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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/11/2025, n. 3108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3108 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1502/2025 c.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
AB EN Presidente
NA RA Consigliere relatore
Federico Botta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da:
, nato il [...] a [...] – CUI , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Cinisello Balsamo (MI), piazza Turati n. 6, presso lo studio dell'avv. Mauro Ciappetta e dell'avv. stabilito abogado Nogueira da Silva Ivani, che lo rappresentano e difendono per delega in atti
APPELLANTE E ATTORE IN RIASSUNZIONE nei confronti di:
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di , con domicilio ivi in via Freguglia n. 1 CP_1
PARTE APPELLATA E CONVENUTA IN RIASSUNZIONE con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di che CP_1
ha concluso per il rigetto dell'appello avente ad
1 Oggetto: riassunzione
Provvedimento impugnato: ordinanza n. 5065/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 10 agosto 2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE - Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano così giudicare:
NEL MERITO: in riforma dell'ordinanza impugnata, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di familiari.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, nonché di quello di legittimità, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.
PER PARTE APPELLATA - Controparte_1
[...]
Che l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e eccezione, voglia:
- nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello avversario e, per l'effetto, rigettarlo, confermando la pronuncia emessa dal Tribunale di Milano.
- Con vittoria delle spese e dei compensi di lite.
In via istruttoria: ci si oppone alla ammissione di nuove prove e alla produzione di nuovi documenti nel presente grado di giudizio, in ragione delle preclusioni previste dal codice di rito.
FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
Con decreto prot. num. 0253735 emesso in data 30.05.2022, notificato il 29.06.2022, il
Questore di Milano respingeva la domanda formulata da il Parte_1
26.08.2020 volta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, sul presupposto della mancata convivenza con la sorella Parte_2
cittadina naturalizzata italiana, , nata il [...] in [...] Parte_2
Con ricorso depositato il 26.07.2022, opponeva il decreto, Parte_1
chiedendo l'accertamento del diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per
2 motivi familiari, avendo omesso il Questore di valutare elementi quali la durata della sua permanenza in Italia e la sua situazione familiare e lavorativa. In particolare, evidenziava:
- di essere regolarmente soggiornante in Italia dal 2001;
- di aver lavorato dal 2005 al 31.7.2019;
- di aver svolto ulteriore attività lavorativa da irregolare fino al gennaio 2022, allorché è stato assunto dalla società Venti S.r.l. con regolare contratto e con retribuzione nell'ordine di euro 1.500,00 mensili;
- di vivere con la sorella a PA UG (MI), via Buozzi n. 19/c; Parte_2
- che dalla relazione di servizio redatta il 10.09.2021 dalla Polizia Locale di PA
UG risultava essere stato eseguito un sopralluogo presso l'appartamento sito in via Buozzi n. 19/c in data 8.9.2021, alle ore 17.05, nel corso del quale egli veniva rinvenuto ed identificato mediante il passaporto;
all'interno dell'appartamento gli agenti verbalizzanti avevano trovato indumenti a lui riconducibili;
- che in quell'occasione il ricorrente riferiva che la sorella, era assente in Parte_2
quanto si trovava a Torino in visita a parenti;
- che essa risiedeva ancora nell'abitazione familiare, come attestato dal Parte_2
certificato di residenza della stessa e dal contratto di locazione dell'immobile, prodotti in giudizio.
In via istruttoria, chiedeva di escutere sua sorella e sua madre, al fine di Parte_1
confermare la convivenza fra il ricorrente e la stessa sorella cittadina italiana.
Con comparsa depositata il 14.10.2022, si costituiva il , che Controparte_1
chiedeva di respingere le domande di controparte in quanto inammissibili per essere esorbitanti dai poteri attribuito al giudice ordinario.
Sosteneva la legittimità del decreto opposto, in quanto motivato in maniera chiara ed esaustiva in base alla normativa applicabile. Evidenziava che la necessità del requisito della convivenza effettiva con un parente di nazionalità italiana si desumeva dal combinato disposto degli articoli 19 e 30 del D.Lgs. n. 286/1998, precisando che, nel caso di specie, tale circostanza non risultava accertata dagli organi della Polizia Locale, né adeguatamente dimostrata dal ricorrente, sul quale gravava il relativo onere probatorio.
3 Escludeva la rilevanza dell'eventuale variazione di domicilio del ricorrente nelle more della disamina dell'istanza da lui presentata, atteso che l'art. 6, comma 8 del medesimo decreto imponeva agli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato di comunicare al questore competente per territorio le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale, entro i quindici giorni successivi. Contestava, in via precauzionale, l'applicabilità al caso di specie del D.Lgs. n. 30 del 2007, osservando che l'art. 3 di tale decreto ne circoscrive l'ambito di applicazione a favore dei cittadini comunitari che si rechino o soggiornino in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, circostanza non ricorrente nella fattispecie. Ciononostante, la difesa del CP_1
argomentava che l'applicazione della menzionata normativa presuppone la dimostrazione, da parte dello straniero richiedente, di specifici requisiti e adempimenti che non sono stati allegati, né dimostrati dal ricorrente.
Sul piano istruttorio, si opponeva alla valorizzazione di elementi o documenti addotti dalla controparte successivamente alla chiusura del procedimento amministrativo, nonché all'ammissione della prova testimoniale, ritenuta formulata genericamente, e ad eventuali ulteriori istanze istruttorie, sostenendo che nel rito sommario tali richieste devono essere proposte con l'atto introduttivo.
Con ordinanza numero cronologico 5065/2023, pubblicata in data 10.08.2023, il
Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia d'Immigrazione, respingeva il ricorso e compensava le spese di lite. In specie, il Tribunale:
- in via preliminare, dichiarava infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto riteneva che la domanda del ricorrente fosse volta all'accertamento del diritto soggettivo all'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi familiari con conseguente giurisdizione su tale controversia;
- nel merito, osservava che dal combinato disposto degli articoli 28, comma 1, lett. b),
D.P.R. 31 agosto 1999 n. 3941 e 19, comma 2, lett. c) D.Lgs 25.7.1998 n. 2862, si
4 ricava che ai soggetti che non sono nelle condizioni di poter ottenere o conservare un titolo di soggiorno è consentito di permanere sul territorio nazionale qualora convivano effettivamente con un parente di nazionalità italiana, dovendosi assicurare la tutela del diritto al mantenimento di vincoli familiari caratterizzati da un rapporto quotidiano stabile derivante dalla comune dimora. Ne conseguiva la necessità di accertare l'effettività della convivenza, gravando sull'istante il relativo onere probatorio. Il Tribunale rilevava, poi, che agli atti risultavano numerosi sopralluoghi da parte della Polizia Locale di PA UG presso la dimora di via Buozzi n. 19/c, finalizzati a verificare la convivenza tra il ricorrente e la sorella dai quali emergeva la presenza alternativa o congiunta del ricorrente e Parte_2
della di lui madre, ma la sorella non veniva mai rinvenuta nell'abitazione. Il
Tribunale evidenziava che nel corso del giudizio il ricorrente non aveva fornito elementi idonei a dimostrare la convivenza con la sorella, non rilevando a tal fine la produzione di atti contenenti meri dati formali non idonei a comprovare l'effettività della coabitazione, quali il certificato di residenza della sorella, il contratto di locazione dell'immobile a nome della sorella, le dichiarazioni di redditi e la visura catastale della società a lei intestata.
Con atto di citazione notificato il 29.09.2023 e depositato il 06.10.2023,
[...]
proponeva appello avverso detto provvedimento, affidato ai seguenti Pt_1
motivi:
1. Requisito effettiva convivenza. Violazione art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/1998, e sentenza Corte Costituzionale n. 202/2013. L'appellante evidenziava che il provvedimento oggetto di impugnazione non riguardava una richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno;
ciò in quanto il ricorrente era regolarmente soggiornante in Italia dal 2001 ed ivi aveva regolarmente svolto attività lavorativa,
familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico”. 2 L'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 dispone il divieto di espulsione “degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”.
5 come documentato in atti (doc. 3 e doc. 5, 6 e 7 fascicolo di primo grado). Sosteneva, per l'effetto, che, in fattispecie come quella in esame, il requisito della convivenza doveva essere valutato con minor rigore. Sottolineava, inoltre, che la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 202 del 2013, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/1998, nella parte in cui riconosceva la discrezionalità del giudice nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno solo nei confronti di stranieri che avevano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o erano familiari ricongiunti, e non anche agli stranieri che avevano legami familiari nel territorio dello Stato.
2. Carenza convivenza effettiva. L'appellante si doleva della mancata presa di posizione del Tribunale sulla richiesta di prova testimoniale sui capitoli afferenti la convivenza, come specificati dal ricorrente nelle conclusioni della memoria autorizzata depositata il 15.11.2022. Produceva, poi, documentazione a comprova che le utenze dell'appartamento sito in via Buozzi 19/C erano intestate alla sorella dell'appellante.
Con atto depositato il 23.12.2023, si costituiva il , che Controparte_1
chiedeva di respingere le domande di controparte, in quanto inammissibili e, comunque, infondate, confermando per l'effetto l'ordinanza impugnata, con vittoria di spese e competenze;
in subordine, chiedeva di compensare le spese. L'Amministrazione fondava le proprie conclusioni sulle medesime argomentazioni già esposte nella comparsa di costituzione di primo grado.
Con sentenza n. 673/2024 pubblicata in data 05.03.2024, la Corte d'Appello3 di
dichiarava inammissibile l'appello e compensava le spese di lite del CP_1
giudizio.
L'iter motivazionale della sentenza può essere così sintetizzato.
- Il Collegio rilevava che il procedimento di primo grado era stato correttamente trattato con il rito sommario di cognizione disciplinato agli articoli 702 bis e ss c.p.c.,
6 oggi abrogati, pertanto, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. l'appello doveva essere proposto con citazione entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento. Il giudice del gravame argomentava che “la tempestività del gravame va verificata con riferimento non solo alla data di notifica dello stesso [atto di citazione] alla controparte, ma anche alla data di deposito dell'atto introduttivo”. Nel caso di specie, tuttavia, benché la citazione fosse stata notificata al nel rispetto del termine breve di CP_1
trenta giorni, risultava la tardività del deposito dell'atto introduttivo del giudizio, in quanto l'ordinanza impugnata era stata depositata e contestualmente comunicata alle parti in data 10.08.2023 e l'iscrizione al ruolo era stata effettuata in data 30.10.2023.
- Il Collegio compensava le spese di giudizio, in considerazione dell'esito del processo e della particolarità delle questioni che ne costituivano l'oggetto, valorizzando il fatto che l'appellante, straniero, non poteva conoscere le ragioni di rito che avevavno fondato la decisione.
Avverso detta sentenza presentava ricorso per Cassazione con un Parte_1
unico motivo, denunciando “Violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c., degli articoli 325, 347 e 165 c.p.c., per avere ritenuto la Corte di merito inammissibile
l'appello per avere solo notificato l'atto introduttivo dell'impugnazione ma non anche Parte_1
iscritto a ruolo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza del Giudice di primo grado”.
Con ordinanza n. 4405 del 30.01.2025, pubblicata il 19.2.2025 e comunicata il
20.02.2025, la Suprema Corte accoglieva il ricorso, cassava la sentenza di secondo grado impugnata e rinviava alla Corte d'Appello di per decidere, in diversa CP_1
composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione osservava che il giudice del gravame aveva correttamente individuato nel rito semplificato di cognizione la disciplina procedurale applicabile alle controversie previste dall'art. 30, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, ossia aventi ad oggetto un permesso di soggiorno per motivi familiari, come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 150 del 2011.
Tuttavia, per quanto riguarda il giudizio di gravame, in mancanza di disposizioni specifiche, trovava applicazione il c.d. rito ordinario;
di conseguenza, l'appello doveva
7 essere introdotto con atto di citazione, da notificarsi a cura dell'appellante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Tale principio, oggi espressamente riconosciuto nell'art. 281 terdecies, comma 2, c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 149 del
2022, non era applicabile al presente processo, poiché già pendente al momento dell'entrata in vigore della riforma. La Corte evidenziava, nondimeno, che la novella legislativa recepisce un orientamento giurisprudenziale che già interpretava il previgente art. 702 quater c.p.c. come contenente un implicito rinvio alle forme ordinarie. Da tale ricostruzione derivava che “la tempestività dell'impugnazione va valutata con riferimento al momento della notificazione dell'atto e non a quello, successivo, del deposito in cancelleria dell'atto notificato”. Nel caso di specie, poiché l'appello era stato introdotto con atto di citazione notificato in data 29.09.2023, la Cassazione ne riconosceva la tempestività. Escludeva, peraltro, l'applicazione dell'eccezione prevista per le controversie in materia di protezione internazionale, rispetto alle quali il comma 9 dell'art. 19, comma 9, del D.Lgs.
n. 150 del 2011, introdotto nel 2015, espressamente prevede che l'appello debba essere proposto con ricorso. Solo in tale ambito, infatti, la tempestività dell'impugnazione deve essere calcolata, in caso di giudizio erroneamente introdotto con atto di citazione, considerando anche il momento del deposito dell'atto.
Con atto di citazione in riassunzione depositato in data 16.05.2025,
[...]
chiedeva che, in riforma dell'ordinanza emessa in data 10.08.2023 dal Pt_1
Tribunale di Milano, fosse dichiarato il proprio diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari; chiedeva altresì la rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, nonché di quello di legittimità, da distrarre in favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Con decreto 12.06.2025, il Presidente fissava udienza al 04.11.2025 disponendone la sostituzione col deposito di note scritte.
Con memoria difensiva depositata in data 09.10.2025, si costituiva il
[...]
, il quale chiedeva il rigetto delle pretese avversarie e, per l'effetto, la CP_1
conferma della pronuncia emessa dal Tribunale di Milano, con vittoria delle spese e dei compensi di lite. In via preliminare, osservava che la Corte di Cassazione aveva
8 annullato la sentenza del giudice d'appello unicamente per l'erronea declaratoria di inammissibilità del gravame, dovuta alla mancata tempestività dell'atto introduttivo, restando impregiudicato l'esame del merito. Sosteneva, dunque, che il giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto legittimo l'operato della Questura di , che CP_1
aveva revocato il permesso di soggiorno. Sul punto, la difesa del riproponeva CP_1
le medesime difese e deduzioni già formulate nei precedenti gradi di giudizio.
Con note scritte ex art.127ter c.p.c. depositate in data 29.19.2025, il ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, richiamandosi a tutti i precedenti scritti difensivi.
Con parere depositato nella medesima data, il Procuratore Generale chiedeva la conferma del provvedimento impugnato, condividendone le valutazioni, con rigetto del ricorso.
All'udienza del 04.11.2025, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la
Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
La decisione della Corte di Appello di Milano
L'appello non è fondato e la sentenza impugnata va confermata per le ragioni di seguito espresse.
Questioni preliminari
Come è noto, nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale assunta nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza annullata ed ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse, nonché, in genere, alle difese svolte, ha l'effetto di richiamare univocamente ed integralmente domande, eccezioni e difese già spiegate nel giudizio originario (Cass. 23073/14; conf. id. 30529/17; id. 37200/22).
Deve essere, quindi, esaminata l'impugnazione proposta da Parte_1
dell'ordinanza di primo grado, alla stregua dei principi di cui alla decisione rescindente della S.C.
Preliminarmente, la Corte rileva che non è necessario riaprire la fase istruttoria, ben potendo la causa essere decisa sulla base dei documenti già acquisiti dal Tribunale. Le
9 istanze istruttorie, così come formulate dall'appellante/attore in riassunzione, non presentano, comunque, i requisiti necessari per la loro ammissibilità. Si osserva, in specie, che -diversamente da quanto lamentato dall'appellante (secondo motivo di appello, da valutarsi con priorità logica)- il giudice di primo grado ha preso posizione sulla richiesta di prova testimoniale dedotta con la memoria autorizzata di primo grado depositata in data 15.11.2022. Il Tribunale, infatti, nella pronuncia impugnata ha respinto le istanze istruttorie “poiché, quanto alle istanze contenute in ricorso, non formulate in ossequio ai dettami dell'art. 244 cpc e, quanto alle istanze contenute nella memoria 15.11.2022, poiché tardive e comunque non autorizzate” (pag. 2 dell'ordinanza impugnata).
In ogni caso, anche a voler prescindere dalla ritenuta tardività in prime cure delle richieste di prova4, osserva la Corte che la prova testimoniale diretta ad escutere la sorella dell'appellante, sig.ra è superflua ai fini del decidere alla luce dei plurimi Parte_2
accessi effettuati dalla Polizia Locale di PA UG all'indirizzo indicato da esso
(V. infra). E ciò a prescindere dalla attendibilità5 o meno dei testi Parte_1
richiesti, in quanto madre e sorella dell'odierno attore in riassunzione.
Nel merito 4 Ed invero, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 702 bis, commi 1 e 4,
c.p.c., laddove richiede l'indicazione specifica dei mezzi di prova negli atti introduttivi del giudizio, non prevedendo alcuna sanzione in caso di omissione, deve essere interpretato nel senso che non comporti, in caso di mancato rispetto del requisito di specifica indicazione, alcuna preclusione istruttoria o decadenza (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/05/2025, n.12020, Guida al diritto 2025, 254 così citata in
DeJure, Ius Explorer – Giuffrè). 5 Cfr. la giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974,
l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (cfr. Cassazione civile sez. I, 28/02/2023,
n.6001, Giustizia Civile Massimario 2025; Cassazione civile sez. III, 17/12/2015, n.25358, Giustizia Civile
Massimario 2015 così citata in DeJure, Ius Explorer – Giuffrè).
10 Il primo motivo di appello riguarda, come già sopra specificato, la valutazione del requisito della convivenza effettiva.
Va premesso che nella fattispecie opera il combinato disposto degli articoli 28, comma 1, lett. b) del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 3946 e 19, comma 2, lett. c) del D.Lgs 25.7.1998 n.
2867. Dalla lettura congiunta di tali norme emerge che il Questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi familiari agli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado (o con il coniuge, di nazionalità italiana), a favore dei quali opera il divieto di espulsione. Tale disciplina è volta a tutelare il diritto a mantenere vincoli familiari caratterizzati da un rapporto quotidiano stabile e dalla comunanza di vita.
Si distingue, pertanto, la situazione dello straniero convivente con i parenti entro il secondo grado, da quella dello straniero coniuge di un cittadino italiano: per il caso di relazione di coniugio, si tende a dare maggiore rilevo al vincolo giuridico e affettivo piuttosto che al dato della convivenza effettiva, rilevante -di
contro
- quest'ultimo per il rapporto con parenti entro il secondo grado (cfr. Corte appello Brescia sez. famiglia, 25/01/2025, n.
61, Redazione Giuffrè 2025 Cassazione civile sez. I, 14/05/2024, n. 13189, Giustizia Civile
Massimario 2024; Cassazione civile sez. I, 10/03/2021, n. 6747, Giustizia Civile Massimario
20218).
Ciò posto, si osserva che il rapporto tra fratelli non è riconducibile alla nozione di vita familiare cui fa riferimento l'art. 8 della CEDU, non essendo possibile presumere l'esistenza di un progetto di vita comune. Più in dettaglio, la Suprema Corte (da cui non si ha motivo di discostarsi) ha rimarcato la necessità dell'accertamento rigoroso di una convivenza effettiva, concreta e stabile con il parente cittadino italiano per dimostrare l'esistenza di una reale "vita familiare" meritevole di tutela ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, precisando che l'onere probatorio sulla sussistenza di tali
11 requisiti incombe sul richiedente che invoca il beneficio (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I, 02/02/2023, n.3279, Guida al diritto 2023, 14; Corte appello Venezia sez. III,
04/04/2023, n.767, Redazione Giuffrè 20239)10.
In conclusione sul punto, non è possibile prescindere dal requisito della convivenza effettiva con il parente cittadino italiano ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Orbene, nella fattispecie, osserva la Corte che non è stata provata la convivenza effettiva fra l'odierno appellante e la sorella GI richiamare gli accessi Parte_3
eseguiti dalla Polizia Locale di PA UG presso l'abitazione di via Buozzi n.
19/c al fine di accertare la convivenza tra e la sorella (cfr. Parte_1 Parte_2
doc.2 fascicolo primo grado, Avvocatura dello Stato); da tali accessi, risulta che nei giorni
03.09.2021 alle ore 16,45 e il 06.09.2021 alle ore 18,40 gli operanti non trovavano alcuno nell'unità abitativa e apprendevano che l'immobile era abitato da e da Parte_1
sua madre;
l'08.09.2021 alle ore 17,05 nell'appartamento erano presenti
[...]
e la madre;
venivano rinvenuti indumenti appartenenti all' il Pt_1 Parte_1
quale, in merito all'assenza della sorella, dichiarava che la stessa si trovasse a Torino in visita a parenti;
il giorno 01.04.2022 alle ore 13,15 gli operanti reperivano ancora nell'immobile e la madre il 09.04.2022 alle ore 13.15 Parte_1 Persona_2
gli operanti rinvenivano solo la madre dell'odierno appellante la quale dichiarava che il 9 Così citate in DeJure, . Controparte_2 10 Né vale invocare, in senso contrario, la sentenza della Corte Costituzionale citata dal ricorrente (n.
202 del 18/07/2013) in quanto, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/1998 per violazione per principio di eguaglianza, ha esteso la discrezionalità del giudice nell'adottare provvedimenti negativi in materia di permesso di soggiorno anche nei confronti di coloro che, pur trovandosi nelle condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento familiare, non hanno fatto richiesta del relativo provvedimento formale. La pronuncia, quindi, richiede comunque la sussistenza dei requisiti di fatto necessari per attivare la procedura di ricongiungimento affinché il giudice tenga conto, nell'esercitare i propri poteri, della presenza di legami familiari dell'interessato nel territorio nazionale e della durata della sua permanenza in Italia.
12 figlio si trovava al lavoro;
il 04.05.2022 alle ore 19,00 venivano per una ulteriore volta rinvenuti e sua madre. Parte_1
Orbene, osserva la Corte che da tali accertamenti, molteplici e collocati in un arco temporale significativo (quasi sette mesi, da settembre 2021 a maggio 2022), è emersa la presenza alternativa o congiunta del solo e della madre, a fronte della Parte_1
sistematica assenza della sorella . Né sono stati rivenuti elementi Parte_2
indiziari che possano comprovare l'effettiva dimora nell'appartamento di essa Pt_3
invero, nella relazione di servizio redatta il 10.09.2021 (cfr. doc. 2 primo grado
[...]
dalla Polizia Locale di PA UG si dà atto del rinvenimento CP_3
nell'appartamento di indumenti riconducibili esclusivamente all'odierno attore in riassunzione, e non alla di lui sorella.
Con la precisazione che, come già sopra motivato, appare superfluo l'esame testimoniale della sorella e della madre dell'appellante11, atteso che, se anche queste confermassero le circostanze come dedotte nei (generici) capitoli di prova, non risulterebbero credibili a fronte delle risultanze degli accesi richiamati della Polizia Locale e dell'essere soggetti non disinteressati rispetto alla controversia.
In conclusione, in difetto di prova della stabile convivenza di con la Parte_1
sorella cittadina italiana l'appello va respinto e la sentenza di primo grado Parte_3
integralmente confermata.
Spese di lite
Con riguardo alle spese di lite del presente grado di giudizio, del giudizio di legittimità, nel giudizio definito con sentenza n. 673/2024 pubblicata il 5 marzo 2024, tenuto conto della complessità della materia e dell'esito complessivo della lite (attore in riassunzione 11 Sui seguenti capitoli di prova come dedotti in prime cure da con al memoria dep. 15 Parte_1 novembre 2022: “IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1. Vero che dal mese di luglio 2019 dimora in PA UG (MI), via Buozzi n. 19, Parte_1 scala C, interno 15, insieme alla madre e alla sorella , con le quali convive. Persona_2 Parte_2
2. Vero che in occasione degli accessi fatti l'1.4.2022, 9.4.2022 e 4.5.2022 dalla Polizia Locale di PA UG
ES JA era assente perché si trovava al lavoro”.
13 soccombente nel presente grado di giudizio e vittorioso nella pronuncia in rito di legittimità), si stimano sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle stesse fra le parti (così come già statuito in prime cure).
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115 essendo stato considerato il procedimento esente dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza n. 5065/2023 emessa in data 10.08.2023 dal Tribunale di Milano:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente l'ordinanza n. 5065/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 10 agosto 2023;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite del grado di appello definito con sentenza n. 673/2024 pubblicata il 5 marzo 2024, del giudizio avanti la Corte di
Cassazione e del presente giudizio di riassunzione.
Così deciso in Milano dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 04 novembre 2025.
Si dà atto che ha collaborato alla stesura della motivazione della sentenza EL De
RE quale magistrato ordinario in tirocinio.
Il Consigliere est.
NA RA
Il Presidente
AB EN
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'articolo 28, comma 1, lett. b), D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 prevede che: “ Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:…”, tra l'altro, “b) per motivi 3 Così composto: Cons. Pizzi, presidente, Cons. Scudieri, Cons. On. (rel.). Per_1 6 L'articolo 28, comma 1, lett. b), D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 prevede che: “Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:…”, tra l'altro, “b) per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico”. 7 L'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 dispone il divieto di espulsione “degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. 8 Tutte così citate in DeJure, Ius Explorer – Giuffrè.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
AB EN Presidente
NA RA Consigliere relatore
Federico Botta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da:
, nato il [...] a [...] – CUI , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Cinisello Balsamo (MI), piazza Turati n. 6, presso lo studio dell'avv. Mauro Ciappetta e dell'avv. stabilito abogado Nogueira da Silva Ivani, che lo rappresentano e difendono per delega in atti
APPELLANTE E ATTORE IN RIASSUNZIONE nei confronti di:
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di , con domicilio ivi in via Freguglia n. 1 CP_1
PARTE APPELLATA E CONVENUTA IN RIASSUNZIONE con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di che CP_1
ha concluso per il rigetto dell'appello avente ad
1 Oggetto: riassunzione
Provvedimento impugnato: ordinanza n. 5065/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 10 agosto 2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE - Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano così giudicare:
NEL MERITO: in riforma dell'ordinanza impugnata, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di familiari.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, nonché di quello di legittimità, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.
PER PARTE APPELLATA - Controparte_1
[...]
Che l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e eccezione, voglia:
- nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello avversario e, per l'effetto, rigettarlo, confermando la pronuncia emessa dal Tribunale di Milano.
- Con vittoria delle spese e dei compensi di lite.
In via istruttoria: ci si oppone alla ammissione di nuove prove e alla produzione di nuovi documenti nel presente grado di giudizio, in ragione delle preclusioni previste dal codice di rito.
FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
Con decreto prot. num. 0253735 emesso in data 30.05.2022, notificato il 29.06.2022, il
Questore di Milano respingeva la domanda formulata da il Parte_1
26.08.2020 volta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, sul presupposto della mancata convivenza con la sorella Parte_2
cittadina naturalizzata italiana, , nata il [...] in [...] Parte_2
Con ricorso depositato il 26.07.2022, opponeva il decreto, Parte_1
chiedendo l'accertamento del diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per
2 motivi familiari, avendo omesso il Questore di valutare elementi quali la durata della sua permanenza in Italia e la sua situazione familiare e lavorativa. In particolare, evidenziava:
- di essere regolarmente soggiornante in Italia dal 2001;
- di aver lavorato dal 2005 al 31.7.2019;
- di aver svolto ulteriore attività lavorativa da irregolare fino al gennaio 2022, allorché è stato assunto dalla società Venti S.r.l. con regolare contratto e con retribuzione nell'ordine di euro 1.500,00 mensili;
- di vivere con la sorella a PA UG (MI), via Buozzi n. 19/c; Parte_2
- che dalla relazione di servizio redatta il 10.09.2021 dalla Polizia Locale di PA
UG risultava essere stato eseguito un sopralluogo presso l'appartamento sito in via Buozzi n. 19/c in data 8.9.2021, alle ore 17.05, nel corso del quale egli veniva rinvenuto ed identificato mediante il passaporto;
all'interno dell'appartamento gli agenti verbalizzanti avevano trovato indumenti a lui riconducibili;
- che in quell'occasione il ricorrente riferiva che la sorella, era assente in Parte_2
quanto si trovava a Torino in visita a parenti;
- che essa risiedeva ancora nell'abitazione familiare, come attestato dal Parte_2
certificato di residenza della stessa e dal contratto di locazione dell'immobile, prodotti in giudizio.
In via istruttoria, chiedeva di escutere sua sorella e sua madre, al fine di Parte_1
confermare la convivenza fra il ricorrente e la stessa sorella cittadina italiana.
Con comparsa depositata il 14.10.2022, si costituiva il , che Controparte_1
chiedeva di respingere le domande di controparte in quanto inammissibili per essere esorbitanti dai poteri attribuito al giudice ordinario.
Sosteneva la legittimità del decreto opposto, in quanto motivato in maniera chiara ed esaustiva in base alla normativa applicabile. Evidenziava che la necessità del requisito della convivenza effettiva con un parente di nazionalità italiana si desumeva dal combinato disposto degli articoli 19 e 30 del D.Lgs. n. 286/1998, precisando che, nel caso di specie, tale circostanza non risultava accertata dagli organi della Polizia Locale, né adeguatamente dimostrata dal ricorrente, sul quale gravava il relativo onere probatorio.
3 Escludeva la rilevanza dell'eventuale variazione di domicilio del ricorrente nelle more della disamina dell'istanza da lui presentata, atteso che l'art. 6, comma 8 del medesimo decreto imponeva agli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato di comunicare al questore competente per territorio le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale, entro i quindici giorni successivi. Contestava, in via precauzionale, l'applicabilità al caso di specie del D.Lgs. n. 30 del 2007, osservando che l'art. 3 di tale decreto ne circoscrive l'ambito di applicazione a favore dei cittadini comunitari che si rechino o soggiornino in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, circostanza non ricorrente nella fattispecie. Ciononostante, la difesa del CP_1
argomentava che l'applicazione della menzionata normativa presuppone la dimostrazione, da parte dello straniero richiedente, di specifici requisiti e adempimenti che non sono stati allegati, né dimostrati dal ricorrente.
Sul piano istruttorio, si opponeva alla valorizzazione di elementi o documenti addotti dalla controparte successivamente alla chiusura del procedimento amministrativo, nonché all'ammissione della prova testimoniale, ritenuta formulata genericamente, e ad eventuali ulteriori istanze istruttorie, sostenendo che nel rito sommario tali richieste devono essere proposte con l'atto introduttivo.
Con ordinanza numero cronologico 5065/2023, pubblicata in data 10.08.2023, il
Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia d'Immigrazione, respingeva il ricorso e compensava le spese di lite. In specie, il Tribunale:
- in via preliminare, dichiarava infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto riteneva che la domanda del ricorrente fosse volta all'accertamento del diritto soggettivo all'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi familiari con conseguente giurisdizione su tale controversia;
- nel merito, osservava che dal combinato disposto degli articoli 28, comma 1, lett. b),
D.P.R. 31 agosto 1999 n. 3941 e 19, comma 2, lett. c) D.Lgs 25.7.1998 n. 2862, si
4 ricava che ai soggetti che non sono nelle condizioni di poter ottenere o conservare un titolo di soggiorno è consentito di permanere sul territorio nazionale qualora convivano effettivamente con un parente di nazionalità italiana, dovendosi assicurare la tutela del diritto al mantenimento di vincoli familiari caratterizzati da un rapporto quotidiano stabile derivante dalla comune dimora. Ne conseguiva la necessità di accertare l'effettività della convivenza, gravando sull'istante il relativo onere probatorio. Il Tribunale rilevava, poi, che agli atti risultavano numerosi sopralluoghi da parte della Polizia Locale di PA UG presso la dimora di via Buozzi n. 19/c, finalizzati a verificare la convivenza tra il ricorrente e la sorella dai quali emergeva la presenza alternativa o congiunta del ricorrente e Parte_2
della di lui madre, ma la sorella non veniva mai rinvenuta nell'abitazione. Il
Tribunale evidenziava che nel corso del giudizio il ricorrente non aveva fornito elementi idonei a dimostrare la convivenza con la sorella, non rilevando a tal fine la produzione di atti contenenti meri dati formali non idonei a comprovare l'effettività della coabitazione, quali il certificato di residenza della sorella, il contratto di locazione dell'immobile a nome della sorella, le dichiarazioni di redditi e la visura catastale della società a lei intestata.
Con atto di citazione notificato il 29.09.2023 e depositato il 06.10.2023,
[...]
proponeva appello avverso detto provvedimento, affidato ai seguenti Pt_1
motivi:
1. Requisito effettiva convivenza. Violazione art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/1998, e sentenza Corte Costituzionale n. 202/2013. L'appellante evidenziava che il provvedimento oggetto di impugnazione non riguardava una richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno;
ciò in quanto il ricorrente era regolarmente soggiornante in Italia dal 2001 ed ivi aveva regolarmente svolto attività lavorativa,
familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico”. 2 L'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 dispone il divieto di espulsione “degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”.
5 come documentato in atti (doc. 3 e doc. 5, 6 e 7 fascicolo di primo grado). Sosteneva, per l'effetto, che, in fattispecie come quella in esame, il requisito della convivenza doveva essere valutato con minor rigore. Sottolineava, inoltre, che la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 202 del 2013, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/1998, nella parte in cui riconosceva la discrezionalità del giudice nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno solo nei confronti di stranieri che avevano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o erano familiari ricongiunti, e non anche agli stranieri che avevano legami familiari nel territorio dello Stato.
2. Carenza convivenza effettiva. L'appellante si doleva della mancata presa di posizione del Tribunale sulla richiesta di prova testimoniale sui capitoli afferenti la convivenza, come specificati dal ricorrente nelle conclusioni della memoria autorizzata depositata il 15.11.2022. Produceva, poi, documentazione a comprova che le utenze dell'appartamento sito in via Buozzi 19/C erano intestate alla sorella dell'appellante.
Con atto depositato il 23.12.2023, si costituiva il , che Controparte_1
chiedeva di respingere le domande di controparte, in quanto inammissibili e, comunque, infondate, confermando per l'effetto l'ordinanza impugnata, con vittoria di spese e competenze;
in subordine, chiedeva di compensare le spese. L'Amministrazione fondava le proprie conclusioni sulle medesime argomentazioni già esposte nella comparsa di costituzione di primo grado.
Con sentenza n. 673/2024 pubblicata in data 05.03.2024, la Corte d'Appello3 di
dichiarava inammissibile l'appello e compensava le spese di lite del CP_1
giudizio.
L'iter motivazionale della sentenza può essere così sintetizzato.
- Il Collegio rilevava che il procedimento di primo grado era stato correttamente trattato con il rito sommario di cognizione disciplinato agli articoli 702 bis e ss c.p.c.,
6 oggi abrogati, pertanto, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. l'appello doveva essere proposto con citazione entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento. Il giudice del gravame argomentava che “la tempestività del gravame va verificata con riferimento non solo alla data di notifica dello stesso [atto di citazione] alla controparte, ma anche alla data di deposito dell'atto introduttivo”. Nel caso di specie, tuttavia, benché la citazione fosse stata notificata al nel rispetto del termine breve di CP_1
trenta giorni, risultava la tardività del deposito dell'atto introduttivo del giudizio, in quanto l'ordinanza impugnata era stata depositata e contestualmente comunicata alle parti in data 10.08.2023 e l'iscrizione al ruolo era stata effettuata in data 30.10.2023.
- Il Collegio compensava le spese di giudizio, in considerazione dell'esito del processo e della particolarità delle questioni che ne costituivano l'oggetto, valorizzando il fatto che l'appellante, straniero, non poteva conoscere le ragioni di rito che avevavno fondato la decisione.
Avverso detta sentenza presentava ricorso per Cassazione con un Parte_1
unico motivo, denunciando “Violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c., degli articoli 325, 347 e 165 c.p.c., per avere ritenuto la Corte di merito inammissibile
l'appello per avere solo notificato l'atto introduttivo dell'impugnazione ma non anche Parte_1
iscritto a ruolo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza del Giudice di primo grado”.
Con ordinanza n. 4405 del 30.01.2025, pubblicata il 19.2.2025 e comunicata il
20.02.2025, la Suprema Corte accoglieva il ricorso, cassava la sentenza di secondo grado impugnata e rinviava alla Corte d'Appello di per decidere, in diversa CP_1
composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione osservava che il giudice del gravame aveva correttamente individuato nel rito semplificato di cognizione la disciplina procedurale applicabile alle controversie previste dall'art. 30, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, ossia aventi ad oggetto un permesso di soggiorno per motivi familiari, come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 150 del 2011.
Tuttavia, per quanto riguarda il giudizio di gravame, in mancanza di disposizioni specifiche, trovava applicazione il c.d. rito ordinario;
di conseguenza, l'appello doveva
7 essere introdotto con atto di citazione, da notificarsi a cura dell'appellante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Tale principio, oggi espressamente riconosciuto nell'art. 281 terdecies, comma 2, c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 149 del
2022, non era applicabile al presente processo, poiché già pendente al momento dell'entrata in vigore della riforma. La Corte evidenziava, nondimeno, che la novella legislativa recepisce un orientamento giurisprudenziale che già interpretava il previgente art. 702 quater c.p.c. come contenente un implicito rinvio alle forme ordinarie. Da tale ricostruzione derivava che “la tempestività dell'impugnazione va valutata con riferimento al momento della notificazione dell'atto e non a quello, successivo, del deposito in cancelleria dell'atto notificato”. Nel caso di specie, poiché l'appello era stato introdotto con atto di citazione notificato in data 29.09.2023, la Cassazione ne riconosceva la tempestività. Escludeva, peraltro, l'applicazione dell'eccezione prevista per le controversie in materia di protezione internazionale, rispetto alle quali il comma 9 dell'art. 19, comma 9, del D.Lgs.
n. 150 del 2011, introdotto nel 2015, espressamente prevede che l'appello debba essere proposto con ricorso. Solo in tale ambito, infatti, la tempestività dell'impugnazione deve essere calcolata, in caso di giudizio erroneamente introdotto con atto di citazione, considerando anche il momento del deposito dell'atto.
Con atto di citazione in riassunzione depositato in data 16.05.2025,
[...]
chiedeva che, in riforma dell'ordinanza emessa in data 10.08.2023 dal Pt_1
Tribunale di Milano, fosse dichiarato il proprio diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari; chiedeva altresì la rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, nonché di quello di legittimità, da distrarre in favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Con decreto 12.06.2025, il Presidente fissava udienza al 04.11.2025 disponendone la sostituzione col deposito di note scritte.
Con memoria difensiva depositata in data 09.10.2025, si costituiva il
[...]
, il quale chiedeva il rigetto delle pretese avversarie e, per l'effetto, la CP_1
conferma della pronuncia emessa dal Tribunale di Milano, con vittoria delle spese e dei compensi di lite. In via preliminare, osservava che la Corte di Cassazione aveva
8 annullato la sentenza del giudice d'appello unicamente per l'erronea declaratoria di inammissibilità del gravame, dovuta alla mancata tempestività dell'atto introduttivo, restando impregiudicato l'esame del merito. Sosteneva, dunque, che il giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto legittimo l'operato della Questura di , che CP_1
aveva revocato il permesso di soggiorno. Sul punto, la difesa del riproponeva CP_1
le medesime difese e deduzioni già formulate nei precedenti gradi di giudizio.
Con note scritte ex art.127ter c.p.c. depositate in data 29.19.2025, il ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, richiamandosi a tutti i precedenti scritti difensivi.
Con parere depositato nella medesima data, il Procuratore Generale chiedeva la conferma del provvedimento impugnato, condividendone le valutazioni, con rigetto del ricorso.
All'udienza del 04.11.2025, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la
Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
La decisione della Corte di Appello di Milano
L'appello non è fondato e la sentenza impugnata va confermata per le ragioni di seguito espresse.
Questioni preliminari
Come è noto, nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale assunta nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza annullata ed ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse, nonché, in genere, alle difese svolte, ha l'effetto di richiamare univocamente ed integralmente domande, eccezioni e difese già spiegate nel giudizio originario (Cass. 23073/14; conf. id. 30529/17; id. 37200/22).
Deve essere, quindi, esaminata l'impugnazione proposta da Parte_1
dell'ordinanza di primo grado, alla stregua dei principi di cui alla decisione rescindente della S.C.
Preliminarmente, la Corte rileva che non è necessario riaprire la fase istruttoria, ben potendo la causa essere decisa sulla base dei documenti già acquisiti dal Tribunale. Le
9 istanze istruttorie, così come formulate dall'appellante/attore in riassunzione, non presentano, comunque, i requisiti necessari per la loro ammissibilità. Si osserva, in specie, che -diversamente da quanto lamentato dall'appellante (secondo motivo di appello, da valutarsi con priorità logica)- il giudice di primo grado ha preso posizione sulla richiesta di prova testimoniale dedotta con la memoria autorizzata di primo grado depositata in data 15.11.2022. Il Tribunale, infatti, nella pronuncia impugnata ha respinto le istanze istruttorie “poiché, quanto alle istanze contenute in ricorso, non formulate in ossequio ai dettami dell'art. 244 cpc e, quanto alle istanze contenute nella memoria 15.11.2022, poiché tardive e comunque non autorizzate” (pag. 2 dell'ordinanza impugnata).
In ogni caso, anche a voler prescindere dalla ritenuta tardività in prime cure delle richieste di prova4, osserva la Corte che la prova testimoniale diretta ad escutere la sorella dell'appellante, sig.ra è superflua ai fini del decidere alla luce dei plurimi Parte_2
accessi effettuati dalla Polizia Locale di PA UG all'indirizzo indicato da esso
(V. infra). E ciò a prescindere dalla attendibilità5 o meno dei testi Parte_1
richiesti, in quanto madre e sorella dell'odierno attore in riassunzione.
Nel merito 4 Ed invero, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 702 bis, commi 1 e 4,
c.p.c., laddove richiede l'indicazione specifica dei mezzi di prova negli atti introduttivi del giudizio, non prevedendo alcuna sanzione in caso di omissione, deve essere interpretato nel senso che non comporti, in caso di mancato rispetto del requisito di specifica indicazione, alcuna preclusione istruttoria o decadenza (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/05/2025, n.12020, Guida al diritto 2025, 254 così citata in
DeJure, Ius Explorer – Giuffrè). 5 Cfr. la giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974,
l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (cfr. Cassazione civile sez. I, 28/02/2023,
n.6001, Giustizia Civile Massimario 2025; Cassazione civile sez. III, 17/12/2015, n.25358, Giustizia Civile
Massimario 2015 così citata in DeJure, Ius Explorer – Giuffrè).
10 Il primo motivo di appello riguarda, come già sopra specificato, la valutazione del requisito della convivenza effettiva.
Va premesso che nella fattispecie opera il combinato disposto degli articoli 28, comma 1, lett. b) del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 3946 e 19, comma 2, lett. c) del D.Lgs 25.7.1998 n.
2867. Dalla lettura congiunta di tali norme emerge che il Questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi familiari agli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado (o con il coniuge, di nazionalità italiana), a favore dei quali opera il divieto di espulsione. Tale disciplina è volta a tutelare il diritto a mantenere vincoli familiari caratterizzati da un rapporto quotidiano stabile e dalla comunanza di vita.
Si distingue, pertanto, la situazione dello straniero convivente con i parenti entro il secondo grado, da quella dello straniero coniuge di un cittadino italiano: per il caso di relazione di coniugio, si tende a dare maggiore rilevo al vincolo giuridico e affettivo piuttosto che al dato della convivenza effettiva, rilevante -di
contro
- quest'ultimo per il rapporto con parenti entro il secondo grado (cfr. Corte appello Brescia sez. famiglia, 25/01/2025, n.
61, Redazione Giuffrè 2025 Cassazione civile sez. I, 14/05/2024, n. 13189, Giustizia Civile
Massimario 2024; Cassazione civile sez. I, 10/03/2021, n. 6747, Giustizia Civile Massimario
20218).
Ciò posto, si osserva che il rapporto tra fratelli non è riconducibile alla nozione di vita familiare cui fa riferimento l'art. 8 della CEDU, non essendo possibile presumere l'esistenza di un progetto di vita comune. Più in dettaglio, la Suprema Corte (da cui non si ha motivo di discostarsi) ha rimarcato la necessità dell'accertamento rigoroso di una convivenza effettiva, concreta e stabile con il parente cittadino italiano per dimostrare l'esistenza di una reale "vita familiare" meritevole di tutela ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, precisando che l'onere probatorio sulla sussistenza di tali
11 requisiti incombe sul richiedente che invoca il beneficio (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I, 02/02/2023, n.3279, Guida al diritto 2023, 14; Corte appello Venezia sez. III,
04/04/2023, n.767, Redazione Giuffrè 20239)10.
In conclusione sul punto, non è possibile prescindere dal requisito della convivenza effettiva con il parente cittadino italiano ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Orbene, nella fattispecie, osserva la Corte che non è stata provata la convivenza effettiva fra l'odierno appellante e la sorella GI richiamare gli accessi Parte_3
eseguiti dalla Polizia Locale di PA UG presso l'abitazione di via Buozzi n.
19/c al fine di accertare la convivenza tra e la sorella (cfr. Parte_1 Parte_2
doc.2 fascicolo primo grado, Avvocatura dello Stato); da tali accessi, risulta che nei giorni
03.09.2021 alle ore 16,45 e il 06.09.2021 alle ore 18,40 gli operanti non trovavano alcuno nell'unità abitativa e apprendevano che l'immobile era abitato da e da Parte_1
sua madre;
l'08.09.2021 alle ore 17,05 nell'appartamento erano presenti
[...]
e la madre;
venivano rinvenuti indumenti appartenenti all' il Pt_1 Parte_1
quale, in merito all'assenza della sorella, dichiarava che la stessa si trovasse a Torino in visita a parenti;
il giorno 01.04.2022 alle ore 13,15 gli operanti reperivano ancora nell'immobile e la madre il 09.04.2022 alle ore 13.15 Parte_1 Persona_2
gli operanti rinvenivano solo la madre dell'odierno appellante la quale dichiarava che il 9 Così citate in DeJure, . Controparte_2 10 Né vale invocare, in senso contrario, la sentenza della Corte Costituzionale citata dal ricorrente (n.
202 del 18/07/2013) in quanto, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/1998 per violazione per principio di eguaglianza, ha esteso la discrezionalità del giudice nell'adottare provvedimenti negativi in materia di permesso di soggiorno anche nei confronti di coloro che, pur trovandosi nelle condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento familiare, non hanno fatto richiesta del relativo provvedimento formale. La pronuncia, quindi, richiede comunque la sussistenza dei requisiti di fatto necessari per attivare la procedura di ricongiungimento affinché il giudice tenga conto, nell'esercitare i propri poteri, della presenza di legami familiari dell'interessato nel territorio nazionale e della durata della sua permanenza in Italia.
12 figlio si trovava al lavoro;
il 04.05.2022 alle ore 19,00 venivano per una ulteriore volta rinvenuti e sua madre. Parte_1
Orbene, osserva la Corte che da tali accertamenti, molteplici e collocati in un arco temporale significativo (quasi sette mesi, da settembre 2021 a maggio 2022), è emersa la presenza alternativa o congiunta del solo e della madre, a fronte della Parte_1
sistematica assenza della sorella . Né sono stati rivenuti elementi Parte_2
indiziari che possano comprovare l'effettiva dimora nell'appartamento di essa Pt_3
invero, nella relazione di servizio redatta il 10.09.2021 (cfr. doc. 2 primo grado
[...]
dalla Polizia Locale di PA UG si dà atto del rinvenimento CP_3
nell'appartamento di indumenti riconducibili esclusivamente all'odierno attore in riassunzione, e non alla di lui sorella.
Con la precisazione che, come già sopra motivato, appare superfluo l'esame testimoniale della sorella e della madre dell'appellante11, atteso che, se anche queste confermassero le circostanze come dedotte nei (generici) capitoli di prova, non risulterebbero credibili a fronte delle risultanze degli accesi richiamati della Polizia Locale e dell'essere soggetti non disinteressati rispetto alla controversia.
In conclusione, in difetto di prova della stabile convivenza di con la Parte_1
sorella cittadina italiana l'appello va respinto e la sentenza di primo grado Parte_3
integralmente confermata.
Spese di lite
Con riguardo alle spese di lite del presente grado di giudizio, del giudizio di legittimità, nel giudizio definito con sentenza n. 673/2024 pubblicata il 5 marzo 2024, tenuto conto della complessità della materia e dell'esito complessivo della lite (attore in riassunzione 11 Sui seguenti capitoli di prova come dedotti in prime cure da con al memoria dep. 15 Parte_1 novembre 2022: “IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1. Vero che dal mese di luglio 2019 dimora in PA UG (MI), via Buozzi n. 19, Parte_1 scala C, interno 15, insieme alla madre e alla sorella , con le quali convive. Persona_2 Parte_2
2. Vero che in occasione degli accessi fatti l'1.4.2022, 9.4.2022 e 4.5.2022 dalla Polizia Locale di PA UG
ES JA era assente perché si trovava al lavoro”.
13 soccombente nel presente grado di giudizio e vittorioso nella pronuncia in rito di legittimità), si stimano sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle stesse fra le parti (così come già statuito in prime cure).
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115 essendo stato considerato il procedimento esente dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza n. 5065/2023 emessa in data 10.08.2023 dal Tribunale di Milano:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente l'ordinanza n. 5065/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 10 agosto 2023;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite del grado di appello definito con sentenza n. 673/2024 pubblicata il 5 marzo 2024, del giudizio avanti la Corte di
Cassazione e del presente giudizio di riassunzione.
Così deciso in Milano dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 04 novembre 2025.
Si dà atto che ha collaborato alla stesura della motivazione della sentenza EL De
RE quale magistrato ordinario in tirocinio.
Il Consigliere est.
NA RA
Il Presidente
AB EN
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'articolo 28, comma 1, lett. b), D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 prevede che: “ Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:…”, tra l'altro, “b) per motivi 3 Così composto: Cons. Pizzi, presidente, Cons. Scudieri, Cons. On. (rel.). Per_1 6 L'articolo 28, comma 1, lett. b), D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 prevede che: “Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:…”, tra l'altro, “b) per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico”. 7 L'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 dispone il divieto di espulsione “degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. 8 Tutte così citate in DeJure, Ius Explorer – Giuffrè.