Art. 3.
Nel caso di immobili utilizzati quali abitazioni, ove il diritto di prelazione non sia stato esercitato dagli enti di cui all'articolo precedente, puo' essere esercitato dal concessionario o locatario a condizione che effettivamente vi abiti da data anteriore al 1 gennaio 1977 e dimostri di non essere proprietario di altra abitazione.
Nel caso di immobili utilizzati quali abitazioni, ove il diritto di prelazione non sia stato esercitato dagli enti di cui all'articolo precedente, puo' essere esercitato dal concessionario o locatario a condizione che effettivamente vi abiti da data anteriore al 1 gennaio 1977 e dimostri di non essere proprietario di altra abitazione.