Art. 17.
Nel terzo comma dell'articolo 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77 , sono soppresse le parole: "delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di cui agli articoli da 1 a 10 della presente legge".
Le disposizioni transitorie di cui all' articolo 12, quarto comma, della legge 23 marzo 1983, n. 77 , cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla medesima data nei confronti delle operazioni gia' in corso all'entrata in vigore della legge 23 marzo 1983, n. 77 , si applicano gli articoli 18 , 18-bis , 18-ter e 18-quater del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e successive modificazioni.
Nel terzo comma dell'articolo 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77 , sono soppresse le parole: "delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di cui agli articoli da 1 a 10 della presente legge".
Le disposizioni transitorie di cui all' articolo 12, quarto comma, della legge 23 marzo 1983, n. 77 , cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla medesima data nei confronti delle operazioni gia' in corso all'entrata in vigore della legge 23 marzo 1983, n. 77 , si applicano gli articoli 18 , 18-bis , 18-ter e 18-quater del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e successive modificazioni.