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Articolo 3 della Legge 9 maggio 1961, n. 416
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Legge 9 maggio 1961, n. 416
Articolo 3 della Legge 9 maggio 1961, n. 416
Versione
14 giugno 1961
Art. 3.
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1961.
Entrata in vigore il 14 giugno 1961
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