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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/12/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3482/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Cosenza, Piazza XXV luglio 1943 n. 32, presso lo studio dell'Avv. Massimo
Cundari che la rappresenta e difende - opponente
E
, elettivamente domiciliato in Via Alessandro Magno n. 301, Controparte_1 Pt_1
presso lo studio dell'Avv. Aldo Iirillo che lo rappresenta e difende - opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro
n. 253/2025.
Conclusioni di parte opponente: “… dichiarare il presente procedimento estinto per
intervenuto bonario componimento della lite, con compensazione delle spese di giudizio
…”.
Conclusioni di parte opposta: “… dichiarare la cessazione della materia del contendere, con
compensazione delle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte opposta ha agito in giudizio in via monitoria assumendo di lavorare per la società
opponente e che spettava la somma di €. 2.847,62 a titolo di differenze retributive per scatti di anzianità forfettaria.
1 Il Giudice adito, in accoglimento del ricorso monitorio, ha ingiunto alla società opponente il pagamento della somma indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al soddisfo e spese del procedimento monitorio.
La ha proposto ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, con cui ha Parte_1
affermato la non debenza della somma ingiunta ed ha agito in via riconvenzionale per la restituzione della somma di €. 1.808,80, che assumeva indebitamente percepita dalla parte opposta per il pagamento dell'indennità di anzianità forfettaria e di EDR mensile in realtà
non spettante, chiedendo in ipotesi subordinata che la somma indicata fosse portata in compensazione con il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
La parte opposta si è costituita in giudizio assumendo che tra le parti era intervenuto accordo di conciliazione in sede sindacale, formulando le conclusioni sopra trascritte.
La parte opponente, con note difensive depositate il 27.11.2025, ha confermato l'avvenuta conciliazione in sede sindacale, formulando le conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 2.12.2025 le parti hanno proceduto alla discussione.
In ragione dell'avvenuta conciliazione in sede sindacale, secondo il verbale di conciliazione prodotto da entrambe le parti, deve dirsi avverata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto (tra le altre, in merito,
Cass. 13085/2008).
Le spese di lite si compensano, attesa la richiesta congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Cosenza-Sezione Lavoro n. 253/2025; compensa le spese di lite.
Cosenza, 2.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3482/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Cosenza, Piazza XXV luglio 1943 n. 32, presso lo studio dell'Avv. Massimo
Cundari che la rappresenta e difende - opponente
E
, elettivamente domiciliato in Via Alessandro Magno n. 301, Controparte_1 Pt_1
presso lo studio dell'Avv. Aldo Iirillo che lo rappresenta e difende - opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro
n. 253/2025.
Conclusioni di parte opponente: “… dichiarare il presente procedimento estinto per
intervenuto bonario componimento della lite, con compensazione delle spese di giudizio
…”.
Conclusioni di parte opposta: “… dichiarare la cessazione della materia del contendere, con
compensazione delle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte opposta ha agito in giudizio in via monitoria assumendo di lavorare per la società
opponente e che spettava la somma di €. 2.847,62 a titolo di differenze retributive per scatti di anzianità forfettaria.
1 Il Giudice adito, in accoglimento del ricorso monitorio, ha ingiunto alla società opponente il pagamento della somma indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al soddisfo e spese del procedimento monitorio.
La ha proposto ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, con cui ha Parte_1
affermato la non debenza della somma ingiunta ed ha agito in via riconvenzionale per la restituzione della somma di €. 1.808,80, che assumeva indebitamente percepita dalla parte opposta per il pagamento dell'indennità di anzianità forfettaria e di EDR mensile in realtà
non spettante, chiedendo in ipotesi subordinata che la somma indicata fosse portata in compensazione con il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
La parte opposta si è costituita in giudizio assumendo che tra le parti era intervenuto accordo di conciliazione in sede sindacale, formulando le conclusioni sopra trascritte.
La parte opponente, con note difensive depositate il 27.11.2025, ha confermato l'avvenuta conciliazione in sede sindacale, formulando le conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 2.12.2025 le parti hanno proceduto alla discussione.
In ragione dell'avvenuta conciliazione in sede sindacale, secondo il verbale di conciliazione prodotto da entrambe le parti, deve dirsi avverata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto (tra le altre, in merito,
Cass. 13085/2008).
Le spese di lite si compensano, attesa la richiesta congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Cosenza-Sezione Lavoro n. 253/2025; compensa le spese di lite.
Cosenza, 2.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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