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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 24/11/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 102/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Dott.
FR IC, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°102/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2019, trattenuta in decisione all'udienza del 28.10.2024, senza termini ex art. 190 cpc, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Parte_1 CodiceFiscale_1
PORTOO, presso il cui studio dell'Avv. Sabrina Colafati in Lamezia Terme (CZ) al Corso Giovanni
Nicotera n°193, ha eletto domicilio, in virtù di mandato in atti, Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Vincenzo ARNO', domiciliato presso lo studio dell'Avv. Cesare Materasso in Lamezia Terme (CZ) alla Via I^ Maggio n°141/b, in virtù di mandato in atti, Convenuto
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 CodiceFiscale_3
LO SORRENTI, presso lo studio del quale è domiciliato in Catanzaro alla Via C. Lidonnici n°39, in virtù di mandato in atti, Convenuto
E
(C.F. ), residente in [...] CodiceFiscale_4
Monacello n°24, Convenuta - contumace
OGGETTO: Opposizione atti esecutivi ex art. 615 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI
Breve e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi di diritto della decisione. pagina 1 di 6 La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n°69/2009.
*******
L'odierno ricorrente con il ricorso depositato il 24.01.2019, si opponeva per la declaratoria di Nullità
e/o Inopponibilità “… dell'atto di preavviso di rilascio di immobile, notificato in data 17.12.2018 ex art. 140 c.p.c. e ritirato presso la casa comunale in data 31.12.2018, relativo all'immobile sito in
Nocera Terinese (CZ), Via Monacello (Contrada “Marina De Luca”), censito al catasto del Comune di Nocera Terinese (CZ), Foglio n. 45, p.lle 109 sub 5 e 109 sub 8, corte 109 sub 1, sottoposti alla procedura esecutiva n. R.G.E. 34/1997. …”, concludeva, dopo aver sollevato una serie di questioni di merito, chiedendo di: “…
1) Sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia dell'atto di preavviso di rilascio, notificato il
31.12.2018, stante la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
2) Accertare e dichiarare, in favore del Sig. il diritto di proprietà sugli immobili Parte_1 oggetto del presente giudizio, siti in Nocera Terinese alla Via Monacello (Loc. Marina De Luca) identificati in catasto fabbricati del predetto comune al foglio di mappa 45 p.lle 109/sub 5 e sub 8 meglio indicati in punto di fatto, in forza di intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c., stante il possesso continuato e non interrotto degli stessi per oltre venti anni, e stante la nullità del contratto preliminare di compravendita, per come argomentato in narrativa, e la opponibilità di tale situazione dominicale agli odierni convenuti;
3) Ordinare al competente conservatore dei RR.II di Catanzaro, con esonero di responsabilità per il medesimo, di compiere le conseguenti trascrizioni;
4) Accertare e dichiarare la nullità, e/o l'inopponibilità, e/o l'inefficacia del preavviso di rilascio dell'immobile notificato in data 31.12.2018, per tutti i motivi di cui in narrativa;
5) Per l'effetto, revocare il predetto atto di preavviso di rilascio, consentendo al Sig. Parte_1 di rimanere nella disponibilità dell'immobile;
6) Condannare i Sigg. e , in solido tra loro, alla Controparte_4 Controparte_1 restituzione della somma di € 29.500,00 (pari a L. 59.000.000), oltre interessi, in favore del Sig.
dal di' del dovuto sino al soddisfo, ovvero al risarcimento del danno derivante Parte_1 dalla violazione dei principi di buona fede e correttezza, da quantificarsi in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia;
IN VIA SUBORDINATA:
pagina 2 di 6 7) Accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione decennale dei beni de quibus, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1159 c.p.c. in favore del Sig. e la opponibilità di tale situazione Parte_1 dominicale agli odierni convenuti;
8) ordinare al competente conservatore dei RR.II di Catanzaro, con esonero di responsabilità per il medesimo, di compiere le conseguenti trascrizioni;
9) Per l'effetto, revocare l'atto di preavviso di rilascio del bene, consentendo al Sig. Parte_1 di rimanere nella immediata disponibilità dell'immobile;
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA:
10) Accertare e dichiarare l'usucapione quindicinale del bene de quo, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1159 bis c.p.c., per i motivi dedotti in narrativa in favore del Sig. e la opponibilità Parte_1 di tale situazione dominicale agli odierni convenuti;
11) ordinare al competente conservatore dei RR.II di Catanzaro, con esonero di responsabilità per il medesimo, di compiere le conseguenti trascrizioni;
12) Per l'effetto, revocare l'atto di preavviso di rilascio del bene, consentendo al Sig. Parte_1 di rientrare nella immediata disponibilità dell'immobile; …”, il tutto con spese di lite.
Notificato alle controparti il ricorso ed il decreto di fissazione udienza, si costituivano,
[...]
e , rimanendo contumace CP_2 Controparte_1 Controparte_3
Le parti costituite, chiedevano il rigetto del ricorso perché infondato ed inammissibile.
E precisamente le conclusioni erano: per Controparte_2
“… chiede il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande con essa proposte, comprese quelle di condanna al pagamento somme e danni per intervenuta prescrizione estintiva dei diritti azionati.
Con vittoria di spese e competenze di causa. …” per Parte_2
“… preliminarmente in rito, dichiarare inammissibile e/o improponibile l'opposizione perché tardivamente proposta;
sempre in via preliminare, rigettare la domanda cautelare di sospensione per difetto dei presupposti di legge;
nel merito, rigettare le domande di usucapione formulate in via principale ed in via subordinata ed ogni altra domanda contraria al diritto di proprietà del resistente, perché infondate in fatto oltre che in diritto;
rigettare conseguentemente la domanda di nullità, di inopponibilità e inefficacia del preavviso di rilascio;
accogliere l'eccezione di prescrizione e rigettare le domande di restituzione somme e risarcimento danni essendo prescritti i relativi diritti azionati;
rigettare comunque le predette domande perché infondate in fatto oltre che in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. …”
pagina 3 di 6 Durante il giudizio non venivano disposti mezzi istruttori, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza 29.03.2022 con termini per note, ax art. 190 cpc, sino al 20.06.2022; con provvedimento del
23.01.2024 veniva messa sul ruolo per chiarimenti ed eventuali ammissione di mezzi istruttori, ed all'udienza del 28.10.2024 veniva trattenuta in decisione senza termini per note.
*******
Questo Giudice, attese, le conclusioni delle parti, esaminati gli atti di causa in relazione ai rilievi avanzati dalle parti nei rispetti scritti difensivi, ritiene che sia preliminare l'esame dell'eventuale improcedibilità dell'opposizione e successivamente della sua inammissibilità per tardività della stessa.
Infatti, ritiene questo Giudice, che si precisa non è un Giudice dell'Esecuzione, ma bensì un Giudice del Contenzioso di Merito.
La valutazione riguardo all'improcedibilità, e non già quella sollevata dell'inammissibilità dell'opposizione, è data proprio dalla circostanza che i rilievi mossi dal ricorrente, a parere di questo
Giudice, dovevano esser proposti dinanzi al Giudice dell'Esecuzione Immobiliare e successivamente a quello di merito, dove invece risultava esser stato iscritto ed introdotto, e solo successivamente procedere all'esame delle altre questioni sollevate.
È possibile opporsi a un preavviso di rilascio immobile tramite due procedure: l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi formali, da proporre entro 20 giorni dalla notifica del preavviso, o l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) per contestare il diritto del creditore, da proporre prima o dopo l'inizio dell'esecuzione.
La prima va presentata con atto di citazione al giudice competente, mentre la seconda si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione se l'azione è già iniziata, come nel caso in esame.
Infatti, l'istituto della sospensione, ove ve ne siano i presupposti, è un potere giudiziale discrezionale del Giudice dell'Esecuzione, in questo caso del Giudice dell'Esecuzione Immobiliare della procedura
Esecutiva Immobiliare n°37/1997 del Tribuna di Lamezia Terme.
Il potere di sospensione del giudice può essere esercitato, anche dopo il versamento del prezzo, sino alla emanazione del decreto di trasferimento (Cass. 1580/1989, Cass. 1209/1992, Cass. 7453/1993).
La sospensione è adottata con ordinanza che può essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi.
Con l'emissione dell'ordinanza la procedura resta sospesa e gli atti già compiuti vengono revocati e vengono restituite le cauzioni e le somme già versate.
Quindi, i rilievi avanzati da parte ricorrente, inerenti il preavviso di rilascio notificato, avrebbero dovuto esser sottoposti con ricorso rivolto al G.E., il quale avrebbe valutato i motivi dell'opposizione prendendo i provvedimenti ritenuti opportuni, ivi compreso quello di un'eventuale inammissibilità dell'opposizione o di ammissibilità a seconda se dalle valutazioni sommarie siano fondate quelle delle pagina 4 di 6 ragioni indicate dai convenuti o quelle dell'opponente, concedendo i termini per chi ne avesse interesse, per l'introduzione della fase di merito.
Nel caso in esame, questa prima fase sommaria e ritenuta necessaria dalla giurisprudenza di legittimità, per l'opposizione sia all'esecuzione che agli atti esecutivi;
del resto alcuni provvedimenti del G.E. sono soltanto reclamabili.
Come già evidenziato, questo Giudice, è in realtà, Giudice della cognizione, cioè della fase di merito, infatti il giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ove questa sia stata già iniziata, come nel caso in esame, ha natura necessariamente bifasica, con la conseguenza che questa va introdotta e proposta dinanzi al Giudice dell'Esecuzione e solo successivamente ed eventualmente al
Giudice del Merito o della Cognizione piena, con la conseguenza che tale nullità può esser sanato solo ove l'opposizione raggiunga il suo scopo, cioè l'atto sia sottoposto, comunque, al vaglio del G.E., ciò può avvenire nel caso in cui alla prima udienza venga richiesto di trasmettere gli atti del giudizio instaurato dinanzi al G.E.
Nel caso in esame, la precitata circostanza non si è verificata ed il giudizio, instaurato nel contenzioso civile e non già dinanzi al Giudice dell'Esecuzione, è proseguito dinanzi al Giudice della Cognizione, senza la preliminare e necessaria fase dinanzi al G.E. .
La S.C. con sentenza n°25170/2018 ha statuito che “… La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina
l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena. …”, ed ancora “… L'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su pagina 5 di 6 richiesta della parte opponente;
in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente; laddove il mancato tempestivo inserimento nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, tenuto conto che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo. …” .
La conseguenza di quanto sopra è che l'opposizione, pur se da una sommaria valutazione fosse fondata, va dichiarata improcedibile, per le ragioni su evidenziate, riguardo alle spese di lite le spese, ritiene questo Giudicante che vi siano giustificati motivi per esser compensate, non solo perchè atteso che l'incardinamento dinanzi a questo Giudice, anziché al Giudice dell'Esecuzione era sottoposto al vaglio di altri soggetti, come evidenziato dalla S.C. precitata, al di là della forma o dalla loro iscrizione a ruolo, ma anche perché nessuna delle parti ha sollevato l'eccezione di improcedibilità, ma solo quella dell'inammissibilità dell'opposizione, la cui prima valutazione andava fatta dinanzi al G.E..
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) dichiara l'improcedibilità della proposta opposizione, per le ragioni di cui in parte motiva;
b) compensa le spese di lite tra le parti, per le ragioni di cui in parte motiva.
Così deciso in Lamezia Terme il 24.11.2025
IL GIUDICE
FR IC
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Dott.
FR IC, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°102/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2019, trattenuta in decisione all'udienza del 28.10.2024, senza termini ex art. 190 cpc, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Parte_1 CodiceFiscale_1
PORTOO, presso il cui studio dell'Avv. Sabrina Colafati in Lamezia Terme (CZ) al Corso Giovanni
Nicotera n°193, ha eletto domicilio, in virtù di mandato in atti, Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Vincenzo ARNO', domiciliato presso lo studio dell'Avv. Cesare Materasso in Lamezia Terme (CZ) alla Via I^ Maggio n°141/b, in virtù di mandato in atti, Convenuto
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 CodiceFiscale_3
LO SORRENTI, presso lo studio del quale è domiciliato in Catanzaro alla Via C. Lidonnici n°39, in virtù di mandato in atti, Convenuto
E
(C.F. ), residente in [...] CodiceFiscale_4
Monacello n°24, Convenuta - contumace
OGGETTO: Opposizione atti esecutivi ex art. 615 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI
Breve e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi di diritto della decisione. pagina 1 di 6 La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n°69/2009.
*******
L'odierno ricorrente con il ricorso depositato il 24.01.2019, si opponeva per la declaratoria di Nullità
e/o Inopponibilità “… dell'atto di preavviso di rilascio di immobile, notificato in data 17.12.2018 ex art. 140 c.p.c. e ritirato presso la casa comunale in data 31.12.2018, relativo all'immobile sito in
Nocera Terinese (CZ), Via Monacello (Contrada “Marina De Luca”), censito al catasto del Comune di Nocera Terinese (CZ), Foglio n. 45, p.lle 109 sub 5 e 109 sub 8, corte 109 sub 1, sottoposti alla procedura esecutiva n. R.G.E. 34/1997. …”, concludeva, dopo aver sollevato una serie di questioni di merito, chiedendo di: “…
1) Sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia dell'atto di preavviso di rilascio, notificato il
31.12.2018, stante la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
2) Accertare e dichiarare, in favore del Sig. il diritto di proprietà sugli immobili Parte_1 oggetto del presente giudizio, siti in Nocera Terinese alla Via Monacello (Loc. Marina De Luca) identificati in catasto fabbricati del predetto comune al foglio di mappa 45 p.lle 109/sub 5 e sub 8 meglio indicati in punto di fatto, in forza di intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c., stante il possesso continuato e non interrotto degli stessi per oltre venti anni, e stante la nullità del contratto preliminare di compravendita, per come argomentato in narrativa, e la opponibilità di tale situazione dominicale agli odierni convenuti;
3) Ordinare al competente conservatore dei RR.II di Catanzaro, con esonero di responsabilità per il medesimo, di compiere le conseguenti trascrizioni;
4) Accertare e dichiarare la nullità, e/o l'inopponibilità, e/o l'inefficacia del preavviso di rilascio dell'immobile notificato in data 31.12.2018, per tutti i motivi di cui in narrativa;
5) Per l'effetto, revocare il predetto atto di preavviso di rilascio, consentendo al Sig. Parte_1 di rimanere nella disponibilità dell'immobile;
6) Condannare i Sigg. e , in solido tra loro, alla Controparte_4 Controparte_1 restituzione della somma di € 29.500,00 (pari a L. 59.000.000), oltre interessi, in favore del Sig.
dal di' del dovuto sino al soddisfo, ovvero al risarcimento del danno derivante Parte_1 dalla violazione dei principi di buona fede e correttezza, da quantificarsi in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia;
IN VIA SUBORDINATA:
pagina 2 di 6 7) Accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione decennale dei beni de quibus, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1159 c.p.c. in favore del Sig. e la opponibilità di tale situazione Parte_1 dominicale agli odierni convenuti;
8) ordinare al competente conservatore dei RR.II di Catanzaro, con esonero di responsabilità per il medesimo, di compiere le conseguenti trascrizioni;
9) Per l'effetto, revocare l'atto di preavviso di rilascio del bene, consentendo al Sig. Parte_1 di rimanere nella immediata disponibilità dell'immobile;
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA:
10) Accertare e dichiarare l'usucapione quindicinale del bene de quo, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1159 bis c.p.c., per i motivi dedotti in narrativa in favore del Sig. e la opponibilità Parte_1 di tale situazione dominicale agli odierni convenuti;
11) ordinare al competente conservatore dei RR.II di Catanzaro, con esonero di responsabilità per il medesimo, di compiere le conseguenti trascrizioni;
12) Per l'effetto, revocare l'atto di preavviso di rilascio del bene, consentendo al Sig. Parte_1 di rientrare nella immediata disponibilità dell'immobile; …”, il tutto con spese di lite.
Notificato alle controparti il ricorso ed il decreto di fissazione udienza, si costituivano,
[...]
e , rimanendo contumace CP_2 Controparte_1 Controparte_3
Le parti costituite, chiedevano il rigetto del ricorso perché infondato ed inammissibile.
E precisamente le conclusioni erano: per Controparte_2
“… chiede il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande con essa proposte, comprese quelle di condanna al pagamento somme e danni per intervenuta prescrizione estintiva dei diritti azionati.
Con vittoria di spese e competenze di causa. …” per Parte_2
“… preliminarmente in rito, dichiarare inammissibile e/o improponibile l'opposizione perché tardivamente proposta;
sempre in via preliminare, rigettare la domanda cautelare di sospensione per difetto dei presupposti di legge;
nel merito, rigettare le domande di usucapione formulate in via principale ed in via subordinata ed ogni altra domanda contraria al diritto di proprietà del resistente, perché infondate in fatto oltre che in diritto;
rigettare conseguentemente la domanda di nullità, di inopponibilità e inefficacia del preavviso di rilascio;
accogliere l'eccezione di prescrizione e rigettare le domande di restituzione somme e risarcimento danni essendo prescritti i relativi diritti azionati;
rigettare comunque le predette domande perché infondate in fatto oltre che in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. …”
pagina 3 di 6 Durante il giudizio non venivano disposti mezzi istruttori, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza 29.03.2022 con termini per note, ax art. 190 cpc, sino al 20.06.2022; con provvedimento del
23.01.2024 veniva messa sul ruolo per chiarimenti ed eventuali ammissione di mezzi istruttori, ed all'udienza del 28.10.2024 veniva trattenuta in decisione senza termini per note.
*******
Questo Giudice, attese, le conclusioni delle parti, esaminati gli atti di causa in relazione ai rilievi avanzati dalle parti nei rispetti scritti difensivi, ritiene che sia preliminare l'esame dell'eventuale improcedibilità dell'opposizione e successivamente della sua inammissibilità per tardività della stessa.
Infatti, ritiene questo Giudice, che si precisa non è un Giudice dell'Esecuzione, ma bensì un Giudice del Contenzioso di Merito.
La valutazione riguardo all'improcedibilità, e non già quella sollevata dell'inammissibilità dell'opposizione, è data proprio dalla circostanza che i rilievi mossi dal ricorrente, a parere di questo
Giudice, dovevano esser proposti dinanzi al Giudice dell'Esecuzione Immobiliare e successivamente a quello di merito, dove invece risultava esser stato iscritto ed introdotto, e solo successivamente procedere all'esame delle altre questioni sollevate.
È possibile opporsi a un preavviso di rilascio immobile tramite due procedure: l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi formali, da proporre entro 20 giorni dalla notifica del preavviso, o l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) per contestare il diritto del creditore, da proporre prima o dopo l'inizio dell'esecuzione.
La prima va presentata con atto di citazione al giudice competente, mentre la seconda si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione se l'azione è già iniziata, come nel caso in esame.
Infatti, l'istituto della sospensione, ove ve ne siano i presupposti, è un potere giudiziale discrezionale del Giudice dell'Esecuzione, in questo caso del Giudice dell'Esecuzione Immobiliare della procedura
Esecutiva Immobiliare n°37/1997 del Tribuna di Lamezia Terme.
Il potere di sospensione del giudice può essere esercitato, anche dopo il versamento del prezzo, sino alla emanazione del decreto di trasferimento (Cass. 1580/1989, Cass. 1209/1992, Cass. 7453/1993).
La sospensione è adottata con ordinanza che può essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi.
Con l'emissione dell'ordinanza la procedura resta sospesa e gli atti già compiuti vengono revocati e vengono restituite le cauzioni e le somme già versate.
Quindi, i rilievi avanzati da parte ricorrente, inerenti il preavviso di rilascio notificato, avrebbero dovuto esser sottoposti con ricorso rivolto al G.E., il quale avrebbe valutato i motivi dell'opposizione prendendo i provvedimenti ritenuti opportuni, ivi compreso quello di un'eventuale inammissibilità dell'opposizione o di ammissibilità a seconda se dalle valutazioni sommarie siano fondate quelle delle pagina 4 di 6 ragioni indicate dai convenuti o quelle dell'opponente, concedendo i termini per chi ne avesse interesse, per l'introduzione della fase di merito.
Nel caso in esame, questa prima fase sommaria e ritenuta necessaria dalla giurisprudenza di legittimità, per l'opposizione sia all'esecuzione che agli atti esecutivi;
del resto alcuni provvedimenti del G.E. sono soltanto reclamabili.
Come già evidenziato, questo Giudice, è in realtà, Giudice della cognizione, cioè della fase di merito, infatti il giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ove questa sia stata già iniziata, come nel caso in esame, ha natura necessariamente bifasica, con la conseguenza che questa va introdotta e proposta dinanzi al Giudice dell'Esecuzione e solo successivamente ed eventualmente al
Giudice del Merito o della Cognizione piena, con la conseguenza che tale nullità può esser sanato solo ove l'opposizione raggiunga il suo scopo, cioè l'atto sia sottoposto, comunque, al vaglio del G.E., ciò può avvenire nel caso in cui alla prima udienza venga richiesto di trasmettere gli atti del giudizio instaurato dinanzi al G.E.
Nel caso in esame, la precitata circostanza non si è verificata ed il giudizio, instaurato nel contenzioso civile e non già dinanzi al Giudice dell'Esecuzione, è proseguito dinanzi al Giudice della Cognizione, senza la preliminare e necessaria fase dinanzi al G.E. .
La S.C. con sentenza n°25170/2018 ha statuito che “… La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina
l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena. …”, ed ancora “… L'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su pagina 5 di 6 richiesta della parte opponente;
in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente; laddove il mancato tempestivo inserimento nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, tenuto conto che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo. …” .
La conseguenza di quanto sopra è che l'opposizione, pur se da una sommaria valutazione fosse fondata, va dichiarata improcedibile, per le ragioni su evidenziate, riguardo alle spese di lite le spese, ritiene questo Giudicante che vi siano giustificati motivi per esser compensate, non solo perchè atteso che l'incardinamento dinanzi a questo Giudice, anziché al Giudice dell'Esecuzione era sottoposto al vaglio di altri soggetti, come evidenziato dalla S.C. precitata, al di là della forma o dalla loro iscrizione a ruolo, ma anche perché nessuna delle parti ha sollevato l'eccezione di improcedibilità, ma solo quella dell'inammissibilità dell'opposizione, la cui prima valutazione andava fatta dinanzi al G.E..
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) dichiara l'improcedibilità della proposta opposizione, per le ragioni di cui in parte motiva;
b) compensa le spese di lite tra le parti, per le ragioni di cui in parte motiva.
Così deciso in Lamezia Terme il 24.11.2025
IL GIUDICE
FR IC
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