TAR Napoli, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 1364
TAR
Ordinanza cautelare 4 settembre 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 21 gennaio 2025
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TAR
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990

    L'esercizio del potere di autotutela non può fondarsi unicamente sul ripristino della legalità violata, ma richiede la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, nonché una comparazione degli interessi in gioco. L'Amministrazione comunale non ha esplicitato tali ragioni né ponderato l'interesse del destinatario che eroga un servizio di pubblica utilità.

  • Accolto
    Mancanza di illegittimità rilevanti ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990

    Decorso il termine di legge per l'esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA, la mera contrarietà dell'intervento alle norme edilizie non è più sufficiente a giustificare l'annullamento d'ufficio, richiedendosi l'individuazione di un interesse pubblico precipuo e la comparazione degli interessi coinvolti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 1364
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1364
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo