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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 29/10/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 29/10/2025, alle ore 11,44 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. MASTROIANNI PAOLO per la parte ricorrente e l'Avv.
UA AN per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione. I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
11,54.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
1
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Previdenza proc. n. 419 /2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato da Avv. MASTROIANNI PAOLO
CONTRO
CP_1
Rappresentato da Avv. UA AN
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/05/2024 chiedeva Parte_1 la condanna dell' alla costituzione/corresponsione della CP_1 rendita e/o dell'indennizzo derivanti dalle lesioni dell'integrità psicofisica riportate a seguito dell'infortunio subito, in data 12.12.2022, mentre svolgeva la propria attività lavorativa, nella misura del 12% o nella diversa misura accertata in sede di CTU. Deduceva il ricorrente che, nello svolgimento delle proprie mansioni presso la società UEE
Italia S.r.l., era rimasto vittima di ustioni da vapore estese di I e II grado dorso lombare, glutei e coscia posteriore sinistra con filittene, determinanti una menomazione
2 dell'integrità psico-fisica valutata dall' nella misura CP_1 pari al 4%, inferiore a quella effettivamente riportata.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso con conferma del proprio provvedimento di valutazione dei postumi, sostenendone la congruità.
Nel corso del giudizio veniva disposta CTU medica, nella persona del Dott. il quale giungeva alle Persona_2 seguenti conclusioni: “Trattasi di postumi di infortunio sul lavoro dove il lavoratore riportava Ustioni del dorso e gluteo sx e Sindrome Post Traumatica da Stress. Valutando i danni
Policroni derivanti da uno stesso infortunio non come somma algebrica, ma come risultato di una valutazione complessiva, così come indicato dalla legge 38\2000, si valuta il danno nella misura del 6% (seipercento)dalla data dell'infortunio”.
Con note depositate in data 2/05/2025 l' contestava gli CP_1 esiti della CTU, eccependo tra l'altro, l'irritualità dell'acquisizione da parte del consulente del contenuto della perizia psichiatrica a firma della Dott.ssa in quanto Per_3 non presente nella documentazione depositata unitamente al ricorso introduttivo;
così facendo il dott. avrebbe Per_2 esteso la propria indagine a fatti estranei rispetto a quelli dedotti dalle parti ledendo il diritto di difesa dell' CP_1
Quest'ultimo evidenziava altresì che il dott. nel Per_2 valutare la lesione riportata dal a seguito Pt_1 dell'infortunio si era limitato ad una liquidazione complessiva del danno omettendo di distinguere le diverse menomazioni (fisica e psichica) determinate dall'evento lavorativo e, conseguentemente, di quantificarle singolarmente. Parte resistente chiedeva altresì in subordine l'integrazione dell'elaborato peritale.
All'udienza del 25.06.2025 veniva convocato a chiarimenti il
CTU affinché provvedesse a rispondere alle osservazioni formulate da parte resistente ed in particolare affinché specificasse le singole menomazioni componenti la misura del
3 danno riconosciuto e la corrispondente voce di tabella, nonché il punteggio attribuito a ciascuna delle stesse.
Il dott. in data 30.06.2025 depositava le richieste Per_2 integrazioni precisando: “Sindrome Post Traumatica Da Stress contemplata alla voce 180 nella misura del 2% - Esito cicatriziale Ustione del dorso e gluteo sx contemplato alla voce 36 nella misura del 4%.”
Nelle note depositate in data 20.10.2025 l' contestava CP_1
l'operato del CTU laddove quest'ultimo aveva preso in considerazione la perizia psichiatrica della dott.ssa
, in quanto il relativo danno non poteva essere Per_3 accertato in giudizio perché mai stato richiesto o domandato neppure in sede amministrativa. Insisteva altresì sulla CP_1 circostanza che il CTU, estendendo la propria indagine peritale a profili che non avevano formato oggetto dell'attività deduttiva delle parti, aveva leso il suo diritto di difesa.
L'eccezione non merita accoglimento per vari ordini di motivi.
In primo luogo, si evidenzia che disponendo l'integrazione della CTU, questo Giudice ha permesso a parte resistente di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, nel pieno rispetto del principio del contradditorio, concedendo termine per prendere posizione in ordine alla relazione psichiatrica a firma della dott.ssa , depositata da parte ricorrente Per_3 in data 13.06.2025.
Inoltre, nessuna critica all'operato del CTU è stata svolta dal CTP in sede di operazioni peritali.
Il CTP di parte resistente, dott. nelle note Persona_4 del 12.06.2025, richiamate da nella memoria depositata CP_1 in data 13.06.2025, nel prendere posizione in ordine alla sopra richiamata relazione, osservava:
“Esaminata la relazione medico legale del CTU nominato, Dott.
alla luce della sopravvenuta perizia Persona_2 psichiatrica allegata alla citata relazione, ritengo congrua e
4 condivisibile la valutazione complessiva del danno nella misura del 6% (SEIPERCENTO). Tuttavia, rilevo che il CTU non abbia indicato il grado di menomazione, corrispondente agli esiti cutanei e al disturbo post-traumatico acuto, come indicati nelle tabelle valutative del danno biologico allegate al DL 38/2000”.
Il CTP ha concordato con gli esiti della CTU.
Si evidenzia, inoltre, che l'art. 13 del Dlgs. 38/2000 fa riferimento al danno biologico, inteso come lesione dell'integrità psicofisica della persona, indipendentemente dalla capacità di produrre reddito nella copertura assicurativa gestita dall' , in relazione ai danni CP_1 derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali.
L' quindi, in caso di infortunio lavorativo Controparte_2
è tenuto a risarcire il lavoratore non solo il danno patrimoniale, che riguarda esclusivamente la perdita della capacità lavorativa, ma anche il pregiudizio alla salute complessivamente inteso.
Da ciò discende che il Consulente tecnico ha l'onere di valutare il danno derivante da infortunio sul lavoro nel suo complesso e quindi correttamente il Dott. ha Per_2 verificato l'entità del danno riportato a seguito delle ustioni, determinandone anche l'incidenza sulla psiche del paziente, coerentemente al quesito che ha chiesto al CTU: “- se il ricorrente abbia subito, in conseguenza dell'infortunio di cui in ricorso, secondo il criterio causale del "più probabile che non", una menomazione dell'integrità psicofisica ai sensi dell'art. 13 del D.Lvo 23.2.2000 nr.38, pari o superiore al minimo indennizzabile del
6%, ed in caso affermativo indichi l'epoca di insorgenza del danno così accertato".
In ordine all'aspetto psichico, il Dott. ha Per_2 riscontrato nella parte ricorrente: ”Stato ansioso che emerge
5 soprattutto al ricordo dell'accaduto e in particolare al pensiero che le sostanze nocive contenute nella miscela bollente che lo ha colpito, potrebbero in futuro sviluppare tumori cutanei.”.
Da evidenziare, infine, che il riferimento alla voce 180
(Sindrome Post Traumatica Da Stress) deve intendersi non come valutazione degli esiti di una malattia professionale autonomamente considerata (per il cui riconoscimento mancherebbe in effetti sia la domanda giudiziale che la domanda amministrativa richiesta a pena d'improponibilità), ma come specificazione del criterio di quantificazione del danno derivante esclusivamente dall'infortunio (e non dalla predetta malattia professionale); criterio che deve essere non discrezionale, ma oggettivo ed ancorato ad un preciso parametro, anche se utilizzato in via analogica.
In conclusione, non sussistono valide motivazioni per discostarsi dagli esiti della Consulenza, con conseguente accoglimento parziale della domanda.
In relazione alla documentazione depositata da parte ricorrente in data 12/05/2025, preavvisi di fattura del dott.
e della dott.ssa si Persona_5 Persona_6 evidenzia che gli importi richiesti (rispettivamente € 610,00
e € 549,00) risultano eccessivi, sia rispetto alle tariffe applicate per i CTU, sia sproporzionati in relazione al valore della causa;
inoltre la CTP della dott.ssa è stata Per_3 depositata tardivamente, mentre il dott. non ha Per_5 redatto alcuna CTP e non era presente all'inizio delle operazioni peritali (visita del 7-11-24).
Quindi, non ne può essere disposto il rimborso.
L'accoglimento parziale del ricorso (chiesto il 12%) e la peculiarità della causa giustifica la compensazione tra le parti del 60% delle spese di causa, mentre la semplicità della stessa induce a ridurre il compenso ai minimi tabellari.
P.Q.M.
6 Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, difesa ed eccezione respinte, dichiara tenuto e
CO l' , in persona del suo rappresentante CP_1 legale pro tempore, a corrispondere in favore di parte ricorrente l'indennizzo in capitale, nella misura indicata nell'apposita tabella, per danno biologico di grado pari al
6%, oltre agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla opposizione amministrativa al saldo, oppure la rivalutazione monetaria se maggiore.
Condanna l' a rifondere al ricorrente il 40% delle spese CP_1 di giudizio che liquida in detta frazione in € 1078,80, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge da liquidarsi a favore dei legali che si dichiarano antistatari, con compensazione tra le parti del residuo.
Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di
CTU già liquidate come in atti.
Massa, 29/10/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
7
UA AN per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione. I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
11,54.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
1
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Previdenza proc. n. 419 /2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato da Avv. MASTROIANNI PAOLO
CONTRO
CP_1
Rappresentato da Avv. UA AN
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/05/2024 chiedeva Parte_1 la condanna dell' alla costituzione/corresponsione della CP_1 rendita e/o dell'indennizzo derivanti dalle lesioni dell'integrità psicofisica riportate a seguito dell'infortunio subito, in data 12.12.2022, mentre svolgeva la propria attività lavorativa, nella misura del 12% o nella diversa misura accertata in sede di CTU. Deduceva il ricorrente che, nello svolgimento delle proprie mansioni presso la società UEE
Italia S.r.l., era rimasto vittima di ustioni da vapore estese di I e II grado dorso lombare, glutei e coscia posteriore sinistra con filittene, determinanti una menomazione
2 dell'integrità psico-fisica valutata dall' nella misura CP_1 pari al 4%, inferiore a quella effettivamente riportata.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso con conferma del proprio provvedimento di valutazione dei postumi, sostenendone la congruità.
Nel corso del giudizio veniva disposta CTU medica, nella persona del Dott. il quale giungeva alle Persona_2 seguenti conclusioni: “Trattasi di postumi di infortunio sul lavoro dove il lavoratore riportava Ustioni del dorso e gluteo sx e Sindrome Post Traumatica da Stress. Valutando i danni
Policroni derivanti da uno stesso infortunio non come somma algebrica, ma come risultato di una valutazione complessiva, così come indicato dalla legge 38\2000, si valuta il danno nella misura del 6% (seipercento)dalla data dell'infortunio”.
Con note depositate in data 2/05/2025 l' contestava gli CP_1 esiti della CTU, eccependo tra l'altro, l'irritualità dell'acquisizione da parte del consulente del contenuto della perizia psichiatrica a firma della Dott.ssa in quanto Per_3 non presente nella documentazione depositata unitamente al ricorso introduttivo;
così facendo il dott. avrebbe Per_2 esteso la propria indagine a fatti estranei rispetto a quelli dedotti dalle parti ledendo il diritto di difesa dell' CP_1
Quest'ultimo evidenziava altresì che il dott. nel Per_2 valutare la lesione riportata dal a seguito Pt_1 dell'infortunio si era limitato ad una liquidazione complessiva del danno omettendo di distinguere le diverse menomazioni (fisica e psichica) determinate dall'evento lavorativo e, conseguentemente, di quantificarle singolarmente. Parte resistente chiedeva altresì in subordine l'integrazione dell'elaborato peritale.
All'udienza del 25.06.2025 veniva convocato a chiarimenti il
CTU affinché provvedesse a rispondere alle osservazioni formulate da parte resistente ed in particolare affinché specificasse le singole menomazioni componenti la misura del
3 danno riconosciuto e la corrispondente voce di tabella, nonché il punteggio attribuito a ciascuna delle stesse.
Il dott. in data 30.06.2025 depositava le richieste Per_2 integrazioni precisando: “Sindrome Post Traumatica Da Stress contemplata alla voce 180 nella misura del 2% - Esito cicatriziale Ustione del dorso e gluteo sx contemplato alla voce 36 nella misura del 4%.”
Nelle note depositate in data 20.10.2025 l' contestava CP_1
l'operato del CTU laddove quest'ultimo aveva preso in considerazione la perizia psichiatrica della dott.ssa
, in quanto il relativo danno non poteva essere Per_3 accertato in giudizio perché mai stato richiesto o domandato neppure in sede amministrativa. Insisteva altresì sulla CP_1 circostanza che il CTU, estendendo la propria indagine peritale a profili che non avevano formato oggetto dell'attività deduttiva delle parti, aveva leso il suo diritto di difesa.
L'eccezione non merita accoglimento per vari ordini di motivi.
In primo luogo, si evidenzia che disponendo l'integrazione della CTU, questo Giudice ha permesso a parte resistente di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, nel pieno rispetto del principio del contradditorio, concedendo termine per prendere posizione in ordine alla relazione psichiatrica a firma della dott.ssa , depositata da parte ricorrente Per_3 in data 13.06.2025.
Inoltre, nessuna critica all'operato del CTU è stata svolta dal CTP in sede di operazioni peritali.
Il CTP di parte resistente, dott. nelle note Persona_4 del 12.06.2025, richiamate da nella memoria depositata CP_1 in data 13.06.2025, nel prendere posizione in ordine alla sopra richiamata relazione, osservava:
“Esaminata la relazione medico legale del CTU nominato, Dott.
alla luce della sopravvenuta perizia Persona_2 psichiatrica allegata alla citata relazione, ritengo congrua e
4 condivisibile la valutazione complessiva del danno nella misura del 6% (SEIPERCENTO). Tuttavia, rilevo che il CTU non abbia indicato il grado di menomazione, corrispondente agli esiti cutanei e al disturbo post-traumatico acuto, come indicati nelle tabelle valutative del danno biologico allegate al DL 38/2000”.
Il CTP ha concordato con gli esiti della CTU.
Si evidenzia, inoltre, che l'art. 13 del Dlgs. 38/2000 fa riferimento al danno biologico, inteso come lesione dell'integrità psicofisica della persona, indipendentemente dalla capacità di produrre reddito nella copertura assicurativa gestita dall' , in relazione ai danni CP_1 derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali.
L' quindi, in caso di infortunio lavorativo Controparte_2
è tenuto a risarcire il lavoratore non solo il danno patrimoniale, che riguarda esclusivamente la perdita della capacità lavorativa, ma anche il pregiudizio alla salute complessivamente inteso.
Da ciò discende che il Consulente tecnico ha l'onere di valutare il danno derivante da infortunio sul lavoro nel suo complesso e quindi correttamente il Dott. ha Per_2 verificato l'entità del danno riportato a seguito delle ustioni, determinandone anche l'incidenza sulla psiche del paziente, coerentemente al quesito che ha chiesto al CTU: “- se il ricorrente abbia subito, in conseguenza dell'infortunio di cui in ricorso, secondo il criterio causale del "più probabile che non", una menomazione dell'integrità psicofisica ai sensi dell'art. 13 del D.Lvo 23.2.2000 nr.38, pari o superiore al minimo indennizzabile del
6%, ed in caso affermativo indichi l'epoca di insorgenza del danno così accertato".
In ordine all'aspetto psichico, il Dott. ha Per_2 riscontrato nella parte ricorrente: ”Stato ansioso che emerge
5 soprattutto al ricordo dell'accaduto e in particolare al pensiero che le sostanze nocive contenute nella miscela bollente che lo ha colpito, potrebbero in futuro sviluppare tumori cutanei.”.
Da evidenziare, infine, che il riferimento alla voce 180
(Sindrome Post Traumatica Da Stress) deve intendersi non come valutazione degli esiti di una malattia professionale autonomamente considerata (per il cui riconoscimento mancherebbe in effetti sia la domanda giudiziale che la domanda amministrativa richiesta a pena d'improponibilità), ma come specificazione del criterio di quantificazione del danno derivante esclusivamente dall'infortunio (e non dalla predetta malattia professionale); criterio che deve essere non discrezionale, ma oggettivo ed ancorato ad un preciso parametro, anche se utilizzato in via analogica.
In conclusione, non sussistono valide motivazioni per discostarsi dagli esiti della Consulenza, con conseguente accoglimento parziale della domanda.
In relazione alla documentazione depositata da parte ricorrente in data 12/05/2025, preavvisi di fattura del dott.
e della dott.ssa si Persona_5 Persona_6 evidenzia che gli importi richiesti (rispettivamente € 610,00
e € 549,00) risultano eccessivi, sia rispetto alle tariffe applicate per i CTU, sia sproporzionati in relazione al valore della causa;
inoltre la CTP della dott.ssa è stata Per_3 depositata tardivamente, mentre il dott. non ha Per_5 redatto alcuna CTP e non era presente all'inizio delle operazioni peritali (visita del 7-11-24).
Quindi, non ne può essere disposto il rimborso.
L'accoglimento parziale del ricorso (chiesto il 12%) e la peculiarità della causa giustifica la compensazione tra le parti del 60% delle spese di causa, mentre la semplicità della stessa induce a ridurre il compenso ai minimi tabellari.
P.Q.M.
6 Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, difesa ed eccezione respinte, dichiara tenuto e
CO l' , in persona del suo rappresentante CP_1 legale pro tempore, a corrispondere in favore di parte ricorrente l'indennizzo in capitale, nella misura indicata nell'apposita tabella, per danno biologico di grado pari al
6%, oltre agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla opposizione amministrativa al saldo, oppure la rivalutazione monetaria se maggiore.
Condanna l' a rifondere al ricorrente il 40% delle spese CP_1 di giudizio che liquida in detta frazione in € 1078,80, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge da liquidarsi a favore dei legali che si dichiarano antistatari, con compensazione tra le parti del residuo.
Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di
CTU già liquidate come in atti.
Massa, 29/10/2025
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Dott.ssa Erminia Agostini
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