TRIB
Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/02/2025, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 12.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1630 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. LO RE GIULIA e PACIFICO DAVIDE
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. BAUDINO ANDREA
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.1.2024, la ricorrente, premesso di aver prestato attività lavorativa in favore della convenuta dal 15.12.2021 al 28.2.2022, svolgendo le mansioni di addetta alle pulizie presso gli stabili di volta in volta indicati dal datore di lavoro;
precisato che tale rapporto, seppure svoltosi con le caratteristiche tipiche della subordinazione, non era mai stato regolarizzato;
indicato l'orario di lavoro osservato, e la retribuzione percepita, complessivamente pari ad € 134,00; ha chiesto la condanna della convenuta alla corresponsione delle differenze retributive maturate, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., quantificate in € 5.036,43, sulla scorta del 6 livello C.C.N.L. CP_1
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha contestato in toto le allegazioni attoree,
Con negando l'asserita subordinazione e deducendo l'estraneità alla compagine sociale del
1 Cont
che a detta della ricorrente le avrebbe fatto il colloquio iniziale e l'avrebbe eterodiretta.
La società ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.
1.Va innanzitutto osservato che, alla luce delle risultanze istruttorie, appare del tutto verosimile che – soggetto estraneo al presente giudizio – abbia operato in Parte_2 nome e per conto dell'odierna convenuta, pur non rivestendo formalmente alcuna carica nell'organigramma societario della In tal senso, assume Controparte_1 rilievo la circostanza che l'annuncio di lavoro della società sia stato pubblicato dallo stesso sulla sua pagina Facebook (cfr. doc. 1 di parte attrice), facendo peraltro espresso CP_1
riferimento alla convenuta con la locuzione “la nostra società”. Del resto, la circostanza che tale annuncio sia stato diffuso su indicazione dell'amministratrice unica della società,
, trova conferma nelle dichiarazioni rese dalla stessa nel corso Controparte_2
del suo interrogatorio libero (cfr. verbale udienza del 29.05.2024); in tale sede, peraltro,
l'amministratrice ha riferito che il è stato suo compagno fino al 2016, precisando di CP_1
intrattenere tuttora rapporti amichevoli con lui, avendo una figlia insieme.
Pertanto, è ragionevole ritenere che il colloquio che il ha avuto con la CP_1
ricorrente nel dicembre 2021 – circostanza confermata dalla teste Testimone_1
(cfr. verbale di udienza del 16.10.2024), la quale riferisce altresì di aver collaborato in un'occasione con il – fosse finalizzato al reclutamento del personale addetto alle CP_1
attività di pulizie per conto della con conseguente Controparte_1
riferibilità a quest'ultima del rapporto di lavoro oggetto della presente causa.
2. Ulteriore conferma del ruolo svolto dal per conto della convenuta si CP_1
rinviene per vero nelle trascrizioni delle conversazioni intercorse tra lo stesso e la ricorrente,
e da questa allegate agli atti (cfr. doc. 2 di parte attrice).
A tal riguardo, va preliminarmente osservato che, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, i messaggi WhatsApp costituiscono un documento elettronico che rappresenta atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, ben potendo quindi acquisire l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 c.c., formando dunque piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime (cfr. Cass., Ord. n. 1254/2025; Cass., sez. 2, sentenza n. 19622/2024; sez. 2, sentenza n.11584/2024).
2 Nel caso di specie, tuttavia, è agevole rilevare che il non ha potuto CP_1
disconoscere le conversazioni allegate, non essendo egli parte del presente giudizio, in quanto non evocato dalla ricorrente. Peraltro, le conversazioni in esame non sono state estratte attraverso una riproduzione fotografica della schermata del dispositivo (cd. screenshot), capace quantomeno di evidenziare la riferibilità della chat all'utenza telefonica del , ma sono state trascritte dalla parte attrice su separato documento. CP_1
Nondimeno, ancorché prive del valore probatorio proprio delle riproduzioni informatiche e tenuto conto delle considerazioni finora svolte, le chat allegate possono in ogni caso essere valutate dall'organo giudicante secondo prudente apprezzamento, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., quantomeno sotto la forma di presunzioni semplici.
Le citate conversazioni, difatti, non costituiscono altro che un ulteriore riscontro capace di corroborare le osservazioni, dapprima esposte, in ordine al ruolo in concreto svolto dal per conto della CP_1 Controparte_1
Emblematica in tal senso è la circostanza che nelle chat il faccia spesso CP_1
riferimento ad una donna di nome “ , soggetto che è ragionevole individuare nella CP_2
persona di;
del resto, anche la teste riferisce che “la Controparte_2 Tes_1 stessa ricorrente mi diceva che ogni volta che andava a lavorare c'era questa sig.ra
, chiarendo, però, di non aver mai conosciuto la persona in questione. CP_2
3. Tuttavia, ancorché possa ritenersi accertato che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa a favore della società convenuta, l'onere di dimostrare in giudizio la contestata natura subordinata del rapporto permane in capo alla lavoratrice (cfr. ex multis Cass., civ., sez. L., n. 18253/2018 e Cass., civ., sez. L., n. 11937/2009).
L'attrice, difatti, è tenuta a fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata. Siffatti elementi, come è noto, si ricavano dall'interpretazione sistematica delle disposizioni di cui agli artt. 2099 e ss. c.c. – i quali danno sostanza alla locuzione “alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore” di cui all'art. 2094 c.c. – e sono individuati da costante giurisprudenza di legittimità nei cd. indici di subordinazione, quali: la retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
l'orario di lavoro fisso e continuativo;
la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali;
il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo
3 e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;
l'inserimento nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. civ., sez. L., n. 7024/2015).
Ebbene, nel caso di specie non può ritenersi che la ricorrente abbia assolto siffatto onere probatorio, poiché né dalla documentazione versata in atti né tantomeno dall'attività istruttoria svolta è emersa la prova dei suddetti elementi di fatto, sicché rimane indimostrata l'asserita natura subordinata dell'attività lavorativa prestata in favore della società convenuta.
A tal riguardo, l'unica circostanza di rilievo dedotta dalla ricorrente, che trova conferma nelle dichiarazioni testimoniali della teste , concerne l'accordo, tra la Tes_1
ricorrente medesima e il , per un compenso orario fisso di 10,00 euro. Tale elemento, CP_1
tuttavia, non è di per sé sufficiente a dimostrare un vincolo di subordinazione tra la ricorrente e la convenuta, rappresentando solo uno degli indici – peraltro cd. sussidiari – del lavoro subordinato, restando tutti gli altri elementi sguarniti di idoneo riscontro probatorio
(cfr. Cass. civ., sez. L. n. 22690/2014).
Neppure sufficienti elementi emergono dalle conversazioni WhatsApp allegate, le quali, di contro, restituiscono un quadro d'insieme nel quale la ricorrente ha svolto la prestazione lavorativa in autonomia, organizzandosi liberamente ed operando in base alla propria disponibilità, senza essere vincolata dunque ad un orario di lavoro prestabilito e senza una evidente soggezione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Inoltre, la circostanza che, nel medesimo periodo temporale per cui è causa, la ricorrente abbia prestato attività per altri committenti esclude un ulteriore indice della subordinazione, rappresentato dalla esclusività della prestazione in favore del datore di lavoro.
Il ricorso non può dunque essere accolto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino ad € 5.200,00) e delle tariffe forensi in vigore, ridotte del 50% stante la semplicità della controversia.
P.Q.M.
4 Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in
€ 1.313,00 oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP se dovuta.
Si comunichi
Roma 22.2.2025
Il Giudice
F.R. Pucci
Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT Dott. Giuseppe Di Prospero
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 12.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1630 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. LO RE GIULIA e PACIFICO DAVIDE
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. BAUDINO ANDREA
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.1.2024, la ricorrente, premesso di aver prestato attività lavorativa in favore della convenuta dal 15.12.2021 al 28.2.2022, svolgendo le mansioni di addetta alle pulizie presso gli stabili di volta in volta indicati dal datore di lavoro;
precisato che tale rapporto, seppure svoltosi con le caratteristiche tipiche della subordinazione, non era mai stato regolarizzato;
indicato l'orario di lavoro osservato, e la retribuzione percepita, complessivamente pari ad € 134,00; ha chiesto la condanna della convenuta alla corresponsione delle differenze retributive maturate, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., quantificate in € 5.036,43, sulla scorta del 6 livello C.C.N.L. CP_1
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha contestato in toto le allegazioni attoree,
Con negando l'asserita subordinazione e deducendo l'estraneità alla compagine sociale del
1 Cont
che a detta della ricorrente le avrebbe fatto il colloquio iniziale e l'avrebbe eterodiretta.
La società ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.
1.Va innanzitutto osservato che, alla luce delle risultanze istruttorie, appare del tutto verosimile che – soggetto estraneo al presente giudizio – abbia operato in Parte_2 nome e per conto dell'odierna convenuta, pur non rivestendo formalmente alcuna carica nell'organigramma societario della In tal senso, assume Controparte_1 rilievo la circostanza che l'annuncio di lavoro della società sia stato pubblicato dallo stesso sulla sua pagina Facebook (cfr. doc. 1 di parte attrice), facendo peraltro espresso CP_1
riferimento alla convenuta con la locuzione “la nostra società”. Del resto, la circostanza che tale annuncio sia stato diffuso su indicazione dell'amministratrice unica della società,
, trova conferma nelle dichiarazioni rese dalla stessa nel corso Controparte_2
del suo interrogatorio libero (cfr. verbale udienza del 29.05.2024); in tale sede, peraltro,
l'amministratrice ha riferito che il è stato suo compagno fino al 2016, precisando di CP_1
intrattenere tuttora rapporti amichevoli con lui, avendo una figlia insieme.
Pertanto, è ragionevole ritenere che il colloquio che il ha avuto con la CP_1
ricorrente nel dicembre 2021 – circostanza confermata dalla teste Testimone_1
(cfr. verbale di udienza del 16.10.2024), la quale riferisce altresì di aver collaborato in un'occasione con il – fosse finalizzato al reclutamento del personale addetto alle CP_1
attività di pulizie per conto della con conseguente Controparte_1
riferibilità a quest'ultima del rapporto di lavoro oggetto della presente causa.
2. Ulteriore conferma del ruolo svolto dal per conto della convenuta si CP_1
rinviene per vero nelle trascrizioni delle conversazioni intercorse tra lo stesso e la ricorrente,
e da questa allegate agli atti (cfr. doc. 2 di parte attrice).
A tal riguardo, va preliminarmente osservato che, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, i messaggi WhatsApp costituiscono un documento elettronico che rappresenta atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, ben potendo quindi acquisire l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 c.c., formando dunque piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime (cfr. Cass., Ord. n. 1254/2025; Cass., sez. 2, sentenza n. 19622/2024; sez. 2, sentenza n.11584/2024).
2 Nel caso di specie, tuttavia, è agevole rilevare che il non ha potuto CP_1
disconoscere le conversazioni allegate, non essendo egli parte del presente giudizio, in quanto non evocato dalla ricorrente. Peraltro, le conversazioni in esame non sono state estratte attraverso una riproduzione fotografica della schermata del dispositivo (cd. screenshot), capace quantomeno di evidenziare la riferibilità della chat all'utenza telefonica del , ma sono state trascritte dalla parte attrice su separato documento. CP_1
Nondimeno, ancorché prive del valore probatorio proprio delle riproduzioni informatiche e tenuto conto delle considerazioni finora svolte, le chat allegate possono in ogni caso essere valutate dall'organo giudicante secondo prudente apprezzamento, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., quantomeno sotto la forma di presunzioni semplici.
Le citate conversazioni, difatti, non costituiscono altro che un ulteriore riscontro capace di corroborare le osservazioni, dapprima esposte, in ordine al ruolo in concreto svolto dal per conto della CP_1 Controparte_1
Emblematica in tal senso è la circostanza che nelle chat il faccia spesso CP_1
riferimento ad una donna di nome “ , soggetto che è ragionevole individuare nella CP_2
persona di;
del resto, anche la teste riferisce che “la Controparte_2 Tes_1 stessa ricorrente mi diceva che ogni volta che andava a lavorare c'era questa sig.ra
, chiarendo, però, di non aver mai conosciuto la persona in questione. CP_2
3. Tuttavia, ancorché possa ritenersi accertato che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa a favore della società convenuta, l'onere di dimostrare in giudizio la contestata natura subordinata del rapporto permane in capo alla lavoratrice (cfr. ex multis Cass., civ., sez. L., n. 18253/2018 e Cass., civ., sez. L., n. 11937/2009).
L'attrice, difatti, è tenuta a fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata. Siffatti elementi, come è noto, si ricavano dall'interpretazione sistematica delle disposizioni di cui agli artt. 2099 e ss. c.c. – i quali danno sostanza alla locuzione “alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore” di cui all'art. 2094 c.c. – e sono individuati da costante giurisprudenza di legittimità nei cd. indici di subordinazione, quali: la retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
l'orario di lavoro fisso e continuativo;
la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali;
il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo
3 e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;
l'inserimento nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. civ., sez. L., n. 7024/2015).
Ebbene, nel caso di specie non può ritenersi che la ricorrente abbia assolto siffatto onere probatorio, poiché né dalla documentazione versata in atti né tantomeno dall'attività istruttoria svolta è emersa la prova dei suddetti elementi di fatto, sicché rimane indimostrata l'asserita natura subordinata dell'attività lavorativa prestata in favore della società convenuta.
A tal riguardo, l'unica circostanza di rilievo dedotta dalla ricorrente, che trova conferma nelle dichiarazioni testimoniali della teste , concerne l'accordo, tra la Tes_1
ricorrente medesima e il , per un compenso orario fisso di 10,00 euro. Tale elemento, CP_1
tuttavia, non è di per sé sufficiente a dimostrare un vincolo di subordinazione tra la ricorrente e la convenuta, rappresentando solo uno degli indici – peraltro cd. sussidiari – del lavoro subordinato, restando tutti gli altri elementi sguarniti di idoneo riscontro probatorio
(cfr. Cass. civ., sez. L. n. 22690/2014).
Neppure sufficienti elementi emergono dalle conversazioni WhatsApp allegate, le quali, di contro, restituiscono un quadro d'insieme nel quale la ricorrente ha svolto la prestazione lavorativa in autonomia, organizzandosi liberamente ed operando in base alla propria disponibilità, senza essere vincolata dunque ad un orario di lavoro prestabilito e senza una evidente soggezione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Inoltre, la circostanza che, nel medesimo periodo temporale per cui è causa, la ricorrente abbia prestato attività per altri committenti esclude un ulteriore indice della subordinazione, rappresentato dalla esclusività della prestazione in favore del datore di lavoro.
Il ricorso non può dunque essere accolto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino ad € 5.200,00) e delle tariffe forensi in vigore, ridotte del 50% stante la semplicità della controversia.
P.Q.M.
4 Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in
€ 1.313,00 oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP se dovuta.
Si comunichi
Roma 22.2.2025
Il Giudice
F.R. Pucci
Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT Dott. Giuseppe Di Prospero
5