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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CATALANO ANDREA SALVATORE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 502/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caltanissetta - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Serradifalco - Via Cav. Vitt. Veneto S.n.c. 93010 Serradifalco CL
Difeso da
Difensore_4 Campione - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 29237202300004183000 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava il provvedimento denominato avviso di presa in carico n. 29237202300004183000, 13.12.2023 e notificato il 12.01.2024 e il presupposto avviso di accertamento n. 314 del Comune di Serradifalco ivi indicato, con il quale gli veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 768,93.
L'ADR e il Comune di Serradifalco si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con nota del 27.02.2025 il ricorrente depositava istanza di rinuncia al ricorso.
Non risulta agli atti accettazione della rinuncia da parte dell'AD e del Comune di Serradifalco.
La causa all'udienza del 9.02.2026 è stata decisa, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che il ricorrente ha rinunciato al ricorso.
Il presente giudizio va dichiarato estinto a norma dell'art.44 del Dlgs 546/1992 anche in assenza di accettazione della rinuncia da parte di AD e Comune di Serradifalco, che non ha interesse alla prosecuzione del giudizio.
Stante la mancata accettazione della rinuncia, parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi €300,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna parte resistente.
Caltanissetta, 9.02.2026
Il GIUDICE
AN AL AL
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CATALANO ANDREA SALVATORE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 502/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caltanissetta - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Serradifalco - Via Cav. Vitt. Veneto S.n.c. 93010 Serradifalco CL
Difeso da
Difensore_4 Campione - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 29237202300004183000 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava il provvedimento denominato avviso di presa in carico n. 29237202300004183000, 13.12.2023 e notificato il 12.01.2024 e il presupposto avviso di accertamento n. 314 del Comune di Serradifalco ivi indicato, con il quale gli veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 768,93.
L'ADR e il Comune di Serradifalco si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con nota del 27.02.2025 il ricorrente depositava istanza di rinuncia al ricorso.
Non risulta agli atti accettazione della rinuncia da parte dell'AD e del Comune di Serradifalco.
La causa all'udienza del 9.02.2026 è stata decisa, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che il ricorrente ha rinunciato al ricorso.
Il presente giudizio va dichiarato estinto a norma dell'art.44 del Dlgs 546/1992 anche in assenza di accettazione della rinuncia da parte di AD e Comune di Serradifalco, che non ha interesse alla prosecuzione del giudizio.
Stante la mancata accettazione della rinuncia, parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi €300,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna parte resistente.
Caltanissetta, 9.02.2026
Il GIUDICE
AN AL AL