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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/11/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1961/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 13 novembre 2025.
Sono presenti per parte attrice l'avv. Giulio Roberti, per la convenuta “ ” l'avv. Ilaria CP_1 Con Madonna in sostituzione degli avv. Francesco Lauria e Aldo Brielli, per la convenuta l'avv. Nicoletta Rabiolo, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. il Sig. (cod. fisc. Parte_1 C.F._1 domandava nei confronti della società “ (P.IVA e della Controparte_3 P.IVA_1 [...]
(P.IVA ) il risarcimento dei danni occorsi a seguito Controparte_4 P.IVA_2 dell'impianto di un dispositivo di defibrillatore permanente PM-ICD biventricolare della CP_1 impiantato il 16.6.2017 e dei trattamenti sanitari e terapeutici ricevuti presso l'
[...]
assumendo che a seguito di malfunzionamento dello stesso impianto aveva Controparte_4 subito danni quantificati in € 14.000,00.
Si costituivano in giudizio i resistenti, la “ ” negando la propria responsabilità ed CP_5 Con affermando che il dispositivo era, invece, perfettamente funzionante, e la negando dapprima la propria legittimazione passiva ed affermando la correttezza del proprio operato.
Il presente giudizio faceva seguito ad un procedimento di ATP, la cui relazione era depositata in corso di causa.
La causa era quindi ritenuta matura per la decisione e le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza cartolare del 15/4/2025, cui faceva seguito la fissazione dell'udienza odierna per la lettura della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., concessi i termini per il deposito di conclusionali e note spese.
Dalla lettura della C.T.U. emerge in primo luogo che “La causa delle scariche inappropriate è da ricondurre ad un malfunzionamento dell'elettrocatetere posto sul ventricolo destro”. La relazione precisa poi che “non è possibile per gli scriventi dire se (il malfunzionamento) si sia verificato per un tardivo difetto dell'elettrocatetere ovvero a causa della sua normale usura”. Altresì affermano i
1 consulenti che l'evento del malfunzionamento, possibile in limitate ipotesi, non era prevedibile dai sanitari.
Il fatto che il malfunzionamento si sia verificato dopo meno di quattro anni dall'impianto costituisce, tuttavia, un indice netto di responsabilità della ditta fornitrice dell'impianto, avvalorato dal prodotto avviso urgente della stessa “ ” riguardante alcuni impianti, CP_1 compreso quello ora in esame, e dallo stesso manuale, che stima la durata dell'impianto fino a sette anni. La difesa della resistente “ ” non vale ad escludere la sua responsabilità per CP_1 prodotto difettoso, atteso che, in ogni caso, un malfunzionamento vi è comunque stato, che questo non è, stante le risultanze della C.T.U., imputabile ad un preciso comportamento di parte ricorrente, e che tale malfunzionamento ha cagionato danni rilevati e quantificati dalla stessa C.T.U.
Con Riguardo alla responsabilità della questa, invece, non può dirsi accertata, posto che non sono state riscontrate negligenze nella condotta dei sanitari.
Per tali succinti motivi dovrà affermarsi la responsabilità della sola resistente “ ”. CP_1
Riguardo al quantum, ci si attiene a quanto valutato in sede di ATP, ossia inabilità temporanea di 4 gg (quattro giorni) a totale (periodo di ricovero ospedaliero documentato), 10 gg (dieci giorni) a parziale al 50% e ulteriori 10 gg (dieci giorni) a parziale al 25%, laddove il danno biologico permanente (sia di natura biologica che psichica) è stato valutato nella misura complessiva del 5-
6% (cinque-sei percento). Le spese non sono state allegate, laddove congruo è stato ritenuto il compenso alla Dott.ssa i € 732,00. Per_1
Di conseguenza la società “ ” dovrà essere condannata al risarcimento del danno sopra CP_1 indicato, che si quantifica in valore attuale in € 646,97 per danno biologico temporaneo e in €
8.059,15 per danno biologico permanente, comprensivo del danno morale evincibile dalla relazione di C.T.U. e riconosciuto nella misura del 33%. Tali somme andranno devalutate al momento dell'impianto, avvenuto il 16/6/2017, e quindi rivalutate anno per anno oltre a interessi secondo quanto indicato in dispositivo.
Le spese seguono le soccombenze: parte ricorrente sarà condannata alla rifusione delle spese Con processuali della resistente laddove la resistente “ ” sarà condannata alla rifusione CP_1 delle spese di parte ricorrente, entrambe le spese liquidate come in dispositivo. Ad integrale carico di “ ” saranno infine poste le spese di C.T.U., liquidate come in atti. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Condanna la resistente “ , in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, al risarcimento del danno in favore del ricorrente Sig. , che liquida Parte_1 in complessivi € 8.706,12, somma da devalutarsi al 16/6/2017 e quindi da rivalutarsi anno per anno con interessi legali sino alla presente sentenza, oltre a interessi nella misura di legge dalla presente sentenza al saldo effettivo;
2 2) Condanna la resistente alla rifusione delle spese processuali di parte Controparte_3 ricorrente, Sig. , ivi compreso il procedimento ex art. 696 c.p.c., che liquida in Parte_1 complessivi € 6.500,00 per compenso ed € 409,50 per esborsi, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge;
3) Pone definitivamente ad integrale carico della resistente “ le spese di Controparte_3
C.T.U., liquidate come in atti, e del C.T.P. di parte ricorrente, liquidate in € 732,00, con obbligo di restituzione in favore di parte ricorrente in ragione di quanto quest'ultimo abbia anticipato;
4) Rigetta la domanda nei confronti della resistente “ ; Controparte_4
5) Condanna, infine, il ricorrente alla rifusione delle spese processuali della resistente
[...]
, che liquida in complessivi € 5.734,00, oltre rimborso spese Controparte_4 generali 15% e oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri da riconoscersi all'avvocato dipendente dell'Ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti ex D.M. n. 55/2014, senza applicazione di Iva e Cap, nonché alla rifusione delle spese di CTP della stessa resistente, liquidate in € 2.000,00 oltre I.V.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 13 novembre 2025.
Sono presenti per parte attrice l'avv. Giulio Roberti, per la convenuta “ ” l'avv. Ilaria CP_1 Con Madonna in sostituzione degli avv. Francesco Lauria e Aldo Brielli, per la convenuta l'avv. Nicoletta Rabiolo, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. il Sig. (cod. fisc. Parte_1 C.F._1 domandava nei confronti della società “ (P.IVA e della Controparte_3 P.IVA_1 [...]
(P.IVA ) il risarcimento dei danni occorsi a seguito Controparte_4 P.IVA_2 dell'impianto di un dispositivo di defibrillatore permanente PM-ICD biventricolare della CP_1 impiantato il 16.6.2017 e dei trattamenti sanitari e terapeutici ricevuti presso l'
[...]
assumendo che a seguito di malfunzionamento dello stesso impianto aveva Controparte_4 subito danni quantificati in € 14.000,00.
Si costituivano in giudizio i resistenti, la “ ” negando la propria responsabilità ed CP_5 Con affermando che il dispositivo era, invece, perfettamente funzionante, e la negando dapprima la propria legittimazione passiva ed affermando la correttezza del proprio operato.
Il presente giudizio faceva seguito ad un procedimento di ATP, la cui relazione era depositata in corso di causa.
La causa era quindi ritenuta matura per la decisione e le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza cartolare del 15/4/2025, cui faceva seguito la fissazione dell'udienza odierna per la lettura della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., concessi i termini per il deposito di conclusionali e note spese.
Dalla lettura della C.T.U. emerge in primo luogo che “La causa delle scariche inappropriate è da ricondurre ad un malfunzionamento dell'elettrocatetere posto sul ventricolo destro”. La relazione precisa poi che “non è possibile per gli scriventi dire se (il malfunzionamento) si sia verificato per un tardivo difetto dell'elettrocatetere ovvero a causa della sua normale usura”. Altresì affermano i
1 consulenti che l'evento del malfunzionamento, possibile in limitate ipotesi, non era prevedibile dai sanitari.
Il fatto che il malfunzionamento si sia verificato dopo meno di quattro anni dall'impianto costituisce, tuttavia, un indice netto di responsabilità della ditta fornitrice dell'impianto, avvalorato dal prodotto avviso urgente della stessa “ ” riguardante alcuni impianti, CP_1 compreso quello ora in esame, e dallo stesso manuale, che stima la durata dell'impianto fino a sette anni. La difesa della resistente “ ” non vale ad escludere la sua responsabilità per CP_1 prodotto difettoso, atteso che, in ogni caso, un malfunzionamento vi è comunque stato, che questo non è, stante le risultanze della C.T.U., imputabile ad un preciso comportamento di parte ricorrente, e che tale malfunzionamento ha cagionato danni rilevati e quantificati dalla stessa C.T.U.
Con Riguardo alla responsabilità della questa, invece, non può dirsi accertata, posto che non sono state riscontrate negligenze nella condotta dei sanitari.
Per tali succinti motivi dovrà affermarsi la responsabilità della sola resistente “ ”. CP_1
Riguardo al quantum, ci si attiene a quanto valutato in sede di ATP, ossia inabilità temporanea di 4 gg (quattro giorni) a totale (periodo di ricovero ospedaliero documentato), 10 gg (dieci giorni) a parziale al 50% e ulteriori 10 gg (dieci giorni) a parziale al 25%, laddove il danno biologico permanente (sia di natura biologica che psichica) è stato valutato nella misura complessiva del 5-
6% (cinque-sei percento). Le spese non sono state allegate, laddove congruo è stato ritenuto il compenso alla Dott.ssa i € 732,00. Per_1
Di conseguenza la società “ ” dovrà essere condannata al risarcimento del danno sopra CP_1 indicato, che si quantifica in valore attuale in € 646,97 per danno biologico temporaneo e in €
8.059,15 per danno biologico permanente, comprensivo del danno morale evincibile dalla relazione di C.T.U. e riconosciuto nella misura del 33%. Tali somme andranno devalutate al momento dell'impianto, avvenuto il 16/6/2017, e quindi rivalutate anno per anno oltre a interessi secondo quanto indicato in dispositivo.
Le spese seguono le soccombenze: parte ricorrente sarà condannata alla rifusione delle spese Con processuali della resistente laddove la resistente “ ” sarà condannata alla rifusione CP_1 delle spese di parte ricorrente, entrambe le spese liquidate come in dispositivo. Ad integrale carico di “ ” saranno infine poste le spese di C.T.U., liquidate come in atti. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Condanna la resistente “ , in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, al risarcimento del danno in favore del ricorrente Sig. , che liquida Parte_1 in complessivi € 8.706,12, somma da devalutarsi al 16/6/2017 e quindi da rivalutarsi anno per anno con interessi legali sino alla presente sentenza, oltre a interessi nella misura di legge dalla presente sentenza al saldo effettivo;
2 2) Condanna la resistente alla rifusione delle spese processuali di parte Controparte_3 ricorrente, Sig. , ivi compreso il procedimento ex art. 696 c.p.c., che liquida in Parte_1 complessivi € 6.500,00 per compenso ed € 409,50 per esborsi, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge;
3) Pone definitivamente ad integrale carico della resistente “ le spese di Controparte_3
C.T.U., liquidate come in atti, e del C.T.P. di parte ricorrente, liquidate in € 732,00, con obbligo di restituzione in favore di parte ricorrente in ragione di quanto quest'ultimo abbia anticipato;
4) Rigetta la domanda nei confronti della resistente “ ; Controparte_4
5) Condanna, infine, il ricorrente alla rifusione delle spese processuali della resistente
[...]
, che liquida in complessivi € 5.734,00, oltre rimborso spese Controparte_4 generali 15% e oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri da riconoscersi all'avvocato dipendente dell'Ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti ex D.M. n. 55/2014, senza applicazione di Iva e Cap, nonché alla rifusione delle spese di CTP della stessa resistente, liquidate in € 2.000,00 oltre I.V.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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