentazione in atti, escludeva il superamento del tasso soglia.
pagina 2 di 6 In ordine alla CMS, il CTU affermava che, per quanto pattuita nella misura dello 0.750% intra-fido e dell'1.250% extra-fido, era stata applicata sul picco dell'utilizzato fino al 2° trimestre 2009, dopo di che non era mai stata addebitata dalla banca al correntista.
L'esperto, quindi, riordinando tutte le operazioni per data valuta, con applicazione della capitalizzazione trimestrale sia degli interessi debitori che creditori (il contratto prevedeva la specifica approvazione per iscritto della pattuizione concernente la medesima periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori), escludendo la CMS, applicando i tassi pattuiti (o i tassi applicati dalla se migliorativi per la correntista), ed eliminando le spese non pattuite e rideterminandole CP_3
nella misura pattuita, accertava un saldo finale a credito del correntista pari ad euro 108.012,26.
Il Tribunale argomentava, altresì, che in data 12 giugno 2012, la Controparte_3
aveva concesso alla società un finanziamento di euro 200.000,00, da destinare al
[...] Parte_1
consolidamento delle esposizioni a breve che la mutuataria si era impegnata a rimborsare entro cinque anni, mediante pagamento di numero 10 rate semestrali, comprensive di capitale e interessi da pagarsi alle scadenze del 30 giugno 31 dicembre di ogni anno.
Superava, quindi, l'assunto di parte attrice secondo cui, stante il collegamento negoziale tra il rapporto di conto corrente bancario e quello di finanziamento per € 200.000,00, doveva essere dichiarata la nullità di quest'ultimo per essere finalizzato a ripianare l'intera debitoria contabile risultante sul conto corrente che, tuttavia, era inesistente avendo il CTU accertato un saldo a credito per € 108.012.26.
Spiegava che lo scopo del finanziamento, di per sé non illecito, non rientrava nella causa del contratto.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale: Pt_1
1) pur avendo accolto parzialmente la domanda di nullità e di ripetizione di indebito aveva disposto la decorrenza degli interessi legali non dalla data di messa in mora (vale a dire dalla raccomandata AR del 03-06.08.2015 prodotta sub doc. n. 8 del fascicolo di parte attrice), bensì dalla data di deposito della CTU (07.11.2017);
2) aveva erroneamente rigettato la domanda di nullità dell'operazione di finanziamento di euro
200.000,00, datata 12.06.2012, volta esplicitamente al consolidamento della esposizione a breve di cui al medesimo conto corrente oggetto di causa.
Chiedeva, in riforma parziale dell'impugnata sentenza: la condanna di al pagamento CP_6
degli interessi legali moratori, dalla data della messa in mora sino al reale ed effettivo soddisfo, sulla somma di euro 108.029,12 già accertata in primo grado;
l'accertamento del collegamento negoziale tra il rapporto di c/c bancario n. 7014 e l'operazione di finanziamento/ripianamento del 12.06.2012 con nullità per carenza di causa di detta operazione di consolidamento, stante nullità parziale (anche pagina 3 di 6 accertata giudizialmente con sentenza ormai passata i giudicato) del c/c n. 7014 la cui asserita debitoria contabile si intendeva ripianare.
Instava, altresì, per la condanna della parte appellata anche alla restituzione, in favore della Parte_1
di quanto indebitamente addebitato o riscosso a titolo di rate di finanziamento/ripianamento del
12.06.2012 (vale a dire euro 72.892,15), oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
Si è costituita contestando la fondatezza dell'avverso gravame Controparte_3
ed instando per il rigetto. ebbene ritualmente citata non si è costituita e Controparte_2
deve essere dichiarata contumace.
L'appello non può essere accolto.
Il primo motivo, avente ad oggetto la data di decorrenza degli interessi di mora, non è condivisibile.
Ed infatti, come emerge chiaramente dalla CTU, il rapporto di conto corrente oggetto di causa è stato acceso in data 19.01.2005 ed è stato chiuso in data 17.02.2016 dopo la notifica dell'atto di citazione dell' 08.02.2016.
Il saldo, come rideterminato dal consulente alla data di chiusura del conto del 17.02.2016 è, quindi, successivo sia alla messa in mora che, sia pur di poco, alla data di proposizione della domanda giudiziale (08.02.2016) con la conseguenza che correttamente il Tribunale ha individuato la data della
CTU quale termine dal quale far decorrere gli interessi legali
E' infondato, altresì, il secondo motivo.
Secondo l'appellante se il debito pregresso – come nel caso del saldo contabile annotato dalla CP_6
alla data del 12.06.2012, sul c/c di oggetto di causa – è inesistente e nullo, perché frutto
[...] Pt_1
di applicazione pluriennale di condizioni economiche di c/c contrarie a norme imperative, anche la successiva operazione di finanziamento del 12.06.2012 deve ritenersi nulla atteso il collegamento negoziale con il conto corrente principale e l'inesistenza dell'asserito saldo contabile a debito della correntista (€ - 196.939,00) che è stata ripianata con l'accredito sul medesimo conto corrente della somma “mutuata” di euro 220.000,00.
L'appellante ha richiamato l' ordinanza della Corte di Cassazione del 06.02.2021 secondo cui l'operazione di “ripianamento” di debito a mezzo di nuovo “credito”, che la banca già creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente, non integra gli estremi del contratto di mutuo, bensì quelli di una semplice modifica accessoria dell'obbligazione, come conseguente alla conclusione di un pactum de non petendo ad tempus”.
Detto indirizzo, tuttavia, è stato ormai superato dalla Cassazione a SU (vd. sentenza 5 marzo 2025,
n. 5841) secondo cui il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita pagina 4 di 6 dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo.
Si legge, altresì, in motivazione che la disciplina del mutuo ordinario di cui agli artt. 1813 ss. c.c. non attribuisce, infatti, alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata (Cass. n. 8382 del
2022).
In altri termini, nella conclusione di un contratto di mutuo, gli scopi soggettivi che alimentano la volontà delle parti rimangono al di fuori della struttura del contratto, contrariamente a quanto avviene nel mutuo di scopo. L'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale. il contratto di finanziamento è stato regolarmente stipulato, con chiara indicazione della destinazione delle somme – rispetto alla quale non v'è alcun riferimento al ripianamento del saldo debitore del conto corrente - e con espressa accettazione da parte della , che ha beneficiato dell'accredito e ne ha Pt_1
disposto.
La circostanza che il saldo di conto corrente sia stato successivamente oggetto di ricalcolo non incide sulla validità del finanziamento, che resta un rapporto autonomo e distinto, fondato su una causa lecita e meritevole di tutela.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le suindicate argomentazioni sono assorbenti di ogni altra questione sollevata dalle parti.
Né ricorrono i presupposti per il rinnovo della CTU.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa ai sensi del DM n. 55/2014 (indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi attesa la semplicità delle questioni trattate).
Nulla per le spese della parte non costituita.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
pagina 5 di 6 La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 2221/2021 pubblicata il 27/12/2021, Pt_1
così despone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese del grado Pt_1 Controparte_3
che liquida in € 4.996,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese di AMCO.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
12.12.2025
Il Presidente est.
AL EG
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